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Regolamento macchine: firmato presidenti del PE e del Consiglio il 14 giugno - previsto in GU il 29 giugno 2023
Il nuovo regolamento macchine è stato firmato dai presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio il 14 giugno 2023 ed è attesa l'imminente pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, prevista per il 29 giugno p.v.
Una volta pubblicato in GU il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ovvero il 19 luglio 2023. Gli Stati membri e gli operatori economici avranno 42 mesi di tempo prima che vengano applicate le norme del nuovo regolamento.
La direttiva 2006/42/CE verrà abrogata a decorrere da gennaio 2027.
Il nuovo testo armonizza i requisiti essenziali in termini di sicurezza e di tutela della salute applicabili alle macchine nell'UE, promuove la libera circolazione delle macchine e assicura un livello elevato di sicurezza per lavoratori e cittadini.
Le norme aggiornate consentiranno all'industria europea di operare nell'ambito di un quadro giuridico nuovo e migliorato. Garantiranno un elevato livello di protezione ai nostri lavoratori e ai nostri cittadini, migliorando nel contempo la competitività e la reputazione delle macchine nell'UE.
Il regolamento firmato il 14 giugno 2023, rende obbligatoria una valutazione della conformità da parte di terzi per sei categorie di macchine che presentano rischi elevati.
Le informazioni sulla sicurezza dovranno essere fornite per tutti i prodotti ma, in linea con la transizione digitale, il regolamento stabilisce che le istruzioni digitali saranno l'opzione predefinita. Le istruzioni cartacee rimarranno un'opzione per i clienti che ne faranno richiesta.
La direttiva "macchine" del 2006 era uno dei principali atti legislativi sull'armonizzazione dei requisiti essenziali in termini di sicurezza e di tutela della salute applicabili alle macchine a livello dell'UE. Il nuovo regolamento adottato istituirà un quadro giuridico per l'immissione sul mercato dell'Unione di macchine sicure e coprirà i nuovi rischi connessi alle tecnologie emergenti. Il nuovo testo garantisce inoltre la certezza del diritto chiarendo l'ambito di applicazione del regolamento, nel quale rientrano ad esempio i veicoli di piccole dimensioni utilizzati per il trasporto personale e i veicoli elettrici leggeri come gli scooter e le biciclette, in quanto sono ampiamente utilizzati e potrebbero essere potenzialmente pericolosi per i loro utilizzatori.
...
Fonte: UE
- Published: 22 June 2023
- Hits: 5263
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Regolamento macchine: i Requisiti Essenziali di sicurezza e salute RESS / Estratto template CEM4 - Draft 14.06.2023
Proponiamo Draft 14.06.2023 dell'elenco dei RESS (Allegato III) di cui al Regolamento macchine 2023 elaborato template CEM4, su testo Regolamento macchine approvato definitivamente dal Consiglio PE-CONS 6-23 in data 23.05.2023 - non in GU.
Attenzione:
DRAFT 14.06.2023 / non definitivo, si attende pubblicazione Regolamento in GU - Template Certifico / CEM4
ALLEGATO III Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione di macchine o prodotti correlati
Parte A DEFINIZIONI
Ai fini del presente allegato si intende per:
a) "pericolo": una potenziale fonte di lesione o danno alla salute;
b) "zona pericolosa": qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina o di un prodotto correlato in cui la presenza di una persona costituisca un rischio per la sicurezza o la salute di detta persona;
c) "persona esposta": qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
d) "operatore": la persona o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di pulire, di riparare e di spostare una macchina o un prodotto correlato o di eseguirne la manutenzione;
e) "rischio", combinazione della probabilità e della gravità di una lesione o di un danno per la salute che possano insorgere in una situazione pericolosa;
f) "riparo": elemento di una macchina o di un prodotto correlato utilizzato specificamente per garantire la protezione tramite una barriera materiale;
g) "dispositivo di protezione": dispositivo (diverso da un riparo) che riduce il rischio, da solo o associato ad un riparo;
h) "uso previsto": l'uso di una macchina o di un prodotto correlato conformemente alle informazioni fornite nelle istruzioni per l'uso;
i) "uso scorretto ragionevolmente prevedibile": l'uso di una macchina o di un prodotto correlato in un modo diverso da quello indicato nelle istruzioni per l'uso, ma che può derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile.
Parte B PRINCIPI GENERALI
1. Il fabbricante di una macchina o di un prodotto correlato deve provvedere affinché sia effettuata una valutazione del rischio per stabilire i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina o il prodotto correlato. La macchina o il prodotto correlato devono inoltre essere progettati e costruiti per eliminare i rischi o, ove non sia possibile, ridurre al minimo tutti i rischi pertinenti, tenendo conto dei risultati della valutazione del rischio.
Con il processo iterativo della valutazione del rischio e della riduzione del rischio di cui al primo comma, il fabbricante:
a) stabilisce i limiti della macchina o del prodotto correlato, il che comprende l'uso previsto e l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
b) individua i pericoli cui può dare origine la macchina o il prodotto correlato e le situazioni pericolose che ne derivano;
c) stima i rischi, tenendo conto della gravità dell'eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi;
d) valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio conformemente all'obiettivo del presente regolamento;
e) elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano, applicando le misure di protezione nell'ordine indicato nel punto 1.1.2, lettera b).
La valutazione del rischio e la riduzione del rischio includono i pericoli che possono manifestarsi durante il ciclo di vita della macchina o del prodotto correlato prevedibili al momento dell'immissione della macchina o del prodotto correlato sul mercato come un'evoluzione prevista del suo comportamento o della sua logica integralmente o parzialmente autoevolutivi in ragione del fatto che tale macchina o prodotto correlato è progettato per funzionare con livelli variabili di autonomia. La valutazione del rischio e la riduzione del rischio comprendono i rischi derivanti dalle interazioni tra macchine che per raggiungere uno stesso risultato sono disposte e comandate in modo da avere un funzionamento solidale, formando così una macchina come definita all'articolo 3, punto 1, lettera d).
2. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute si applicano soltanto se esiste il pericolo corrispondente per la macchina o il prodotto correlato in questione, allorché viene utilizzato nelle condizioni previste dal fabbricante o in condizioni anormali prevedibili.
Tuttavia, il principio di integrazione della sicurezza di cui al punto 1.1.2 e gli obblighi relativi alla marcatura delle macchine o dei prodotti correlati di cui al punto 1.7.3 e alle istruzioni per l’uso di cui al punto 1.7.4 si applicano in ogni caso.
3. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute elencati nel presente allegato sono inderogabili; tuttavia, tenuto conto dello stato dell’arte, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In tal caso, la macchina o il prodotto correlato, per quanto possibile, deve essere progettato e costruito per tendere verso tali obiettivi.
4. Il presente allegato si articola in sei capi. Il primo capo ha una portata generale e si applica a tutte le macchine o prodotti correlati. Gli altri capi si riferiscono a taluni tipi di pericoli più specifici.
Tuttavia, è indispensabile esaminare il presente allegato in tutte le sue parti, al fine di essere certi di soddisfare tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
Nel progettare la macchina o un prodotto correlato si tiene conto dei requisiti contenuti nel primo capo e di quelli elencati in uno o più degli altri capi, in funzione dei risultati della valutazione del rischio condotta in conformità del punto 1 dei presenti principi generali.
I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la tutela dell'ambiente sono applicabili unicamente alle macchine o ai prodotti correlati a di cui al punto 2.4.
5. I presenti principi generali si applicano alla valutazione del rischio effettuata dal fabbricante di quasi-macchine.
1. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE
2. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER TALUNE CATEGORIE DI MACCHINE E DI PRODOTTI CORRELATI
2.1. MACCHINE E PRODOTTI CORRELATI ALIMENTARI E MACCHINE E PRODOTTI CORRELATI PER PRODOTTI COSMETICI O FARMACEUTICI
2.2. MACCHINE O PRODOTTI CORRELATI PORTATILI TENUTI O CONDOTTI A MANO
2.3. MACCHINE O PRODOTTI CORRELATI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DI MATERIE CON CARATTERISTICHE FISICHE SIMILI
2.4. MACCHINE O PRODOTTI CORRELATI PER L'APPLICAZIONE DI PRODOTTI FITOSANITARI
3. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE AI RISCHI DOVUTI ALLA MOBILITÀ DELLE MACCHINE O DEI PRODOTTI CORRELATI
4. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER PREVENIRE I RISCHI DOVUTI AD OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO
5. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER LE MACCHINE O I PRODOTTI CORRELATI DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI NEI LAVORI SOTTERRANEI
6. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER LE MACCHINE O I PRODOTTI CORRELATI CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI DOVUTI AL SOLLEVAMENTO DI PERSONE
Considerando 48
(49) I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dovrebbero essere soddisfatti al fine di garantire che il prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento sia sicuro. Tali requisiti dovrebbero essere applicati con discernimento, tenendo conto dello stato dell'arte al momento della costruzione e delle esigenze tecniche ed economiche.
Articolo 3 Definizioni
14) "requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute": le disposizioni obbligatorie, di cui all'allegato III, relative alla progettazione e alla costruzione di prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, intese ad assicurare un livello elevato di tutela della salute e di sicurezza delle persone e, ove opportuno, degli animali domestici nonché di tutela dei beni e, se del caso, dell'ambiente.
- Published: 14 June 2023
- Hits: 4608
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Modello di Dichiarazione di Conformità (UE) Regolamento macchine / Template CEM4 - Draft 11 giugno 2023
Attenzione elaborato su Proposta definitiva approvata Consiglio 23.05.2023 - non in GU.
Proponiamo Draft 11.06.2023 di Modello di Dichiarazione di Conformità (UE) Regolamento macchine 2023 elaborato template CEM4, su testo Regolamento macchine approvato definitivamente dal Consiglio PE-CONS 6-23 in data 23.05.2023 non in GU.
Attenzione:
DRAFT 11.06.2023 / non definitivo, si attende pubblicazione Regolamento in GU - Template Certifico / CEM4 - novità in rosso.
ALLEGATO V
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
Parte A
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DI MACCHINE E PRODOTTI CORRELATI n.…(1)
La dichiarazione di conformità UE deve riportare le indicazioni seguenti:
1. Macchina o prodotto correlato (prodotto, tipo, modello, lotto o numero di serie) o macchina o prodotto correlato che ha subito modifiche sostanziali.
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario.
3. Per le macchine di sollevamento destinate ad essere installate in modo permanente in un edificio o in una struttura e che non possono essere assemblate nei locali del
fabbricante ma che possono essere montate solo sul luogo di utilizzazione, l'indirizzo di tale luogo.
4. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.
5. Oggetto della dichiarazione (identificazione della macchina o del prodotto correlato che ne consenta la rintracciabilità; se necessario per l'identificazione della macchina
o del prodotto correlato, si può includere un'immagine a colori sufficientemente chiara).
6. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 5 è conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione seguente.
7. Riferimenti alle norme armonizzate di cui all'articolo 20, paragrafo 1, o alle specifiche comuni adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, che sono state applicate, compresa la data della pubblicazione del riferimento alle norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o della specifica comune, oppure riferimenti ad altre specifiche tecniche, compresa la data, in relazione alla quale si dichiara la conformità. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o ndelle specifiche comuni la dichiarazione UE di conformità deve specificare le parti che sono state applicate.
8. Laddove applicabile, l'organismo notificato... (nome, numero)... ha effettuato l'esame UE del tipo (modulo B) e ha emesso il certificato di esame UE del tipo... (riferimento a tale certificato), seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) o la conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G) o sulla garanzia qualità totale (modulo H).
9. Laddove applicabile, la macchina o il prodotto correlato sono soggetti alla procedura di valutazione della conformità basata sul controllo interno della produzione (modulo A).
10. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di: …
(luogo e data del rilascio):
(nome e cognome, funzione) (firma):
(1) L'assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.
Prodotti correlati / Nota
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle macchine e ai prodotti correlati seguenti (1):
a) attrezzature intercambiabili;
b) componenti di sicurezza;
c) accessori di sollevamento;
d) catene, funi e cinghie;
e) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
(1) Considerando (15)
Al fine di garantire che l'ambito di applicazione del presente regolamento sia sufficientemente chiaro, è opportuno operare una distinzione tra macchine, prodotti correlati e quasi-macchine. Inoltre, i prodotti correlati dovrebbero essere intesi come comprendenti attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, nonché dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, che sono tutti prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- Published: 08 June 2023
- Hits: 6102
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CEM4 May 2023 Update (Step 2/3 Machinery Regulation 2023)
30 May 2023
From step 2/3 of the planned roadmap, CEM4 is ready to be updated to the new 2023 Machinery Regulation which will take place when it is published.
Dear Customers, up to date with the software update, will receive the update step 3/3 Machinery Regulation 2023 in the months of June/July at no additional cost.
- Published: 30 May 2023
- Hits: 4048
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UNI EN 1672-2:2021 Macchine per l’industria alimentare / Valutazione del rischio alimentare
ID 19636 | 16.05.2023
Il Documento, estratto dalla norma UNI EN 1672-2:2021, tratta dei requisiti di igiene delle macchine alimentari con:
- RESS / EN 1672-2 applicabili alle macchine alimentari
- Esempi di gruppi di macchine per l'industria alimentare interessate dalla EN 1672-2
- Termini e definizioni EN 1672-2
- Elenco dei pericoli significativi
- Processo iterativo di riduzione del rischio di igiene
- Esempi di rischi di igiene e soluzioni accettabili
________
UNI EN 1672-2:2021
Macchine per l’industria alimentare - Concetti di base - Parte 2: Requisiti di igiene e pulibilità
La norma stabilisce i requisiti di igiene e di pulibilità comuni alle macchine e ai componenti delle macchine utilizzate per la preparazione e la lavorazione degli alimenti destinati al consumo umano e, se pertinente, animale per eliminare o ridurre al minimo il rischio di contagio, infezione, malattia o danno originato da tali alimenti ad un livello accettabile.
Per le macchine alimentari i RESS della Direttiva macchine 2006/42/CE sono quelli dell’Allegato I punto 1 e dell’Allegato I punto 2.1 (RESS supplementari per macchine elementari).
La presente norma è Presunzione di Conformità ai RESS (di igiene) dell’Allegato I punto 2.1.
Fig. 1 - RESS / EN 1672-2 applicabili alle macchine alimentari (requisiti di igiene)
[...]
- Published: 16 May 2023
- Hits: 4910
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IEC TS 63394:2023 / Guidelines on functional safety of safety-related control system
IEC TS 63394:2023
Safety of machinery - Guidelines on functional safety of safety-related control system
Date: February 2023
In the context of the safety of machinery, the sector standard IEC 62061, along with ISO 13849 1, provides requirements to manufacturers of machines for the design, development and integration of safety-related control systems (SCS) or safety-related parts of control systems (SRP/CS), depending on technology used (mechanical, pneumatic, hydraulic or electrical technologies) to perform safety function(s). This document does not replace ISO 13849-1 and IEC 62061.
- Published: 29 April 2023
- Hits: 5917
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Dichiarazione di conformità UE di macchine e prodotti correlati / Nuovo Regolamento macchine 2023
Il presente documento illustra i novelli contenuti della dichiarazione di conformità UE relativa a macchine prodotti correlati così come normati dall’Accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali per il nuovo regolamento macchine del 07.02.2023).
Inoltre, a titolo illustrativo, viene proposta una tavola raffronto inerente la dichiarazione di conformità UE, così strutturata:
- in colonna (1) contenuti dell’Allegato II Parte A della Direttiva 2006/42/CE (IT)
- in colonna (2) contenuti dell’Allegato V Parte A Bozza Regolamento macchine (EN)
- in colonna (3) Traduzione IT non ufficiale Bozza Regolamento macchine dei contenuti dell’Allegato V Parte A.
...
La dichiarazione di conformità UE attesta che la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili di cui all'allegato III del Nuovo Regolamento Macchine è stata dimostrata.
La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui alla Parte A dell'allegato V, contiene gli elementi specificati nei moduli pertinenti di cui agli allegati VI, VIII, IX e IXa (nuovo modulo G - verifica delle unità) ed è continuamente aggiornata. È tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto macchina è immesso o messo a disposizione o messo in servizio.
Se alla macchina e i prodotti correlati si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformità UE in relazione a tali atti dell'Unione. Tale dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione in questione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
Con la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità della macchina o dei prodotti correlati ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.
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- Published: 16 April 2023
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Fascicolo Tecnico Direttiva macchine 2006 / Regolamento macchine 2023: Tavola raffronto
14.04.2023 / In allegato documento completo
La tavola di seguito proposta mette a confronto gli elementi contenuti nel fascicolo tecnico così come normati dall’Allegato VII Parte A della Direttiva 2006/42/CE (IT) colonna (1), con i novelli elementi contenuti nella bozza di regolamento macchine di cui all'Allegato IV Parte A in colonna (2) (Regolamento macchine desunto dall’Accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali per il nuovo regolamento macchine del 07.02.2023). Inoltre, vengono inseriti nella colonna (3), note relative alle novità dispositive proprie del Regolamento macchine.
...
- Published: 14 April 2023
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Direttiva 2014/35/UE - BT e Norme Tecniche Armonizzate Marzo 2023
Testo coordinato Direttiva 2014/35/UE - BT - con il Decreto di recepimento IT D.Lgs. n. 86/2016 e Norme armonizzate a Marzo 2023
- Published: 27 March 2023
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Accordo provvisorio negoziati interistituzionali nuovo regolamento macchine del 07.02.2023
I negoziati interistituzionali riguardo alla proposta di regolamento (COM(2021)0202 - C9-0145/2021 - 2021/0105(COD)) hanno portato ad un accordo provvisorio. A norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, l'accordo provvisorio è presentato integralmente alla commissione per il mercato interno e i consumatori Protezione per decisione mediante un solo voto.
Il nuovo regolamento macchine entrerà in vigore il ventesimo giorno dopo la sua pubblicazione, che dovrebbe avvenire entro il primo semestre del 2023.
Il nuovo regolamento verrà applicato dopo 42 mesi dalla data di entrata in vigore e in pari data verrà abrogata l’attuale direttiva 2006/42/CE.
...
Fonte: Parlamento europeo
- Published: 02 March 2023
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Regolamento macchine Articolo 6: Valutazione della conformità macchine Allegato I / EN ISO 12100 - ISO/TR 14121-2
Documento di approfondimento sull’introduzione, mediante l’articolo 6 del nuovo Regolamento Macchine di prossima pubblicazione, del criterio di valutazione del rischio che la Commissione Europea deve applicare in caso di aggiunta/eliminazione macchine dall’Allegato I. Il presente documento vuole mettere in evidenza le similitudini tra il criterio riportato (rif. Art. 6, c. 4) e le norme tecniche EN ISO 12100:2010 “Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio “ ed ISO/TR 14121-2:2012 “Sicurezza del macchinario - Valutazione del rischio - Parte 2: Guida pratica ed esempi di metodi”.
L’allegato I definisce un elenco di macchine e prodotti correlati che presentano fattori di rischio elevati e che, pertanto, sono soggetti a specifiche procedure di valutazione della conformità.
Bozza Regolamento Macchine adottato dal Consiglio in data 22 maggio 2023
Capo IV
Valutazione della conformità
Articolo 25
Procedure di valutazione della conformità per le macchine e i prodotti correlati
1. Il fabbricante o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 18 applica una delle procedure per la valutazione della conformità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. 2. Se la categoria di macchine o prodotti correlati è elencata nell'allegato I, parte A, il fabbricante o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 18 applica una delle procedure seguenti:
a) l’esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VII, seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all'allegato VIII;
b) la conformità basata sulla garanzia qualità totale (modulo H) di cui all'allegato IX;
c) la conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato X.
3. Se la categoria di macchine o prodotti correlati è elencata nell'allegato I, parte B, il fabbricante o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 18 applica una delle procedure seguenti:
a) il controllo interno della produzione (modulo A) di cui all'allegato VI;
b) l'esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VII, seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all'allegato VIII;
c) la conformità basata sulla garanzia qualità totale (modulo H) di cui all'allegato IX;
d) la conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato X.
Se applica la procedura di controllo interno della produzione di cui alla lettera a), il fabbricante progetta e costruisce la macchina o il prodotto correlato conformemente alle norme armonizzate o alle specifiche comuni proprie a tale categoria di macchine o prodotti correlati riguardanti tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
Se la categoria di macchine o prodotti correlati è elencata nell'allegato I, parte B, e la macchina o il prodotto correlato non sono stati fabbricati conformemente alle norme armonizzate o alle specifiche comuni riguardanti tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di tutela della salute per tale categoria di macchine o prodotti correlati, il fabbricante, compresa una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 18, applica una delle procedure di cui alle lettere b), c) o d) del presente paragrafo.
4. Se la categoria di macchine o prodotti correlati non è elencata nell'allegato I, il fabbricante, compresa la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 18 applica la procedura di controllo interno della produzione (modulo A) di cui all'allegato VI.
5. Gli organismi notificati tengono conto degli interessi e delle esigenze specifici delle piccole e medie imprese quando definiscono tariffe per la valutazione della conformità.
L'elenco di prodotti di cui all'allegato IV della Direttiva 2006/42/CE si è fondato sinora sul rischio derivante dall'uso previsto o da qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile di tali prodotti o dalla loro funzione protettiva essenziale. Ciò nonostante il settore delle macchine accoglie modi nuovi di progettare e costruire macchine o prodotti correlati che potrebbero presentare fattori di rischio più elevati, indipendentemente da tale uso previsto o da qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile. Ad esempio, i sistemi con comportamento evolutivo che garantiscono funzioni di sicurezza dovrebbero essere inclusi nell'allegato I a causa delle loro caratteristiche quali la dipendenza dai dati, l'opacità, l'autonomia e la connettività, che potrebbero aumentare considerevolmente la probabilità e la gravità del danno e compromettere gravemente la sicurezza della macchina o del prodotto correlato. Pertanto, la valutazione della conformità di un componente di sicurezza o di un sistema con comportamento evolutivo che garantisce funzioni di sicurezza dovrebbe essere effettuata da terzi, indipendentemente dal fatto che il componente di sicurezza sia stato immesso sul mercato in modo indipendente o sia parte di un sistema incorporato in una macchina immessa sul mercato. Tuttavia, se una macchina incorpora un sistema il cui componente di sicurezza è già stato sottoposto a una valutazione della conformità da parte di terzi al momento della sua immissione sul mercato in modo indipendente, tale macchina non dovrebbe essere nuovamente certificata da terzi unicamente sulla base dell'incorporazione di tale sistema.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per la definizione di un modello uniforme per la raccolta di dati e di informazioni ai fini dell'aggiunta di una categoria di macchine o di prodotti correlati all'allegato I o dell’eliminazione di una categoria di macchine o di prodotti correlati dall'allegato I, per la definizione di specifiche comuni per i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato III, per richiedere allo Stato membro notificante di adottare le misure correttive necessarie in relazione a un organismo notificato che non soddisfa i requisiti per la sua notifica, e per stabilire se una misura nazionale concernente prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento conformi che uno Stato membro ritiene presentino un rischio per la salute e la sicurezza delle persone, in particolare dei consumatori e degli utilizzatori professionali o, all’occorrenza degli animali domestici nonché per la tutela dei beni o, se del caso, dell’ambiente, sia giustificata. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
L’articolo 6 del nuovo Regolamento Macchine definisce le categorie di macchine e prodotti correlati elencati nell'allegato I soggetti a procedure specifiche di valutazione della conformità.
Bozza Regolamento Macchine adottato dal Consiglio in data 22 maggio 2023
Articolo 6
Categorie di macchine e prodotti correlati elencati nell'allegato I soggetti a procedure specifiche di valutazione della conformità
1. Le macchine e i prodotti correlati che rientrano nelle categorie elencate nell'allegato I, parte A, sono soggetti alle procedure specifiche di valutazione della conformità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, e le macchine e i prodotti correlati che rientrano nelle categorie elencate nell'allegato I, parte B, sono soggetti alle procedure specifiche di valutazione della conformità di cui all'articolo 25, paragrafo 3. 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 al fine di modificare l'allegato I, previa consultazione delle pertinenti parti interessate, in considerazione dei progressi e dell'evoluzione delle conoscenze in ambito tecnico o di nuovi dati scientifici, aggiungendo all'elenco delle categorie di macchine o prodotti correlati di cui all'allegato I una nuova categoria di macchine o prodotti correlati o eliminando una categoria esistente di macchine o prodotti correlati da tale elenco o spostando una categoria di macchine o prodotti correlati da una parte ad un’altra di tale allegato, conformemente ai criteri di cui ai paragrafi 4, 5 e 7 del presente articolo.
3. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione chiede il parere degli esperti del pertinente gruppo di esperti in conformità dell'articolo 47, paragrafo 4.
4. La Commissione valuta la gravità del potenziale rischio intrinseco che presenta una categoria di macchine o prodotti correlati al fine di stabilire se aggiungere tale categoria di macchine o prodotti correlati all'allegato I o se eliminarla da tale allegato. Tale valutazione è stabilita sulla base della combinazione della probabilità del verificarsi del danno e della gravità di quest'ultimo.
Nel determinare la probabilità e la gravità del danno, sono presi in considerazione, se del caso, i criteri seguenti:
a) la natura del pericolo intrinseco alla funzione della categoria di macchine o prodotti correlati, tenendo conto dell'uso previsto e di qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
b) la gravità del danno che una persona subirebbe, incluso il grado di reversibilità del danno;
c) il numero di persone potenzialmente interessate dal danno;
d) la frequenza e la durata dell'esposizione al pericolo al quale una persona sarebbe esposta nel corso dell'uso previsto o di qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile della categoria di macchine o prodotti correlati;
e) le possibilità di evitare o di limitare il danno;
f) per quanto riguarda i componenti di sicurezza, la probabilità di conseguenze gravi per la sicurezza delle persone esposte al danno in caso di guasto di tali componenti.
[...]
ALLEGATO I
Categorie di macchine o prodotti correlati per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 25, paragrafi 2 e 3
Parte A Categorie di macchine o prodotti correlati per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 25, paragrafo 2:
1. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.
2. Ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
3. Ponti elevatori per veicoli.
4. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto.
5. Componenti di sicurezza dotati di un comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza.
6. Macchine che integrano sistemi con un comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza che non sono state immesse in modo indipendente sul mercato, solo per quanto riguarda tali sistemi.
Parte B Categorie di macchine o prodotti correlati per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 25, paragrafo 3:
1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti: 1.1. seghe a lama/e in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;
1.2. seghe a lama/e in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;
1.3. seghe a lama/e in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;
1.4. seghe a lama/e mobile/i durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.
2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.
4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti: 4.1. seghe a lama/e in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;
4.2. seghe a lama/e montata/e su un carrello a movimento alternato.
5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
7. Fresatrici ad asse verticale, "toupies" ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili
8. Seghe a catena portatili da legno.
9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.
10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale.
11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.
12. Macchine per lavori sotterranei dei tipi seguenti:
12.1. locomotive e benne di frenatura;
12.2. armatura semovente idraulica.
13. Veicoli per la raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.
14. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.
15. Dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone.
16. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11 della presente parte.
17. Blocchi logici per assicurare funzioni di sicurezza.
18. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS). 19. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS)
Tabella raffronto criterio di valutazione del rischio Articolo 6 Regolamento Macchine / Norme Tecniche EN ISO 12100 e ISO/TR 14121-2
[...]
Da ISO/TR 14121-2 (Elaborato CEM4) Stima del rischio es:
[...] segue in allegato
- Published: 20 June 2023
- Hits: 3823
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Modello di Dichiarazione di Incorporazione (UE) Regolamento macchine / Template CEM4 - Draft 11 giugno 2023
Proponiamo Draft 11.06.2023 di Modello di Dichiarazione di Incorporazione (UE) di Quasi-macchine di cui al Regolamento macchine 2023 elaborato template CEM4, su testo Regolamento macchine approvato definitivamente dal Consiglio PE-CONS 6-23 in data 23.05.2023 - non in GU.
Attenzione:
DRAFT 11.06.2023 / non definitivo, si attende pubblicazione Regolamento in GU - Template Certifico / CEM4 - in rosso le novità.
Presenti altri campi non previsti dal regolamento, quali "Uso previsto" e "Denominazione commerciale" utili sia ad aspetti tecnici che di rintracciabilità.
ALLEGATO V DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE E DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE UE
Parte B DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE UE DI QUASI-MACCHINE n. …(1)
La dichiarazione di incorporazione deve contenere gli elementi seguenti:
1. Quasi-macchina (numero di prodotto, di tipo, di modello, di lotto o di serie).
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario.
3. La presente dichiarazione di incorporazione è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione della quasi-macchina che ne consenta la rintracciabilità; se necessario per l'identificazione della quasi-macchina, si può includere un'immagine a colori sufficientemente chiara).
5. Un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente quali requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato III del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio sono applicati e rispettati e che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità dell'allegato IV, parte B e, se del caso, un'indicazione con la quale si dichiara che la quasi-macchina è conforme rispetto ad altra normativa di armonizzazione dell'Unione pertinente.
6. Riferimenti alle norme armonizzate di cui all'articolo 20, paragrafo 1, o alle specifiche comuni adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, che sono state applicate, compresa la data della norma o della specifica comune, oppure riferimenti ad altre specifiche tecniche, compresa la data, in relazione alla quale si dichiara la conformità. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni la dichiarazione UE di incorporazione deve specificare le parti che sono state applicate.
7. Un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata da parte delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine. L'impegno deve comprendere le modalità di trasmissione e lasciare impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della quasi-macchina.
8. Una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme al presente regolamento.
9. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di: …
(luogo e data del rilascio):
(nome e cognome, funzione) (firma):
(1) L'assegnazione di un numero alla dichiarazione di conformità è opzionale.
Quasi-macchine / Nota
Articolo 3 Definizioni
10) "quasi-macchine": un insieme che non costituisce ancora una macchina in quanto, da solo, non è in grado di eseguire un'applicazione specifica e che è soltanto destinato a essere incorporato o assemblato ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina;...
- Published: 11 June 2023
- Hits: 4898
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La nuova sezione dedicata al Regolamento macchine 2023
La nuova Sezione del sito certifico.com dedicata al Regolamento macchine 2023, in pubblicazione, riporterà documenti, norme, circolari, altro, che saranno elaborati/emanati in merito al Regolamento macchine 2023.
Vedi:
www.certifico.com/regolamento-macchine
- Published: 08 June 2023
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Nuovo Regolamento macchine: il Consiglio approva definitivamente / 22.05.2023
Comunicato Stampa Consiglio dell'UE del 22.05.2023
Il Consiglio ha adottato il 25 maggio 2023 il nuovo regolamento macchine. La normativa proposta aggiorna la direttiva "macchine" del 2006 e la trasforma in un regolamento. Il nuovo testo armonizza i requisiti essenziali in termini di sicurezza e di tutela della salute applicabili alle macchine nell'UE, promuove la libera circolazione delle macchine e assicura un livello elevato di sicurezza per lavoratori e cittadini.
Le norme aggiornate consentiranno all'industria europea di operare nell'ambito di un quadro giuridico nuovo e migliorato. Garantiranno un elevato livello di protezione ai nostri lavoratori e ai nostri cittadini, migliorando nel contempo la competitività e la reputazione delle macchine nell'UE.
Il regolamento adottato il 22 maggio 2023 rende obbligatoria una valutazione della conformità da parte di terzi per sei categorie di macchine che presentano rischi elevati.
Le informazioni sulla sicurezza dovranno essere fornite per tutti i prodotti ma, in linea con la transizione digitale, il regolamento stabilisce che le istruzioni digitali saranno l'opzione predefinita. Le istruzioni cartacee rimarranno un'opzione per i clienti che ne faranno richiesta.
La direttiva "macchine" del 2006 era uno dei principali atti legislativi sull'armonizzazione dei requisiti essenziali in termini di sicurezza e di tutela della salute applicabili alle macchine a livello dell'UE. Il nuovo regolamento adottato istituirà un quadro giuridico per l'immissione sul mercato dell'Unione di macchine sicure e coprirà i nuovi rischi connessi alle tecnologie emergenti. Il nuovo testo garantisce inoltre la certezza del diritto chiarendo l'ambito di applicazione del regolamento, nel quale rientrano ad esempio i veicoli di piccole dimensioni utilizzati per il trasporto personale e i veicoli elettrici leggeri come gli scooter e le biciclette, in quanto sono ampiamente utilizzati e potrebbero essere potenzialmente pericolosi per i loro utilizzatori.
In seguito all'approvazione della posizione del Parlamento europeo da parte del Consiglio in data 22 maggio 2023, l'atto legislativo è stato adottato. Dopo la firma da parte della presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Gli Stati membri e gli operatori economici avranno 42 mesi di tempo prima che vengano applicate le norme del nuovo regolamento.
...
Fonte: Consiglio dell'UE
- Published: 23 May 2023
- Hits: 4541
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Discussione Consiglio Regolamento macchine - Maggio 2023
ID 19628 | 15.05.2023 / In allegato Draft PE-CONS 6/23 in IT
Progetto di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle macchine (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo
1. Il 22 aprile 2021 la Commissione ha presentato al Consiglio la sua proposta, basata sull'articolo 114 TFUE.
2. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 22 settembre 2021.
3. Il 18 aprile 2023 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione. L'esito della votazione del Parlamento europeo riflette l'accordo di compromesso raggiunto tra le istituzioni e dovrebbe pertanto essere accettabile per il Consiglio.
4. Consiglio: 10 maggio 2023 - PE-CONS 6/23 Progetto di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle macchine (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo.
5. 15.05.2023: Dichiarazione della Commissione
Nel valutare i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 4, la Commissione presterà particolare attenzione alle categorie di prodotti per i quali si verifica un numero significativo di incidenti e decessi.
Articolo 6 Categorie di macchine e prodotti correlati elencati nell'allegato I soggetti a procedure specifiche di valutazione della conformità - comma 4
4. La Commissione valuta la gravità del potenziale rischio intrinseco che presenta una categoria di macchine o prodotti correlati al fine di stabilire se aggiungere tale categoria di macchine o prodotti correlati all'allegato I o se eliminarla da tale allegato. Tale valutazione è stabilita sulla base della combinazione della probabilità del verificarsi del danno e della gravità di quest'ultimo.
Nel determinare la probabilità e la gravità del danno, sono presi in considerazione, se del caso, i criteri seguenti:
a) la natura del pericolo intrinseco alla funzione della categoria di macchine o prodotti correlati, tenendo conto dell'uso previsto e di qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
b) la gravità del danno che una persona subirebbe, incluso il grado di reversibilità del danno;
c) il numero di persone potenzialmente interessate dal danno;
d) la frequenza e la durata dell'esposizione al pericolo al quale una persona sarebbe esposta nel corso dell'uso previsto o di qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile della categoria di macchine o prodotti correlati;
e) le possibilità di evitare o di limitare il danno;
f) per quanto riguarda i componenti di sicurezza, la probabilità di conseguenze gravi per la sicurezza delle persone esposte al danno in caso di guasto di tali componenti
6. Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti è invitato a confermare il proprio accordo e a suggerire al Consiglio di approvare la posizione del Parlamento europeo (PECONS 6/23).
7. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto legislativo sarà adottato. Dopo essere stato firmato dai presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio, l'atto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Fonte: Consiglio europeo
- Published: 15 May 2023
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Il Parlamento Europeo adotta il Regolamento Macchine: 18 aprile 2023
Il Parlamento Europeo, con 595 voti a favore, 7 contrari e 30 astenuti, ha adottato, nella seduta del 18 aprile 2023, il nuovo Regolamento Macchine.
Il nuovo Regolamento Macchine dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nella prima parte del prossimo mese di luglio: entrata in vigore, quindi, 20 giorni dopo la pubblicazione.
Il nuovo Regolamento Macchine, poi, diverrà applicabile 42 mesi dopo l’entrata in vigore.
- Published: 21 April 2023
- Hits: 6610
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Manuale Istruzioni per l'Uso Direttiva macchine 2006 / Regolamento macchine 2023: Tavola raffronto
La tavola di seguito proposta mette a confronto gli elementi che deve contenere il Manuale di Istruzioni per l'uso come previsto dal punto 1.7.4 dell'Allegato I (*) dei Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza della Direttiva 2006/42/CE (IT) colonna (1), con i novelli elementi che deve contenere il Manuale di Istruzioni per l'uso come previsto dal punto 1.7.4 dell'Allegato III dei Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza in colonna (2) (Regolamento macchine desunto dall’Accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali per il nuovo regolamento macchine del 07.02.2023). Inoltre, vengono inseriti nella colonna (3), note relative alle novità dispositive proprie del Regolamento macchine. (**)
(*) In questa revisione, non sono presi in considerazione i contenuti Istruzioni per macchine specifiche RESS p. 2, 3, 4, 5, 6:
2. Talune categorie di macchine
2.1. Macchine alimentari e macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici
2.2. Macchine portatili tenute e/o condotte a mano
2.3. Macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili
2.4. Macchine per l’applicazione di pesticidi
3. Mobilità delle macchine
4. Macchine operazioni di sollevamento
5. Macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori sotterranei
6. Macchine che presentano particolari pericoli dovuti al sollevamento di persone
(**) Seguiranno aggiornamenti al documento sul testo ufficiale
...
- Published: 15 April 2023
- Hits: 6664
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CEM4 March 2023 Update (Step 1/3 Machinery Regulation 2023)
31 March 2023
From this version, the CEM4 update procedure to comply with the 2023 Machinery Regulation has begun. The CEM4 update is divided into 3 steps, through the proposed automatic software updates.
- Published: 02 April 2023
- Hits: 4848
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Guida marchio UKCA edita dalla I.T.A. (Italian Trade Agency) / ICE - Update Marzo 2023
ID 19296 | 23 Marzo 2023 / In allegato
In allegato le Guide prodotte sul marchio UKCA (GB) in relazione alla marcatura CE (EU)
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Il marchio UKCA è stato introdotto dal Governo Britannico dopo la Brexit, al posto della della marcatura CE (Inghilterra, Scozia e Galles - No Irlanda del Nord).
Il marchio UCKA (UK Conformity Assessed) è in vigore dal 1° gennaio 2021, ed il corrispondente UK alla marcatura CE In EU.
Fino al 31 dicembre 2024 (periodo di transizione) la Gran Bretagna riconoscierà la marcatura CE e la marcatura epsilon invertita per la maggior parte dei prodotti, i fabbricanti potranno utlizzare sia la marcatura CE / epsilon invertita che il marchio UKCA.
Dal 1° gennaio 2025 per l'importazione di prodotti in Gran Bretagna il marchio UKCA diventerà obbligatorio.
In questo periodo di transizione se saranno presenti eventuali divergenze tra i requisiti per la marcatura CE e quelli per la marchio UKCA per un determinato prodotto, non sarà possibile importare tale prodotto in Gran Bretagna se unicamente marcato CE.
Il marchio UKCA non è riconosciuto dall’UE, quindi prodotti provenienti dalla Gran Bretagna devono essere marcati CE.
Fig. 1 - Timeline Marchio UKCA / CE (UE - GB e GB - UE)
Aree di prodotto coperte dal marchio UKCA:
- giocattoli
- pirotecnica
- imbarcazioni da diporto e moto d'acqua
- recipienti a pressione semplici
- compatibilità elettromagnetica
- strumenti per pesare a funzionamento non automatico
- strumenti di misura
- bottiglie contenitore di misurazione
- ascensori
- apparecchiature per atmosfere potenzialmente esplosive (UKEX)
- apparecchiature radiofoniche
- attrezzature a pressione
- dispositivi di protezione individuale (DPI)
- apparecchi a gas
- macchinari
- attrezzature per l'uso all'aperto
- ecodesign
- aerosol
- apparecchiature elettriche a bassa tensione
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IN SINTESI
1. la marcatura CE verrà accettata fino al 31-12-2024;
2. la marcatura CE può convivere con la UKCA sul prodotto;
3. la marcatura UKCA diventa obbligatoria e deve essere eseguita da un “Approved Body UCKA” in tutti i casi in cui la norma britannica lo preveda in modo specifico;
4. nel Regno Unito, successivamente al 31-12-2024, per le nuove Norme BS che differiranno da quelle equivalenti EN verranno definiti dei periodi di convivenza tra Norme BS e Norme EN;
5. a prescindere che si continui ad usare la marcatura CE, che si utilizzi solo il marchio UKCA o si utilizzino entrambi è obbligatorio dal 01/01/2023 che esista un soggetto di riferimento per le autorità britanniche in UK che risieda nel Regno Unito in qualità di Rappresentante Autorizzato in UK o di Importatore;
6. i dettagli del soggetto di riferimento per le autorità di controllo britanniche che risieda nel Regno Unito devono essere riportati sul prodotto (o sul suo imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora l’indicazione sul prodotto non fosse fattibile);
7. l’etichetta di prodotto può essere costituita da una “sticky label” purché riporti i dati precedentemente indicati;
8. il fabbricante di consuetudine definisce con i soggetti di riferimento per le autorità di controllo britanniche che risiedano nel Regno Unito, degli accordi specifici sui quali vengono precisati obblighi e responsabilità di entrambe le parti.
Per i prodotti importati da uno stato dello Spazio Economico Europeo o dalla Svizzera prima delle 23:00 del 31 dicembre 2027, i dettagli dell’importatore possono essere indicati altrove (ad esempio su un documento di accompagnamento o sull’imballaggio) invece di essere apposti sul prodotto stesso.
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QUADRO ATTUALE
DISPOSITIVI MEDICI
PRODOTTI DA COSTRUZIONE
LE DISPOSIZIONI EMANATE LUGLIO 2022
INFORMAZIONI DI DETTAGLIO
CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI
FASCICOLO TECNICO
PERSONA RESPONSIBLE LIBRETTO USO & MANUTENZIONE E DOCUMENTI PUBBLICI DESTINATI AL CONSUMATORE/UTILIZZATORE (ES. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO O INSTALLAZIONE)
IL SOGGETTO DI RIFERIMENTO PER LE AUTORITÀ DI CONTROLLO BRITANNICHE
SOGGETTO DI RIFERIMENTO PER LE AUTORITÀ DI CONTROLLO
IMPORTATORE RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO IN UK
FILIALE O AZIENDA CONSOCIATA IN UK
INDICAZIONE SUL PRODOTTO DI UN SOGGETTO DI RIFERIMENTO PER LE AUTORITÀ DI CONTROLLO
MARCATURA UKCA
IMPIANTO COMPOSTO DA PARTI MARCATE CE E INSTALLATO IN UK
IN SINTESI
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Il 14 novembre 2022 le autorità britanniche competenti hanno pubblicato il provvedimento col quale hanno annunciato che la marcatura CE sarà riconosciuta in Gran Bretagna per ulteriori 2 anni, consentendo alle aziende la scelta tra l’utilizzo del marchio UKCA piuttosto che di quello CE. Le aziende, quindi, godranno di una rilevante flessibilità in merito al contrassegno da applicare.
Dal 31 dicembre 2022 la data ultima è pertanto spostata al 31 dicembre 2024. Regole diverse sussistono per i dispositivi medici, i prodotti da costruzione, le attrezzature a pressione trasportabili, i prodotti ferroviari e le attrezzature marittime.
DISPOSITIVI MEDICI
La Medical Device Regulations 2002 (UK MDR 2002) stabiliva che l'accettazione dei dispositivi marcati CE sul mercato britannico terminasse il 30 giugno 2023. Il governo è intervenuto con le disposizioni transitorie, poche settimane orsono, stabilendo un'estensione del riconoscimento dei dispositivi medici recanti la marcatura CE immessi sul mercato britannico. I produttori i cui dispositivi medici recano una marcatura "CE" potranno, pertanto, continuare a immettere i loro dispositivi sul mercato della Gran Bretagna fino al 30 giugno 2024.
PRODOTTI DA COSTRUZIONE
Il governo britannico ha esteso il riconoscimento dei prodotti da costruzione con marchio CE in Gran Bretagna per ulteriori due anni e mezzo, fino al 30 giugno 2025. Le imprese potranno utilizzare il nuovo marchio UKCA o il marchio CE durante questo periodo.
...
Fonte : GOV UK
I.T.A. Italian Trade Agency
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione della impree italiane
- Published: 23 March 2023
- Hits: 4728
Posted in News
ISO 13849-1:2023 / In pubblicazione Marzo 2023
ISO 13849-1:2023
Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design
Publication date: 2023-03
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Update 12.02.2023
E' prevista per Marzo 2023 la pubblicazioe della ISO 13849-1:2023, data news stato FDIS:
- Published: 12 February 2023
- Hits: 12369