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FAQ (Domande frequenti)

Risposte
Direttiva macchine

1. La definizione della macchina nella direttiva termina con le parole “ ... per un’applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento ed il condizionamento di un materiale”. Pertanto le rampe regolabili di trasbordo non sono macchine.
      La parola “segnatamente” precede un esempio, ma le parole che contano sono “un’applicazione ben determinata”. Consentire la manipolazione di merci tra una banchina di carico e un camion o un vagone è un’applicazione ben determinata. Le rampe regolabili non servono ad altro, per cui sono comprese nel campo d’applicazione della direttiva “macchine”.

2. I carrelli elevatori rientrano nella prima o nella seconda modifica della direttiva?
      Queste modifiche non sono che dei complementi della direttiva ed alla fine delle attività legislative in merito alla direttiva 89/392/CEE non resterà che un insieme coerente di requisiti essenziali. Con un’analisi completa dei rischi, il progettista dovrà individuare tutti quei requisiti che si applicano alla macchina e rispettarli.

3. I veicoli di svago fuoristrada, come le motociclette da corsa dovrebbero essere esclusi.
La direttiva 91/368/CEE che modifica la direttiva macchine esclude: - da un lato i veicoli destinati unicamente al trasporto delle persone sulle reti stradali; - dall’altro lato, i veicoli adibiti al trasporto merci progettati per le reti stradali pubbliche. I veicoli da corsa (automobili, motociclette) rientrano nel primo caso e sono dunque esclusi dalla direttiva 89/392/CEE. Infatti, i termini “reti stradali” sono usati senza qualificativo mentre nel secondo caso viene aggiunto l’aggettivo “pubblico”. Esistono corse organizzate “fuoristrada”, vale a dire nei campi, nei boschi, ecc.. In questo caso, il circuito utilizzato per la corsa è assimilato a una rete stradale ed i veicoli (automobili, motociclette) sono del pari esclusi dal campo di applicazione della direttiva. carico e un camion o un vagone è un’applicazione ben determinata. Le rampe regolabili non servono ad altro, per cui sono comprese nel campo d’applicazione della direttiva “macchine”.

4. Talune macchine hanno gli organi mobili completamente chiusi e quindi non presentano rischi (es.: macchine per pesatura, gruppi di refrigerazione, attrezzature scientifiche connesse alle pompe a vuoto,...). Queste macchine sono oggetto della direttiva?
      Quando una macchina risponde alla definizione di cui all’articolo 1.1 della direttiva e non fa parte delle esclusioni dell’elenco dell’articolo 1.3 essa deve rispondere alle disposizioni della direttiva. Inoltre, anche se totalmente chiuse, dette macchine possono ancora presentare dei rischi particolari per quanto concerne la resistenza dei carter e dei dispositivi di protezione o nel corso della manutenzione e delle riparazioni; almeno in questo caso i requisiti essenziali della direttiva sono giustificati. Infine, ricordiamo la prima osservazione preliminare dell’allegato I.

5. Desidereremmo avere la conferma che i fornitori di utensili devono conformarsi alle norme armonizzate, anche se, strictu sensu, non sono tenuti ad ottemperare alla direttiva.
      Le norme armonizzate non sono obbligatorie e non possono quindi obbligare nessuno, nemmeno i fornitori di utensili, a conformarvisi. Inoltre gli utensili sono esclusi esplicitamente dalla direttiva e non possono quindi essere oggetto di norme armonizzate. Ciò non impedisce al CEN di formulare norme europee. Inoltre, le norme armonizzate delle macchine devono indicare per l’appunto quali sono le caratteristiche degli utensili che le istruzioni per l’uso devono specificare.

6. È possibile che un organismo sia notificato soltanto per una parte della direttiva?
      Un organismo notificato è responsabile di tutte le fasi della procedura di certificazione per le macchine per le quali è notificato. Esso può essere notificato soltanto per una famiglia di macchine di cui all’allegato IV, ad esempio, per le macchine per la lavorazione del legno o per i mezzi di sollevamento. Nell’attività per la quale è notificato l’organismo può subappaltare singoli compiti (come l’esecuzione di prove specifiche) ma resta responsabile per la valutazione globale della conformità.

7. Intende la Commissione proporre una ripartizione in una direttiva per facilitare la cooperazione tra gli organismi notificati e la supervisione delle autorità nazionali?
      La Commissione non ha l’intenzione, né la facoltà, né le competenze per proporre delle ripartizioni di direttive e per affermare che gli organismi devono essere notificati per le singole parti. Si tratta di un settore di esclusiva competenza delle autorità nazionali.

8. I criteri che le autorità nazionali devono applicare per la scelta degli organismi notificati sono criteri minimi. Possono gli stati membri utilizzare altri criteri supplementari o sostitutivi delle EN 45000?
      I criteri che le autorità nazionali devono applicare per la scelta degli organismi notificanti sono di loro competenza a condizione di rispettare l’allegato VII della direttiva. L’utilizzazione delle norme EN 45000 con o senza altri criteri è di loro competenza. Tuttavia, la decisione 90/683/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990, precisa al punto 1.m) dell’allegato: “Gli Stati membri che hanno notificato organismi non in grado di dimostrare la loro conformità alle norme armonizzate (serie EN 45000) possono essere invitati a fornire alla Commissione l’adeguata motivazione alla base della notifica”.

9. Occorrerebbe che il comitato precisasse che nelle norme elaborate nel quadro della direttiva 100A vi possono essere valori limite di emissione di rumori o di vibrazioni.
      In linea di massima no. Se si tratta di stabilire lo stato della tecnica, questi valori sono validi oggi ma non lo saranno più tra un anno. D’altra parte, come tenere conto delle dimensioni delle macchine e delle diverse tecnologie? Il risultato potrebbe essere anche che un industriale che utilizza una tecnologia più silenziosa del suo concorrente non farà più alcun ulteriore sforzo per ridurre il rumore una volta raggiunto il limite stabilito. Se il comitato tecnico ritiene che si possano dare al progettista, a titolo indicativo, determinati valori come orientamento, la norma dovrà precisare che non si tratta di valori limite e dovrà pure indicare il metodo che può essere utilizzato per la verifica di detti valori.

10. Le istruzioni per l’uso, previo accordo tra fabbricante ed utilizzatore (nel caso di grandi macchine fabbricate in piccola quantità) possono essere redatte nella lingua scelta dal fabbricante?
      Un eventuale accordo tra fabbricante ed utilizzatore non può sostituirsi alla legge. In caso di incidente dovuto al fatto che l’operatore non ha capito le istruzioni per l’uso la responsabilità verrebbe attribuita al fabbricante.

11. Al punto 3.2.1., 4 capoverso, dell’allegato I, cosa significa “le istruzioni necessarie al conducente e/o agli operatori”?
      Si tratta delle istruzioni necessarie alla condotta della macchina durante il funzionamento. Le istruzioni per la manutenzione non devono trovarsi obbligatoriamente nella cabina ma possono essere nell’ufficio del servizio di manutenzione.

12. Quando un fabbricante vende un sottogruppo ad un installatore, non sa a che paese è destinato, particolarmente quando esso è disponibile in magazzino. In che lingua devono essere tradotte le istruzioni?
      È raro che un sottogruppo destinato ad essere incorporato in un impianto complesso possa essere considerato come una macchina, cioè che soddisfi ai seguenti due criteri.

- secondo l’articolo 1.2 “per un’applicazione ben determinata, ...”
- e secondo l’articolo 4.2 “possano funzionare in modo indipendente”.

Il caso indicato rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 4.2 e non è necessario rispettare le procedure di valutazione della conformità. Le istruzioni per l’uso dovranno essere redatte dalla persona che fornisce l’impianto all’utilizzatore finale. Le informazioni necessarie gli saranno fornite dal fabbricante del sottogruppo in una lingua scelta in base ad un accordo tra le due parti.

13. Prima di mettere una macchina sul mercato, è necessario disporre della traduzione delle istruzioni in tutte le lingue comunitarie anche se il fabbricante ha deciso di non vendere in alcuni paesi?
      La nuova redazione del punto 1.7.4 dell’allegato I proposta al Consiglio nella seconda modifica della direttiva 89/392/CEE risponde a questa domanda: per immettere una macchina sul mercato è sufficiente redigere le istruzioni in una sola lingua comunitaria. La traduzione può essere fatta dal mandatario autorizzato o anche dall’importatore della macchina. Ciò consente, in caso di rottura degli stocks, in uno Stato membro, di andare a cercare una macchina nello Stato membro vicino; l’unico obbligo è quello di tradurre, se non è già stato fatto, le istruzioni per l’uso.

14. Il 12 considerando della direttiva dice che: “Considerando ...; che detti requisiti dovranno essere applicati con discernimento per tenere conto dell’attuale livello tecnologico nonché degli imperativi tecnici ed economici”. Uno Stato membro chiede che il comitato precisi che questo considerando si applica a tutti i requisiti essenziali ed alle osservazioni preliminari dell’allegato I. In particolare che i “requisiti economici” si applichino a tutte le considerazioni sullo “stato dell’arte”.
      Così come redatto, il considerando si applica a tutti i requisiti essenziali.

15. Si può autorizzare la messa in moto del ciclo di funzionamento tramite la chiusura di un elemento di protezione?
      In linea di massima, no a motivo del punto 1.2.3. dell’allegato I. Tuttavia, una norma di tipo C potrebbe autorizzare la messa in moto del ciclo tramite la chiusura dell’elemento di protezione se i rischi che possono derivarne sono soppressi da misure di compensazione.

16. Alcuni motori autofrenanti funzionano ad iniezione di corrente continua o mediante inversione delle polarità. Di conseguenza, in caso di interruzione di energia, i freni non funzionano e non è possibile soddisfare i punti 2.3, lettera c) e 1.2.6 dell’allegato I.
      Occorre distinguere un arresto comandato, generalmente seguito da un’azione intesa ad agire sul pezzo o sull’utensile (punto 2.3, lettera c) dell’allegato I) che richiede un arresto rapido dell’utensile, e gli arresti dovuti ad una mancanza di energia (punto 1.2.6 dell’allegato I) quando il tempo necessario per l’immobilizzazione totale non è l’elemento essenziale di sicurezza. I motori autofrenanti ad iniezione di corrente o ad inversione di polarità sono autorizzati soltanto se l’interruzione dell’alimentazione elettrica ed il rallentamento dell’utensile che ne deriva non creano un rischio particolare o se sono previste altre misure per prevenirlo. Le norme dovranno prevedere questi casi.

17. Le protezioni fisse possono essere articolate senza essere bloccate? Allegato I, punto 1.4.2.1).
      Di massima no in quanto la direttiva afferma che, in mancanza dei loro mezzi di fissaggio, “esse non devono poter rimanere al loro posto”, quindi non essere più fissate alla macchina. Tuttavia, una norma potrebbe basarsi sull’espressione “per quanto possibile” per stabilire una deroga, ma deve giustificarla.

18. Al punto 3.3.2., 6 capoverso e al punti 3.3.4., l’espressione “spostamento di una macchina semovente ...” concerne un tragitto motorizzato.
      Considerando l’insieme delle versioni nelle varie lingue, non vi è alcun dubbio in quanto in francese o in tedesco, ad esempio sono utilizzati due termini diversi:

- déplacement oppure Verfharbewegung;
- mouvement o Bewegung.

In questo requisito non si tratta pertanto del movimento dell’utensile bensì dello spostamento della macchina.

19. L’ultimo capoverso del punto 3.3.4. non dovrebbe applicarsi alle tosatrici da prato.
      I requisiti si applicano soltanto quando esiste il rischio. Esiste attualmente un progetto di norma europea che sembra rispondere correttamente al requisito di cui trattasi.

20. I punti 1.4.2.1. e 1.4.2.2.B trattano dell’ “uso di un utensile”. Il comitato può chiarire questa nozione?
      La necessità di utilizzare un utensile per procedere ad un’apertura o ad una regolazione conferisce a questa operazione un carattere deliberato. Si tratta dunque di uno smontaggio per il quale l’operatore si rende conto di quanto sta facendo (l’uso di una chiave per serratura equivale, nello spirito del testo, all’uso di un utensile).

21. Il punto 1.3.8.A precisa che per gli elemento di trasmissione, i dispositivi di protezione devono essere: - sia fissi conformi ai punti 1.4.1. e 1.4.2.1.- sia mobili conformi ai punti 1.4.1. e 1.4.2.2.A.Questo fatto significa che ogni elemento di trasmissione debba essere protetto in modo diverso da un dispositivo utilizzato per altri rischi. Ad esempio, si può ritenere che un dispositivo di protezione utilizzato nel settore di cui al punto 1.3.8.B. protegga anche gli elementi di trasmissione?
      Il requisito è dato dalle prime righe del punto 1.3.8. In seguito, i capoversi A e B forniscono delle indicazioni. Il capoverso A si applica qualora gli organi di trasmissione siano isolati. Se sono in prossimità di elementi mobili che concorrono al lavoro ed è possibile realizzare un’unica protezione, si applica il comma B purché sia soddisfatto il requisito generale 1.3.8. Il capoverso A fornisce del resto delle soluzioni più semplici di quelle indicate nel capoverso B.

22. Il punto 3.3.3 dell’allegato I stabilisce che il dispositivo di frenatura di soccorso disponga di comandi interamente indipendenti. Alcune macchine per lavori pubblici hanno soltanto un organo di servizio per azionare il dispositivo principale e il dispositivo di soccorso.
      Si può ammettere che un unico organo di servizio, ad esempio un pedale, azioni il circuito del comando principale del freno ed il circuito del sistema di soccorso. I circuiti di comando devono essere indipendenti e all’operatore deve essere fornita un’informazione sull’eventuale guasto del circuito principale.

23. Al punto 2.3 d) dell’allegato I, la versione tedesca della direttiva parla di spessore dei trucioli, mentre le altre versioni parlano di profondità di passata. Ci sembra che la formulazione tedesca sia meno ambigua, anche se si tratta di un esempio e non di un requisito.
      La Commissione è d’accordo con questa interpretazione. Si tratta infatti di dare come esempio la riduzione dello spessore dei trucioli e non la riduzione della profondità di passata.

24. Una macchina non menzionata nell’allegato IV ma che presenti dei rischi equivalenti deve essere oggetto di certificazione da parte di un organismo notificato?
      No. L’elenco figurante nell’allegato IV è definitivo e non indicativo. Se il fabbricante nutre dubbi sulla propria analisi di rischio, può chiederne conferma ad un organismo, notificato o meno. La direttiva non impone alcun obbligo.

25. Quale procedura seguirà la Commissione per aggiornare l’elenco dell’allegato IV?
      L’allegato IV fa parte della direttiva e soltanto il Consiglio può modificarlo. La Commissione potrà fare delle proposte al Consiglio, eventualmente basandosi su proposte degli Stati membri. Esse dovranno essere debitamente motivate, ad esempio mediante statistiche sugli infortuni.

26. Consente l’articolo 2.1. della direttiva alle autorità nazionali una possibilità di influire sulla messa in servizio di macchine destinate a non professionisti? Le “misure utili” possono intervenire durante la fabbricazione?
      La direttiva non fa alcuna differenza tra le macchine per uso professionale e le macchine ad uso non professionale. Tutte le macchine devono rispondere alle disposizioni della direttiva, indipendentemente dall’utilizzatore finale. Gli Stati membri prendono “misure utili” per la commercializzazione e la messa in servizio. Essi non hanno la possibilità di intervenire direttamente durante il processo di fabbricazione.

27. Può un fabbricante apporre sulla macchina la dicitura “Made in Europe”?
      Nessuna disposizione della direttiva vi si oppone. Tuttavia, nel diritto comunitario nessuna disposizione si oppone a che alcuni Stati membri limitino l’uso di questa dicitura.

28. Si può apporre la marcatura “CE” se, avvalendosi del periodo transitorio, si fabbrica in conformità delle vecchie norme nazionali?
      No.

29. È sufficiente apporre la marcatura “CE” sull’imballaggio della macchina o dei documenti che la accompagnano?
      No. La marcatura “CE” deve essere apposta sulla macchina stessa. Solo nel caso di alcuni accessori di sollevamento, la direttiva permette la marcatura sull’imballaggio qualora sia difficile, se non impossibile, apporla direttamente sulle macchine.

30. Qual è il contenuto minimo delle istruzioni per l’uso?
      Il requisito 1.7.4 dell’allegato I della direttiva è chiaro: è difficile fornire indicazioni generali più dettagliate.

31. Si conclude che, benché le funi utilizzate o no come parte di una macchina rientrino nel campo di applicazione, il punto 4.3.1 dell’allegato I non richiede la marcatura “CE” quando la fune sia commercializzata senza accessori né terminale.
      Per quanto riguarda il commercio e la libera circolazione delle funi, bisogna distinguere due casi:

- la fune è consegnata per essere incorporata in una macchina o utilizzata nella confezione di brache. In tal caso si tratta spesso di consegne sotto forma di rotoli. È il caso di cui al punto 4.3.1. La marcatura “CE” non è necessaria.
- la fune consegnata fa parte di un insieme quale un argano o una braca. È il caso di cui al punto 4.3.2 e la marcatura “CE” va apposta sull’insieme.

32. Il gruppo di lavoro TC 188/WG3 “ cinghie da trasportatore” chiede se i trasportatori rientrano nel campo di applicazione della direttiva e se per le cinghie se ne deve tenere conto.
      Tenuto conto della definizione delle macchine data all’articolo 1, paragrafo 2 della direttiva, i trasportatori rientrano nel suo campo di applicazione. Il richiedente fa giustamente un confronto tra le cinghie e le mole delle molatrici. Né le mole né le cinghie rientrano nel campo di applicazione della direttiva, a differenza delle molatrici e dei trasportatori a cinghia. È quindi necessario che i loro componenti permettano a queste macchine di soddisfare i requisiti essenziali.

33. Cos’è una macchina per la lavorazione del legno a caricamento manuale, soprattutto se provvista di un dispositivo di alimentazione?
      Un dispositivo di caricamento è detto automatico se soddisfa i due criteri seguenti:

- prendere il pezzo grezzo da lavorare in un mucchio depositato a fianco e portarlo automaticamente sulla macchina;
- essere bloccato al circuito di comando della macchina in modo tale che questa possa funzionare, alimentata pezzo per pezzo dall’operatore, solo se il dispositivo di alimentazione è guasto o volontariamente messo fuori servizio.

Tutti gli altri sistemi di caricamento sono ritenuti manuali.

34. La prova di stabilità prescritta al punto 4.1.2.1. dell’allegato I non è possibile per le macchine di grandi dimensioni in quanto mancano gli impianti di prova adeguati. Si può ritenere che oltre le 15 t il calcolo sostituisca le prove. Ma, ammettendo quanto sopra, lo si deve ammettere anche per le macchine più piccole. L’espressione “prove analoghe” vuole proprio dire questo?
      No. L’espressione “prova analoga” è stata aggiunta per tenere conto di eventuali impossibilità tecniche, in particolare per i carrelli di dimensioni molto grandi. Il limite di 15 t che viene di norma proposto si basa sulla capacità delle piattaforme di prova, ma non si può fissare in via definitiva, e se piattaforme esistenti consentono di realizzare prove per capacità superiori, è obbligatorio eseguire la prova e non basarsi sul calcolo.

35. Gli ascensori dei pozzi di miniera rientrano nel campo della direttiva 89/392/CEE e della sua modifica 91/368/CEE?
      La seconda modifica della direttiva “macchine” esclude i suddetti ascensori.

36. Nel caso di importazione di macchine: a) chi deve firmare la dichiarazione di conformità? b) dove deve trovarsi il fascicolo tecnico di cui all’allegato V?
      Solo il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità può firmare la dichiarazione di conformità. L’opportunità offerta dall’articolo 8, paragrafo 6 si riferisce ad un caso particolare ed eccezionale. La direttiva prescrive l’esistenza di un fascicolo tecnico, ma non impone disposizioni per quanto concerne il luogo ove conservarlo. In moltissimi casi è difficile immaginare che questo non si trovi presso il fabbricante, anche se questi non è stabilito nella Comunità. La dichiarazione di conformità deve essere molto particolareggiata per dare una prima idea soddisfacente sulla conformità della macchina alla direttiva.

37. Quali sono i rapporti (ed eventualmente le sovrapposizioni) tra la direttiva 89/392/CEE e la direttiva 86/594/CEE sull’etichettatura degli elettrodomestici per quanto concerne il rumore?
      La direttiva 86/594/CEE non impone l’informazione relativa al rumore (direttiva di applicazione opzionale) ma, se detta informazione fosse richiesta da uno Stato membro, essa impone talune condizioni di misura (art. 6). La direttiva 89/392/CEE impone l’informazione relativa alla potenza acustica quando il livello di potenza acustica equivalente ponderato A, alla postazione di lavoro (nella fattispecie, il luogo dove normalmente si trova la persona che utilizza l’elettrodomestico) supera gli 85 dB. Pertanto, per gli elettrodomestici la cui potenza acustica supera gli 85 dB (caso assai raro se non inesistente), l’informazione relativa al rumore deve essere fornita ai sensi della direttiva 86/594/CEE, articolo 1, paragrafo 4 (se una direttiva specifica si applica ad un requisito essenziale della direttiva 89/392/CEE, quest’ultima non è più applicabile per il rischio in questione).

38. Alcune macchine necessitano di una regolare manutenzione con cambiamenti periodici di taluni pezzi di usura, per conservare un buon livello di sicurezza. Alcuni utilizzatori ricorrono ai servizi di piccole imprese, non sempre in stretta relazione con il fabbricante, che sostituiscono i pezzi usati con pezzi simili ma non identici ai pezzi raccomandati dal fabbricante nelle sue istruzioni per l’uso. In caso di danni, qual è la responsabilità del fabbricante?
      Eventuali danni causati da componenti difettosi montati nel corso di una manutenzione, non vanno considerati dal punto di vista della direttiva 89/392/CEE ma da quello della direttiva 85/374/CEE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

39. I distributori automatici muniti di gettoniere sono macchine?
      Se è presente un’energia diversa dalla forza umana, corrispondono alla definizione fornita nella direttiva e presentano i rischi di cui all’allegato I: sono pertanto delle macchine.

40. Se il fabbricante segue la procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), primo trattino, l’organismo notificato deve accusare ricevuta del fascicolo trasmesso dal fabbricante. Deve anche accertarsi che il fascicolo sia completo?
      L’organismo non deve fare alcun intervento ed è solamente responsabile di conservare il fascicolo che ha ricevuto; non deve pertanto accertare il contenuto del fascicolo.

41. Al punto 10 dell’allegato IV sono incluse anche le macchine per lo stampaggio delle plastiche che comportano una reazione nello stampo, definite anche R.I.M.?
      Le macchine per lo stampaggio di plastiche con reazione nello stampo, definite anche R.I.M., non sono comprese nell’allegato IV. L’elenco di cui al suddetto allegato deve essere letto in modo restrittivo e non riguarda pertanto le macchine per lo stampaggio di plastiche a iniezione o compressione.

42. La nostra interpretazione del requisito di cui al punto 4.2.4. “idoneità all’impiego” è la seguente: - sotorre ogni prototipo alla prova statica con coefficiente 1,5; - sotorre uno o più campioni alla prova dinamica con coefficiente 1,1; - se, al termine delle suddette prove, non compare alcuna deformazione permanente o difetto evidente, il costruttore può attestare che il materiale è conforme ai punti 4.1.2.3. e 4.2.4.
      Nella domanda si fa confusione tra i due requisiti menzionati.

Il punto 4.1.2.3., concernente la resistenza meccanica, fa riferimento alle prove cui la macchina sarà sotosta durante la sua vita ed, in particolare, al momento delle prove di cui al punto 4.2.4., affinché il progettista ne tenga conto nei suoi calcoli.

Il punto 4.2.4. riguarda invece tutte le macchine che svolgono un’operazione di sollevamento: prima dell’immissione in commercio o della prima messa in servizio, ciascuna di esse deve essere sotosta alle opportune prove statiche e dinamiche che dimostreranno al fabbricante che é stata realizzata correttamente e può dunque essere certificata.

Peraltro, come specificato nella direttiva, i valori indicati nella domanda sono indicativi (“in generale”) e il fabbricante ne potrà scegliere altri, o perché le norme relative alla sua macchina forniscono altri valori (superiori o inferiori) o perché egli garantisce un livello di sicurezza equivalente applicando altri valori uniti, a volte, ad altre misure.
Le prove eseguite su un prototipo sono utili per ottemperare al punto 4.1.2.3. dell’allegato I ma non sono sufficienti per soddisfare il punto 4.2.4.

43. Le cesoie a ghigliottina e le punzonatrici sono incluse nel punto 9 dell’allegato IV?
      Le cesoie a ghigliottina e le punzonatrici non sono contemplate dall’allegato IV. Il punto in questione parla di “presse” e precisa che le piegatrici sono incluse. Se il legislatore avesse voluto includere le macchine summenzionate lo avrebbe indicato, come ha fatto con le piegatrici.

44. Il requisito di cui al punto 1.5.10. si applica anche alle radiazioni ionizzanti oppure dette radiazioni non rientrano nel campo di applicazione della direttiva e dunque il punto 1.5.10. non si applica?
      All’articolo 1, paragrafo 3 la direttiva esclude “le fonti radioattive incorporate in una macchina”, ma non le macchine che impiegano tali fonti; queste ultime devono rispettare il requisito di cui al punto 1.5.10. ed essere dotate, fin dalla progettazione, di dispositivi di protezione durante il funzionamento, la regolazione, la manutenzione e il riposo, affinché le persone e le costruzioni esposte non corrano rischi.

45. Nella fabbricazione in serie di macchine, è necessario firmare manualmente ogni dichiarazione di conformità?
      La direttiva non prevede l’obbligo di firma manoscritta: dice solo che la dichiarazione di conformità deve essere firmata da una persona che impegna il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

La dichiarazione di conformità è un documento estremamente importante in quanto “impegna” il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità. Si deve dunque evitare che essa possa essere riprodotta facilmente.

L’impiego di fotocopie è pericoloso, in quanto è compito del fabbricante fornire le prove dell’avvenuta frode e ciò è difficile se non impossibile se egli stesso ricorre a fotocopie.

46. L’ultimo paragrafo del punto 1.7.3. dell’allegato I stabilisce che le attrezzature intercambiabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2 devono “recare le stesse indicazioni”. Ciò si riferisce al comma precedente, ossia soltanto all’indicazione della massa o a tutta la marcatura?
      L’articolo 1, paragrafo 2 assimila le attrezzature intercambiabili ad una macchina: esse devono pertanto soddisfare tutti i requisiti della direttiva, in particolare tutto il punto 1.7.3. dell’allegato I.

47. Una macchina munita di marcatura CE deve poter essere utilizzata in tutte le condizioni climatiche esistenti in Europa (grande freddo al Nord, elevate temperature al Sud) e ciò è sempre possibile?
      Il fabbricante deve definire con esattezza le condizioni di utilizzo della macchina nelle istruzioni per l’uso (egli avrà progettato, calcolato e scelto i materiali di conseguenza).

Egli può dunque escludere alcune condizioni climatiche o può indicare quelle che ha preso in considerazione: non è, ad esempio, necessario prevedere un impianto di riscaldamento potente in una cabina per macchine mobili destinate al sud dell’Europa, ma questa scelta deve essere specificata nei documenti che corredano la macchina.

L’utilizzatore è responsabile di scegliere la macchina da impiegare nelle condizioni locali (direttiva 89/655/CEE).

48. È necessario esigere la presenza di una valvola di sicurezza per rispettare il requisito del quinto comma del punto 1.3.2.?
      I rischi contemplati dal punto 1.3.2. sono ben precisati: si tratta di rischi connessi alla tubazione elastica, al movimento brusco, ai getti di fluido ad alta pressione, ecc. L’installazione di una valvola non è l’unico sistema per rispettare il suddetto requisito e non può dunque essere imposta. Si possono utilizzare delle protezioni che impediscano gli effetti materiali del movimento brusco o dei getti sulle persone esposte. Il requisito del punto 3.4.1. richiede invece una valvola di ritegno sul martinetto, ma solo nel caso in cui la caduta di pressione provocata dalla rottura del flessibile possa provocare un movimento pericoloso della macchina, mentre il rischio contemplato dal punto 1.3.2. esiste in ogni caso.

49. È necessario apporre la marcatura CE sulle apparecchiature elettriche?
      Se il prodotto è oggetto della direttiva 73/23/CEE, dal 1° gennaio 1995 è possibile utilizzare la marcatura CE e dal 1° gennaio 1997 è obbligatorio. Se la questione concerne una macchina ai sensi della direttiva 89/392/CEE che però è ad alimentazione elettrica, essa dev’essere conforme alla direttiva “macchine” e recare la marcatura CE, tranne il caso dei componenti di cui al paragrafo 4.2, destinati ad essere incorporati in una macchina più complessa.

50. Le istruzioni particolareggiate concernenti l’installazione, il montaggio e lo smontaggio possono essere trascurate e sostituite da un’indicazione che queste operazioni devono essere eseguite dal fabbricante?
      La risposta deve essere modulata. Si escluda lo smontaggio: in tutti i casi, infatti, i rischi connessi con lo smontaggio e i mezzi per ridurli devono essere descritti nei documenti che corredano la macchina. Lo smontaggio può infatti essere effettuato solo molto tempo dopo la cessazione dei rapporti tra il fabbricante e l’utilizzatore. Se l’installazione, compreso il montaggio, e l’avviamento possono presentare rischi per il personale non specializzato o richiedono conoscenze particolari e specifiche del fabbricante, si potrebbe ammettere che le informazioni dettagliate non vengano incluse nelle istruzioni per l’uso, purché il fabbricante indichi chiaramente che se ne incarica direttamente. Le istruzioni dovranno comunque contenere tutte le informazioni necessarie al cliente e per tutte le operazioni da svolgere prima dell’intervento degli operatori del fabbricante. Le istruzioni non possono essere comunicate oralmente dal fabbricante ai futuri operatori.

51. La direttiva “macchine” è applicabile alle macchine di seconda mano? Come devono essere considerate le macchine usate che provengono da un paese dell’EFTA dopo l’entrata in vigore del SEE?
      La direttiva 89/392/CEE si applica solo al momento della prima immissione sul mercato o della prima messa in servizio nello Spazio economico europeo; pertanto, se la macchina usata proviene da un paese esterno al SEE, essa deve soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 89/392/CEE. Poiché le direttive 89/392/CEE e 89/655/CEE, che trattano il caso delle macchine usate, sono applicabili in tutti i paesi firmatari dell’accordo SEE, il fatto che provengano dal SEE non influisce sul loro trattamento. Nota: la Svizzera, che è membro dell’EFTA, non è parte contraente dell’accordo SEE e pertanto le macchine usate che provengono da questo paese non sono considerate come originarie del SEE.

52. Se una struttura ROPS o FOPS è fornita separatamente dal fabbricante d’origine della macchina, non deve essere considerata come un componente di cui all’allegato IV, ma come un pezzo separato.
      Si possono presentare vari casi, in particolare quelli indicati in appresso.

1. Se un fabbricante vende una macchina dotata delle proprie strutture ROPS o FOPS, é necessario indicarlo nella descrizione della macchina (e nella dichiarazione di conformità). La struttura non viene considerata separatamente dall’insieme della macchina e non deve essere oggetto di una procedura speciale di certificazione.
2. Se la struttura ROPS/FOPS è fornita separatamente, anche se a fornirla è il fabbricante della macchina di base, essa rientra fra i “componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato” di cui alla direttiva 93/44/CEE (seconda modifica della direttiva 89/392/CEE). La struttura deve pertanto essere conforme alla direttiva e, poiché è inclusa nell’allegato IV, deve essere conforme alla norma armonizzata o essere stata sotosta a un esame di certificazione CE ed infine essere accompagnata da una dichiarazione CE di conformità e munita di una targhetta del fabbricante senza marcatura CE.

53. La direttiva contiene requisiti concernenti la protezione dell’ambiente (rumore, vibrazioni, vapori, polveri, ...)?
      I requisiti essenziali della direttiva non sono stati elaborati con l’obiettivo di proteggere l’ambiente dagli inconvenienti provocati dall’utilizzo delle macchine. Tuttavia la direttiva prescrive che, all’occorrenza, il progettista concentri i suoi sforzi sulla riduzione dei fenomeni citati nella domanda, ma non fissa alcun valore limite da rispettare (punti 1.5.8, 1.5.9, 1.7.4 lettera f) e 3.6.3 dell’allegato I per il rumore e le vibrazioni). Il punto 1.5.13 dell’allegato I riguarda la captazione dei vapori, delle polveri, ecc. per proteggere l’utilizzatore della macchina, ma non contiene indicazioni sugli effetti dei suddetti vapori, polveri, ecc. sull’ambiente.

54. I detentori di marchi commerciali sono società che acquistano i prodotti presso i fabbricanti, vi appongono il proprio nome e li vendono come se fossero prodotti propri. Alcuni fabbricanti di componenti, denominati OEM (original equipment manufacturers), fabbricano pezzi importanti ma non appongono il proprio nome sui loro prodotti per motivi contrattuali. Questa situazione non soddisfa il requisito di cui al punto 1.7.3. La direttiva “Macchine” impone tuttavia il nome del fabbricante. Non si può accettare la prassi dei detentori dei marchi commerciali, a patto che essi si assumano l’intera responsabilità di soddisfare la direttiva? In caso contrario, questi commercianti sarebbero svantaggiati. Nel settore delle macchine accade di frequente, soprattutto per le macchine incorporate in un impianto.
      La direttiva prescrive che il nome e l’indirizzo del fabbricante vengano apposti solo sulle macchine ultimate e pronte per l’uso.

Pertanto, per i fabbricanti OEM il problema non sussiste: chi ha svolto le procedure di certificazione (il fabbricante della macchina o dell’insieme complesso) deve apporre il proprio nome. La direttiva non prescrive altri obblighi.
I detentori di marchi commerciali su macchine finite dovranno assumersi tutti gli obblighi che la direttiva impone al fabbricante: essi devono, tra l’altro, preparare e firmare la dichiarazione CE di conformità, apporre la marcatura CE, redigere le istruzioni per l’uso e conservare il fascicolo tecnico di cui all’allegato V. Grazie a questa procedura, il fabbricante effettivo fornisce al detentore del marchio commerciale tutte le informazioni utili per predisporre il fascicolo tecnico.

55. La direttiva 91/368/CEE stabilisce che i motocoltivatori e le motozappe devono essere soggetti alle prove corrispondenti per tipo. 1) Quali sono esattamente queste macchine e quali conseguenze derivano dal fatto che sono citate espressamente?2) Ci si riferisce anche agli aratri per trattrici?
      Le macchine in questione sono montate su trattore (un numero ridotto può essere trainato): i motocoltivatori dispongono di utensili rotanti sul piano verticale (mentre l’asse dell’utensile è orizzontale); gli utensili rotanti delle motozappe si trovano invece sul piano orizzontale (e l’asse è verticale).

Il legislatore ha esitato a lungo prima di inserire queste due macchine nell’elenco dell’allegato IV. Il compromesso finale - con la decisione di non inserirle nell’allegato in questione - è stato raggiunto indicandole nell’allegato I. Il fatto che non vengano specificate con il nome sottolinea che devono essere sotoste a prove, come risulta dal requisito essenziale di sicurezza 3.
Le macchine fissate ad un trattore non sono particolarmente contemplate nonostante le osservazioni di cui al primo comma.

56. Gli equilibratori (bilancieri) sono dispositivi a cui si appende un’attrezzatura di lavoro per poterne regolare l’altezza. Rientrano anch’essi nel campo di applicazione della direttiva “macchine”?
      Gli equilibratori (bilancieri) rientrano nel campo di applicazione della direttiva, siano o meno dotati di elementi mobili, a diverso titolo: come macchine nel primo caso o come accessori di sollevamento, di cui al punto 4.1.1. lettera a) dell’allegato I nel secondo caso.

57. L’articolo 5 stabilisce che, in assenza di norme armonizzate, gli Stati membri predispongono affinché siano comunicate alle parti interessate le norme e le specificazioni tecniche nazionali esistenti. L’espressione “siano comunicate” é da intendersi come un obbligo di pubblicare i riferimenti delle norme e delle specificazioni tecniche in questione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee?
      No. Le suddette norme non hanno alcun effetto sull’applicazione della direttiva. Esse possono solo aiutare il fabbricante nella ricerca delle soluzioni. I riferimenti non rientrano tra i dati di cui all’articolo 12.

58. Una fabbrica di compressori deve sostituire, su richiesta dell’utilizzatore, il motore elettrico di un compressore nuovo con una turbina. Deve preparare un nuovo fascicolo tecnico quando procede a questa sostituzione?
      Si tratta di una nuova macchina. Il fabbricante deve almeno eseguire una nuova analisi dei rischi dell’insieme ed indicarne il risultato nel fascicolo tecnico di origine. Se da questa analisi emergono nuovi rischi dovuti al cambiamento di forza motrice, le soluzioni utilizzate per ovviarvi devono essere oggetto di un’aggiunta al fascicolo tecnico di origine. Il fabbricante deve inoltre completare o rifare le istruzioni per l’uso fornite con la macchina per tenere conto della nuova configurazione. Analogamente, anche la dichiarazione di conformità deve essere completata e rifatta affinché corrisponda alla nuova macchina.

59. È necessario apporre la marcatura CE su parti della macchina?
      La direttiva è chiara in proposito: essa si applica soltanto alle macchine finite e quindi le quindi varie parti di una macchine non devono recare la marcatura CE.

Tuttavia, alcune parti di macchine sono oggetto di una direttiva specifica che prescrive la marcatura CE. È il caso in particolare dei serbatoi semplici a pressione (direttiva 87/404/CEE) o degli apparecchi a gas (direttiva 90/396/CEE): le parti possono essere incorporate in una macchina. I loro fabbricanti devono aver soddisfatto le formalità della o delle rispettive direttive e marcato i prodotti. Nelle istruzioni per l’uso il fabbricante della macchina indicherà i marchi apposti ai sensi di altre direttive, riportando eventualmente gli obblighi che ne derivano (ad esempio, esami periodici, ispezioni o sostituzioni obbligatorie).
Le attrezzature intercambiabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, terzo comma sono considerate macchine e devono dunque soddisfare la direttiva, comprese le disposizioni in materia di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformità. I componenti di sicurezza immessi in commercio separatamente e descritti all’articolo 1 della direttiva (modifica introdotta con la direttiva 93/44/CEE) non possono recare la marcatura CE ai sensi della direttiva “macchine” ma devono essere corredati della dichiarazione CE di conformità (articolo 8, paragrafo 1).

60. È normale che una norma europea che fornisce il metodo di misura del rumore delle macchine preveda l’aggiunta arbitraria di vari dB al valore rilevato per tenere conto, apparentemente, dei margini di errore?
      Il requisito di cui al punto 1.7.4., lettera f) dell’allegato I recita:

“Le istruzioni per l’uso devono fornire le indicazioni seguenti sul rumore aereo prodotto dalla macchina, valore reale o valore stabilito in base alla misurazione eseguita .... su una macchina identica...”.
Nelle istruzioni per l’uso il fabbricante deve indicare il rumore realmente misurato indicando il margine di errore della misura (in più o in meno) legato al metodo di misurazione impiegato. Infatti, é fondamentale che il valore indicato nelle istruzioni per l’uso sia identico a quello riportato nel fascicolo tecnico; del resto, spesso nel fascicolo tecnico sarà inclusa soltanto una copia del verbale relativo alla misura con il valore effettivo registrato nel corso della prova.

Si ricorda d’altronde che una norma, anche se armonizzata, non é obbligatoria e che dunque “l’aggiunta” considerata per il margine di errore sarebbe di fatto determinata dal fabbricante.

Nel testo di una norma europea prevista per aiutare il fabbricante, potranno figurare il margine di errore della misurazione, i valori di ripetibilità, di riproducibilità, ecc. inerenti alla misurazione stessa.
I valori indicati al punto 1.7.4., lettera f) dell’allegato I hanno il solo scopo di consentire all’acquirente di scegliere la macchina meno rumorosa, considerando anche le altre caratteristiche o vincoli dell’installazione. Per questo motivo questi valori devono essere riportati in tutta la documentazione commerciale che presenta la macchina (allegato I, punto 1.7.4., lettera d dell’allegato I).

61. Il fascicolo tecnico deve essere costituito da due parti: - una parte generale contenente tutti i dati che consentiranno alle autorità competenti di farsi un’idea della conformità alla direttiva;- una parte più dettagliata contenente informazioni precise quali note di calcolo, verbali di prova non obbligatori, certificati di origine di alcuni componenti o materiali, ecc. Non occorre che questa seconda parte sia redatta in una lingua comunitaria.
      La direttiva non prescrive che il fascicolo tecnico sia costituito da due parti. La confusione deriva probabilmente dalla consultazione della Guida generale al nuovo approccio, che tuttavia è stata preparata per agevolare l’applicazione delle direttive imprecise su qualche punto, ma ciò non è il caso della direttiva “macchine”, almeno per quanto riguarda il fascicolo tecnico.

Attualmente i servizi della Commissione ritengono che:

- l’allegato II illustra in dettaglio il contenuto della dichiarazione di conformità, affinché le autorità competenti possano avere un un’idea sufficiente della conformità della macchina. La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua comunitaria delle istruzioni per l’uso originali (una delle lingue dei paesi firmatari dell’accordo sullo spazio economico europeo dopo l’entrata in vigore di tale accordo). Comunque al momento della messa in servizio della macchina l’utilizzatore deve disporre di una traduzione delle istituzioni nella sua lingua;
- il fascicolo tecnico deve essere fornito solo su richiesta motivata. Ciò implica che il fabbricante deve fornire solamente le parti che possono influire sul motivo! L’allegato V stabilisce che il fascicolo deve essere fornito in una lingua comunitaria (una delle lingue dei paesi firmatari dell’accordo sullo spazio economico europeo dopo l’entrata in vigore di tale accordo).

62. Qual é l’opinione del comitato sul livello dei requisiti di salute e di sicurezza della direttiva “macchine” per quanto concerne gli aerogeneratori?
      All’atto dell’elaborazione della direttiva “macchine”, tutte le parti interessate hanno chiesto che il livello dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza fosse elevato ed hanno riconosciuto che questo obiettivo era stato raggiunto. Anche il Consiglio ha riconosciuto, nelle sue discussioni, che gli aerogeneratori rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

63. I motori a scoppio e le turbine per produrre energia meccanica a partire da combustibili liquidi o gassosi devono essere considerati delle macchine?
      Occorre fare una distinzione.

1) Motori consegnati per essere accoppiati ad un altro componente (compressore, generatore di corrente elettrica, elica di propulsione di imbarcazioni o velivoli, ecc.) per svolgere una funzione quale, ad esempio, la produzione di aria compressa, di elettricità o la propulsione di un’imbarcazione o di un velivolo (motori installati in via permanente nella macchina).

Questi motori devono essere considerati macchine ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2. Non devono recare la marcatura CE ma, per poter godere della libera circolazione, devono essere accompagnati dalla dichiarazione del fabbricante di cui all’allegato II, punto B; la macchina completa dovrà essere munita della marcatura CE e corredata dei documenti richiesti dal fabbricante dell’insieme.
2) Motori pronti per l’uso quando sono immessi sul mercato e acquistati dall’utilizzatore finale, quali i motori fuoribordo per le imbarcazioni. Essi rientrano nel campo di applicazione della direttiva, devono recare la marcatura CE ed essere corredati della dichiarazione di conformità.

64. L’allegato II, parte A, specifica che la dichiarazione di conformità deve contenere una descrizione della macchina e tutte le disposizioni pertinenti alle quali la macchina è conforme. E’ dunque necessario: a) indicare il numero di serie di una macchina,b) fornire un elenco esaustivo delle direttive che il progetto della macchina rispetta?
      a) Le procedure di certificazione devono essere eseguite per ogni macchina (articolo 8, paragrafo 1); le indicazioni della targhetta (allegato I, punto 1.7.3.) devono essere riprese per intero nella dichiarazione di conformità. La relazione tra l’attestato di conformità e la macchina in questione non deve in nessun caso dare adito a equivoci; l’attestato potrebbe ad esempio richiedere, in caso di produzione in grande serie, di indicare i numeri di serie globalmente, cioè n. di serie da X a Y. La serie deve essere fabbricata nel corso di un anno civile in modo che la data di fabbricazione richiesta dalla direttiva possa corrispondere al periodo di fabbricazione della serie. (Per le macchine costruite singolarmente, la descrizione della macchina, richiesta dall’allegato II.A, permette di identificarle).

b) Nella dichiarazione di conformità è assolutamente necessario fornire l’elenco esaustivo delle direttive ottemperate dal progetto della macchina; ciò consente di sapere:

- durante i periodi transitori, la scelta operata dal fabbricante (nuova direttiva o vecchia normativa),
- conclusi i periodi transitori, se il fabbricante ha adempiuto correttamente a tutta la legislazione comunitaria.

Per il suddetto riferimento si utilizzano i numeri delle direttive pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (direttiva 93/68/CEE relativa alla marcatura CE), e non si rinvia alla legislazione nazionale che le recepisce.
E’ stato osservato che le “disposizioni pertinenti” della dichiarazione di conformità (allegato II) concernevano i requisiti essenziali che la macchina rispettava. Anche se è interessante menzionarli nella dichiarazione di conformità, questo “elenco” non è richiesto dalla direttiva.

65. Qual è la situazione: - delle pistole fissachiodi (o da macellazione), a esplosivo - delle relative munizioni?
      Affrontiamo innanzitutto il problema delle munizioni.

La direttiva 93/15/CEE relativa all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile riguarda espressamente le munizioni delle pistole fissachiodi.

L’articolo 10 della direttiva in questione prevede l’obbligo che esse abbiano “formato oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1º luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili” (CIP).

La direttiva è entrata in vigore il 1º gennaio 1995, con un periodo transitorio di 8 anni (fino al 31.12.2002).

Per le pistole la situazione è più confusa.

Sono state escluse dalla direttiva “Macchine” in occasione della prima modifica (91/368/CEE).

- Sette Stati membri aderiscono alla convenzione di cui sopra: Belgio, Germania, Spagna, Finlandia, Francia, Italia e Regno Unito, Belgio, Germania, Spagna, Finlandia, Francia, Italia e Regno Unito.

- Gli altri Stati membri dispongono di una normativa nazionale.
La libera circolazione di questi apparecchi è pertanto reale soltanto negli Stati che aderiscono alla CIP. Negli altri Stati membri rimane applicabile la regolamentazione nazionale attualmente in vigore (può essere invocato l’art. 36 del trattato in quanto manca l’armonizzazione tecnica).

66. Se un fabbricante installa una macchina nei locali di un potenziale cliente affinché questi la esamini ed essa non viene venduta, rimanendo proprietà del fabbricante, la macchina in questione deve recare la marcatura CE e soddisfare altri requisiti applicabili?
      In realtà si tratta di un caso ipotetico, in quanto, finché la macchina rimane sotto il controllo del fabbricante e intervengono suoi operatori, non vi è immissione in commercio. Siamo nel caso contemplato dall’articolo 2, paragrafo 3. Naturalmente, dal momento in cui il cliente soddisfatto entra in possesso della macchina, questa dovrà essere conforme alla direttiva, recare la marcatura CE, ecc.

Inoltre, il fabbricante deve assicurarsi che nelle vicinanze venga affisso un pannello che indichi che la macchina non è conforme alla direttiva (articolo 2, paragrafo 3).
La situazione è diversa se il fabbricante ha fornito la macchina affinché il potenziale cliente la esamini ed intervengono gli operatori di quest’ultimo. In tal caso, la macchina deve essere considerata come immessa in commercio (si tratta di una cessione, anche se temporanea) e messa in servizio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e deve quindi essere interamente conforme alla direttiva.

67. Prove sulla rumorosità delle macchine pulitrici per ortaggi. Si tratta di macchine per il lavaggio delle verdure e delle patate. In genere sono fabbricate seguendo le specifiche dell’utilizzatore e sono impiegate da sole o in una linea di produzione. Non è possibile misurare il rumore presso il fabbricante, in quanto questi non dispone degli strumenti che gli consentono di farle funzionare (molta acqua, verdure, vapore, ...).Se la macchina viene inserita in una linea di produzione, può essere considerata come un componente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 ed è dunque possibile eseguire una misura del rumore globale presso l’utilizzatore?Se la macchina viene utilizzata da sola, la suddetta soluzione non è praticabile. Può il fabbricante non tener conto di alcuni aspetti della direttiva?E come si deve procedere in quel caso?
      La risposta all’ultima domanda è negativa. Un fabbricante non può certificare una macchina senza aver tenuto conto di tutti i requisiti essenziali e delle disposizioni della direttiva.

Vi è naturalmente il caso di macchine di grosse dimensioni (sistemi complessi di iniezione di plastica, macchine per carta, laminatoi, ecc.) per le quali non è possibile procedere alle misure nei locali del fabbricante. Vi possono essere anche macchine più piccole, come quelle indicate nella domanda, anche se l’impossibilità di intervenire è meno evidente.
La direttiva non impone il metodo di misura. Ve ne sono alcuni normalizzati (ISO 3746) e altri non normalizzati (intensimetria acustica) da svolgere in loco, cui il fabbricante può ricorrere durante la messa in servizio. Se un fabbricante si colloca nel quadro dell’articolo 4 e ritiene che la consegna riguardi soltanto un elemento di macchina complessa, è il fabbricante dell’insieme complesso che deve rispondere alle disposizioni della direttiva (marcatura “CE”, dichiarazione di conformità, istruzione per l’uso con indicazione del rumore, fascicolo tecnico, ecc.).

68. Le gru galleggianti sono considerate mezzi di trasporto o macchine?
      La funzione principale delle gru in questione non è il trasporto di merci o di persone. Non rientrano pertanto tra le attrezzature escluse dall’articolo 1, paragrafo 3 e sono dunque considerate macchine.

69. Le porte a scomparsa azionate a mano degli autocarri, come quelle installare sugli autocarri per vendita ambulante, sono macchine?
      Si tratta di accessori degli autocarri, anch’essi esclusi dalla direttiva. Azionati manualmente, sono esclusi dalla direttiva (art. 1, par. 3).

70. Come si deve interpretare il requisito di cui al punto 1.7.4, lettera d)? Significa che tutti i prospetti e i cataloghi commerciali devono indicare il livello di rumore e, per le macchine portatili, il livello delle vibrazioni?
      La direttiva non esige tali informazioni sui prospetti o sui cataloghi commerciali. Essa prescrive soltanto che, se il fabbricante fornisce tali informazioni, esse siano identiche a quelle fornite nella documentazione tecnica che accompagna la macchina. Per contro, la documentazione tecnica che descrive le prestazioni delle macchina deve fornire le informazioni richieste dalla direttiva sul rumore ed, eventualmente, sulle vibrazioni.

71. Se si rispetta una norma di classe C, è necessario procedere all’analisi prevista dalla terza osservazione preliminare?
      Il fabbricante deve sempre effettuare l’analisi dei rischi della propria macchina. In seguito, per alcuni (o tutti) i rischi in questione, egli può ricorrere alla norma di classe C, qualora esista. Ciò gli garantirà presunzione di conformità alla direttiva per i requisiti essenziali interessati e agevolerà la preparazione del fascicolo tecnico.

72. Il punto 3.6.3, lettera a) dovrebbe essere modificato. Infatti, le vibrazioni misurate non dipendono dal fabbricante ma dal modo di agire dell’operatore. Si dovrebbe aggiungere: “le vibrazioni sono misurate al passaggio della macchina su una superficie ragionevolmente piana”.
      L’aggiunta è inutile visto che, se il fabbricante “deve indicare le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione”, egli può scegliere le condizioni in questione. Sarà un’eventuale norma europea a definire le condizioni.

73. I banchi di prova a rulli per moto, automobili, ecc. sono disciplinati dalla direttiva?
      Sì. Questi sistemi sono composti da una serie di elementi, alcuni dei quali mobili, assemblati per un’applicazione determinata. Pur non avendo un’alimentazione propria, vengono alimentati dal veicolo sotosto alla prova e presentano dunque evidenti rischi meccanici.

74. 1. Che cosa accade se la direttiva non è stata recepita in tempo nel diritto nazionale?2. Un fabbricante può apporre la marcatura CE sulla sua macchina se la direttiva non è stata recepita nel diritto dello Stato membro in cui egli è stabilito?
      1. La direttiva entra in vigore alla data fissata dal Consiglio. Essa impone obblighi agli Stati membri (tra cui quello di modificare la normativa esistente), ma se uno Stato membro non l’ha trasposta, in quello Stato continuano ad essere vigenti le vecchie norme per l’immissione in commercio.

Tuttavia, è sufficiente che la direttiva sia recepita in un solo Stato membro perché un fabbricante stabilito in un altro Stato membro o all’estero possa utilizzarla.

Egli effettuerà una “immissione in commercio”, eventualmente fittizia, nello Stato membro in cui è avvenuto il recepimento e quindi, ricorrendo al principio della libera circolazione, verso gli altri Stati. In questo caso, il fabbricante ha il diritto di rifiutarsi di seguire le vecchie normative di uno Stato membro che non le abbia ancora abrogate.
2. Se la direttiva è in vigore ed è stata recepita in uno o più Stati membri, il fabbricante che proceda come illustrato ai punti precedenti può apporre la marcatura CE sulla sua macchina.

75. Componenti di sicurezza: le domande al riguardo sono molte e varie. Riguardano a volte la definizione generale e a volte componenti particolari. Segue una prima bozza di sintesi.
      a. Concetti di base

a.1 Si ricorda che i “componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato” sono stati inseriti nel campo di applicazione della direttiva soprattutto per consentire agli utilizzatori della macchina che devono aumentarne la sicurezza (direttiva 89/655/CEE) e la cui competenza tecnica in materia di scelta dei componenti è generalmente più scarsa di quella dei progettisti delle macchine, di disporre di dispositivi soddisfacenti. Ad eccezione dei componenti inclusi nell’elenco dell’allegato IV, è il fabbricante del componente a decidere se si tratta di un componente di sicurezza ai sensi della direttiva (decimo considerando).

a.2 Si ricorda inoltre che, ai sensi della guida al nuovo approccio, “l’immissione sul mercato” viene definita come la prima messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, di un determinato prodotto sul mercato comunitario per distribuirlo od utilizzarlo in detto mercato.

La messa a disposizione comprende la cessione del prodotto, ossia il trasferimento della proprietà del prodotto o il trasferimento fisico del prodotto dal fabbricante (o dal suo mandatario) a:

- chi effettuerà la distribuzione sul mercato, o - l’utilizzatore finale (privato cittadino o impresa).

a.3 Il componente di sicurezza deve essere un insieme materiale completo che può essere acquistato già predisposto per essere incorporato in una macchina e che, una volta installato, ne garantirà la sicurezza. La direttiva precisa che il guasto del componente di sicurezza “mette in pericolo la sicurezza o la salute delle persone esposte”. Esistono numerosi componenti di sicurezza (detti a sicurezza positiva) il cui guasto non mette in pericolo le persone esposte. I termini vanno quindi intesi come segue: “il cui guasto metterebbe in pericolo le funzioni di sicurezza della macchina”.

a.4 Dichiarazione nel verbale del Consiglio del 14 giugno 1993: è sottinteso che la presente direttiva (93/44/CEE) non ostacola la libera circolazione delle macchine in cui sono stati incorporati componenti di sicurezza, in quanto essa è già garantita dalla direttiva 89/392/CEE.

a.5 Il CEN ha istituito un gruppo di lavoro TGSC per conoscere cosa fosse necessario normalizzare. Quest’ultimo ha proposto che le norme riguardino “componenti scelti tra quelli destinati unicamente a garantire una funzione di sicurezza diretta ai sensi del punto 3.13.1 della norma EN 292-1 al fine di soddisfare il requisito essenziale di cui al punto 1.1.2 b, secondo trattino, dell’allegato I della direttiva.

Funzioni di sicurezza diretta

Funzioni di una macchina il cui funzionamento difettoso potrebbe aumentare immediatamente il rischio di lesioni o compromettere la salute delle persone. Esistono due categorie di funzioni di sicurezza diretta:

a) le funzioni di sicurezza propriamente dette, che sono funzioni di sicurezza diretta destinate in modo specifico a garantire la sicurezza.

Esempi:

- funzione che previene un avvio intempestivo (dispositivo di blocco...);

- funzione che impedisce il ripetersi di un ciclo;

- funzione di comando a due mani, ecc.

b) le funzioni che condizionano la sicurezza, che hanno funzioni di sicurezza diretta diversa dalle funzioni di sicurezza propriamente dette.

Esempi:

- comando manuale di un meccanismo pericoloso durante la fase di regolazione, allorché i dispositivi di protezione sono disinseriti;
- regolazione della velocità o della temperatura che mantengono la macchina entro limiti di funzionamento sicuri.

Un criterio supplementare potrebbe essere che il componente di sicurezza non alteri la funzionalità della macchina. E’ stato obiettato a questa interpretazione che alcuni componenti di sicurezza garantiscono sia il funzionamento sia la sicurezza, come ad esempio gli elettrodistributori che comandano l’avvio delle presse. E’ difficile immaginare che un utilizzatore della pressa modifichi direttamente la macchina senza consiglio esterno aggiungendo tale dispositivo e quindi l’obiezione non ha alcun fondamento pratico.

Tra gli esempi, il gruppo di lavoro cita:

- i dispositivi di protezione;
- i dispositivi di protezione bloccati;
- i dispositivi di blocco;
- i sistemi di estrazione di fumi o polveri tossici incorporati alle macchine;
- i carter antirumore;
- i dispositivi anticaduta dei paranchi;
- i dispositivi di controllo del carico nelle attrezzature di sollevamento;
- i sistemi di arresto di emergenza, e/o i loro blocchi logici;
- le valvole di ritenuta dei circuiti idraulici;
- ecc.
b. Conseguenze

b.1 Un sistema di irrorazione installato in un impianto per il trattamento superficiale non è un componente di sicurezza. Se il sistema viene eliminato, viene impedita la funzione stessa della macchina.

b.2 - Un componente di arresto d’emergenza,

- le protezioni di cui al punto 1.4. dell’allegato I,
- i dispositivi di protezione di cui al punto 1.4.3 dell’allegato I,
- le cinture di sicurezza di cui al punto 3.2.2,
- i dispositivi di controllo del carico di cui al punto 4.2.1.4,
- i dispositivi “uomo-morto” di cui al punto 5.5,
- i dispositivi anticaduta di cui al punto 6.4.1, - ecc.

sono tutti componenti di sicurezza.

b.3 Esistono casi meno evidenti, per alcuni componenti che non hanno sempre una funzione specifica ed esclusiva di sicurezza quali:

- blocchi di chiusura di porte o carter,
- fine corsa,
- dispositivi antideragliamento di cui al punto 4.1.2.2, ecc.

cui il fabbricante del componente attribuirà o meno una funzione di sicurezza.

b.4 I blocchi logici destinati a garantire una funzione di sicurezza diversi dai comandi a due mani (allegato IV) sono considerati componenti di sicurezza se sono immessi in commercio separatamente, ma non sono oggetto di un esame di certificazione.

b.5 L’elenco fornito tra parentesi all’allegato IV, punto B.1 non è esaustivo in quanto fornisce solo alcuni esempi.

b.6 Una fune di sollevamento non è un componente di sicurezza, contrariamente a quanto affermato in precedenza dai servizi della Commissione, visto che in assenza del cavo la macchina perde la sua funzione. (Si ricordi, comunque, che le funi di sollevamento devono rispettare i requisiti di cui ai punti 4.1.2.4 e 4.3.1).
b.7 Quando un componente di sicurezza incluso nell’allegato IV viene fornito direttamente dal fabbricante della macchina di origine o secondo le sue istruzioni ad un utilizzatore come ricambio di un componente identico della macchina in questione, esso non deve essere sotosto alle procedure definite nella direttiva. Si tratta infatti di un pezzo di ricambio escluso a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, terzo comma.

76. Quali sono le materie assimilate al legno o alla carne di cui all’allegato IV.
      Per quanto riguarda il legno, il requisito essenziale 2.3 dell’allegato I è preciso: “materiali aventi caratteristiche fisiche e tecnologiche simili a quelle del legno come il sughero, l’osso, la gomma indurita, le materie plastiche dure, ...”. Per quanto riguarda la carne si tratta del pesce e dei prodotti alimentari congelati o surgelati.

77. Le sgrassatrici vanno incluse nel punto 7 dell’allegato IV “fresatrici ad asse verticale, per la lavorazione del legno...”?
      L’elenco dell’allegato IV è completo e non va interpretato. Pertanto le sgrassatrici, comprese quelle a spostamento manuale della guida non rientrano nel campo di applicazione dell’allegato IV.

78. L’allegato IV, punto 4 cita le seghe a nastro. Esistono delle seghe a lama diritta ma senza nastro “continuo”. Sono comprese nel punto 4?
      L’elenco dell’allegato IV deve essere preso in senso stretto; le seghe a nastro sono le seghe a nastro continuo.

79. Qual è il limite esatto del punto 15 dell’allegato IV, ponte di sollevamento?
      Per ponte di sollevamento s’intende l’apparecchiatura fissa progettata per sollevare veicoli allo scopo di agevolare le operazioni di riparazione o di manutenzione. Sono escluse fra l’altro:

- i carrelli elevatori utilizzati per depositare i veicoli su un posto di lavoro fisso ed elevato;
- gli elevatori dei parcheggi;
- i cric;
- i ribaltatori di veicoli.

80. Esistono delle pistole fissachiodi che funzionano con la forza prodotta dall’esplosione di una miscela aria/propano, esplosione innescata da una scintilla. Tali pistole rientrano nel campo di applicazione della direttiva e, in caso affermativo, a quale procedura di certificazione sono soggette?
      Tali pistole rientrano nella direttiva macchine e la procedura di certificazione richiesta è la certificazione da parte del fabbricante stesso senza esame del tipo (modulo A).

81. È necessario un fascicolo tecnico per gli accessori di sollevamento? Il requisito 4.4.1 può inoltre porre seri problemi pratici. Nel caso di una maniglia per esempio, sono necessarie, per conformarsi alla norma sei pagine di istruzioni che considerate le spese amministrative di stampa, risultano più care della maniglia stessa! La pratica attuale è di fare riferimento al catalogo e riteniamo che il requisito sia soddisfatto se il fabbricante ha riportato tutte le istruzioni nel suo catalogo in qualsiasi altro documento fornito all’utilizzatore contemporaneamente alla consegna degli accessori.
      Gli accessori di sollevamento rientrano nel campo di applicazione della direttiva. Il fabbricante deve quindi predisporre un fascicolo tecnico che li riguarda (ricordiamo che vi sono pochissimi requisiti essenziali riguardanti gli accessori e che la normalizzazione è molto avanzata in questo settore consentendo nella maggior parte dei casi di ridurre il fascicolo al minimo). Per quanto concerne le istruzioni che devono accompagnare ciascun lotto commerciale di pezzi, sembra esagerato affermare che occorrono sei pagine per soddisfare il requisito 4.4.1 nel caso delle maniglie. La norma non è obbligatoria e una sola facciata di un foglio di formato A4 dovrebbe bastare per indicare la classe di utilizzazione della maniglia (e la compatibilità con altri accessori eventualmente di un’altra classe) compresi i consigli per il montaggio, contro le intemperie e per i controlli periodici. La direttiva non vieta che queste informazioni siano raccolte in un catalogo se questa soluzione è più economica a condizione che ogni utilizzatore possa disporre del catalogo sul luogo di lavoro, che tale catalogo sia tradotto e che non vi sia alcuna ambiguità possibile fra i prodotti del catalogo e l’accessorio utilizzato.

82. Una macchina fabbricata in uno Stato membro è utilizzata in un altro Stato membro. Le autorità locali hanno dei dubbi sulla conformità ad alcuni requisiti essenziali. Peraltro, invece di vietare immediatamente l’uso della macchina, esse possono chiedere al fabbricante, nel quadro della direttiva macchine, l’accesso al fascicolo tecnico concernente tali requisiti essenziali. E’ esatto?
      Questa possibilità è certamente preferibile al ricorso immediato alla clausola di salvaguardia.

Occorre tuttavia che lo Stato membro motivi la propria richiesta (cfr. all. V, punto 3, terzo comma) esprimendo dei dubbi precisi sul rispetto di uno o più requisiti essenziali ben precisi.
Se non ottiene soddisfazione (mancata risposta da parte del fabbricante) lo Stato membro in questione potrà applicare la clausola di salvaguardia e informare la Commissione.

83. La Direttiva afferma che le navi e le unità mobili offshore, nonché le attrezzature destinate ad essere utilizzate a bordo di tali navi o unità sono escluse dallo scopo . Che cosa si può dire a riguardo delle piattaforme galleggianti utilizzate come installazioni fisse?
      La Direttiva macchine esclude le navi e le unità mobili offshore perché queste sono coperte dalle convenzioni IMO che riguardano i requisiti di sicurezza. Per le piattaforme galleggianti il problema è decidere se esse sono permanenti (nel qual caso si applica la Direttiva macchine) oppure no. Dal momento che, quando sono operative, esse possono essere considerate posizionate permanentemente e dato che la convenzione IMO non copre gli equipaggiamenti per la foratura e per le operazioni di produzione, si suggerisce che i prodotti provvisti per le operazioni di foratura e di produzione e che non svolgono alcuna funzione in relazione alle normali attività di navigazione, siano inclusi nello scopo della Direttiva.

84. Le navi e le attrezzature destinate ad essere utilizzate a bordo delle navi sono escluse dallo scopo della Direttiva. Che cosa si può dire a riguardo delle imbragature utilizzate per il carico e scarico delle navi?
      Le imbragature non sono prodotti destinati specificamente alle navi. Esse possono appartenere alla compagnia di navigazione e viaggiare con la nave ma non possono essere considerate, in relazione agli aspetti di sicurezza, alla stregua delle imbragature usate dagli stivatori. Le imbragature a uso singolo disposte attorno al carico al momento della partenza a che rimangono con esso fino alla destinazione finale, sono parte della spedizione e costituiscono un aiuto per le operazioni di sollevamento non solo durante il carico sulla nave. Esse possono quindi essere considerate come accessori di sollevamento e come tali essere incluse nella Direttiva: i requisiti sono indicati nell’Allegato I, sezione 4. E’ comunque possibile che in alcuni casi le imbragature siano costruite e fornite per uso esclusivo sulle navi, ad esempio per il carico e scarico delle navi. Questi prodotti possono essere esclusi dalla Direttiva purché siano previste delle chiare indicazioni sull’uso appropriato del prodotto.

85. Come la Commissione interpreta l’articolo 8 (6)?
      L’articolo 8 (1) afferma che il costruttore (o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità) deve farsi carico delle procedure previste dalla Direttiva.

L’articolo 8 (6) prevede che, qualora né il costruttore né il mandatario ottemperino agli obblighi dei paragrafi precedenti, questi obblighi ricadano su qualsiasi persona immetta sul mercato il macchinario o i componenti di sicurezza.

E’ chiaro dall’uso del verbo “deve” nell’articolo 8(1) e dall’ordine dei vari punti che deve esistere una ragione valida perché il fabbricante o il suo mandatario non ottemperino ai loro obblighi.

Quale può essere la motivazione? Non è possibile fornire un elenco esaustivo.

Un fabbricante stabilito nella Comunità o il suo mandatario non possono invocare l’articolo 8(6) per evadere i propri obblighi trasferendo la responsabilità delle procedure di certificazione all’utilizzatore.
Unicamente la traduzione delle istruzioni e delle varie indicazioni presenti sul macchinario possono essere delegate alla persona che immette la macchina sul mercato nell’area linguistica considerata.

86. Come si applica la legislazione comunitaria alle attrezzature di laboratorio?
      Non si deve attribuire importanza al concetto di laboratorio come “luogo”, essendo difficile darne una definizione precisa.
Per attrezzature di laboratorio s’intendono le attrezzature meccaniche e/o elettriche progettate e consegnate a fini professionali per l’analisi, la misurazione, il controllo o le prove, e gli strumenti associati. Questi includono le attrezzature per i laboratori di meccanica, i laboratori per prove termiche, gli strumenti scientifici, le macchine di prova, ecc.

Quando queste macchine o attrezzature rispondono alla definizione fornita dalla direttiva (insieme di componenti, di cui almeno uno mobile, aventi un’applicazione determinata) e sono consegnati dal fabbricante pronti per l’uso, devono essere certificati conformemente alla direttiva “Macchine” ed, eventualmente, alle altre direttive applicabili.

Si possono tuttavia verificare i seguenti casi: - macchine attrezzate, ovvero macchine standard sulle quali è necessario installare sensori, telecamere, ecc.; per l’installazione di questi dispositivi saranno disattivate le protezioni o gli altri dispositivi di sicurezza. Questo tipo di utilizzo, non previsto dal fabbricante, è disciplinato dalla direttiva 89/655/CEE;

- banchi di prova realizzati in un laboratorio o in un centro di ricerca in base a un progetto proprio e impiegati per:
- prove ripetitive molto diverse,
- prove uniche, che saranno smontati al termine delle stesse.
Tali banchi di prova sono realizzati con i mezzi disponibili e riutilizzabili del laboratorio. È evidente che, in questo caso, non è possibile applicare l’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva “Macchine”.

87. Come può essere applicata la direttiva “Macchine” ad insiemi complessi contenenti parti costruite da fabbricanti diversi, alcuni dei quali non sono soggetti alla direttiva, mentre altri sono soggetti a direttive diverse?
      L’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma della direttiva “Macchine” riguarda gli insiemi di macchine che, per raggiungere uno stesso risultato, ad esempio un’applicazione specifica, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale. In alcuni casi è tuttavia difficile stabilire se un prodotto possa essere considerato un insieme di macchine o una macchina singola. Il problema insorge quando si tratta di sapere come sia ripartita la responsabilità di rispettare la direttiva tra il fornitore delle singole macchine e il responsabile dell’assemblaggio della linea di produzione o dell’impianto complessivo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 (è il concetto della dichiarazione di cui all’allegato II B o dichiarazione di incorporazione).

Si propone il seguente criterio: per rientrare nel campo di applicazione della direttiva l’insieme deve essere formato da almeno due macchine che, di per sé, rispondano alla definizione di “macchina” di cui all’articolo 1, paragrafo 2, primo comma, che siano collegate tra loro e con ogni altro prodotto che ne consenta un funzionamento integrato e comandato per applicazioni ben determinate. Tra i prodotti che possono rientrare nel campo di applicazione figurano le catene di montaggio dei veicoli e gli insiemi degli impianti di imbottigliamento e delle cartiere.

Per le singole macchine che compongono un insieme e rispondono alla definizione di “macchina” di cui all’articolo 1, paragrafo 2, primo comma e che, se fornite individualmente, presentano un funzionamento indipendente, il fornitore deve apporre la marcatura CE ed è responsabile di soddisfare tutti i requisiti fissati dalla direttiva per quanto riguarda quel singolo prodotto, ivi compresa la dichiarazione di conformità. Chi assembla le macchine è responsabile di scegliere i prodotti adeguati a costituire l’insieme, di creare l’insieme affinché questo possa soddisfare la direttiva, di conformarsi a tutte le disposizioni della direttiva per l’insieme, di preparare la dichiarazione di conformità e infine di apporre la marcatura CE sull’insieme nella sua globalità.
Se sono di applicazione altre direttive, la dichiarazione CE di conformità dell’insieme deve riportare l’elenco delle direttive cui l’insieme complesso è conforme (almeno tutte le direttive di applicazione totale). Per quanto concerne il fascicolo tecnico previsto all’allegato V, il “fabbricante” s’incarica dell’insieme. È tuttavia possibile che alcuni elementi di sicurezza siano stati trattati dal fabbricante di un “componente” e in quel caso il fabbricante dell’insieme deve accertarsi che esistano i fascicolo parziali interessati e nel fascicolo completo deve indicare dove e come reperirli.

88. Gli apparecchi indicati di seguito rientrano nel campo di applicazione della direttiva 89/392/CEE? - Sedie per ufficio regolabili tramite un dispositivo che utilizza una riserva di gas a pressione.
- Tecnigrafi ad altezza ed inclinazione regolabili attraverso un dispositivo con riserva di gas a pressione.
- Librerie scorrevoli su rotaie, a spostamento manuale o elettrico.- Sistemi di classificazione tipo Noria costituiti da grandi raccoglitori a spostamento verticale tramite motori elettrici programmati
      Le sedie da ufficio e i tecnigrafi regolabili non sono macchine.

Per quanto concerne le librerie scorrevoli su rotaie, non sono considerate macchine se sono spostate dalla forza umana diretta (anche con l’eventuale ricorso a leve per amplificare lo sforzo). Se invece si muovono tramite dispositivi meccanici, corrispondono alla definizione dell’articolo 1 e presentano alcuni rischi previsti dall’allegato I. Si tratta pertanto di macchine disciplinate dalla direttiva.
I sistemi di classificazione di tipo Noria sono, per gli stessi motivi, considerati macchine.

89. Un robot è una macchina in grado di funzionare nelle condizioni di consegna anche se non è munito dei dispositivi di protezione indispensabili per la sua sicurezza. Il fabbricante del robot, se non è il responsabile di tutto l’impianto, non può soddisfare il requisito di cui al punto 1.3.8 sulla scelta della protezione.
      Se il robot è in grado di svolgere una funzione definita - ad esempio nel caso di un robot per la saldatura - e l’installazione si riduce all’operazione di ancoraggio nella sua postazione definitiva, esso deve soddisfare tutti i requisiti della direttiva. Esistono tuttavia alcuni robot in grado di “funzionare nelle condizioni di consegna”, ma che presi isolatamente non possono avere una funzione definita (il movimento nello spazio dei bracci di un robot manipolatore non è una funzione definita!). L’installazione di un robot analogo deve effettuarsi sotto la responsabilità di un “fabbricante” dell’insieme complesso che ne risulterà. È tale “fabbricante” dell’insieme che risulta come “il fabbricante” ai sensi della direttiva e che si assume le corrispondenti responsabilità. Il robot deve pertanto considerarsi come una macchina ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 ed è sufficiente che sia accompagnato dalla dichiarazione prevista all’allegato II, lettera B.

90. Se un operatore che non sia il fabbricante di origine interviene su richiesta del cliente per sostituire il motore elettrico di un compressore nuovo con una turbina, deve apporre una nuova marcatura CE?
      Se l’intervento viene eseguito su una macchina nuova che viene immessa in commercio, è difficile immaginare che non vi sia accordo tra il fabbricante e l’impresa che esegue la modifica. In effetti, una parte dei rischi è stata trattata dal fabbricante d’origine e l’altra da chi effettua la modifica. Poiché la dichiarazione di conformità è sottoscritta da una sola persona, responsabile della conformità alla direttiva della nuova macchina finita e atta a rispondere ad una richiesta motivata concernente il fascicolo tecnico, sulla macchina verrà apposta un’unica marcatura CE. Se l’intervento avviene senza l’accordo del fabbricante d’origine, chi esegue la modifica si assume la responsabilità di tutta la macchina e deve quindi ricostituire il fascicolo tecnico per l’insieme.

91. Un autocarro è costituito da elementi che concorrono allo stesso obiettivo: trasportare merci.a) Se il pianale o il cassone di un autocarro sono muniti di un meccanismo di ribaltamento, si deve applicare la direttiva “Macchine”? Le sponde montacarichi sono disciplinate dalla direttiva “Macchine”?
b) Le gru ausiliarie sono fabbricate e vendute senza motore e non sono quindi in grado di funzionare. Esse vengono installate dal fabbricante dell’autocarro, da un meccanico o dal cliente. Come si applica ad esse la direttiva “Macchine”?
      In base all’articolo 1, paragrafo 3, un autocarro non rientra nel campo di applicazione della direttiva “Macchine” e neppure un telaio destinato ad essere equipaggiato.

Le attrezzature indicate alle lettere a) e b) della domanda e molte altre attrezzature possono essere fissate al telaio, garantendo una funzione completamente diversa da quella del “trasporto” che, tuttavia, rimane:

- scaricamento dell’autocarro nel caso dei martinetti di ribaltamento,
- sollevamento nel caso delle gru ausiliarie o delle sponde montacarichi.

Se le suddette attrezzature, che non contribuiscono alla funzione di spostamento dell’autocarro, sono immesse in commercio separatamente (gru ausiliarie, sponde montacarichi, ecc.) e sono fissate al telaio da un meccanico (che opera su richiesta del cliente) o dal cliente stesso, sono considerate macchine.

Il fabbricante delle attrezzature deve pertanto apporre la marcatura CE, corredarle di una dichiarazione CE di conformità e predisporre il fascicolo tecnico di cui all’allegato V. Le istruzioni per l’uso devono contenere indicazioni precise per il montaggio e le eventuali incompatibilità.

Quando queste attrezzature vengono assemblate al telaio dal fabbricante del telaio (dispositivi di ribaltamento dei cassoni, cassoni per rifiuti, betoniere, veicoli antincendio, ecc.), l’assemblatore diventa la persona che la direttiva designa come “il fabbricante” ed è responsabile delle procedure di certificazione della conformità ai requisiti essenziali per le attrezzature e le opzioni montate sull’autocarro o sul telaio. In questo caso la funzione generale di “trasporto” dell’autocarro viene spesso garantita totalmente dall’attrezzatura.
Va sottolineato che si deve prendere in considerazione l’insieme delle attrezzature, degli organi di comando e il collegamento con la presa di forza (se questa è data dal motore dell’autocarro).
Alcuni veicoli, anche modificati, quali i veicoli di soccorso stradale e le ambulanze conservano comunque come unica funzione il trasporto (del materiale per liberare le persone i primi, di feriti le seconde) e non rientrano quindi nel campo di applicazione della direttiva (articolo 1, paragrafo 3).


92. Gli impianti di condizionamento d’aria, di refrigerazione, ecc. rientrano nel campo di applicazione della direttiva e, in quel caso, il fabbricante li certifica e appone la marcatura CE?
      LA domanda riguarda una gamma troppo vasta di prodotti per dare un’unica risposta.

Alcuni prodotti rientrano nel campo di applicazione della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione e altri in quello della direttiva “Bassa tensione” o “Macchine”.

1. La direttiva 89/106/CEE non è applicabile in maniera così globale come la direttiva “Macchine”.

Un prodotto può rientrare nella suddetta direttiva se un suo guasto altera in via permanente la funzione della costruzione e se il prodotto è sotosto a regolamentazione in uno o più Stati membri (si tratta di una direttiva di armonizzazione in senso stretto). Come si può sapere se un prodotto è regolamentato almeno in uno Stato membro? I documenti interpretativi riprendono l’elenco dei suddetti prodotti per requisito essenziale.

Torniamo al primo criterio: la funzione di una costruzione è quella di fungere da riparo contro le intemperie, in condizioni sufficientemente confortevoli rispetto alla destinazione d’uso della costruzione (abitazione o meno).

L’attività svolta all’interno della costruzione non rientra, in generale, nella funzione della costruzione, a meno che questa non sia stata progettata specificamente per quella attività e non possa essere utilizzata per uno scopo diverso.

Un prodotto il cui guasto implica solo un’alterazione temporanea dell’abitabilità (per il tempo necessario alla sostituzione o alla riparazione) non è un prodotto da costruzione.

Per essere considerato un prodotto da costruzione, un impianto di riscaldamento o di condizionamento deve pertanto (cumulativamente):

- essere (o essere stato) sotosto a una normativa nazionale (documenti interpretativi);
- essere stato progettato esclusivamente per garantire determinate prestazioni della costruzione interessata;
- essere indivisibile dalla costruzione;
- essere stato incorporato alla costruzione secondo le precise istruzioni del progettista.

2. In base a queste motivazioni è possibile classificare alcuni prodotti come indicato di seguito. 2.1 Sono macchine o perlomeno componenti destinati alle macchine:

- gli aspiratori acquistati su catalogo, in quanto il fabbricante non li ha destinati ad uso esclusivo della costruzione in cui vengono installati;
- le torri di raffreddamento e gli scambiatori ad aria, in quanto non contribuiscono alla funzione della costruzione;
- gli impianti per camere frigorifere, le batterie ventilate, le termopompe, le centrali compatte di trattamento dell’aria, le caldaie, se sono facilmente divisibili dall’impianto e purché siano necessarie alla funzione (camere frigorifere) o all’abitabilità della costruzione, in quanto un loro eventuale guasto comporta solo un’alterazione molto breve della funzione rispetto alla vita della costruzione.

Tutti questi prodotti devono essere certificati dal fabbricante o, nel caso di prodotti che non possono funzionare prima di essere incorporati nell’impianto, questi devono essere considerati come componenti e vanno pertanto tenute in considerazione tutte le misure del caso applicabili.

2.2 I condizionatori d’aria individuali (installati presso i davanzali delle finestre) rientrano da anni nel campo di applicazione della direttiva 73/23/CEE (“Bassa tensione”) e a partire dal 1° gennaio 1997 devono essere muniti della marcatura CE ai sensi della stessa. Possono tuttavia recare la suddetta marcatura anche in virtù della direttiva 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica.

2.3 Sono prodotti da costruzione (o lo saranno quando esisteranno le relative norme europee):

- le tubature integrate parzialmente o totalmente nella costruzione (indissociabili);
- gli elementi che contribuiscono all’isolamento termico della costruzione;
- le condotte di distribuzione e uscita dell’aria installate conformemente a un progetto proprio alla costruzione;
- le valvole di regolazione della portata dell’aria, le serrande tagliafuoco, ecc. incorporate nella costruzione, ecc.

93. Noi (la “European Door and Shutter Federation”) riteniamo che il documento interpretativo del requisito essenziale n. 4 della direttiva sui prodotti da costruzione fornisca tutti gli elementi necessari per garantire la sicurezza delle porte automatiche. Riteniamo pertanto di non dover prendere in considerazione i requisiti della direttiva 89/392, che sono invece orientati verso la protezione del materiale. Potete confermarci questa interpretazione?
      Le porte automatiche sono coperte da varie Direttive: 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, 89/392 sui macchinari e, possibilmente, 73/23 sulla bassa tensione e 89/332 sulla compatibilità elettromagnetica.

Ove i rischi esistono, tutte le direttive devono essere applicate.
Le direttive sulle macchine e sui prodotti da costruzione devono essere sempre usate insieme.; la Commissione assicurerà che le norme armonizzate elaborate nei settori delle macchine e dei prodotti da costruzione non si contraddiranno fra loro.

94. La Commissione ha affermato che la circolazione delle macchine usate all’interno della Comunità era libera e che il loro impiego era disciplinato dalle disposizioni nazionali adottate nell’ambito della direttiva 89/655/CEE. Che regime si applica a una macchina usata che esce temporaneamente dal territorio comunitario per essere revisionata o ricondizionata e torna quindi al proprietario-utilizzatore? Deve essere resa conforme alla direttiva 89/392/CEE ed essere munita della marcatura CE per poter rientrare nel territorio comunitario? Identica domanda nel caso cambi l’utilizzatore.
      Se una macchina, sotosta a revisione o a ricondizionamento al di fuori del territorio comunitario, viene nuovamente immessa su questo territorio, deve essere considerata come se fosse messa in servizio per la prima volta nella Comunità: il fatto che abbia un’origine comunitaria non pregiudica questa considerazione. Si applica quindi la direttiva 89/392/CEE e sono pertanto necessarie sia la marcatura CE sia la dichiarazione CE di conformità. Chi procede al rinnovamento della macchina deve possedere e conservare il fascicolo tecnico completo di cui all’allegato V.

95. Alcune norme di classe C sono talmente generiche che non si vede come potrebbero servire a indicare la presunzione di conformità: - da un lato, non si vede come un’autorità pubblica potrebbe applicare questo testo in mancanza di un plusvalore rispetto al testo della direttiva stessa, - dall’altro, queste norme non rispettano i metodi elaborati nel memorandum o nella norma EN 414.
      Questa risposta richiede una riunione speciale.

In risposta al primo trattino della domanda, le autorità nazionali non deducono alcuna applicazione dalle norme! L’articolo 5, paragrafo 2 della direttiva recita:

“Se una norma ... comprende uno o più requisiti essenziali ..., la macchina o il componente di sicurezza costruiti conformemente a detta norma sono presunti conformi ai requisiti essenziali di cui trattasi”.

Questa formula non vieta le norme di classe C senza “plusvalore”, ma in quel caso, se nessun requisito essenziale viene trattato specificamente, la norma non conferisce presunzione di conformità ad alcun requisito essenziale.

Al contrario, possono esserci norme di classe C che non riguardano che un requisito essenziale, ma in modo approfondito.
Per quanto concerne il secondo trattino della domanda, il memorandum o la norma EN 414 sono soltanto strumenti di lavoro interni del CEN, sul cui valore il comitato 89/392 non deve esprimere alcun parere.

96. Alcune macchine includono componenti disciplinati da disposizioni nazionali (valvole di sicurezza, accumulatori idropneumatici, ecc.). Si può affermare che, per le macchine commercializzate in conformità della direttiva 89/392/CEE, questi controlli non sono più obbligatori? Se, nonostante tutto, uno Stato membro ricorresse alle disposizioni dell’articolo 36 del trattato CE, si possono considerare sufficienti le prove condotte in un solo Stato membro facendo valere il principio del riconoscimento reciproco dei controlli?
      Trattiamo solo la prima parte della domanda, in quanto la risposta alla seconda, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, sarebbe affermativa.

Per quanto riguarda gli apparecchi a pressione di cui alla prima parte della domanda, i controlli da parte di terzi non sono più obbligatori ma rimane “necessario” che li faccia il fabbricante perché il fascicolo tecnico deve contenere le prove che il requisito 1.3.2 è soddisfatto. Infatti il rischio di un apparecchio a pressione è la rottura durante il funzionamento. Poiché tale rischio è contemplato dalla direttiva, è quest’ultima e quest’ultima soltanto che si applica in mancanza di un’altra normativa comunitaria che contempli meglio questo rischio (art. 1, par. 4).
Uno Stato membro non può ricorrere all’articolo 36 per settori disciplinati da un requisito essenziale, ma può chiedere al fabbricante quali mezzi abbia impiegato per soddisfare il requisito.

97. Una macchina speciale, ossia prodotta in un unico esemplare per un utilizzo particolare e che non figura nel catalogo del fabbricante, può essere esonerata dall’esame di certificazione CE?
      Il contenuto della direttiva non autorizza una deroga analoga. Se una macchina è inserita nell’elenco di cui all’allegato IV, essa deve essere sotosta all’esame di certificazione CE (in assenza di norme armonizzate, qual è appunto il caso di una macchina destinata a scopi speciali). Ricordiamo che la decisione del Consiglio 93/465/CEE sui moduli specifica, nell’analisi del modulo B (esame di certificazione CE) che: “uno stesso tipo può coprire più varianti di un prodotto a condizione che le differenze fra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza..... del prodotto”.

98. Un fabbricante di componenti di sicurezza (cellule fotoelettriche) fornisce componenti di sicurezza ad un fabbricante di presse che li installa sui suoi prodotti. Il fabbricante dei componenti di sicurezza deve fornire al fabbricante di presse una dichiarazione di conformità (allegato II, lettera C) dopo aver fatto eseguire l’esame di certificazione?
      La direttiva non prevede obblighi in tal senso. Poiché la pressa sarà sotosta ad un esame di certificazione, l’esame del componente potrà essere eseguito in quella sede. Ma se si tratta di un componente fabbricato in serie già sotosto alla certificazione, l’esame complessivo della pressa non comprenderà tale componente. La procedura dipende dal contratto commerciale stipulato dalle parti. Se la pressa non è soggetta ad esame di certificazione in quanto interamente conforme ad una norma armonizzata, è necessario eseguire un esame di certificazione preliminare soltanto per i componenti di sicurezza che non sono conformi ad una norma armonizzata.

99. Il fabbricante di una macchina destinata ad essere inserita in un’altra macchina, che fornisce una dichiarazione del fabbricante (allegato II, lettera B), deve preparare anche un fascicolo tecnico per la macchina che produce?
      La direttiva non lo prescrive, visto che questa macchina non ultimata non deve soddisfare i requisiti della direttiva. Il fabbricante dell’insieme completo deve invece possedere un fascicolo e ha il diritto di chiedere al fabbricante intermedio quanto fosse necessario per prepararlo. In questo caso si tratta, tuttavia, di rapporti privati disciplinati unicamente dalla direttiva 85/374/CEE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, in particolare dall’articolo 7, lettera f).

100. La direttiva 90/396/CEE in materia di apparecchi a gas esclude gli apparecchi destinati ad uso industriale. Si può dunque ritenere che, se questi sono inseriti in una macchina, è sufficiente la dichiarazione di conformità del fabbricante. Per alcuni prodotti analoghi destinati a usi non industriali, la medesima direttiva prescrive un esame di certificazione seguito dall’intervento degli organismi notificati sia a livello di produzione che di controllo qualità. Questa situazione è giustificata e qual è il parere della Commissione?
      La Commissione è responsabile unicamente di controllare l’attuazione delle direttive del Consiglio così come si presentano e non di esprimere un’opinione su di esse. Affermare che si tratta di prodotti analoghi non è esatto. Gli apparecchi ad uso domestico sono destinati ad essere impiegati da consumatori che fanno totale affidamento sull’esperienza del fabbricante, mentre gli apparecchi ad uso industriale vengono incorporati in un complesso da un fabbricante di macchine al quale la direttiva attribuisce la responsabilità di soddisfare ad alcuni requisiti per garantire la sicurezza della macchina.

101. Cosa s’intende per “schermi mobili automatici” di cui al punto 3, lettera B dell’allegato IV?
      Si tratta di protezioni interbloccate al ciclo di funzionamento in modo tale che, quando il ciclo viene avviato, inizia con la chiusura motorizzata della protezione. Il proseguimento del ciclo è comandato dall’arresto della chiusura della protezione (punto 3.22.6 della norma EN 292-1). Alla fine del ciclo l’apertura motorizzata può avvenire soltanto al termine del movimento pericoloso. Si ricorda che queste protezioni non sono soggette ad esame di certificazione quando sono commercializzate singolarmente e sono destinate alle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11, lettera A, dell’allegato IV.

102. I sistemi di supporto posizionati con l’aria compressa che sono usati sui container smontabili rientrano nella Direttiva?
      Si, essi rientrano nella definizione di cui all’articolo 1 (2) e la loro specifica funzione è supportare il container.

103. Per le macchine “che non sono in grado di funzionare in modo indipendente” accompagnate dalla dichiarazione del fabbricante conforme all’allegato II, lettera B, è necessario che in detta dichiarazione si precisino i requisiti essenziali non soddisfatti?
      No; la dichiarazione ha il solo scopo di consentire la libera circolazione della macchina. Sono pertanto obbligatori solo i primi due e gli ultimi due trattini dell’allegato II, lettera B. Le indicazioni necessarie per consentire all’assemblatore finale di preparare il fascicolo tecnico (requisiti rispettati o meno) saranno eventualmente previste dal contratto sottoscritto dal fabbricante e dall’assemblatore finale, ma questo rapporto non è disciplinato dalla direttiva.

104. Le informazioni su schermo non riguardano, in genere, la sicurezza. È necessario tradurle nella lingua del paese di utilizzo?
      I requisiti specificano che le informazioni devono essere facilmente comprensibili. Inoltre il requisito di cui al punto 1.2.8 stabilisce che il software deve essere progettato in modo che sia di facile impiego. Ciò non corrisponderebbe a verità se non fosse comprensibile nella lingua del paese in cui si utilizza la macchina. Tuttavia, si deve valutare solo il caso in cui la macchina sia destinata ad un uso professionale: gli utilizzatori saranno persone specializzate, che già conoscono i termini o a cui verranno illustrati durante la formazione specifica. In tal caso, gli utilizzatori possono capire anche una lingua diversa. D’altronde, anche se le informazioni su schermo non riguardano sempre la sicurezza, una cattiva comprensione può comportare manovre errate che possono causare situazioni di pericolo.

105. A decorrere dal 1° gennaio 1997 un componente elettrico (direttiva 73/23/CEE modificata dalla direttiva 93/68/CEE) dovrà recare la marcatura CE. Tuttavia, se si tratta di un componente di sicurezza ai sensi della direttiva “macchine”, la marcatura CE non va apposta. Come si deve procedere?
      In quel caso si tratterebbe di componenti immessi separatamente sul mercato con una dichiarazione del fabbricante che indica che sono componenti di sicurezza. La dichiarazione di conformità deve indicare che la marcatura CE viene apposta ai sensi della direttiva “bassa tensione”, ma che il componente è anche conforme alla direttiva “macchine”.

106. Per quanto riguarda la data, si deve indicare l’anno di progettazione, l’anno di fabbricazione o l’anno in cui la macchina è immessa sul mercato?
      La direttiva 93/68/CEE ha eliminato l’obbligo di apporre, accanto alla marcatura CE, l’indicazione dell’anno in cui essa è stata apposta. Rimane, al punto 1.7.3, l’obbligo di indicare l’anno di fabbricazione tra altre informazioni sul fabbricante.

107. Al punto 4.2.1.4, la direttiva prescrive l’obbligo di installare dispositivi che impediscano il movimento quando viene raggiunto un carico (o un momento di capovolgimento) limite. A volte è più sicuro avvertire il conducente che ha raggiunto una situazione pericolosa consentendogli tuttavia di completare il movimento o di raggiungere una posizione più sicura (ad esempio, posare il carico), piuttosto che interrompere il movimento lasciando la macchina in una posizione pericolosa. Sulla base della seconda osservazione preliminare, il comitato tecnico TC 151 ha preparato le norme 474.4 e 474.5 in questo senso. È ammissibile?
      Sì, perché al momento attuale questo è lo stato della tecnica.

Si ricorda, tuttavia, che il requisito non prevede di interrompere il movimento ma solo di impedire i movimenti pericolosi. È dunque autorizzato un movimento verso una posizione sicura. Ciò, naturalmente, richiede la presenza di dispositivi sofisticati atti a selezionare i movimenti autorizzati, che probabilmente non esistono ancora, perlomeno a condizioni economiche vantaggiose.
Si possono prevedere anche meccanismi a due tempi che prima avvertono l’operatore e quindi arrestano il movimento se non ha tenuto conto dell’avvertimento.

108. A. I punti 10 e 11 dell’allegato IV della direttiva riguardano solo le macchine a carico o scarico manuale. Le macchine automatiche dotate di funzioni semiautomatiche per l’avviamento, la regolazione, la manutenzione, ecc. non sono contemplate dall’allegato IV. B. Esistono macchine munite di dispositivi di scarico semimanuale che evitano all’operatore di dover mettere le mani nella zona dello stampo. Tali macchine possiedono in generale due semistampi inferiori disposti su un supporto girevole o un cassetto. Lo scarico del pezzo stampato avviene al di fuori della zona di stampaggio.
      A. La risposta è affermativa se, e solo se, le funzioni semiautomatiche sono vincolate a misure di compensazione quali bassa velocità, funzionamento ad operazioni separate o altro. B. L’allegato IV comprende solo macchine a carico manuale diretto. Quando il circuito di comando è tale che lo stampo possa chiudersi, in funzionamento normale, soltanto se il dispositivo descritto nella domanda è attivo, si può considerare che queste macchine non siano a scarico manuale diretto e non siano quindi contemplate dall’allegato IV.

109. Le macchine citate nell’allegato IV, punto 1 sono operate manualmente. Una sega per carne e materiali analoghi alimentata da un trasportatore, che tuttavia necessita la presenza di un operatore per posizionare o regolare la posizione del prodotto e contribuire all’alimentazione della macchina, rientra nell’allegato IV? E come si possono considerare le lame circolari, con o senza bordi seghettati?
      L’allegato IV comprende solo le seghe a carico manuale diretto e, anche in quel caso, soprattutto se le funzioni semiautomatiche sono interbloccate con misure compensatorie quali bassa velocità, ecc. Una lama circolare non figura specificamente nell’elenco e non è pertanto inclusa.

110. Si può costituire una macchina per la lavorazione del legno di cui all’allegato IV con una macchina portatile e un supporto. Questi due pezzi possono provenire dallo stesso fabbricante ma, nella maggior parte dei casi, sono commercializzati separatamente. Qual è la certificazione richiesta e chi se ne deve occupare?
      La macchina portatile è dichiarata conforme dal fabbricante stesso. Per contro, il supporto deve essere progettato e costruito in modo che il montaggio consenta di soddisfare le corrispondenti prescrizioni della direttiva e, in particolare, quelle sul circuito di comando. Ricordiamo che il punto 2.2 dell’allegato I stabilisce che la macchina si fermi quando l’operatore abbandoni i mezzi di presa. Inoltre, le istruzioni per l’uso del supporto devono indicare le macchine portatili che il fabbricante ha preso in considerazione nel suo studio. Il supporto deve formare oggetto, con una delle macchine portatili raccomandate dal fabbricante, di una certificazione rilasciata da un organismo notificato. Quest’interpretazione si applica alle sole macchine portatili destinate soprattutto a funzionare isolatamente, e non alle macchine combinate commercializzate in “kit” da un fabbricante unico.

111. Alcune macchine per la lavorazione del legno hanno la particolarità di poter essere utilizzate in vari modi. Uno di tali modi può eventualmente rientrare nel campo di applicazione dell’allegato IV e gli altri esserne esclusi. Per esempio, una sega circolare a tavolo fisso può essere modificata per formare una sega a braccio snodato (esclusa dall’allegato IV). L’articolo 8 specifica che la macchina deve essere sotosta all’esame di certificazione. Per “macchina” s’intende la macchina utilizzata nelle condizioni previste dal fabbricante (osservazione preliminare n. 1), nel cui caso l’organismo notificato deve esaminare tutti i modi di funzionamento quando uno di questi rientra nell’elenco dell’allegato IV?
      La certificazione deve riguardare soltanto la configurazione “sega circolare a tavolo fisso”. Il fabbricante è il solo responsabile delle altre configurazioni che devono essere descritte nelle istruzioni per l’uso.

112. I veicoli per la raccolta dei rifiuti domestici muniti di un dispositivo motorizzato di sollevamento del contenitore sono considerati a caricamento manuale?
      Anche in presenza di un dispositivo motorizzato di sollevamento il veicolo può essere utilizzato per raccogliere i sacchi gettati manualmente nell’unità di compattazione. Per questo motivo, nonostante la presenza di un dispositivo di sollevamento, rimane il rischio di caduta o di agganciamento dell’operatore nell’unità di compattazione perché la parete posteriore è troppo bassa; il veicolo rientra pertanto nell’allegato IV. La norma armonizzata che consentirà di evitare la certificazione dovrà fissare i limiti necessari.

113. Supponiamo che una norma armonizzata venga modificata e che quindi il fabbricante debba adeguare il prodotto. Bisogna considerare anche le giacenze di prodotti esistenti. È possibile indicare una data di entrata in vigore della modifica della norma posteriore alla pubblicazione?
      Le norme non sono obbligatorie e la data di entrata in vigore non ha alcun rapporto con l’applicazione della direttiva. In questo campo il CEN può applicare le regole che deciderà autonomamente.

Tuttavia osserviamo che l’introduzione di una nuova tecnologia in una norma avviene vari anni dopo che tale tecnologia è nota. Nella seconda osservazione preliminare dell’allegato I sono impiegate le seguenti espressioni “i requisiti essenziali... sono inderogabili... tenuto conto dello stato della tecnica; nella misura del possibile la macchina deve essere progettata e costruita per tendere verso tali obiettivi”. Ciò significa che non appena si viene a conoscenza di una soluzione più sicura, normalizzata o meno, il livello dello stato della tecnica aumenta e il fabbricante è tenuto a rispettarlo se tende verso gli obiettivi definiti nei requisiti essenziali.
In senso strettamente giuridico, la conformità alla norma “precedente” conferisce sempre una presunzione amministrativa di conformità alla direttiva ma, almeno in caso di incidente, tale presunzione di conformità potrebbe essere contestata perché lo spirito della direttiva è di commercializzare soltanto macchine sicure.

114. Le lavatrici della biancheria utilizzate negli ospedali possono, se non adeguatamente protette con valvole antiritorno danneggiare gli altri pazienti perché i batteri, presunti nella biancheria possono raggiungere altri pazienti. La direttiva macchine prende in considerazione tale rischio?
      È l’utilizzatore che deve scegliere la macchina adeguata, e soprattutto, utilizzarla correttamente (scelta del programma di lavaggio secondo la provenienza della biancheria, destinazione esclusiva di una macchina ad un unico servizio, ecc.).

Non si può prescrivere che tutte le lavatrici siano progettate per essere utilizzate senza rischi batteriologici in ambiente ospedaliero. Del pari, le contaminazioni possibili dovute alla rete di distribuzione dell’acqua non rientrano nel campo di applicazione della direttiva.
L’utilizzatore può sempre chiedere che vengano apportate modifiche o aggiunte per eliminare rischi specifici. Il fabbricante che apporterà tali modifiche dovrà fare in modo che la macchina mantenga il livello di sicurezza esistente.

115. La piastrina delle macchine mobili deve indicare la potenza in kW e la massa in chilogrammi. Queste indicazioni sono concepibili per le macchine grandi ma si può ritenere che per le macchine piccole non vi sia alcun rischio e la marcatura sia inutile in applicazione della prima osservazione preliminare? Alcuni fabbricanti utilizzano infatti la potenza come argomento commerciale e quindi aumentano inutilmente quest’ultima a scapito della protezione dell’ambiente e del risparmio energetico.
I limiti potrebbero essere 20 kW e 25 Kg (limite ergonomico di carico per un uomo) al di là dei quali si applicherebbero le indicazioni del punto 3.6.2 dell’allegato I.
      La risposta potrebbe essere affermativa sebbene contraria al punto 3.6.2, se tutti gli Stati membri si dichiarano d’accordo.

116. Una macchina impiegata per imballare i medicinali in confezioni blister va considerata come una macchina agroalimentare di cui al punto 2.1 dell’allegato I?
      I rischi di cui al requisito essenziale 2.1 sono quelli incorsi dai consumatori del prodotto imballato e in questo caso sono reali. I requisiti del punto 2.1 devono pertanto essere presi in considerazione prevedendo misure supplementari relative per esempio alla sterilità.

117. Tra le macchine per lavori sotterranei, le macchine mobili su rotaia da prendere in considerazione nell’ambito dell’allegato IV sono solo le locomotive e le benne di frenatura?
      Le macchine per lavori sotterranei di cui all’allegato IV sono le seguenti: le locomotive e le benne di frenatura, escluse le altre macchine che scorrono su rotaie. La questione si pone in quanto vi è divergenza tra le varie versioni linguistiche della direttiva: le versioni EN, DE, NL, PT, GR e SE riportano: “Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi: - macchine mobili su rotaia: locomotive e benne di frenatura”; mentre le versioni FR, IT, DA ed ES riportano: “Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi: - macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura”. La versione FIN presenta una virgola al posto del punto e virgola. Poiché l’intenzione del legislatore era quella di compilare un elenco esaustivo delle macchine mobili su rotaia adibite ai lavori sotterranei, la versione corretta è la prima.

118. Tra le piegatrici di cui all’allegato IV, punto A9, figurano anche le piegatrici per acciaio per cemento armato?
      Il termine “piegatrice” deve essere considerato un’abbreviazione del termine “pressa piegatrice”; le macchine che piegano l’acciaio per cemento armato non rientrano in questa categoria e non sono dunque soggette all’esame per la certificazione CE.

119. Accessori di sollevamento: il punto 4.1.2.3 della direttiva impone che gli accessori di sollevamento siano sotosti ad una prova statica con un carico di prova pari a 1,5 volte il carico di utilizzo. Ciò significa che tutti gli accessori di sollevamento devono essere sotosti singolarmente a questo carico di prova?
      In effetti tutti gli accessori di sollevamento devono essere sotosti a tale carico di prova, come è del resto previsto anche al punto 4.2.4 dell’allegato I della direttiva, dal titolo “Idoneità all’impiego”. Inoltre, se il fabbricante dichiara che i suoi accessori di sollevamento sono prodotti secondo norme (EN) armonizzate, devono essere rispettate le prescrizioni previste nelle stesse. Analogamente, quando gli accessori di sollevamento sono costituiti da accessori di imbracatura fabbricati secondo una norma (EN) armonizzata, il fascicolo tecnico di costruzione deve dimostrare la compatibilità dei vari elementi. Lo stesso vale per gli accessori di sollevamento costituiti da accessori di imbracatura muniti di marcatura CE e di una dichiarazione di tipo IIA.

120. Gli accessori di imbracatura devono essere muniti della marcatura CE?
      Il punto 4.1.1, lettera b) dell’allegato I della direttiva fornisce la seguente definizione del termine “accessori di imbracatura”: “accessori di sollevamento che servono alla realizzazione o all’impiego di una braca [...]”. Questi accessori rappresentano dunque accessori di sollevamento e devono pertanto soddisfare i requisiti essenziali relativi agli accessori di sollevamento, ivi compresa la marcatura CE.

Ciò implica quanto segue:

- costituzione del fascicolo tecnico conformemente all’allegato V della direttiva;
- presentazione della dichiarazione CE di conformità, tipo II, ai sensi dell’allegato II della direttiva.

Questi accessori devono inoltre essere sotosti a una prova statica con un carico di prova pari a 1,5 volte il carico di utilizzo, secondo quanto stabilito dal punto 4.1.2.3 della direttiva. Ogni singolo accessorio di imbracatura deve essere sotosto al suddetto carico di prova. Se il fabbricante dichiara che i suoi accessori di imbracatura sono fabbricati secondo norme (EN) armonizzate, è necessario conformarsi alle prescrizioni in esse contenute.

Se gli accessori di sollevamento e/o di imbracatura sono rappresentati da catene e/o funi, la dichiarazione di conformità è sostituita dall’attestazione di cui al punto 4.3.1 dell’allegato I.

In ogni caso, gli accessori di sollevamento e di imbracatura devono recare la marcatura CE e gli altri marchi previsti al punto 4.3.2 dell’allegato I; qualora non fosse materialmente possibile apporre un marchio, le relative informazioni devono essere fornite su una targa o attraverso altri mezzi fissati saldamente all’accessorio (cfr. punto 4.3.2, secondo comma).

L’unica eccezione alla dichiarazione e alla marcatura è prevista dal primo comma del punto 4.3.1 dell’allegato I, che recita: “... che non faccia parte di un insieme ...”. Questa frase deve essere così interpretata: un insieme materialmente indivisibile senza essere distrutto può essere considerato come un unico componente di sollevamento e di imbracatura e deve dunque essere munito di un’unica marcatura, visto che le varie parti che lo costituiscono non devono recare singole marcature.
Ne consegue che i vari elementi di una braca, come i ganci per accorciare una braca di catena, devono essere muniti di marcatura ed essere accompagnati da un’attestazione, a meno che non sia materialmente impossibile separarli dalla braca in questione.

121. I manicotti utilizzati per la realizzazione di brache devono essere considerati accessori di imbracatura?
      Il punto 4.1.1 definisce il termine “accessori di imbracatura” come segue: “accessori di sollevamento che servono alla realizzazione o all’impiego di una braca, quali ganci ad occhiello, maniglie, anelli, golfari, ecc.”. I manicotti impiegati per la realizzazione di brache non possono essere considerati accessori di imbracatura, in quanto sono soltanto una parte di una “braca di fune” con le relative terminazioni e devono essere marcati come previsto dalla direttiva. Occorre inoltre sottolineare che non è possibile sotorre solo il manicotto alla prova statica.

122. Che cosa s’intende per “macchina pirotecnica”? Rientra nel campo di applicazione della direttiva “macchine”?
      Secondo quanto stabilito nel verbale del Consiglio al momento dell’adozione della direttiva, le macchine pirotecniche sono esclusivamente quelle macchine che manipolano “materiali pirotecnici” ovvero un materiale (o una combinazione di materiali) destinati a produrre un effetto termico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeni, oppure una combinazione dei suddetti effetti attraverso reazioni chimiche esotermiche autoalimentate e non detonanti. Queste macchine non devono essere confuse con quelle usate in atmosfere esplosive, che sono coperte dalla Direttiva sugli equipaggiamenti elettrici per l’uso in atmosfera potenzialmente esplosiva.

123. Le macchine per termoformatura sono equiparabili alle macchine formatrici per compressione incluse nell’allegato IV?
      Le macchine per termoformatura funzionano a partire da materie plastiche in fogli, riscaldate e successivamente introdotte in uno stampo, con una pressione o depressione atta a favorire la messa in forma del pezzo.

Anche se i rischi connessi con la chiusura degli stampi sotto pressione sono simili a quelli registrati per le “macchine formatrici a pressione” vere e proprie, le macchine per termoformatura non sono incluse nell’allegato IV.
Le macchine formatrici a compressione per materie plastiche sono utilizzate per la produzione discontinua di pezzi stampati a partire da materie plastiche o termoindurenti inserite in uno stampo aperto, sotoste a pressione durante la chiusura dello stampo e quando questo viene mantenuto in posizione chiusa.

124. Le macchine per la lavorazione del legno di cui all’allegato IV ma dotate di funzioni supplementari rientrano nell’allegato in questione?
      La maggior parte delle macchine per la lavorazione del legno inserite nell’allegato IV (ed in particolare la quasi totalità delle macchine combinate di cui al punto 5) comportano attrezzature che garantiscono funzioni supplementari che non sono indicate nell’allegato IV (ad esempio mortasatura all’estremità d’albero, perforatura, levigatura, cucitura, incollatura, segatura con utensile mobile, ecc.). Queste operazioni supplementari servono solo a completare la finitura dei pezzi lavorati. Se queste attrezzature supplementari non sono intercambiabili, la loro associazione alla macchina di base va a costituire una nuova macchina, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2 della direttiva. L’insieme della macchina è inserito nell’allegato IV e l’esame per la certificazione CE viene svolto secondo quanto descritto alla domanda-risposta provvisoria 115.

125. Le macchine per la lavorazione del legno a utensili rotanti multifunzione (come le formatrici, le bordatrici, le refilatrici, le macchine che consentono la lavorazione su quattro lati, le modanatrici, le profilatrici, le tenonatrici a mandrini multipli, ecc.) sono incluse nell’allegato IV?
      Queste macchine, a caricamento o scaricamento manuale, combinano varie funzioni descritte nell’allegato IV, ma senza ripresa manuale del pezzo tra un’operazione e l’altra; non si tratta pertanto delle macchine combinate descritte al punto 5, visto che si applica la definizione di macchine combinate di cui al punto 1.3.5 dell’allegato I. Di tutte le macchine per la lavorazione del legno a utensili rotanti multifunzione, al punto 6 dell’allegato IV vengono citate espressamente solo le tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale durante tutta la fase di lavorazione. Se ne può pertanto dedurre che, se il Consiglio avesse voluto inserire nell’allegato IV le altre macchine per la lavorazione del legno di questo tipo, le avrebbe citate e dunque esse non rientrano nell’allegato IV.

126. I fuoristrada e i veicoli da diporto, come i veicoli usati sui campi da golf (golf cart), i gatti delle nevi, le motociclette da corsa, ecc., devono essere esclusi dal campo di applicazione della direttiva “Macchine”?
      La direttiva 91/368/CEE, che modifica la direttiva “Macchine”, esclude:

- da un lato, i veicoli destinati unicamente al trasporto di passeggeri sulle reti stradali;
- dall’altro, i veicoli destinati al trasporto di merci su reti stradali pubbliche.

I veicoli da corsa (automobili, motociclette) rientrano nella prima categoria e non sono pertanto disciplinati dalla direttiva 89/392/CEE. Il termine “rete stradale” è usato in senso ampio, senza ulteriori indicazioni, mentre nel secondo caso viene aggiunto l’aggettivo “pubblico”.

I percorsi al di fuori della rete viaria, ad esempio tra i campi, nei boschi, ecc., come i circuiti utilizzati per le corse, sono chiaramente identificabili e dunque equivalenti ad una rete stradale: i veicoli (automobili, moto, gatti delle nevi) sono pertanto esclusi dal campo di applicazione della direttiva e soggetti a norme specifiche come il codice della strada. Per motivi atmosferici (ad esempio neve abbondante) non è sempre possibile vedere o trovare la strada, ma si tratta sempre di rischi legati alla circolazione.
Le aree destinate alla circolazione e non segnalate presenti nei campi da golf, negli aeroporti, ecc., non possono essere considerate alla stregua della rete stradale. La circolazione di veicoli può rappresentare un pericolo per le persone presenti: per questo motivo i veicoli destinati al trasporto di persone sui campi da golf, all’interno degli aeroporti o nelle stazioni ferroviarie e le moto d’acqua o i gatti delle nevi sono disciplinati dalla direttiva.

127. L’allegato I, punto 4.2.1.4, stabilisce che alcune apparecchiature di sollevamento devono essere munite di dispositivi che avvertano e impediscano il sovraccarico. Gran parte dei paranchi a catena elettrici che si trova sul mercato è munita di un finecorsa costituito da una frizione collocata tra il motore e la puleggia: in condizioni normali, essa garantisce il momento necessario a sollevare il carico e quando quest’ultimo raggiunge la posizione di arresto, la trasmissione a frizione slitta, consentendo al motore di girare ancora e al carico di rimanere in posizione sollevata. Il momento così trasmesso è il massimo consentito dal dispositivo: se, indipendentemente dalla posizione di arresto, il carico oppone una resistenza superiore a quella prevista, la frizione slitta e il carico non viene sollevato: si ottiene così lo stesso effetto di un limitatore di carico. In base a queste considerazioni, sembrerebbe possibile considerare la frizione munita di finecorsa alla stregua di un dispositivo di limitazione del carico. Tuttavia, viste le particolari specifiche di funzionamento della frizione, del motore e di tutte le altre parti mobili del sistema, per ragioni di sicurezza è necessario calibrare la frizione rispetto alle forze di slittamento corrispondenti a valori di sovraccarico elevati (minimo 60-100% del carico nominale). Ne consegue che il paranco a catena è in grado di sollevare carichi fino al doppio della sua capacità, senza che la funzione di limitazione entri in gioco o senza che l’operatore venga avvisato. I paranchi a catena muniti di marcatura CE e dotati del dispositivo descritto sono conformi al paragrafo 4.1.2.4 dell’allegato I della direttiva?
      Il paragrafo 4.2.1.4 dell’allegato I è chiaro nella sua formulazione e non fa distinzione tra i modelli delle apparecchiature di sollevamento. Il requisito viene soddisfatto applicando dispositivi di limitazione del carico ad azione diretta o indiretta. È vero che risulta difficile pensare che i paranchi di piccole dimensioni fabbricati a basso costo vengano muniti di limitatori di carico costosi. Secondo una prassi consolidata su scala mondiale, in questi casi si installa un dispositivo come la frizione indicata nella domanda. Questi dispositivi di limitazione ad azione diretta di solito richiedono un valore di azionamento più elevato, in quanto sono sensibili alla forza statica e alla forza dinamica necessaria ad accelerare il carico: per questo motivo il limitatore deve essere regolato a valori molto elevati per evitare movimenti incontrollati del carico quando questo si trova in posizione elevata. Ciò contrasta con l’obiettivo di evitare il sollevamento di carichi troppo pesanti rispetto alla capacità della macchina. Al momento di progettare il prodotto, i fabbricanti dovranno pertanto tenere conto delle suddette difficoltà quando progettano la struttura di supporto del paranco, indicando il carico nominale massimo consentito per una determinata apparecchiatura di sollevamento. Per i paranchi nei quali la capacità nominale non varia in funzione della posizione del carico e il ciclo di sollevamento inizia sempre con un carico appoggiato a terra, non è necessaria la presenza di un indicatore della capacità nominale.

128. Vi sono interpretazioni divergenti sulla definizione di “macchine per la lavorazione del legno con un dispositivo di spostamento meccanico e carico e scarico manuale dato all’Allegato IV della Direttiva”. In particolare l’interpretazione del termine “sega a nastro a tavola fissa o mobile” usato al punto 4 dell’Allegato IV ha causato problemi. Qual è la corretta interpretazione del termine in accordo con le intenzioni del legislatore?
      In generale, carico/scarico manuale significa che l’operatore dispone il pezzo direttamente sul dispositivo di spostamento integrato (alimentatori a rulli, tavole traslanti, ecc.) o rimuove il pezzo da tale dispositivo. Nel caso dell’Allegato IV punto 4, le interpretazioni divergenti sembra siano causate dalla diversa terminologia usata nelle varie lingue. Il termine “bed” usato per l’inglese ha un significato diverso rispetto al termine “table” usato in francese, spagnolo e svedese. Ciò può portare ad includere nell’Allegato IV diversi tipi di prodotti. Non tutte le seghe a nastro sono comprese nell’Allegato IV. Esse sono incluse solo se previste per essere caricate e/o scaricate manualmente e se dotate di un supporto mobile per il prodotto (legno, carne) che permette allo stesso di essere alimentato verso la lama della segatrice.

129. I fabbricanti di attrezzature antincendio producono sistemi speciali, spesso in pezzi unici, montati sui telai dei veicoli commerciali: si tratta, in genere, di serbatoi per estintori, pompe con albero cardanico, motori idraulici ausiliari o a combustione interna, verricelli di rimorchio, paranchi elettrici e altri sistemi analoghi. Questo tipo di attrezzature speciali è destinato principalmente ai pompieri, alla protezione civile e ad organizzazioni analoghe che, in alcuni paesi, dipendono o sono costituite da personale militare. Questo elemento potrebbe essere un motivo per escluderli dal campo di applicazione della direttiva alla luce dell’articolo 1, paragrafo 3?
      Mentre gli autocarri e gli altri veicoli usati come piattaforma per simili attrezzature sono mezzi di trasporto, e dunque esclusi dalla direttiva “Macchine”, le attrezzature antincendio descritte corrispondono alla definizione di “macchina”. Inoltre, i pompieri non sono, in genere, considerati equivalenti alle forze armate o di polizia e per questo i dispositivi che utilizzano rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

130. Le rampe di carico collegate manualmente o appoggiate agli autocarri per il carico e lo scarico di merci o veicoli (gru, elevatori a forche, ecc.) possono essere disciplinate dalla direttiva “Macchine” in quanto accessori di sollevamento ai sensi del punto 4.1.1, lettera a) dell’allegato I?
      No. Questo tipo di rampe di solito funziona manualmente e non presenta parti mobili. Qualora dette parti esistano, ad esempio martinetti, attuatori, cremagliere, ecc., le rampe rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

131. È possibile limitare il periodo di validità della certificazione CE?
      La direttiva non stabilisce un limite temporale a questi certificati; gli organismi notificati non possono pertanto limitarne la durata, nemmeno su base volontaria. Devono tuttavia informare il fabbricante a cui hanno rilasciato detto certificato sui principali sviluppi dello stato dell’arte. I fabbricanti, a loro volta, devono immettere in commercio macchine con un livello di sicurezza elevato; se si registra una consistente evoluzione dello stato dell’arte, il fabbricante deve apportare tutte le modifiche necessarie.

132. Come vanno considerate le cabine di verniciatura? Sono incluse nel campo di applicazione della direttiva?
      Le cabine di verniciatura sono insiemi composti da vari elementi, quali porte mobili, pareti, ventilatori, robot, trasportatori, ecc. Varie direttive risultano applicabili; la direttiva “Macchine” si applica certamente ad alcuni elementi, ma non alla cabina nella sua totalità, perché questa non corrisponde alla definizione fornita all’articolo 1, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda l’applicazione determinata che una macchina deve avere per essere considerata tale. Tali cabine possono essere disciplinate dalla direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione.

133. Qual è la procedura di certificazione per i dispositivi di protezione degli alberi cardanici di trasmissione amovibili che vengono immessi in commercio separatamente?

Si sottolinea che questi insiemi, come gli accessori di sollevamento e i motori a combustione interna, sono citati espressamente nella direttiva, anche se non corrispondono interamente alla definizione di “macchina” di cui all’articolo 1, paragrafo 2. La modifica apportata dalla direttiva 91/368/CEE ha introdotto nel campo di applicazione anche i “dispositivi di protezione e gli alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7” (cfr. l’allegato IV, punto 14), che sono considerati come un’entità non separabile e soggetta all’esame di certificazione CE. Un dispositivo di protezione immesso in commercio separatamente e assolutamente identico ad un dispositivo approvato con l’albero di trasmissione sotosto all’esame di certificazione CE e destinato all’albero medesimo può essere considerato alla stregua di un pezzo di ricambio e non deve pertanto essere sotosto nuovamente all’esame di certificazione. Se invece si commercializza un dispositivo di protezione diverso, destinato ad uno o più modelli diversi di alberi di trasmissione, deve essere esaminato da terzi, che ne verificheranno la conformità alla direttiva e la capacità di adattarsi agli alberi. In questo caso verrà sotosto all’esame di certificazione CE e dovrà recare la marcatura CE, perché non può essere considerato semplicemente come un componente di sicurezza (i componenti di sicurezza immessi in commercio separatamente sono stati introdotti nel campo di applicazione con la direttiva 93/44/CEE).

134. I polverizzatori manuali di tipo professionale utilizzati per il giardinaggio, la frutticoltura, ecc. rientrano nel campo di applicazione della direttiva?  
I prodotti in questione non sono contemplati dalle esclusioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3: non sono macchine a funzionamento manuale diretto, in quanto sono alimentate da uno sforzo manuale accumulato in un dispositivo pneumatico. Da ciò si deduce pertanto che sono disciplinati dalla direttiva.

135. Qual è la situazione con riferimento ai seguenti equipaggiamenti per panifici: forni ventilati, congelatori e refrigeratori?
      Questi equipaggiamenti - in particolari quelli previsti per uso professionale - sono costituiti da numerosi componenti, alcuni dei quali ricadono nello scopo della Direttiva. A causa delle loro dimensioni e della complessità della progettazione, questi assemblaggi presentano rischi meccanici, in particolare relativamente alle operazioni di manutenzione. Essi ricadono quindi nello scopo della Direttiva sul macchinario e non sono esclusi dall’articolo 1.

136. L’allegato IV, punto 9, della direttiva riguarda le “presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, ...” Questa definizione comprende anche le presse per la macinatura delle polveri di metallo, le presse per polveri che consentono il trattamento delle polveri di metallo (entrambe fabbricate essenzialmente come pezzi unici) e le presse di stampaggio per pezzi stampati in polvere di metallo?
      Sì. Se queste attrezzature presentano gli elementi di cui all’allegato IV, punto 9, si deve ritenere che le polveri di metallo siano equivalenti al metallo.

137. Per l’immissione in commercio di tritarifiuti per sostanze organiche collegati in serie in un sistema di smaltimento dei rifiuti è necessaria una dichiarazione di conformità alla sola direttiva 89/392/CEE o alle direttive 73/23/CEE e 89/336/CEE, oppure vanno rispettate tutte le direttive in questione?
      A In base ai rischi che presentano le apparecchiature in questione, soprattutto durante la manutenzione, nel caso specifico non sembra applicarsi l’articolo 1, paragrafi 4 e 5 della direttiva 89/392/CEE: questi stabiliscono infatti l’applicazione di altre normative qualora sussistano determinate circostanze. Nel caso specifico è necessario applicare tutte le direttive summenzionate.

138. In alcune formatrici a iniezione con alimentazione e scarico manuali, i prodotti iniettati sono cere, cere sintetiche, resine e resine sintetiche. All’allegato IV, punti 10 e 11, vengono citate solo le formatrici per plastiche e gomme. La principale differenza tra le cere o le resine e le plastiche è la temperatura di fusione, ovvero 70° C, che rappresenta ancora un rischio, mentre le procedure operative sono analoghe. È possibile considerare le cere o le resine sintetiche alla stregua delle plastiche?
      No. Anche se questi materiali hanno una struttura simile alle plastiche e alle gomme, è preferibile interpretare l’allegato IV alla lettera, piuttosto che in senso lato.

139. Le pistole a spruzzo portatili per verniciatura rientrano nel campo di applicazione della direttiva?
      No. Questo tipo di pistole non dispone di alcun gruppo motore che le alimenta, ma solo semplici valvole a mano che controllano l’area dello spruzzo, l’alimentazione dell’aria o entrambe. Solo i sistemi completi per materiali di rivestimento, che includono compressori, possono essere considerati macchine ai sensi della direttiva.

  • Pubblicato: 30 Ottobre 2013
  • Visite: 27856

Regolamento e norme / Consolidato 2023

Formato: pdf
Pagine: +144
Ed.: 2.0 2023
Pubblicato: 04/07/2023
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 9788898550135

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Regolamento  UE  2023 1230

Regolamento (UE) 2023/1230 / Regolamento macchine

Download Testo Regolamento macchine IT / Download Regolamento macchine EN

Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.

(GU n. 165/1 del 29.06.2023)

Entrata in vigore: 19.07.2023

Applicazione dal 14.01.2027 [43 mesi firma del Regolamento]. Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti:

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Edizione: 22.0
Pubblicato: 25.08.2023
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano

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Norme armonizzate Direttiva macchine

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Direttiva 2006/42/CE: Direttiva del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/ce (rifusione)

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