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Regolamento (UE) n. 1025/2012
Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 316/12 del 14.11.2012
Aggiornamento al Regolamento
Pubblicato nella GU L 323/1 del 19.12.2022 il Regolamento (UE) 2022/2480 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 recante modifica del regolamento (UE) n. 1025/2012 per quanto riguarda le decisioni delle organizzazioni europee di normazione relative alle norme europee e ai prodotti della normazione europea. Entrata in vigore: 08.01.2023. Applicazione: 09.07.2023
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L’importanza del Regolamento dell’Unione Europea n. 1025/2012
A costituire la piattaforma legale della normazione tecnica è il Regolamento dell’Unione Europea n. 1025/2012 del 25 ottobre 2012, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, secondo il quale “le norme europee svolgono un ruolo molto importante nel mercato interno, ad esempio grazie all'uso di norme armonizzate nella presunzione di conformità dei prodotti da immettere sul mercato”.
Una norma armonizzata è adottata sulla base di una richiesta avanzata dalla Commissione europea ai fini dell'applicazione della legislazione dell’Unione sull'armonizzazione del mercato unico.
I riferimenti presenti nel Testo unico per la sicurezza.
Alla “norma tecnica”, ancora, fa riferimento lo stesso Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (dlgs. 81/2008), dove viene definitiva come “specifica tecnica” che deve essere stata “approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione”, ed è qualificata come una fonte “la cui osservanza non sia obbligatoria”.
Sono diversi i livelli di emissione delle norme volontarie:
- quello internazionale: (ISO, International organization for standardization, IEC, l’International electrotechnical commission, per il settore elettrotecnico; Itu, l’International telecommunications union, per il settore delle telecomunicazioni);
- quello europeo (CEN, Comitato europeo di normazione; Cenelec, Comitato europeo di normazione elettrotecnica; ETSI, Istituto europeo per le norme di telecomunicazione);
- quello nazionale (UNI, Ente italiano di normazione; CEI, Comitato elettrotecnico italiano).
- Published: 10 January 2023
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EN ISO 13855 Posizionamento dei mezzi di protezione | File CEM
ID 13831 | File .CEM importabile in CEM4 / Download in allegato
EN ISO 13855:2010
Sicurezza del macchinario - Posizionamento dei mezzi di protezione in funzione delle velocità di avvicinamento di parti del corpo umano
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 13855 (edizione maggio 2010). La norma stabilisce il posizionamento dei mezzi di protezione in funzione delle velocità di avvicinamento di parti del corpo umano.La norma specifica i parametri basati sui valori delle velocità di avvicinamento delle parti del corpo umano e fornisce un metodo per determinare le distanze minime tra una zona pericolosa e la zona di rilevamento o il dispositivo di azionamento dei mezzi di protezione.
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I File CEM
I file .CEM sono file nativi di CEM4 importabili/esportabili dal Software relativi a norme/check llst/altro o generabili dall'Utente estremamente importanti per avere "un'archivio di riferimento di Sicurezza" che può essere aggiornato nel tempo.
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La Guida all'utilizzo dei File CEM

I file .CEM sono dei file nativi di CEM4 importabili/esportabili dal Software, e possono essere:
- Norme Tecniche o Requisiti/Estratti di Norme Tecniche (norme .CEM);
- Check list (checklist .CEM);
- Macchine (macchine .CEM);
- Raccolte segnaletica;
- Raccolte pericoli
Mediante l’editor interno al software l’utente potrà arricchire il proprio database di file .CEM creando/aggiungendo nuove categorie.
E' presa in esame, per lo sviluppo e costruzione dei file .CEM rilasciati da Certifico Srl, documentazione di Istituzioni/Enti/Associazioni e Aziende che riteniamo di significativo interesse, "estratti/parti/requisiti" di Norme Tecniche Armonizzate EN/Norme Tecniche/Specifiche Tecniche/Requisiti di Norme Tecniche/altro pubblicate anche sulla GUUE.
Non intendiamo sfruttare commercialmente i file .CEM, ma mettiamo a disposizione degli Utenti una funzione di CEM4 che consente di importare/esportare direttamente tali file.
La funzione di gestione dei file CEM, consente agli Utenti di poter procedere:
a) alla corretta applicazione delle Direttive "Nuovo Approccio" che prevedono la marcatura CE, che rimandano alle Norme Tecniche Armonizzate EN per la "Presunzione di Conformità" ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute "RESS" previsti da tali direttive;
b) alla corretta applicazione della Legislazione nazionale che rimanda direttamente e indirettamente alle norme tecniche.
Indice
Introduzione
Liberatoria file .CEM
Importazione delle macchine
Importazione delle norme e check list
Importazione delle raccolte
Esportazione delle macchine
Esportazione delle raccolte
Gestione/uso delle macchine importate
Gestione/uso delle norme/check-list importate
Download Guida File CEM
Vedi tutti i File CEM
Download CEM4 Trial
Tutta la liberatoria File CEM
- Published: 22 June 2021
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Check list EN 60204-1:2018 Testing of the electrical equipment of machines | IFA 2020
2020, IFA
Da IFA una check list sulla norma: EN 60204-1:2018 equipaggiamenti elettrici di macchine (2a - Vedi Ed 2007)
EN 60204-1 (2018), "Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Requisiti generali" è una norma europea armonizzata (Tipo B) ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE e della Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE.
Sulla base di questo standard, l'IFA - Istituto per la sicurezza e la salute sul lavoro del DGUV ha elaborato una checklist con l'ausilio del quale l'apparecchiatura elettrica delle macchine può essere testata in una sequenza adeguata. Poiché ogni fase di test fa riferimento alla sezione pertinente dello standard, la checklist è utile anche per gli utenti che non utilizzano lo standard su base giornaliera.
EN 60204-1:2018 Armonizzazione BT / M
BT - Bassa Tensione
Con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 (GU L 306/26 del 27.11.2019), la EN 60204-1:2018 entra in regime di armonizzazione per la Direttiva 2014/35/UE "Bassa Tensione" a partire dalla data del 27 Novembre 2019. La norma sostituita, EN 60204-1:2006, è ritirata dal 27 maggio 2021 (cessazione Presunzione di Conformità).
M - Macchine
- Con la Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 (GU L 102/6 del 02.04.2020) la EN 60204-1:2018 è entrata in regime di armonizzazione per la Direttiva 2006/42/CE "Macchine" a partire dalla data del 02 aprile 2020. La norma sostituita, EN 60204-1:2006, è ritirata dal 02 ottobre 2021 (cessazione Presunzione di Conformità).
Da IFA un Documento PDF compilabile per l'analisi dell'applicazione della norma.
3. Details of the device under test and the testing procedure
4. Physical ambient and operating conditions
5. Result of testing – testing checklists
6. Information for use and technical documentation
IFA
Istituto per la Sicurezza e Salute sul lavoro - DE
Ed.: 2020
- Published: 16 November 2020
- Hits: 6546
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10° Rapporto sull’attività di sorveglianza del mercato ai sensi del d.lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine
Il 10° rapporto si propone come strumento di condivisione del patrimonio informativo che negli anni l’Istituto ha costruito e cercato di organizzare nel settore della sicurezza delle macchine, al fine di offrire spunti per l’avvio di importanti azioni per la sicurezza con particolare attenzione, stante la mission istituzionale, agli ambienti di lavoro.
Si tratta di un elaborato tecnico di pratico e immediato utilizzo per i vari soggetti che partecipano alla sorveglianza del mercato (organi di vigilanza, fabbricati, datori di lavoro/utilizzatori, verificatori, distributori ecc.), costituito da schede riferite alle principali tipologie di macchine (secondo la classificazione dei Comitati tecnici (CEN/CENELEC) che trattano le principali non conformità rilevate evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni ritenute accettabili dall’autorità di sorveglianza del mercato.
L’analisi del processo di sorveglianza del mercato e in particolare dell’attività di accertamento tecnico condotta da Inail, in base al comma 2 dell’art. 6 del D.lgs. 17/2010 (ex comma 2 dell’art. 7 del d.p.r. 459/96), offre ogni due anni spunti per approfondimenti e valutazioni, che possano contribuire a migliorare l’intero processo.
In particolare questo decimo rapporto costituisce un momento di svolta, o più precisamente di evoluzione, nella direzione di una sempre maggiore condivisione del patrimonio informativo che negli anni l’Istituto ha costruito e ha cercato di organizzare, in modo che potesse rappresentare uno strumento per l’avvio di importanti azioni per la sicurezza, con particolare attenzione, stante la mission istituzionale, agli ambienti di lavoro. Nel corso degli anni è emersa sempre più prepotentemente la stretta correlazione tra attività di vigilanza, verifica periodica e sorveglianza del mercato, dimostrando come queste azioni siano complementari e possano reciprocamente aiutarsi per un miglioramento del servizio prestato.
Tutte queste attività (vigilanza, verifica periodica e sorveglianza del mercato), infatti, rappresentano strumenti messi al servizio del lavoratore o più in generale del cittadino, per garantire livelli minimi di sicurezza e contemporaneamente cercare di innalzarne la soglia, promuovendo, con interventi concreti e diretti, la cultura della sicurezza.
Vigilanza e verifica sono da sempre i motori dell’attività di sorveglianza del mercato, in quanto storicamente ASL/ARPA, Ispettorato nazionale del lavoro e organi istituzionali preposti alla verifica periodica hanno dato avvio a oltre il 95% delle segnalazioni di presunta non conformità; allo stesso tempo le conclusioni dell’iter di sorveglianza del mercato hanno offerto utili indicazioni per rendere più puntuale e tecnicamente valido il contributo offerto nell’espletamento di questi servizi, indirizzando i tecnici nell’individuazione di situazioni critiche per la sicurezza dei lavoratori.
Partendo, come nelle passate edizioni, dalla banca dati che Inail ha composto negli anni per gestire l’attività di accertamento, si è inteso in questo decimo rapporto realizzare un documento tecnico di pratico e immediato utilizzo per i vari soggetti che partecipano alla sorveglianza del mercato (organi di vigilanza, fabbricanti, datori di lavoro/utilizzatori, verificatori, distributori, ecc.).
A tal fine sono state realizzate, per le principali tipologie di macchine (secondo la classificazione dei Comitati Tecnici CEN/CENELEC), delle schede che trattano le più significative non conformità rilevate, evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni tecniche ritenute accettabili. Naturalmente i documenti sono stati resi anonimi, recuperando esclusivamente le informazioni utili dal punto di vista tecnico, senza alcun riferimento a dati sensibili (riferiti al fabbricante o alla circostanza in cui la macchina segnalata è stata rinvenuta).
Ciascuna scheda si compone di tre parti:
- una prima parte descrittiva nella quale è individuata la tipologia di macchina, riportandone la denominazione specificata dal fabbricante nella dichiarazione CE di conformità e una sintetica descrizione che chiarisce la destinazione d’uso e le modalità di utilizzo; è inoltre specificato l’anno di fabbricazione della macchina, al fine di definire lo stato dell’arte di riferimento e quindi individuare le soluzioni che potrebbero ritenersi accettabili; l’indicazione di tale data è utile anche in relazione all’eventuale norma tecnica di riferimento disponibile;
- una parte dedicata alle norme tecniche armonizzate di riferimento: questa sezione non è sempre presente, perché ovviamente dipende dalla disponibilità di riferimenti tecnici pertinenti; si è riportata, ove disponibile, la norma armonizzata di tipo C (o eventualmente altre norme di ausilio alla definizione del parere tecnico illustrato nel seguito), indicandone la versione e la data di pubblicazione in gazzetta ufficiale. Quest’ultimo riferimento è particolarmente importante, in quanto la norma tecnica diviene riferimento per la presunzione di conformità solo nel momento in cui viene pubblicata in gazzetta ufficiale, per cui le eventuali contestazione sollevate non possono prescindere dalla data di immissione sul mercato del
prodotto, rispetto alla pubblicazione in gazzetta ufficiale dell’eventuale norma tecnica. Ovviamente l’adozione di una norma armonizzata pubblicata in gazzetta ufficiale, seppure dia presunzione di conformità, è a carattere volontario, ma in ogni caso il riferimento normativo determina un livello di sicurezza che i fabbricanti sono tenuti almeno ad assicurare, anche adottando soluzioni tecniche altre rispetto a quelle indicate nel precetto normativo;
- una parte denominata “accertamento tecnico” che si compone a sua volta di due sotto sezioni:
- una dedicata alla segnalazione di presunta non conformità, nella quale viene descritta la situazione di pericolo ravvisata, evidenziando in modo chiaro e sintetico quanto riscontrato sull’esemplare oggetto di segnalazione, con riferimento alla parte della macchina coinvolta e alla situazione di utilizzo considerata. Ovviamente le condizioni dalle quali scaturisce la segnalazione di presunta non conformità devono essere correlate a un problema di tipo costruttivo, ovvero il soggetto segnalante deve escludere, nei limiti del possibile, che la carenza rilevata sia da imputare a manomissioni e/o usi scorretti della macchina. In questi casi, infatti, le responsabilità non sono da riferire al fabbricante e quindi non prevedono l’attivazione di un iter di sorveglianza del mercato, che, rivolgendosi al responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto, contempla esclusivamente deficienze imputabili a chi ha progettato e costruito la macchina. Per rendere maggiormente intellegibile la situazione riscontrata, ove disponibili, sono stati inseriti foto e/o schemi. Sempre in questa parte si è collegata la situazione pericolosa alla carenza rispetto al requisito essenziale di sicurezza prescritto dalla direttiva, cercando di correlare la problematica al mancato rispetto delle prescrizioni dell’allegato I, indicando il requisito essenziale di sicurezza (RES) ritenuto non rispettato;
- un’altra incentrata sul parere tecnico, nella quale, limitatamente alle carenze segnalate e quindi ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) ritenuti presumibilmente non conformi, si è illustrato l’esito dell’accertamento tecnico condotto da Inail, sulla base della documentazione fornita dai fabbricanti, di pareri già espressi dall’autorità di sorveglianza del mercato, di posizioni assunte nei consessi comunitari, nonché dello stato dell’arte di riferimento.
Si tratta ovviamente di un primo esercizio in questa nuova direzione rispetto alle potenzialità che le conoscenze maturate nell’ambito dell’accertamento tecnico offrono, ma costituisce in ogni caso un importante passo anche per comprendere le esigenze di chi ci si aspetta possa adottare questo materiale. Come detto questo Rapporto è stato pensato per tutti coloro che a vario titolo approcciano la conformità dei prodotti alla direttiva macchine e proprio per ottenere un documento di più ampia applicabilità i criteri con i quali le schede sono state selezionate hanno contemplato innanzitutto la diffusione della tipologia di macchina, in seconda battuta si è cercato di individuare situazioni più frequenti, almeno sulla base dei dati disponibili dalla sorveglianza del mercato, e in ultimo si sono privilegiate le situazioni di più immediata individuazione.
In questo modo il lavoro prodotto, almeno in questo primo esemplare, vorrebbe trasversalmente offrire spunti per:
- fabbricanti e distributori, evidenziando le carenze più ricorrenti e le norme tecniche di riferimento, che si è rilevato non sempre costituiscono il back ground di chi approccia la progettazione e fabbricazione di una macchina;
- organi di vigilanza territoriale, riportando esempi di situazioni pericolose che potrebbero ripresentarsi nei luoghi di lavoro e soprattutto indicando, in un percorso di ottimizzazione del processo di sorveglianza del mercato, modalità di analisi della conformità e di segnalazione alle autorità competenti che possano migliorare l’azione di controllo. È indubbio, infatti, che segnalazioni più puntuali e pertinenti rendono gli interventi dell’autorità di sorveglianza più rapidi e soprattutto facilitano il confronto con il fabbricante, agevolando la rilevazione della problematica e quindi l’interlocuzione, anche per l’eventuale implementazione di interventi correttivi;
- datori di lavoro e utilizzatori, presentando una rassegna di possibili carenze palesi che potrebbero indirizzare nella scelta in fase di acquisto dei prodotti.
Questo decimo rapporto, in conclusione, fornendo analisi e informazioni di supporto alla valutazione di conformità dei prodotti alla direttiva macchine (per fabbricanti, utilizzatori, distributori, verificatori, soggetti istituzionali e non, ecc.), si propone anche di offrire spunti di indirizzo, per sviluppare nuove linee di ricerca e prodotti di supporto all’individuazione delle soluzioni adeguate per la totalità dell’utenza di settore.
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Introduzione
CEN TC 98 - Piattaforme elevabili
CEN TC 142 - Macchine per il legno
CEN TC 143 - Macchine utensili
CEN TC 144 - Macchine agricole e forestali
CEN TC 147 - Gru
CEN TC 150 - Carrelli industriali
CEN TC 151 - Macchine per cantiere e costruzione
CEN TC 153 - Macchine per l’industria alimentare
CEN TC 183 - Macchine per la gestione dei rifiuti
Attrezzature intercambiabili
Fonte: INAIL 2019
- Published: 11 December 2019
- Hits: 4064
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Guide machinery directive 2006/42/EC - Ed. 2019 EN
Brussels, October 2019
Introduction to the Update of the 2nd Edition
Directive 2006/42/EC is a revised version of the Machinery Directive, the first version of which was adopted in 1989. The new Machinery Directive has been applicable since 29th December 2009. The Directive has the dual aim of harmonising the health and safety requirements applicable to machinery on the basis of a high level of protection of health and safety, while ensuring the free circulation of machinery on the EU market. The revised Machinery Directive does not introduce radical changes compared with the previous versions. It clarifies and consolidates the provisions of the Directive with the aim of improving its practical application.
While the revised Machinery Directive was being discussed by the Council and the European Parliament, the Commission agreed to prepare a new Guide to its application.
The purpose of the Guide is to provide explanations of the concepts and requirements of Directive 2006/42/EC in order to ensure uniform interpretation and application throughout the EU. The Guide also provides information about other related EU legislation. It is addressed to all of the parties involved in applying the Machinery Directive, including machinery manufacturers, importers and distributors, Notified Bodies, standardisers, occupational health and safety and consumer protection agencies and officials of the relevant national administrations and market surveillance authorities. It may also be of interest to lawyers and to students of EU law in the fields of the internal market, occupational health and safety and consumer protection.
It should be stressed that only the Machinery Directive and the texts implementing its provisions into national law are legally binding.
The 2nd Edition of the Guide was endorsed by the Machinery Committee on 2 June 2010. In comparison with the 1st Edition, it was completed with comments on Annexes III to XI of the Machinery Directive. Some errors noticed by readers have been corrected. Legal references and terms have been updated in line with the Lisbon Treaty - in particular, where the Directive refers to 'the Community', the Guide now refers to 'the EU'.
Following discussion with the industry, the comments relating to chains, ropes and webbing for lifting purposes in §44, §330, § 340, §341, and §357 have been revised in order to clarify the practical application of the requirements relating to these products.
The 2nd Edition also includes a thematic index to facilitate consultation of the Guide. The numbering of the sections of the Guide is unchanged.
The Guide takes account of the amendment to Directive 2006/42/EC introduced by Regulation (EC) No 569/2009 relating to the regulatory procedure with scrutiny for the Machinery Committee. It also takes account of the provisions of Regulation (EC) No 765/2008 relating to market surveillance, which apply in a complementary way.
The 1st Update to the 2nd Edition of the Guide, further named Edition 2.1, has been completed to include the amendments made to the Machinery Directive by the Directive 2009/127/EC on Pesticide Equipment and the Regulation (EU) No 167/2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles (Tractors). In addition, guidance on “partly completed machinery” and “assemblies” has been added, as well as inserting clarifications and corrections to the concepts of "safety components'', "new and used machinery", "marking of machinery". A number of key guidance decisions of the Machinery Working Group have been incorporated into this text.
This Update to the 2nd Edition of the Guide, further named Edition 2.2, contains a number of clarifications and corrections to the concepts of “safety components” and “partly completed machinery”, and some edits to ensure coherence with the LVD Guide. There are two newly added paragraphs about the machinery control units (§417) and safety components which are considered to be logic units (§418).
The Guide is published on the Commission’s Website EUROPA in English. This updated Edition 2.2 is intended to be a living document, edited and updated with new guidance once approved by the Machinery Working Group. It might be made available in other EU languages, but only the English version will be checked by the Commission.
Therefore, in case of doubt, the English version should be taken as the reference.
The Guide can be downloaded and is presented in a printable format. The text of the Directive is presented in boxed red italic type - the comments follow in black type. The Guide has been prepared with the help of an Editorial Group2. The previous Update of the 2nd Edition has been carried out by an external consultant3 and the Commission, assisted by some of the members of the Editorial Group. This Update has been carried out by the Commission services based on the input from the Editorial Group. The Commission4 wishes to warmly thank the members of the Editorial Group both for the huge amount of work they have carried out as well as for the efficient, constructive and cooperative spirit in which the drafts have been prepared. In parallel to the work of the Editorial Group, a Machinery Core Group established by Orgalime, including representatives of the main sectors of machinery manufacturing, has provided invaluable input from the industry. The drafts prepared by the Editorial Group have been submitted to the Member States and stakeholders for comments. The Commission would also like to thank all those who have made comments. We have tried to take them into account as far as possible.
Of course, the Commission takes full responsibility for the content of the Guide. Readers are invited to communicate any corrections or comments so that they can be taken into account in preparing future updates or a revised 3rd Edition.
Directive 2006/42/EC
- Published: 06 November 2019
- Hits: 14204
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ISO 13857:2019 Distanze di sicurezza
ISO 13857:2019
Sicurezza del macchinario - distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori
File CEM importabile in CEM4
Questo documento stabilisce i valori delle distanze di sicurezza in ambienti sia industriali che non industriali per impedire il raggiungimento di zone pericolose del macchinario. Le distanze di sicurezza sono appropriate per le strutture di protezione.
Fornisce inoltre informazioni sulle distanze per impedire il libero accesso degli arti inferiori (vedi allegato B).
Questo documento riguarda le persone di età pari o superiore a 14 anni (la statura del 5° percentile dei 14enni è di circa 1 400 mm). Inoltre, solo per gli arti superiori, fornisce informazioni ai bambini di età superiore ai 3 anni (la statura del 5° percentile dei bambini di 3 anni è di circa 900 mm) in cui è necessario affrontare il raggiungimento attraverso le aperture.
I dati per prevenire l'accesso agli arti inferiori per i bambini non sono considerati.
Le distanze si applicano quando una riduzione del rischio sufficiente può essere raggiunta solo dalla distanza. Poiché le distanze di sicurezza dipendono dalle dimensioni, alcune persone di dimensioni estreme saranno comunque in grado di raggiungere le zone pericolose anche quando sono soddisfatti i requisiti di questo documento.
La conformità ai requisiti di questo documento impedisce l'accesso alla zona pericolosa. Tuttavia l'utente del presente documento è informato che non fornisce la riduzione del rischio richiesta per ogni pericolo (ad es. Pericoli relativi alle emissioni della macchina come radiazioni ionizzanti, fonti di calore, rumore, polvere).
Le clausole relative agli arti inferiori si applicano da sole solo quando l'accesso da parte degli arti superiori alla stessa zona di rischio non è prevedibile in base alla valutazione del rischio.
Le distanze di sicurezza hanno lo scopo di proteggere le persone che cercano di raggiungere le zone pericolose nelle condizioni specificate (vedere 4.1.1).
https://www.iso.org/standard/69569.html
Elaborato Certifico Srl - Liberatoria
Vedi Focus ISO 13857:2019
- Published: 15 October 2019
- Hits: 6504