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Guida marchio UKCA edita dalla I.T.A. (Italian Trade Agency) / ICE - Update Marzo 2023
ID 19296 | 23 Marzo 2023 / In allegato
In allegato le Guide prodotte sul marchio UKCA (GB) in relazione alla marcatura CE (EU)
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Il marchio UKCA è stato introdotto dal Governo Britannico dopo la Brexit, al posto della della marcatura CE (Inghilterra, Scozia e Galles - No Irlanda del Nord).
Il marchio UCKA (UK Conformity Assessed) è in vigore dal 1° gennaio 2021, ed il corrispondente UK alla marcatura CE In EU.
Fino al 31 dicembre 2024 (periodo di transizione) la Gran Bretagna riconoscierà la marcatura CE e la marcatura epsilon invertita per la maggior parte dei prodotti, i fabbricanti potranno utlizzare sia la marcatura CE / epsilon invertita che il marchio UKCA.
Dal 1° gennaio 2025 per l'importazione di prodotti in Gran Bretagna il marchio UKCA diventerà obbligatorio.
In questo periodo di transizione se saranno presenti eventuali divergenze tra i requisiti per la marcatura CE e quelli per la marchio UKCA per un determinato prodotto, non sarà possibile importare tale prodotto in Gran Bretagna se unicamente marcato CE.
Il marchio UKCA non è riconosciuto dall’UE, quindi prodotti provenienti dalla Gran Bretagna devono essere marcati CE.

Fig. 1 - Timeline Marchio UKCA / CE (UE - GB e GB - UE)
Aree di prodotto coperte dal marchio UKCA:
- giocattoli
- pirotecnica
- imbarcazioni da diporto e moto d'acqua
- recipienti a pressione semplici
- compatibilità elettromagnetica
- strumenti per pesare a funzionamento non automatico
- strumenti di misura
- bottiglie contenitore di misurazione
- ascensori
- apparecchiature per atmosfere potenzialmente esplosive (UKEX)
- apparecchiature radiofoniche
- attrezzature a pressione
- dispositivi di protezione individuale (DPI)
- apparecchi a gas
- macchinari
- attrezzature per l'uso all'aperto
- ecodesign
- aerosol
- apparecchiature elettriche a bassa tensione
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IN SINTESI
1. la marcatura CE verrà accettata fino al 31-12-2024;
2. la marcatura CE può convivere con la UKCA sul prodotto;
3. la marcatura UKCA diventa obbligatoria e deve essere eseguita da un “Approved Body UCKA” in tutti i casi in cui la norma britannica lo preveda in modo specifico;
4. nel Regno Unito, successivamente al 31-12-2024, per le nuove Norme BS che differiranno da quelle equivalenti EN verranno definiti dei periodi di convivenza tra Norme BS e Norme EN;
5. a prescindere che si continui ad usare la marcatura CE, che si utilizzi solo il marchio UKCA o si utilizzino entrambi è obbligatorio dal 01/01/2023 che esista un soggetto di riferimento per le autorità britanniche in UK che risieda nel Regno Unito in qualità di Rappresentante Autorizzato in UK o di Importatore;
6. i dettagli del soggetto di riferimento per le autorità di controllo britanniche che risieda nel Regno Unito devono essere riportati sul prodotto (o sul suo imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora l’indicazione sul prodotto non fosse fattibile);
7. l’etichetta di prodotto può essere costituita da una “sticky label” purché riporti i dati precedentemente indicati;
8. il fabbricante di consuetudine definisce con i soggetti di riferimento per le autorità di controllo britanniche che risiedano nel Regno Unito, degli accordi specifici sui quali vengono precisati obblighi e responsabilità di entrambe le parti.
Per i prodotti importati da uno stato dello Spazio Economico Europeo o dalla Svizzera prima delle 23:00 del 31 dicembre 2027, i dettagli dell’importatore possono essere indicati altrove (ad esempio su un documento di accompagnamento o sull’imballaggio) invece di essere apposti sul prodotto stesso.
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QUADRO ATTUALE
DISPOSITIVI MEDICI
PRODOTTI DA COSTRUZIONE
LE DISPOSIZIONI EMANATE LUGLIO 2022
INFORMAZIONI DI DETTAGLIO
CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI
FASCICOLO TECNICO
PERSONA RESPONSIBLE LIBRETTO USO & MANUTENZIONE E DOCUMENTI PUBBLICI DESTINATI AL CONSUMATORE/UTILIZZATORE (ES. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO O INSTALLAZIONE)
IL SOGGETTO DI RIFERIMENTO PER LE AUTORITÀ DI CONTROLLO BRITANNICHE
SOGGETTO DI RIFERIMENTO PER LE AUTORITÀ DI CONTROLLO
IMPORTATORE RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO IN UK
FILIALE O AZIENDA CONSOCIATA IN UK
INDICAZIONE SUL PRODOTTO DI UN SOGGETTO DI RIFERIMENTO PER LE AUTORITÀ DI CONTROLLO
MARCATURA UKCA
IMPIANTO COMPOSTO DA PARTI MARCATE CE E INSTALLATO IN UK
IN SINTESI
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Il 14 novembre 2022 le autorità britanniche competenti hanno pubblicato il provvedimento col quale hanno annunciato che la marcatura CE sarà riconosciuta in Gran Bretagna per ulteriori 2 anni, consentendo alle aziende la scelta tra l’utilizzo del marchio UKCA piuttosto che di quello CE. Le aziende, quindi, godranno di una rilevante flessibilità in merito al contrassegno da applicare.
Dal 31 dicembre 2022 la data ultima è pertanto spostata al 31 dicembre 2024. Regole diverse sussistono per i dispositivi medici, i prodotti da costruzione, le attrezzature a pressione trasportabili, i prodotti ferroviari e le attrezzature marittime.
DISPOSITIVI MEDICI
La Medical Device Regulations 2002 (UK MDR 2002) stabiliva che l'accettazione dei dispositivi marcati CE sul mercato britannico terminasse il 30 giugno 2023. Il governo è intervenuto con le disposizioni transitorie, poche settimane orsono, stabilendo un'estensione del riconoscimento dei dispositivi medici recanti la marcatura CE immessi sul mercato britannico. I produttori i cui dispositivi medici recano una marcatura "CE" potranno, pertanto, continuare a immettere i loro dispositivi sul mercato della Gran Bretagna fino al 30 giugno 2024.
PRODOTTI DA COSTRUZIONE
Il governo britannico ha esteso il riconoscimento dei prodotti da costruzione con marchio CE in Gran Bretagna per ulteriori due anni e mezzo, fino al 30 giugno 2025. Le imprese potranno utilizzare il nuovo marchio UKCA o il marchio CE durante questo periodo.
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Fonte : GOV UK
I.T.A. Italian Trade Agency
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione della impree italiane
- Published: 23 March 2023
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ISO 13849-1:2023 / In pubblicazione Marzo 2023
ISO 13849-1:2023
Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design
Publication date: 2023-03
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Update 12.02.2023
E' prevista per Marzo 2023 la pubblicazioe della ISO 13849-1:2023, data news stato FDIS:

- Published: 12 February 2023
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CEM4 February 2023 Update
02 February 2023
- Published: 02 February 2023
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Direttiva macchine e norme armonizzate consolidato / Gennaio 2023
Update Ed. 21.0 del 10 Gennaio 2023
Nell'Ed. 21.0 il Testo della Direttiva macchine è aggiornato con le norme armonizzate di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2023/69.
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Testo consolidato Direttiva macchine e norme armonizzate 2023 - tutte le modifiche e rettifiche dal 2009 al 2023 e norme tecniche armonizzate in vigore 2023 disponibile EPUB/PDF.
Il testo tiene conto delle seguenti modifiche e rettifiche dal 2006 al 2023:
1. Direttiva macchine (testo nativo)
Direttiva 2006/42/CE del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006)
2. Modifiche:
Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (GU L 188 14 18.7.2009)
"Aggiornamento dell’elenco indicativo dei componenti di sicurezza e alle misure in materia di limitazione dell’immissione sul mercato di macchine potenzialmente pericolose"
Direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (GU L 310 29 25.11.2009)
"Macchine pesticidi"
Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 febbraio 2013 (GU L 60/1 del 2.3.2013)
"Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali"
Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (GU L 96/251 del 29.3.2014)
"Ascensori e componenti di sicurezza per ascensori"
Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (L 198 241 25.7.2019)
Adattamento agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo
3. Rettifiche:
Rettifica, GU L 76 del 16.3.2007, pag. 35 (2006/42/CE)
4. Recepimento
Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17 (GU n. 41 del 19 febbraio 2010)
"Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori"
5. Norme tecniche armonizzate
Elenco Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE ad Aprile 2022
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2006/42/CE sulle macchine sono contenuti nelle:
1. Comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 092 del 9 marzo 2018 (GU C 92/1 del 9 marzo 2018)
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019 (GU L 75 del 19 marzo 2019)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019 (GU L 270/94 del 24 Ottobre 2019)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della Commissione del 6 novembre 2019 (GU L 286/25 07 novembre 2019)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 della Commissione del 1° Aprile 2020 (GU L 102/6 del 02.04.2020)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2021/377 della Commissione del 2 marzo 2021 (GU L 72/12 del 3.3.2021)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 della Commissione del 14 ottobre 2021 (GU L 366/109 del 15.10.2021)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2022/621 della Commissione del 7 aprile 2022 (GU L 115/75 del 13.4.2022)
9. Decisione di esecuzione (UE) 2023/69 della Commissione del 9 gennaio 2023 (GU L 7/27 del 10.1.2023)
Edizione: 21.0
Sistemi Operativi: iOS/Android
Pubblicato: 10/01/2023
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN 978-8-8907-4475-4
Formato PDF: Riservato Abbonati Direttiva macchine/4X/Full/Full Plus
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Collegati:
Vedi la nuova sezione "Norme armonizzate click"
- Published: 10 January 2023
- Hits: 15409
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IEC 60204-1:2016 ed EN 60204-1:2018: Note importanti sulle differenze
Le norme IEC 60204-1 ed EN 60204-1 (CEI EN 60204-1), sono da sempre state sviluppate parallelamente ma una equivalenza completa come CEI IEC EN 60204-1 non è mai avvenuta.
Le attuali norme IEC 60204-1:2016 (VI edizione) ed EN 60204-1:2018 (V edizione) / CEI EN 60204-1:2018 differiscono in alcuni punti.
Infatti, nel tempo le edizioni della IEC 60204-1 sono state oggetto di emendamento, a volte recepiti singolarmente e a volte integrati nelle versioni EN 60204-1 della stessa.
Recentemente è stato pubblicato l'emendamento AMD1:2021 alla IEC 60204-1:2016 per allineare, anche se non completamente, la norma IEC 60204-1:2016 (VI edizione) alla EN 60204-1:2018 (V edizione).

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- Published: 10 January 2023
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Linee Guida per la vigilanza del mercato - Sicurezza prodotti / Update 12.2022
Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Le attività istruttorie afferenti alle direttive o ai regolamenti sui prodotti hanno l'obiettivo di definire procedure finalizzate alla circolazione sul mercato di soli prodotti sicuri.
In tale contesto, al fine di migliorare la qualità delle segnalazioni e delle istanze trasmesse dai soggetti coinvolti, sono state redatte delle Linee Guida che forniscono le indicazioni operative e la modulistica per ottimizzare e semplificare l’iter procedurale.
Le Linee Guida sono state predisposte in relazione a:
- Segnalazioni dalle Camere di commercio
- Macchine
- Ascensori
1. Vigilanza Prodotti segnalati Camere di commercio
Linee Guida per la vigilanza del mercato sui prodotti segnalati dalle Camere di Commercio (pdf)
Allegato I - Modulistica (Docx)
Allegato II - Schema riassuntivo iter procedurale (pdf).
2. Vigilanza Direttiva Macchine
Linee Guida per la Vigilanza del Mercato – direttiva macchine (pdf)
Allegato I – Modulistica (docx)
Allegato II – Schema riassuntivo iter procedurale (pdf)
3. Vigilanza Direttiva Ascensori / in deroga in edifici esistenti
Linee Guida per l’Installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici esistenti (pdf)
Allegato I - Modulistica (docx)
Allegato II - Schema riassuntivo iter procedurale (pdf)
4. Vigilanza Direttiva Ascensori / in deroga in edifici nuovi
Linee Guida per l’Installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici nuovi (pdf)
Allegato I - Modulistica (docx)
Allegato II - Schema riassuntivo iter procedurale (pdf)
- Published: 08 January 2023
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ANSI B11.0 2020 | Allegato M - Istruzioni per l'uso
Documento di approfondimento sul contenuto che un manuale di istruzioni di un prodotto, rientrante nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE, dovrebbe avere secondo quanto previsto dall’allegato M della norma ANSI B11.0 2020.
ANSI B11.0 2020 Safety of Machinery
Approved: 16 December 2019 by the American National Standards Institute
L’allegato M è stato aggiornato con l’edizione 2020 della ANSI B11.0 2020.
Segue traduzione non ufficiale IT della norma ANSI B11.0 2020 - Allegato M.
Allegato M - Istruzioni per l’uso - Schema contenuti manuale
La tabella 21 riporta i capitoli generalmente presenti nei manuali delle macchine. I manuali devono contenere le seguenti o simili intestazioni di sezioni o capitoli, se applicabili. L'ordine delle informazioni mostrato di seguito è consigliato ma non obbligatorio. Il manuale dovrebbe contenere informazioni sui rischi residui.

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- Published: 07 December 2022
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ANSI B11.0-2020 e ISO 12100:2010: Valutazione rischi macchine / Note
ANSI B.11 è lo standard americano per la valutazione dei rischi macchine, corrispondente allo standard internazionale ISO 12100, ma ne differisce specificamente poiché include i requisiti sia per i fornitori che per gli utilizzatori finali dei macchinari, mentre lo standard internazionale ISO 12100 si applica solo ai fornitori dei macchinari.

Fig. 1 - Destinatari standard
Inoltre, per spiegare la relazione tra i due standard, anche come indicato nella Prefazione di ANSI B11.0-2020: “La conformità ai requisiti della ISO 12100 non garantisce la conformità ai requisiti della ANSI B11.0. Al contrario, la conformità con ANSI B11.0 risulterà automaticamente conforme ai requisiti della ISO 12100.”

Fig. 2 - Corrispondenza conformità requisiti
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- Published: 28 November 2022
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UNI EN ISO 16090-1 Sicurezza Centri di lavoro, fresatrici, macchine transfer / Taglio a freddo metalli - P.2 Istruzioni
ID 17927 | 27.10.2022 / Documento in allegato - Licenza ISO Certifico Srl
La UNI EN ISO 16090-1:2019 (tipo C ai sensi della EN ISO 12100), specifica i requisiti tecnici di sicurezza e le misure di protezione per la progettazione, la costruzione e la fornitura delle macchine utensili utilizzate per il taglio a freddo di metalli e materiali non combustibili (alesatrici, fresatrici, centri di lavoro, macchine transfer e macchine speciali. La norma, alla data, non è armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE.
Documento d'interesse per i Costruttori (Direttiva macchine 2006/42/CE) e Utilizzatori (D.Lgs. 81.2008).
Doc. 2.Istruzioni per l’uso
Questo secondo Documento esamina quali istruzioni per l’uso debbano essere fornite dal Fabbricante all’Utilizzatore della macchina.
UNI EN ISO 16090-1:2019
Sicurezza delle macchine utensili - Centri di lavoro, fresatrici, macchine transfer - Parte 1: Requisiti di sicurezza
La norma specifica i requisiti tecnici di sicurezza e le misure di protezione per la progettazione, la costruzione e la fornitura (inclusi l'installazione e lo smantellamento, le modalità di trasporto e manutenzione) delle fresatrici fisse, incluse le macchine in grado di eseguire operazioni di alesatura, centri di lavoro e macchine transfer che sono destinate a tagliare a freddo metalli e altri materiali non combustibili ad eccezione del legno o materiali con caratteristiche fisiche simili a quelle del legno come definito nella norma UNI EN ISO 19085-1, e vetro, pietra e materiali lapidei agglomerati come definiti nella UNI EN 14618.
La norma si applica alle seguenti macchine:
a) alesatrici e fresatrici a comando manuale senza controllo numerico;
b) alesatrici e fresatrici a comando manuale con controllo numerico limitato;
c) centri di lavoro e fresatrici a controllo numerico;
d) macchine transfer e macchine speciali.
La norma tratta tutti i pericoli significativi nonché le situazioni pericolose e gli eventi pericolosi rilevanti per questo tipo di macchine che possono manifestarsi durante il trasporto, l'assemblaggio e l'installazione, la messa a punto, il funzionamento, la pulizia e la manutenzione, l'eliminazione delle avarie, la messa fuori servizio o smantellamento secondo la UNI EN ISO 12100, quando utilizzate come previsto e in condizioni di utilizzo scorretto che sono ragionevolmente prevedibili dal fabbricante.
La norma presuppone l'accessibilità alla macchina da tutte le direzioni e specifica le condizioni di accesso alle posizioni dell'operatore. Si applica anche ai dispositivi di trasferimento del pezzo, compresi i dispositivi di trasporto per il carico/scarico quando parte integrante della macchina.
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[...]
6.3 Instruction for use
6.3.1 General
An instruction handbook in accordance with ISO 12100, completed with the specific information for the stated milling machine, shall be provided with the machine.
The instructions for use shall provide all necessary information regarding transport, assembly/disassembly, operation, setting, maintenance, cleaning, etc., to train or qualify the staff sufficiently in intended and safe use of the machine.
The instruction handbook shall specify that it is essential that operators be adequately trained in the safe use, adjustment and operation of the machine. At least the following information shall be given:
a) specifications on machining processes and modes of safe operation for which the machine is suited. For all modes of safe operation, detailed descriptions for the intended use of these modes of safe operation have to be defined:
1) information about the reasonable foreseeable misuse;
2) possible residual risks, e.g. through any provided mode of safe operation;
NOTE As a protective measure against loss of whole workpieces, the protective enclosure is not always sufficient.
3) the necessary qualification of operators in MSO 1 and particular if the machine provides the mode of safe operation MSO 2, MSO 3 which, for example, requires experience in:
i) adjusting and clamping of workpieces and devices;
ii) setting, operating and monitoring of milling machines;
iii) selection, use and mounting of tools;
iv) data input for the machining of workpieces and optimization of the machining process;
v) specific hazards and required safety measures;
vi) use of personal protective equipment (PPE);
4) if the machine provides MSO Service in accordance with 5.2.4.7, the manufacturer of the machine shall additionally specify
i) the details of the application(s) of service mode, and
ii) the required skills and the skill level for the operator(s) to operate service mode;
b) a declaration that the safeguards shall be in place and functional before initiating movements for each mode of safe operation;
c) a requirement for installation (if relevant, also recommendations on means to prevent access to chip discharge area); including instructions for how the initial test and examination of the machine and its guarding system are to be carried out before first use and being placed into production. For machines using combustible coolants, which are equipped with pressure releasing devices, these also include information on the installation site (keeping the area above the pressure releasing device free);
d) a requirement for maintenance, including a list of those devices which shall be inspected or tested, how frequently and by what method;
e) instructions for any test or examination necessary after change of component parts or addition of optional equipment (both hardware and software) to Group 1 and Group 2 machines, which can affect the safety functions;
f) specification for changing safety relevant parts of control system when their life less than the mission time of the machine and the architecture is less than category 3 according to ISO 13849-1;
g) the frequency of visual inspections that are necessary to ensure the protective function of vision panels, including the details of:
[...]
- Published: 28 October 2022
- Hits: 13356
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Linee Guida per la vigilanza del mercato “Direttiva Macchine” / MISE Ott. 2022
MISE 11.10.2022: In allegato Linee guida e Scheda segnalazione NC
INDICE
Introduzione
Iter procedurale
Note per la compilazione della segnalazione
Istruzioni per la compilazione della segnalazione
Modalità di trasmissione della segnalazione al Ministero dello sviluppo economico
Allegato I - Modulistica
Allegato II – Schema riassuntivo iter procedurale
Il settore dei macchinari costituisce una parte fondamentale dell’industria metalmeccanica italiana nonché uno dei pilastri dell’economia dell’Unione Europea (UE).
In tale contesto, la Direttiva Macchine definisce un quadro normativo armonizzato per l’immissione delle macchine sul mercato unico, garantendone la libera circolazione all’interno dell’UE e fornendo i requisiti essenziali che tali prodotti devono rispettare per garantire la tutela della salute e della sicurezza nonché salvaguardare gli ulteriori interessi pubblici connessi.
L’attività inerente le funzioni di controllo della conformità delle macchine e delle quasi-macchine, già immesse sul mercato, alle disposizioni di cui alla Direttiva 2006/42/CE (recepita in Italia con il d.lgs. n. 17/2010) e/o alla precedente Direttiva 98/37/CE - c.d. Direttiva Macchine viene svolta dal Ministero dello sviluppo economico (cfr. art. 6 del d.lgs. n. 17/2010).
Il presente documento nasce dall’esigenza di ottimizzare la modalità di redazione e trasmissione delle segnalazioni che pervengono al Ministero dello Sviluppo Economico dagli Organi di Vigilanza Territoriali (OVT)(1) in merito alla presunta non rispondenza di macchinari industriali ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute (RES) di cui all’Allegato I alla Direttiva Macchine, a seguito delle attività ispettive svolte dai suddetti organi (cfr. art. 6, co. 3 del d.lgs. 17/2010).
Le presenti Linee Guida hanno come principale obiettivo quello di sensibilizzare i soggetti segnalanti sull’attività in parola, anche al fine di migliorare la qualità delle segnalazioni tramesse, nell’ottica di riorganizzazione e ottimizzazione dell’iter procedurale. Il presente documento, pertanto, fornisce agli OVT indicazioni operative per l’espletamento delle proprie funzioni relativamente all’attività in parola, e fornisce un quadro sintetico dell’intero iter procedurale, nonché l’aggiornamento della specifica modulistica, necessaria alla trasmissione della segnalazione e delle relative note e istruzioni per la compilazione della stessa.
(1) ASL, ATS, ARPA, INAIL, INL, altri
Iter procedurale
Ai sensi dell’art. 6, co. 3 del d.lgs. 17/2010 “qualora gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro e loro pertinenze, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che una macchina marcata CE o una quasi-macchina, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
Gli organi di vigilanza territorialmente competenti, pertanto, qualora constatino una presunta non rispondenza di una macchina (o di una quasi-macchina) ai requisiti essenziali di sicurezza di cui alla Direttiva Macchine, sono tenuti, ai sensi dell’art. 70, co. 4 del d.lgs. 81/08, ad inviare una segnalazione di presunta non conformità al Ministero dello sviluppo economico utilizzando e compilando in tutte le sue parti il modello unificato riportato in Allegato I.
La segnalazione è oggetto di analisi preliminare da parte del Ministero dello sviluppo economico, al fine di valutare la corretta compilazione della modulistica nonché la presenza della documentazione tecnica minima per l’attivazione dell’azione di Sorveglianza del mercato (Dichiarazione CE di conformità e marcatura CE, descrizione generale della macchina, con particolare riguardo alla situazione di pericolo, indicazione dei RES segnalati e motivazioni a supporto, altro).
In caso di esito positivo, il Ministero dello sviluppo economico avvia la c.d. Indagine Tecnica Preliminare (ITP) con la quale chiede al fabbricante di:
- trasmettere le parti del fascicolo tecnico connesse ai RES segnalati, assicurandone la conformità all’originale, coevi con l’anno di fabbricazione della macchina oggetto di segnalazione (nonché eventuali aggiornamenti a seguito di successive modifiche) che devono, comunque, comprendere: o
- - il disegno complessivo della macchina, quotato, datato ed accompagnato, ove necessario, da una descrizione generale della macchina e dai disegni di dettaglio dei componenti interessati, corredati dalle note di calcolo e dai risultati dei test per la verifica della conformità delle macchine ai RES segnalati; o
- - la documentazione relativa alla valutazione dei rischi effettuata, corredata dall’elenco dei RES applicabili alla macchina e dalle misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati e ridurre i rischi; o la certificazione di conformità rilasciata da un Organismo Notificato (esame CE del tipo), nel caso in cui la macchina sia compresa nell’elenco di cui all’Allegato IV; o
- - gli schemi dei circuiti di comando e le relative descrizioni di funzionamento; o
- - l’elenco delle norme armonizzate ed eventuali altre specifiche tecniche applicate; o
- - la dichiarazione CE di conformità e le istruzioni per l’uso, come previsto dalla Direttiva di prodotto applicabile; o
- - ogni eventuale altra documentazione ritenuta utile al caso di specie;
- trasmettere le proprie motivate controdeduzioni ovvero indicare le Azioni che intende adottare per la messa in conformità della macchina e di tutti gli esemplari della stessa immessi sul mercato nonché delle macchine similari caratterizzate dalla medesima gestione dei rischi segnalati;
- fornire l’elenco di tutte le macchine dello stesso modello immesse sul mercato.
Nel caso in cui il fabbricante, in riscontro all’ITP, dichiari di non avere più a disposizione il fascicolo tecnico di costruzione della macchina, si possono manifestare due possibili scenari:
- nel caso in cui siano trascorsi più di dieci anni dalla data di fabbricazione della macchina o dell’ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie, in assenza della documentazione tecnica pertinente, non risulta possibile procedere all’accertamento tecnico dei RES segnalati e, pertanto, per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico la pratica viene archiviata e demandata all’OVT e al Coordinamento Tecnico Interregionale per gli adempimenti e le determinazioni di rispettiva competenza;
- nel caso in cui non siano trascorsi dieci anni dalla data di fabbricazione della macchina o dell’ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie, la mancata presentazione della documentazione tecnica pertinente costituisce motivo per ritenere che la macchina sia non conforme alle disposizioni della Direttiva applicabile e, pertanto, si chiede al fabbricante di porre in essere le Azioni ritenute idonee a conformare la macchina ai RES accertati non conformi (cfr. Allegato VII, parte A, punto 3 della Direttiva 2006/2/CE ovvero Allegato V, punto 3, lett. b) della Direttiva 98/37/CE).
Conformemente a quanto previsto dall’art. 6, co. 2, del d.lgs. 17/2010, la documentazione esibita dal fabbricante viene trasmessa all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti prodotti e insediamenti antropici, per la redazione della scheda di carattere tecnico, in ordine alla conformità della macchina - limitatamente alla situazione di pericolo segnalata e con riferimento ai RES indicati dall’OVT – sottoscritta dal funzionario referente della pratica, dal Responsabile dell’Unità Accertamenti Tecnici e dal Responsabile del Dipartimento.
La predetta scheda tecnica viene analizzata ed approfondita in seno al Gruppo di Lavoro Macchine (GdL), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e composto dai rappresentanti qualificati nello specifico settore del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Coordinamento Tecnico Interregionale, dell’INAIL, con l’emissione di un parere in ordine all’esito dell’accertamento tecnico in esame. Tale parere, viene comunicato dal Ministero dello sviluppo economico al fabbricante, all’OVT segnalante, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all’INAIL e, ove necessario, al Coordinamento Tecnico Interregionale, nonché all’Organismo Notificato che ha rilasciato la certificazione CE di tipo, nel caso di macchine comprese nell’Allegato IV.
Nel caso di accertata conformità, la pratica viene archiviata ovvero, in caso di non conformità rilevata, si chiede al fabbricante di porre in essere tutte le Azioni correttive necessarie per la conformazione della macchina e di tutti gli esemplari della stessa, demandano all’OVT per le determinazioni e gli adempimenti di propria competenza, anche in merito alla valutazione circa l’opportunità di verificare l’effettiva implementazione delle predette Azioni correttive. Per completezza d’informazione, si riporta in Allegato II, uno schema riassuntivo dell’iter procedurale fin qui descritto.
Note per la compilazione della segnalazione
L’Allegato I al presente documento costituisce il modello unificato che i soggetti segnalanti sono tenuti ad utilizzare per la trasmissione della segnalazione di presunta non conformità. Preme specificare che, in considerazione del principio di presunzione di conformità di cui all’art. 4 del D.lgs. 17/2010, “le macchine provviste della marcatura CE e accompagnate dalla Dichiarazione CE di conformità i cui elementi sono previsti dall’allegato II, parte 1 sezione A (..)” sono ritenute rispondenti alle disposizioni della Direttiva Macchine e che “le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata”.
Sulla base di quanto precede, tali documenti risultano essenziali per la trasmissione della segnalazione al Ministero dello sviluppo economico e propedeutici all’attivazione dell’ITP, in quanto attestano che la macchina o la quasi-macchina di cui trattasi è presunta conforme a tutte (o a parte, per le quasi macchine) le disposizioni della Direttiva.
Di seguito, vengono specificatamente riportate e descritte alcune casistiche comuni che necessitano di chiarimenti e indicazioni più dettagliate, al fine di facilitare e favorire l’invio di segnalazioni complete e pertinenti.
Si precisa che, eventuali segnalazioni pervenute con modalità diverse da quelle previste o carenti dei dati e delle informazioni come specificati nell’Allegato I al presente documento, saranno dichiarate irricevibili e non sarà dato avvio all’iter procedurale.
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Allegato I - Modulistica
Allegato II – Schema riassuntivo iter procedurale
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- Published: 17 October 2022
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Accordo provvisorio negoziati interistituzionali nuovo regolamento macchine del 07.02.2023
I negoziati interistituzionali riguardo alla proposta di regolamento (COM(2021)0202 - C9-0145/2021 - 2021/0105(COD)) hanno portato ad un accordo provvisorio. A norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, l'accordo provvisorio è presentato integralmente alla commissione per il mercato interno e i consumatori Protezione per decisione mediante un solo voto.
Il nuovo regolamento macchine entrerà in vigore il ventesimo giorno dopo la sua pubblicazione, che dovrebbe avvenire entro il primo semestre del 2023.
Il nuovo regolamento verrà applicato dopo 42 mesi dalla data di entrata in vigore e in pari data verrà abrogata l’attuale direttiva 2006/42/CE.
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Fonte: Parlamento europeo
- Published: 02 March 2023
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ATEX Prodotti: Borderline list / Nov. 2022
L'elenco (non completo), chiarisce solo alcune domande comuni e fornisce esempi di prodotti all'interno o all'esterno dell'ambito di applicazione della Direttiva ATEX 2014/34/UE.
L'elenco non sostituisce la valutazione dei rischi vitali di ciascun prodotto e, inoltre, delle fonti di accensione e dei pericoli di esplosione devono essere sempre considerati anche quelli relativi all'uso di tutti i prodotti.

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Fonte EC
- Published: 05 February 2023
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EN ISO 19353 Prevenzione e Protezione contro il rischio Incendio dei macchinari
Documento sulla norma EN ISO 19353:2019 armonizzata Direttiva macchine 2006/427CE presunzione di conformità al RESS 1.5.6 Incendio.
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Allegati:
- Documento su EN ISO 19353:2019 + EC 2021
- Documento su EN ISO 19353:2016
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Documento di approfondimento sui metodi per identificare i pericoli di incendio derivanti dal macchinario e per eseguire la valutazione del rischio in accordo alla norma tecnica EN ISO 19353:2019.
EN ISO 19353:2019 Sicurezza del macchinario - Prevenzione e protezione contro l'incendio
La norma specifica i metodi per identificare i pericoli di incendio derivanti dal macchinario e per eseguire una valutazione del rischio. Essa fornisce i concetti e la metodologia di base delle misure di protezione per la prevenzione e la protezione contro l’incendio da adottare durante la progettazione e la costruzione del macchinario. Le misure considerano l’utilizzo previsto e l’utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile della macchina.
La terza edizione annulla e sostituisce la seconda edizione (ISO 19353:2015), che è stata tecnicamente revisionata.
Essa incorpora inoltre l'aggiornamento ISO 19353:2015/DAM 1:2017. Le principali modifiche rispetto all'edizione precedente sono le seguenti:
- le vecchie appendici A e B sono diventate rispettivamente le appendici D e A;
- un esempio di metodologia per la selezione e la qualificazione di un sistema di rilevazione e soppressione degli incendi è stato aggiunto come nuova appendice B;
- la vecchia appendice D è stata migliorata dal punto di vista editoriale ed è diventata l'appendice E;
- è stata eliminata la vecchia appendice E sulle misure di riduzione del rischio di incendio, così come i riferimenti ad essa.
La conformità ai punti normativi della presente norma indicati nel prospetto ZA.1 conferisce, entro i limiti dello scopo e campo di applicazione della presente norma, una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di tale direttiva e dei regolamenti EFTA associati.

Prospetto ZA.1 - Corrispondenza tra la presente norma europea e la Direttiva 2006/42/CE
Allegato I Direttiva 2006/42/CE Macchine
[...]RESS 1.5.6. Incendio
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio d'incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze, prodotti o utilizzati dalla macchina. [...]
L’incendio provocato dalla macchina crea un grave rischio per le persone e per le cose, in quanto l’incendio può danneggiare o distruggere la macchina e gli impianti ed edifici circostanti. La valutazione del pericolo di incendio comporta l’individuazione e la valutazione di tre elementi essenziali necessari per appiccare un incendio, spesso presentati sotto forma di triangolo (vedi Fig. 2).
Ridurre il rischio di incendio comporta l’adozione di una combinazione di misure rispetto ai tre elementi del triangolo:
- evitare o ridurre l’incorporazione, l’uso o la produzione di materiali o sostanze combustibili. Fra tali misure si annoverano, ad esempio, l’uso di materiali ignifughi nella costruzione della macchina, il contenimento sicuro di liquidi infiammabili, polveri, gas o prodotti dalle macchine e la rimozione sicura di rifiuti combustibili;
− evitare il surriscaldamento della macchina stessa o dei materiali o sostanze utilizzati o prodotti dalla macchina e, nel caso si produca il surriscaldamento, individuarlo e attuare le misure correttive necessarie o segnalarlo all’operatore tramite un allarme prima che la situazione determini il rischio di incendio;
− evitare il contatto fra i materiali o sostanze combustibili e le fonti di innesco quali, ad esempio, le scintille d’origine meccanica o elettrica o le superfici calde;
− ridurre la concentrazione di ossigeno (nella misura in cui ciò non generi un ulteriore rischio per le persone) o evitare la presenza di sostanze ossidanti.
Nel caso in cui il rischio di incendio non possa essere adeguatamente ridotto con queste misure, si devono adottare misure di protezione complementari per limitare gli effetti di un incendio. Tali misure possono comprendere, ad esempio, la schermatura o la copertura di protezione della macchina e l’installazione di sistemi di rilevamento, allarme e/o estinzione degli incendi. Le misure necessarie devono essere definite sulla base della valutazione del rischio di incendio.
Oltre ai requisiti generali di cui al punto 1.5.6, i requisiti supplementari relativi al rischio d’incendio per le macchine mobili sono definiti dal punto 3.5.2; i requisiti supplementari relativi al rischio d’incendio per le macchine destinate ai lavori sotterranei sono definiti dal punto 5.5.
Estratto EN ISO 19353:2019
[...]
5 Strategia di valutazione e riduzione del rischio
5.1 Generalità
La valutazione del rischio di incendio comprende una serie di passaggi logici che consentono l'esame sistematico dei pericoli di incendio secondo le procedure descritte nella ISO 12100. La valutazione del rischio di incendio comprende le seguenti fasi sequenziali:
a) analisi del rischio di incendio, comprendente:
1) determinazione dei limiti del macchinario (vedere punto 5.2);
2) identificazione dei pericoli di incendio (vedere punto 5.3);
3) stima del rischio (vedere punto 5.4);
b) valutazione del rischio.
Quando ritenuto necessario, la valutazione del rischio è seguita dalla riduzione del rischio.
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Vedi Documento completo
- Published: 02 February 2023
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Norme armonizzate Direttiva macchine Gennaio 2023: il File CEM
Importa il File CEM in CEM4, e visualizza tutti i titoli delle norme armonizzate per Direttiva macchine aggiornamento Gennaio 2023
Elenco Norme armonizzate Direttiva Macchine 2006/42/CE ad Gennaio 2023, in formato CEM, dei Titoli delle norme armonizzate per la Direttiva Macchine 2006/42/CE aggiornato:
Con il file CEM è possibile tenere sotto controllo in CEM4, nell'Archivio normativa, tutte le Norme armonizzate (n. 829), suddivise per CEN/CENELEC/Tipo A/B/C, consultare, gestire direttamente da CEM4 e commentare le stesse.
Download File CEM Norme armonizzate
Norme armonizzate online
- Published: 10 January 2023
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Commission Implementing Decision (EU) 2023/69 of 9 January 2023 amending Implementing Decision (EU) 2019/436 as regards the harmonised standard for electrically power assisted cycles (Text with EEA relevance)
C/2023/33
(OJ L 7, 10.1.2023)
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Elenco Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE Gennaio 2023 (IT)
- Published: 10 January 2023
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Nuovo Regolamento macchine 2023: prossima la pubblicazione
ID 18398 | 15 Dicembre 2022 / Fonte: Council and European Parliament - Download scheda
Il Consiglio e il Parlamento europeo concordano nuovi requisiti di sicurezza per i "prodotti macchina".
I negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sul regolamento relativo ai prodotti macchina.
La normativa proposta trasforma la direttiva "macchine" del 2006 in un regolamento.
La direttiva del 2006 è uno dei principali atti legislativi che disciplinano l'armonizzazione dei requisiti essenziali in termini di sicurezza e di tutela della salute applicabili alle macchine a livello dell'UE. Promuove la libera circolazione delle macchine all'interno del mercato unico e garantisce un elevato livello di sicurezza dei lavoratori e dei cittadini dell'UE.
Prodotti macchina che presentano rischi elevati
Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno convenuto di dividere in due parti l'elenco delle macchine che presentano rischi elevati soggette alla valutazione obbligatoria della conformità da parte di terzi, come proposto dalla Commissione nell'allegato 1. Secondo l'accordo, solo sei categorie di macchine saranno soggette a tale valutazione obbligatoria della conformità da parte di terzi. Per la maggior parte delle categorie di prodotti, la possibilità di un'autovalutazione della conformità da parte dei fabbricanti è stata così mantenuta e il coinvolgimento degli organismi di valutazione della conformità dipende dalla procedura di valutazione della conformità che i fabbricanti scelgono di applicare.
Dopo un'attenta valutazione e previa consultazione delle parti interessate, la Commissione europea potrà aggiornare tale elenco di prodotti, che devono essere valutati da un organismo di valutazione della conformità a causa della loro complessità e dei potenziali rischi che possono comportare. Ciò assicurerà un equilibrio tra la necessità di garantire il massimo livello di sicurezza e la necessità di evitare di imporre oneri sproporzionati all'industria dell'UE.
Documentazione digitale
Il regolamento trova un giusto equilibrio tra la documentazione digitale e la documentazione cartacea. Ciò significa che i colegislatori hanno convenuto in linea di principio che:
- le istruzioni digitali saranno l'opzione predefinita
- le istruzioni cartacee rimarranno un'opzione al momento dell'acquisto per i clienti che non hanno accesso alla copia digitale
- le informazioni di base relative alla sicurezza dovranno essere fornite con ogni prodotto
Ambito di applicazione
Per garantire la certezza del diritto, i colegislatori hanno deciso di chiarire l'ambito di applicazione e le definizioni proposte dalla Commissione europea. In particolare, hanno convenuto di non escludere i veicoli di piccole dimensioni utilizzati per il trasporto personale e i veicoli elettrici leggeri come gli scooter elettrici e le biciclette elettriche, in quanto sono ampiamente utilizzati e potrebbero essere potenzialmente pericolosi per i loro utilizzatori.
Prossime tappe
L'accordo provvisorio raggiunto oggi deve essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Una volta completate le fasi formali dell'adozione, gli Stati membri disporranno di 42 mesi per applicare le norme del regolamento.
- Published: 17 December 2022
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ANSI B11.0 2020 | Allegato N - Linee guida formazione operatore
Documento di approfondimento sulla formazione degli operatori, per consentire ai Datori di Lavoro di soddisfare i loro obblighi in termini di formazione adeguata, mediante l’uso del questionario per la formazione (norma ANSI B11.0 2020 - Allegato N).
[panel]ANSI B11.0 2020 Safety of Machinery
Approved: 16 December 2019 by the American National Standards Institute[/panel]
Allegato N
Linee guida generali per la formazione dell’operatore
Per la formazione dell’operatore si raccomanda di seguire i suggerimenti seguenti:
1. "Dillo all'operatore" - Chiedere all'operatore di leggere e comprendere il manuale. Fornire adeguate istruzioni verbali e scritte all'operatore o agli operatori. Valutare la comprensione dell'istruzione da parte dell'operatore prima di procedere.
2. "Mostra l'operatore" - Chiedere all'operatore o agli operatori di osservare un operatore o un supervisore esperto che utilizza l'apparecchiatura.
3. "Fai fare all'operatore" - Dopo che i passaggi 1 e 2 sono stati completati in modo soddisfacente, lasciare che l'operatore (o gli operatori) faccia funzionare l’attrezzatura sotto stretta supervisione.
[...]
Questionario per la formazione dell’operatore
Le seguenti domande generiche possono essere somministrate agli operatori delle macchine come strumento di analisi delle loro conoscenze. Questo questionario può essere somministrato per iscritto o oralmente. Le aziende possono ampliare questo contenuto di base con domande relative a specifici compiti o procedure. Si suggerisce di usare questo questionario durante la formazione iniziale dell'operatore e, in seguito, ogni anno.
La X indica le risposte corrette.

...
- Published: 05 December 2022
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CEM4 November 2022 Update
04 Novembre 2022
- Published: 04 November 2022
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UNI EN ISO 16090-1 Sicurezza Centri di lavoro, fresatrici, macchine transfer / Taglio a freddo metalli - P.1 Suddivisione in gruppi
ID 17927 | 25.10.2022 / Documento in allegato - Licenza ISO Certifico Srl
La UNI EN ISO 16090-1:2019 (tipo C ai sensi della EN ISO 12100), specifica i requisiti tecnici di sicurezza e le misure di protezione per la progettazione, la costruzione e la fornitura delle macchine utensili utilizzate per il taglio a freddo di metalli e materiali non combustibili (alesatrici, fresatrici, centri di lavoro, macchine transfer e macchine speciali. La norma, alla data, non è armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE.
Documento d'interesse per i Costruttori (Direttiva macchine 2006/42/CE) e Utilizzatori (D.Lgs. 81.2008).
Doc. 1. Suddivisione in gruppi
Questo primo Documento esamina la suddivisione in 4 gruppi delle macchine in relazione alle applicazioni ed ai relativi pericoli, come riportato in tabella 1.
________
UNI EN ISO 16090-1:2019
Sicurezza delle macchine utensili - Centri di lavoro, fresatrici, macchine transfer - Parte 1: Requisiti di sicurezza
La norma specifica i requisiti tecnici di sicurezza e le misure di protezione per la progettazione, la costruzione e la fornitura (inclusi l'installazione e lo smantellamento, le modalità di trasporto e manutenzione) delle fresatrici fisse, incluse le macchine in grado di eseguire operazioni di alesatura, centri di lavoro e macchine transfer che sono destinate a tagliare a freddo metalli e altri materiali non combustibili ad eccezione del legno o materiali con caratteristiche fisiche simili a quelle del legno come definito nella norma UNI EN ISO 19085-1, e vetro, pietra e materiali lapidei agglomerati come definiti nella UNI EN 14618.
La norma si applica alle seguenti macchine:
a) alesatrici e fresatrici a comando manuale senza controllo numerico;
b) alesatrici e fresatrici a comando manuale con controllo numerico limitato;
c) centri di lavoro e fresatrici a controllo numerico;
d) macchine transfer e macchine speciali.
La norma tratta tutti i pericoli significativi nonché le situazioni pericolose e gli eventi pericolosi rilevanti per questo tipo di macchine che possono manifestarsi durante il trasporto, l'assemblaggio e l'installazione, la messa a punto, il funzionamento, la pulizia e la manutenzione, l'eliminazione delle avarie, la messa fuori servizio o smantellamento secondo la UNI EN ISO 12100, quando utilizzate come previsto e in condizioni di utilizzo scorretto che sono ragionevolmente prevedibili dal fabbricante.
La norma presuppone l'accessibilità alla macchina da tutte le direzioni e specifica le condizioni di accesso alle posizioni dell'operatore. Si applica anche ai dispositivi di trasferimento del pezzo, compresi i dispositivi di trasporto per il carico/scarico quando parte integrante della macchina.
________
1. Scope
This document specifies the technical safety requirements and protective measures for the design, construction and supply (including installation and dismantling, with arrangements for transport and maintenance) of stationary milling machines (see 3.1.1), including machines capable of performing boring operations (see 3.1.2), machining centres and transfer machines which are intended to cut cold metal, and other non-combustible cold materials except for wood or materials with physical characteristics similar to those of wood as defined in ISO 19085-1, and for glass, stone and engineered/agglomerated materials as defined in EN 14618.
This document covers the following machines:
a) manually, without numerical control, operated boring and milling machines (see 3.2.1, Group 1),e.g. knee and column type milling machines (see Figures C.1 and C.2);
b) manually, with limited numerical control, operated boring and milling machines (see 3.2.2,Group 2), e.g. profile and contouring milling machines (see Figures C.3 and C.4);
c) numerically controlled milling machines and machining centres (see 3.2.3, Group 3), e.g. automaticmilling machines and milling centres, e.g. multi-spindle milling machines, gear-milling machines(see Figures C.5, C.6 and C.7);
d) transfer and special-purpose machines (see 3.2.4, Group 4), which are designed to process only pre-specified workpieces or limited range of similar workpieces by means of a predetermined sequenceof machining operations and process parameters (see Figures C.8, C.9, C.10, C.11, C.12 and C.13).
This document also applies to machines fitted with the following devices/facilities:
- tool magazine(s);
- tool changer(s);
- workpiece handling mechanism(s);
- powered workpiece clamping mechanism(s);
- swarf/chip conveyor(s);
- power-operated door(s);
- additional equipment for turning;
- additional equipment for grinding.
When in this document the sole word “machine” or “machines” is being used, it is referred to all above-mentioned groups and types of machines.
This document deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to this type of machinery which may occur during transportation, assembly and installation, setting, operation, cleaning and maintenance, troubleshooting, dismantling or disabling according to ISO 12100, when the machinery is used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4).
This document presumes accessibility to the machine from all directions and specifies access conditions to operator positions. It also applies to workpiece transfer devices including transport devices for loading/unloading when they form an integral part of the machine.
...
3.2 Groups of machines
With regard to the applications and the relevant hazards, machines are subdivided into four different groups. See the overview in Table 1.

Table 1 - Overview of groups of machines
3.2.1 Group 1: Manually controlled boring and milling machine without numerical control
machine where axis motion is controlled by actuation of a mechanical handwheel or where powered single-axis motion is controlled by mechanical, electrical or other means but without the capability for programmed multiple axes movement
Note 1 to entry: For illustration, see Figures C.1 and C.2.
3.2.2 Group 2: Manually controlled boring and milling machine with limited numerical controlled capability
machine that can be operated like a Group 1 machine by the use of mechanical or electronic handwheels or as a machine with limited NC control by operating controls on the NC panel
Note 1 to entry: For illustration, see Figures C.3 and C.4.
Note 2 to entry: This group of machines may be equipped with some or all of the features of Group 1 machines (manual machines without NC) and the following:
- a limited numeric control system (NC) providing;
- constant service speed (CSS);
- axis interpolation (i.e. copying/predefined profiling);
- thread cutting cycles.
However, the following features shall not be provided:
- automatic program start;
- automatic initiated tool change;
- unlimited rapid axis movements;
- automatic workpiece change or bar feed system.
3.2.3 Group 3: Numerical controlled milling machine, milling and machining centre
numerically controlled machine capable of performing programmed multiple axis movements
Note 1 to entry: For illustration, see Figures C.5, C.6, and C.7.
Note 2 to entry: Such machines may incorporate facilities for manual control in varying degrees.
Note 3 to entry: It is possible to have different machining processes within Group 3 machinery. For these kind of processes, e.g. turning, grinding, etc., see relevant standard.
3.2.4 Group 4: Transfer and special purpose machine
machine designed to process only a pre-specified workpiece or family of workpieces, by means of a predetermined sequence of machining operations and process parameters
Note 1 to entry: For illustration, see Annex C, Figures C.8 to C.13 and Figures D.7 to D.8.
...
4.2 Main hazard zones
...
The main hazard zones are the following:
a) working areas with moving spindle(s) and workpiece(s), clamping components for workpiece and tool clamping, tool changer, copying unit(s), setting places for workpiece(s) and tool(s), coolant under high pressure, special measuring devices (e.g. laser);
b) handling devices for workpiece loading/unloading;
c) tool magazines and tool changers;
d) area surrounding the swarf and chip conveyor (if integrated);
e) exposed gear box;
f) exposed cam mechanisms;
g) lead screw (Group 1: manual machines without NC functions);
h) feed screw (Group 1: manual machines without NC functions);
i) ball screw (Groups 2, Group 3 and Group 4 machines);
l) linear and rotary drives.
…
- Published: 26 October 2022
- Hits: 10920
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Check norme Direttiva macchine 2006/42/CE / Update 2022
Agg. 11.0 Settembre 2022
Semplice Check di controllo dei riferimenti norme tecniche nei documenti Direttiva macchine 2006/42/CE
Con la Check che presentiamo, puoi verificare la correttezza delle norme tecniche riportate nei tuoi documenti previsti dalla Direttiva macchine, in particolare:
1. Fascicolo Tecnico;
2. Valutazione dei Rischi;
3. Dichiarazione CE di Conformità.
Le norme riportate in check, sono di tipo A/B e sono quelle che generalmente riscontriamo non correttamente riportate nei Documenti emessi alla data.
Direttiva macchine 2006/42/CE
Tutte le norme armonizzate Direttiva macchina
La check non ha carattere di esaustività e può non contemplare altre norme specifiche per la macchina in oggetto riportate/da riportare nei Documenti previsti dalla Direttiva macchine.
- Published: 10 September 2022
- Hits: 15429