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Modello di Dichiarazione di Incorporazione (UE) Regolamento macchine

Modello Dichiarazione di Incorporazione UE Regolamento macchine 2023

Modello di Dichiarazione di Incorporazione (UE) Regolamento macchine / Template CEM4 - Draft 11 giugno 2023

Proponiamo Draft 11.06.2023 di Modello di Dichiarazione di Incorporazione (UE) di Quasi-macchine di cui al Regolamento macchine 2023 elaborato template CEM4, su testo Regolamento macchine approvato definitivamente dal Consiglio PE-CONS 6-23 in data 23.05.2023 - non in GU.

Attenzione:

DRAFT 11.06.2023 / non definitivo, si attende pubblicazione Regolamento in GU - Template Certifico / CEM4 - in rosso le novità.

Presenti altri campi non previsti dal regolamento, quali "Uso previsto" e "Denominazione commerciale" utili sia ad aspetti tecnici che di rintracciabilità.

ALLEGATO V DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE E DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE UE

Parte B DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE UE DI QUASI-MACCHINE n. …(1)

La dichiarazione di incorporazione deve contenere gli elementi seguenti:

1. Quasi-macchina (numero di prodotto, di tipo, di modello, di lotto o di serie).
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario.
3. La presente dichiarazione di incorporazione è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione della quasi-macchina che ne consenta la rintracciabilità; se necessario per l'identificazione della quasi-macchina, si può includere un'immagine a colori sufficientemente chiara).
5. Un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente quali requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato III del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio sono applicati e rispettati e che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità dell'allegato IV, parte B e, se del caso, un'indicazione con la quale si dichiara che la quasi-macchina è conforme rispetto ad altra normativa di armonizzazione dell'Unione pertinente.
6. Riferimenti alle norme armonizzate di cui all'articolo 20, paragrafo 1, o alle specifiche comuni adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, che sono state applicate, compresa la data della norma o della specifica comune, oppure riferimenti ad altre specifiche tecniche, compresa la data, in relazione alla quale si dichiara la conformità. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni la dichiarazione UE di incorporazione deve specificare le parti che sono state applicate.
7. Un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata da parte delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine. L'impegno deve comprendere le modalità di trasmissione e lasciare impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della quasi-macchina.
8. Una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme al presente regolamento.
9. Informazioni supplementari:

Firmato a nome e per conto di: …
(luogo e data del rilascio):
(nome e cognome, funzione) (firma):

(1) L'assegnazione di un numero alla dichiarazione di conformità è opzionale.

Quasi-macchine / Nota

Articolo 3 Definizioni

10) "quasi-macchine": un insieme che non costituisce ancora una macchina in quanto, da solo, non è in grado di eseguire un'applicazione specifica e che è soltanto destinato a essere incorporato o assemblato ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina;...

Vedi Modello

  • Published: 11 June 2023
  • Hits: 7154

Nuovo Regolamento macchine: il Consiglio approva definitivamente

Regolamento macchine   approvazione Consiglio 22 05 2023

Nuovo Regolamento macchine: il Consiglio approva definitivamente / 22.05.2023

Comunicato Stampa Consiglio dell'UE del 22.05.2023

Il Consiglio ha adottato il 25 maggio 2023 il nuovo regolamento macchine. La normativa proposta aggiorna la direttiva "macchine" del 2006 e la trasforma in un regolamento. Il nuovo testo armonizza i requisiti essenziali in termini di sicurezza e di tutela della salute applicabili alle macchine nell'UE, promuove la libera circolazione delle macchine e assicura un livello elevato di sicurezza per lavoratori e cittadini.

Le norme aggiornate consentiranno all'industria europea di operare nell'ambito di un quadro giuridico nuovo e migliorato. Garantiranno un elevato livello di protezione ai nostri lavoratori e ai nostri cittadini, migliorando nel contempo la competitività e la reputazione delle macchine nell'UE.

Il regolamento adottato il 22 maggio 2023 rende obbligatoria una valutazione della conformità da parte di terzi per sei categorie di macchine che presentano rischi elevati.

Le informazioni sulla sicurezza dovranno essere fornite per tutti i prodotti ma, in linea con la transizione digitale, il regolamento stabilisce che le istruzioni digitali saranno l'opzione predefinita. Le istruzioni cartacee rimarranno un'opzione per i clienti che ne faranno richiesta.

La direttiva "macchine" del 2006 era uno dei principali atti legislativi sull'armonizzazione dei requisiti essenziali in termini di sicurezza e di tutela della salute applicabili alle macchine a livello dell'UE. Il nuovo regolamento adottato istituirà un quadro giuridico per l'immissione sul mercato dell'Unione di macchine sicure e coprirà i nuovi rischi connessi alle tecnologie emergenti. Il nuovo testo garantisce inoltre la certezza del diritto chiarendo l'ambito di applicazione del regolamento, nel quale rientrano ad esempio i veicoli di piccole dimensioni utilizzati per il trasporto personale e i veicoli elettrici leggeri come gli scooter e le biciclette, in quanto sono ampiamente utilizzati e potrebbero essere potenzialmente pericolosi per i loro utilizzatori.

In seguito all'approvazione della posizione del Parlamento europeo da parte del Consiglio in data 22 maggio 2023, l'atto legislativo è stato adottato. Dopo la firma da parte della presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Gli Stati membri e gli operatori economici avranno 42 mesi di tempo prima che vengano applicate le norme del nuovo regolamento.

...

Fonte: Consiglio dell'UE

Vedi Comunicato

  • Published: 23 May 2023
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Regolamento macchine: Discussione Consiglio Maggio 2023

Discussione Consiglio Regolamento macchine   Maggio 2023

Discussione Consiglio Regolamento macchine - Maggio 2023

ID 19628 | 15.05.2023 / In allegato Draft PE-CONS 6/23 in IT

Progetto di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle macchine (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

1. Il 22 aprile 2021 la Commissione ha presentato al Consiglio la sua proposta, basata sull'articolo 114 TFUE.

2. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 22 settembre 2021.

3. Il 18 aprile 2023 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione. L'esito della votazione del Parlamento europeo riflette l'accordo di compromesso raggiunto tra le istituzioni e dovrebbe pertanto essere accettabile per il Consiglio.

4. Consiglio: 10 maggio 2023 - PE-CONS 6/23 Progetto di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle macchine (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo.

5. 15.05.2023: Dichiarazione della Commissione

Nel valutare i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 4, la Commissione presterà particolare attenzione alle categorie di prodotti per i quali si verifica un numero significativo di incidenti e decessi.

Articolo 6 Categorie di macchine e prodotti correlati elencati nell'allegato I soggetti a procedure specifiche di valutazione della conformità - comma 4

4. La Commissione valuta la gravità del potenziale rischio intrinseco che presenta una categoria di macchine o prodotti correlati al fine di stabilire se aggiungere tale categoria di macchine o prodotti correlati all'allegato I o se eliminarla da tale allegato. Tale valutazione è stabilita sulla base della combinazione della probabilità del verificarsi del danno e della gravità di quest'ultimo.

Nel determinare la probabilità e la gravità del danno, sono presi in considerazione, se del caso, i criteri seguenti:

a) la natura del pericolo intrinseco alla funzione della categoria di macchine o prodotti correlati, tenendo conto dell'uso previsto e di qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
b) la gravità del danno che una persona subirebbe, incluso il grado di reversibilità del danno;
c) il numero di persone potenzialmente interessate dal danno;
d) la frequenza e la durata dell'esposizione al pericolo al quale una persona sarebbe esposta nel corso dell'uso previsto o di qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile della categoria di macchine o prodotti correlati;
e) le possibilità di evitare o di limitare il danno;
f) per quanto riguarda i componenti di sicurezza, la probabilità di conseguenze gravi per la sicurezza delle persone esposte al danno in caso di guasto di tali componenti

6. Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti è invitato a confermare il proprio accordo e a suggerire al Consiglio di approvare la posizione del Parlamento europeo (PECONS 6/23).

7. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto legislativo sarà adottato. Dopo essere stato firmato dai presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio, l'atto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
...

Fonte: Consiglio europeo

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  • Published: 15 May 2023
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Il Parlamento Europeo adotta il Regolamento Macchine

Il Parlamento adotta il Regolamento Macchine

Il Parlamento Europeo adotta il Regolamento Macchine: 18 aprile 2023

Il Parlamento Europeo, con 595 voti a favore, 7 contrari e 30 astenuti, ha adottato, nella seduta del 18 aprile 2023, il nuovo Regolamento Macchine.

Il nuovo Regolamento Macchine dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nella prima parte del prossimo mese di luglio: entrata in vigore, quindi, 20 giorni dopo la pubblicazione.

Il nuovo Regolamento Macchine, poi, diverrà applicabile 42 mesi dopo l’entrata in vigore.

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  • Published: 21 April 2023
  • Hits: 8046

Manuale Istruzioni Uso Direttiva / Regolamento macchine 2023: Tavola raffronto

Manuale istruzioni Direttiva Regolamento macchine 2023 Tavola raffronto

Manuale Istruzioni per l'Uso Direttiva macchine 2006 / Regolamento macchine 2023: Tavola raffronto

La tavola di seguito proposta mette a confronto gli elementi che deve contenere il Manuale di Istruzioni per l'uso come previsto dal punto 1.7.4 dell'Allegato I (*) dei Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza della Direttiva 2006/42/CE (IT) colonna (1), con i novelli elementi che deve contenere il Manuale di Istruzioni per l'uso come previsto dal punto 1.7.4 dell'Allegato III dei Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza in colonna (2) (Regolamento macchine desunto dall’Accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali per il nuovo regolamento macchine del 07.02.2023). Inoltre, vengono inseriti nella colonna (3), note relative alle novità dispositive proprie del Regolamento macchine. (**)

(*) In questa revisione, non sono presi in considerazione i contenuti Istruzioni per macchine specifiche RESS p. 2, 3, 4, 5, 6:
2. Talune categorie di macchine
2.1. Macchine alimentari e macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici
2.2. Macchine portatili tenute e/o condotte a mano
2.3. Macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili
2.4. Macchine per l’applicazione di pesticidi
3. Mobilità delle macchine
4. Macchine operazioni di sollevamento
5. Macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori sotterranei
6. Macchine che presentano particolari pericoli dovuti al sollevamento di persone

(**) Seguiranno aggiornamenti al documento sul testo ufficiale
...

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  • Published: 15 April 2023
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CEM4 March 2023 Update (Step 1/3 Machinery Regulation 2023)

Certifico machinery regulation EN

CEM4 March 2023 Update (Step 1/3 Machinery Regulation 2023)

31 March 2023

From this version, the CEM4 update procedure to comply with the 2023 Machinery Regulation has begun. The CEM4 update is divided into 3 steps, through the proposed automatic software updates.

  • Published: 02 April 2023
  • Hits: 6151

Guida marchio UKCA

UCKA   ITA

Guida marchio UKCA edita dalla I.T.A. (Italian Trade Agency) / ICE  - Update Marzo 2023

ID 19296 | 23 Marzo 2023 / In allegato

In allegato le Guide prodotte sul marchio UKCA (GB) in relazione alla marcatura CE (EU) 
________

Il marchio UKCA è stato introdotto dal Governo Britannico dopo la Brexit, al posto della della marcatura CE (Inghilterra, Scozia e Galles - No Irlanda del Nord).

Il marchio UCKA (UK Conformity Assessed) è in vigore dal 1° gennaio 2021, ed il corrispondente UK alla marcatura CE In EU.

Fino al 31 dicembre 2024 (periodo di transizione) la Gran Bretagna riconoscierà la marcatura CE e la marcatura epsilon invertita per la maggior parte dei prodotti, i fabbricanti potranno utlizzare sia la marcatura CE / epsilon invertita che il marchio UKCA.

Dal 1° gennaio 2025 per l'importazione di prodotti in Gran Bretagna il marchio UKCA diventerà obbligatorio.

In questo periodo di transizione se saranno presenti eventuali divergenze tra i requisiti per la marcatura CE e quelli per la marchio UKCA per un determinato prodotto, non sarà possibile importare tale prodotto in Gran Bretagna se unicamente marcato CE.

Il marchio UKCA non è riconosciuto dall’UE, quindi prodotti provenienti dalla Gran Bretagna devono essere marcati CE.

timeline UKCA

Fig. 1 - Timeline Marchio UKCA / CE (UE - GB e GB - UE)

Aree di prodotto coperte dal marchio UKCA:

- giocattoli
- pirotecnica
- imbarcazioni da diporto e moto d'acqua
- recipienti a pressione semplici
- compatibilità elettromagnetica
- strumenti per pesare a funzionamento non automatico
- strumenti di misura
- bottiglie contenitore di misurazione
- ascensori
- apparecchiature per atmosfere potenzialmente esplosive (UKEX)
- apparecchiature radiofoniche
- attrezzature a pressione
- dispositivi di protezione individuale (DPI)
- apparecchi a gas
- macchinari
- attrezzature per l'uso all'aperto
- ecodesign
- aerosol
- apparecchiature elettriche a bassa tensione
_______

IN SINTESI

1. la marcatura CE verrà accettata fino al 31-12-2024;

2. la marcatura CE può convivere con la UKCA sul prodotto;

3. la marcatura UKCA diventa obbligatoria e deve essere eseguita da un “Approved Body UCKA” in tutti i casi in cui la norma britannica lo preveda in modo specifico;

4. nel Regno Unito, successivamente al 31-12-2024, per le nuove Norme BS che differiranno da quelle equivalenti EN verranno definiti dei periodi di convivenza tra Norme BS e Norme EN;

5. a prescindere che si continui ad usare la marcatura CE, che si utilizzi solo il marchio UKCA o si utilizzino entrambi è obbligatorio dal 01/01/2023 che esista un soggetto di riferimento per le autorità britanniche in UK che risieda nel Regno Unito in qualità di Rappresentante Autorizzato in UK o di Importatore;

6. i dettagli del soggetto di riferimento per le autorità di controllo britanniche che risieda nel Regno Unito devono essere riportati sul prodotto (o sul suo imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora l’indicazione sul prodotto non fosse fattibile);

7. l’etichetta di prodotto può essere costituita da una “sticky label” purché riporti i dati precedentemente indicati;

8. il fabbricante di consuetudine definisce con i soggetti di riferimento per le autorità di controllo britanniche che risiedano nel Regno Unito, degli accordi specifici sui quali vengono precisati obblighi e responsabilità di entrambe le parti.

Per i prodotti importati da uno stato dello Spazio Economico Europeo o dalla Svizzera prima delle 23:00 del 31 dicembre 2027, i dettagli dell’importatore possono essere indicati altrove (ad esempio su un documento di accompagnamento o sull’imballaggio) invece di essere apposti sul prodotto stesso. 
________

QUADRO ATTUALE

DISPOSITIVI MEDICI
PRODOTTI DA COSTRUZIONE

LE DISPOSIZIONI EMANATE LUGLIO 2022

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO

CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI
FASCICOLO TECNICO
PERSONA RESPONSIBLE LIBRETTO USO & MANUTENZIONE E DOCUMENTI PUBBLICI DESTINATI AL CONSUMATORE/UTILIZZATORE (ES. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO O INSTALLAZIONE)

IL SOGGETTO DI RIFERIMENTO PER LE AUTORITÀ DI CONTROLLO BRITANNICHE

SOGGETTO DI RIFERIMENTO PER LE AUTORITÀ DI CONTROLLO
IMPORTATORE RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO IN UK
FILIALE O AZIENDA CONSOCIATA IN UK
INDICAZIONE SUL PRODOTTO DI UN SOGGETTO DI RIFERIMENTO PER LE AUTORITÀ DI CONTROLLO
MARCATURA UKCA
IMPIANTO COMPOSTO DA PARTI MARCATE CE E INSTALLATO IN UK

IN SINTESI
_______

Il 14 novembre 2022 le autorità britanniche competenti hanno pubblicato il provvedimento col quale hanno annunciato che la marcatura CE sarà riconosciuta in Gran Bretagna per ulteriori 2 anni, consentendo alle aziende la scelta tra l’utilizzo del marchio UKCA piuttosto che di quello CE. Le aziende, quindi, godranno di una rilevante flessibilità in merito al contrassegno da applicare.

Dal 31 dicembre 2022 la data ultima è pertanto spostata al 31 dicembre 2024. Regole diverse sussistono per i dispositivi medici, i prodotti da costruzione, le attrezzature a pressione trasportabili, i prodotti ferroviari e le attrezzature marittime.

DISPOSITIVI MEDICI
La Medical Device Regulations 2002 (UK MDR 2002) stabiliva che l'accettazione dei dispositivi marcati CE sul mercato britannico terminasse il 30 giugno 2023. Il governo è intervenuto con le disposizioni transitorie, poche settimane orsono, stabilendo un'estensione del riconoscimento dei dispositivi medici recanti la marcatura CE immessi sul mercato britannico. I produttori i cui dispositivi medici recano una marcatura "CE" potranno, pertanto, continuare a immettere i loro dispositivi sul mercato della Gran Bretagna fino al 30 giugno 2024.

PRODOTTI DA COSTRUZIONE
Il governo britannico ha esteso il riconoscimento dei prodotti da costruzione con marchio CE in Gran Bretagna per ulteriori due anni e mezzo, fino al 30 giugno 2025. Le imprese potranno utilizzare il nuovo marchio UKCA o il marchio CE durante questo periodo.
...

Fonte : GOV UK

I.T.A. Italian Trade Agency
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione della impree italiane

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  • Published: 23 March 2023
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ISO 13849-1:2023

ISO 13849-1:2023  / In pubblicazione Marzo 2023

ISO 13849-1:2023
Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design

Publication date: 2023-03
_______

Update 12.02.2023

E' prevista per Marzo 2023 la pubblicazioe della ISO 13849-1:2023, data news stato FDIS:

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  • Published: 12 February 2023
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Modello di Dichiarazione di Conformità (UE) Regolamento macchine

Modello Dichiarazione di Cond formit  UE Regolamento macchine 2023   Draft 11 06 2023

Modello di Dichiarazione di Conformità (UE) Regolamento macchine / Template CEM4 - Draft 11 giugno 2023

Attenzione elaborato su Proposta definitiva approvata Consiglio 23.05.2023 - non in GU.

Proponiamo Draft 11.06.2023 di Modello di Dichiarazione di Conformità (UE) Regolamento macchine 2023 elaborato template CEM4, su testo Regolamento macchine approvato definitivamente dal Consiglio PE-CONS 6-23 in data 23.05.2023 non in GU.

Attenzione:

DRAFT 11.06.2023 / non definitivo, si attende pubblicazione Regolamento in GU - Template Certifico / CEM4 - novità in rosso.

ALLEGATO V

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
Parte A

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DI MACCHINE E PRODOTTI CORRELATI n.…(1)

La dichiarazione di conformità UE deve riportare le indicazioni seguenti:

1. Macchina o prodotto correlato (prodotto, tipo, modello, lotto o numero di serie) o macchina o prodotto correlato che ha subito modifiche sostanziali.
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario.
3. Per le macchine di sollevamento destinate ad essere installate in modo permanente in un edificio o in una struttura e che non possono essere assemblate nei locali del
fabbricante ma che possono essere montate solo sul luogo di utilizzazione, l'indirizzo di tale luogo.
4. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.
5. Oggetto della dichiarazione (identificazione della macchina o del prodotto correlato che ne consenta la rintracciabilità; se necessario per l'identificazione della macchina
o del prodotto correlato, si può includere un'immagine a colori sufficientemente chiara).
6. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 5 è conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione seguente.
7. Riferimenti alle norme armonizzate di cui all'articolo 20, paragrafo 1, o alle specifiche comuni adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, che sono state applicate, compresa la data della pubblicazione del riferimento alle norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o della specifica comune, oppure riferimenti ad altre specifiche tecniche, compresa la data, in relazione alla quale si dichiara la conformità. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o ndelle specifiche comuni la dichiarazione UE di conformità deve specificare le parti che sono state applicate.
8. Laddove applicabile, l'organismo notificato... (nome, numero)... ha effettuato l'esame UE del tipo (modulo B) e ha emesso il certificato di esame UE del tipo... (riferimento a tale certificato), seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) o la conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G) o sulla garanzia qualità totale (modulo H).
9. Laddove applicabile, la macchina o il prodotto correlato sono soggetti alla procedura di valutazione della conformità basata sul controllo interno della produzione (modulo A).
10. Informazioni supplementari:

Firmato a nome e per conto di: …
(luogo e data del rilascio):
(nome e cognome, funzione) (firma):

(1) L'assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.

Prodotti correlati / Nota

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle macchine e ai prodotti correlati seguenti (1):

a) attrezzature intercambiabili;
b) componenti di sicurezza;
c) accessori di sollevamento;
d) catene, funi e cinghie;
e) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

(1) Considerando (15)
Al fine di garantire che l'ambito di applicazione del presente regolamento sia sufficientemente chiaro, è opportuno operare una distinzione tra macchine, prodotti correlati e quasi-macchine. Inoltre, i prodotti correlati dovrebbero essere intesi come comprendenti attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, nonché dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, che sono tutti prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

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  • Published: 08 June 2023
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CEM4 March 2023 Update (Step 2/3 Machinery Regulation 2023)

Certifico machinery regulation Step 2 3

CEM4 May 2023 Update (Step 2/3 Machinery Regulation 2023)

30 May 2023

From step 2/3 of the planned roadmap, CEM4 is ready to be updated to the new 2023 Machinery Regulation which will take place when it is published.

Dear Customers, up to date with the software update, will receive the update step 3/3 Machinery Regulation 2023 in the months of June/July at no additional cost.

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  • Published: 30 May 2023
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UNI EN 1672-2 Macchine industria alimentare / Valutazione del rischio alimentare

EN 1672 2 Macchine per l industria alimentare   Valutazione del rischio alimentare

UNI EN 1672-2:2021 Macchine per l’industria alimentare / Valutazione del rischio alimentare

ID 19636 | 16.05.2023

Il Documento, estratto dalla norma UNI EN 1672-2:2021, tratta dei requisiti di igiene delle macchine alimentari con:

- RESS / EN 1672-2 applicabili alle macchine alimentari

- Esempi di gruppi di macchine per l'industria alimentare interessate dalla EN 1672-2
- Termini e definizioni EN 1672-2
- Elenco dei pericoli significativi
- Processo iterativo di riduzione del rischio di igiene
- Esempi di rischi di igiene e soluzioni accettabili
________

UNI EN 1672-2:2021
Macchine per l’industria alimentare - Concetti di base - Parte 2: Requisiti di igiene e pulibilità

La norma stabilisce i requisiti di igiene e di pulibilità comuni alle macchine e ai componenti delle macchine utilizzate per la preparazione e la lavorazione degli alimenti destinati al consumo umano e, se pertinente, animale per eliminare o ridurre al minimo il rischio di contagio, infezione, malattia o danno originato da tali alimenti ad un livello accettabile.

EN 1672 2 Macchine per l industria alimentare   Valutazione del rischio alimentare   Box 1

Per le macchine alimentari i RESS della Direttiva macchine 2006/42/CE sono quelli dell’Allegato I punto 1 e dell’Allegato I punto 2.1 (RESS supplementari per macchine elementari).

La presente norma è Presunzione di Conformità ai RESS (di igiene) dell’Allegato I punto 2.1.

EN 1672 2 Macchine per l industria alimentare   Valutazione del rischio alimentare   Fig  1

Fig. 1 - RESS / EN 1672-2 applicabili alle macchine alimentari (requisiti di igiene)
[...]

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  • Published: 16 May 2023
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IEC TS 63394:2023 / Guidelines on functional safety of safety-related control system

IEC TS 63394 2023

IEC TS 63394:2023 / Guidelines on functional safety of safety-related control system

IEC TS 63394:2023
Safety of machinery - Guidelines on functional safety of safety-related control system

Date: February 2023

In the context of the safety of machinery, the sector standard IEC 62061, along with ISO 13849 1, provides requirements to manufacturers of machines for the design, development and integration of safety-related control systems (SCS) or safety-related parts of control systems (SRP/CS), depending on technology used (mechanical, pneumatic, hydraulic or electrical technologies) to perform safety function(s). This document does not replace ISO 13849-1 and IEC 62061.

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  • Published: 29 April 2023
  • Hits: 7742

Dichiarazione di conformità UE macchine e prodotti correlati / Nuovo Regolamento macchine 2023

Dichiarazione di conformit  UE Macchine   Regolamento macchine

Dichiarazione di conformità UE di macchine e prodotti correlati / Nuovo Regolamento macchine 2023

Il presente documento illustra i novelli contenuti della dichiarazione di conformità UE relativa a macchine prodotti correlati così come normati dall’Accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali per il nuovo regolamento macchine del 07.02.2023).

Inoltre, a titolo illustrativo, viene proposta una tavola raffronto inerente la dichiarazione di conformità UE, così strutturata:
- in colonna (1) contenuti dell’Allegato II Parte A della Direttiva 2006/42/CE (IT)
- in colonna (2) contenuti dell’Allegato V Parte A Bozza Regolamento macchine (EN)
- in colonna (3) Traduzione IT non ufficiale Bozza Regolamento macchine dei contenuti dell’Allegato V Parte A.
...

La dichiarazione di conformità UE attesta che la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili di cui all'allegato III del Nuovo Regolamento Macchine è stata dimostrata.

La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui alla Parte A dell'allegato V, contiene gli elementi specificati nei moduli pertinenti di cui agli allegati VI, VIII, IX e IXa (nuovo modulo G - verifica delle unità)  ed è continuamente aggiornata. È tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto macchina è immesso o messo a disposizione o messo in servizio.

Se alla macchina e i prodotti correlati si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformità UE in relazione a tali atti dell'Unione. Tale dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione in questione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.

Con la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità della macchina o dei prodotti correlati ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.
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  • Published: 16 April 2023
  • Hits: 8216

Fascicolo Tecnico Direttiva/Regolamento macchine 2023: Tavola raffronto

Fascicolo Tecnico Direttiva Regolamento macchine 2023 Tavola raffronto

Fascicolo Tecnico Direttiva macchine 2006 / Regolamento macchine 2023: Tavola raffronto

14.04.2023 / In allegato documento completo

La tavola di seguito proposta mette a confronto gli elementi contenuti nel fascicolo tecnico così come normati dall’Allegato VII Parte A della Direttiva 2006/42/CE (IT) colonna (1), con i novelli elementi contenuti nella bozza di regolamento macchine di cui all'Allegato IV Parte A in colonna (2) (Regolamento macchine desunto dall’Accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali per il nuovo regolamento macchine del 07.02.2023). Inoltre, vengono inseriti nella colonna (3), note relative alle novità dispositive proprie del Regolamento macchine.
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  • Published: 14 April 2023
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Testo nuovo regolamento macchine del 07.02.2023

Accordo provvisorio negoziati interistituzionali nuovo regolamento macchine 07 02 2023

Accordo provvisorio negoziati interistituzionali nuovo regolamento macchine del 07.02.2023

I negoziati interistituzionali riguardo alla proposta di regolamento (COM(2021)0202 - C9-0145/2021 - 2021/0105(COD)) hanno portato ad un accordo provvisorio. A norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, l'accordo provvisorio è presentato integralmente alla commissione per il mercato interno e i consumatori Protezione per decisione mediante un solo voto.

Il nuovo regolamento macchine entrerà in vigore il ventesimo giorno dopo la sua pubblicazione, che dovrebbe avvenire entro il primo semestre del 2023.

Il nuovo regolamento verrà applicato dopo 42 mesi dalla data di entrata in vigore e in pari data verrà abrogata l’attuale direttiva 2006/42/CE.

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Fonte: Parlamento europeo

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  • Published: 02 March 2023
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ATEX Prodotti: Borderline list / Nov. 2022

 ATEX Prodotti: Borderline list / Nov. 2022

L'elenco (non completo), chiarisce solo alcune domande comuni e fornisce esempi di prodotti all'interno o all'esterno dell'ambito di applicazione della Direttiva ATEX 2014/34/UE.

L'elenco non sostituisce la valutazione dei rischi vitali di ciascun prodotto e, inoltre, delle fonti di accensione e dei pericoli di esplosione devono essere sempre considerati anche quelli relativi all'uso di tutti i prodotti.


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Fonte EC

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  • Published: 05 February 2023
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EN ISO 19353 Prevenzione e Protezione contro il rischio Incendio dei macchinari

EN ISO 19353 Prevenzione e Protezione contro il rischio Incendio dei macchinari

Documento sulla norma EN ISO 19353:2019 armonizzata Direttiva macchine 2006/427CE presunzione di conformità al RESS 1.5.6 Incendio.
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Allegati:
- Documento su EN ISO 19353:2019 + EC 2021
- Documento su EN ISO 19353:2016
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Documento di approfondimento sui metodi per identificare i pericoli di incendio derivanti dal macchinario e per eseguire la valutazione del rischio in accordo alla norma tecnica EN ISO 19353:2019.

EN ISO 19353:2019 Sicurezza del macchinario - Prevenzione e protezione contro l'incendio

La norma specifica i metodi per identificare i pericoli di incendio derivanti dal macchinario e per eseguire una valutazione del rischio. Essa fornisce i concetti e la metodologia di base delle misure di protezione per la prevenzione e la protezione contro l’incendio da adottare durante la progettazione e la costruzione del macchinario. Le misure considerano l’utilizzo previsto e l’utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile della macchina.

La terza edizione annulla e sostituisce la seconda edizione (ISO 19353:2015), che è stata tecnicamente revisionata.

Essa incorpora inoltre l'aggiornamento ISO 19353:2015/DAM 1:2017. Le principali modifiche rispetto all'edizione precedente sono le seguenti:

- le vecchie appendici A e B sono diventate rispettivamente le appendici D e A;
- un esempio di metodologia per la selezione e la qualificazione di un sistema di rilevazione e soppressione degli incendi è stato aggiunto come nuova appendice B;
- la vecchia appendice D è stata migliorata dal punto di vista editoriale ed è diventata l'appendice E;
- è stata eliminata la vecchia appendice E sulle misure di riduzione del rischio di incendio, così come i riferimenti ad essa.

EN ISO 19353:2019 Safety of machinery - Fire prevention and fire protection

Data entrata in vigore: 27 Febbraio 2019

Recepita in Italia con la UNI EN ISO 19353:2019 entrata in vigore il 04 Aprile 2019

La norma è armonizzata per la Direttiva 2006/42/CE Macchine - Vedi Elenco Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE

La conformità ai punti normativi della presente norma indicati nel prospetto ZA.1 conferisce, entro i limiti dello scopo e campo di applicazione della presente norma, una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di tale direttiva e dei regolamenti EFTA associati.

Prospetto ZA.1 - Corrispondenza tra la presente norma europea e la Direttiva 2006/42/CE

Allegato I Direttiva 2006/42/CE Macchine

[...]RESS 1.5.6. Incendio

La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio d'incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze, prodotti o utilizzati dalla macchina. [...]

L’incendio provocato dalla macchina crea un grave rischio per le persone e per le cose, in quanto l’incendio può danneggiare o distruggere la macchina e gli impianti ed edifici circostanti. La valutazione del pericolo di incendio comporta l’individuazione e la valutazione di tre elementi essenziali necessari per appiccare un incendio, spesso presentati sotto forma di triangolo (vedi Fig. 2).

Ridurre il rischio di incendio comporta l’adozione di una combinazione di misure rispetto ai tre elementi del triangolo:

- evitare o ridurre l’incorporazione, l’uso o la produzione di materiali o sostanze combustibili. Fra tali misure si annoverano, ad esempio, l’uso di materiali ignifughi nella costruzione della macchina, il contenimento sicuro di liquidi infiammabili, polveri, gas o prodotti dalle macchine e la rimozione sicura di rifiuti combustibili;
− evitare il surriscaldamento della macchina stessa o dei materiali o sostanze utilizzati o prodotti dalla macchina e, nel caso si produca il surriscaldamento, individuarlo e attuare le misure correttive necessarie o segnalarlo all’operatore tramite un allarme prima che la situazione determini il rischio di incendio;
− evitare il contatto fra i materiali o sostanze combustibili e le fonti di innesco quali, ad esempio, le scintille d’origine meccanica o elettrica o le superfici calde;
− ridurre la concentrazione di ossigeno (nella misura in cui ciò non generi un ulteriore rischio per le persone) o evitare la presenza di sostanze ossidanti.

Nel caso in cui il rischio di incendio non possa essere adeguatamente ridotto con queste misure, si devono adottare misure di protezione complementari per limitare gli effetti di un incendio. Tali misure possono comprendere, ad esempio, la schermatura o la copertura di protezione della macchina e l’installazione di sistemi di rilevamento, allarme e/o estinzione degli incendi. Le misure necessarie devono essere definite sulla base della valutazione del rischio di incendio.

Oltre ai requisiti generali di cui al punto 1.5.6, i requisiti supplementari relativi al rischio d’incendio per le macchine mobili sono definiti dal punto 3.5.2; i requisiti supplementari relativi al rischio d’incendio per le macchine destinate ai lavori sotterranei sono definiti dal punto 5.5.

Estratto EN ISO 19353:2019

[...]

5 Strategia di valutazione e riduzione del rischio

5.1 Generalità

La valutazione del rischio di incendio comprende una serie di passaggi logici che consentono l'esame sistematico dei pericoli di incendio secondo le procedure descritte nella ISO 12100. La valutazione del rischio di incendio comprende le seguenti fasi sequenziali:

a) analisi del rischio di incendio, comprendente:

1) determinazione dei limiti del macchinario (vedere punto 5.2);
2) identificazione dei pericoli di incendio (vedere punto 5.3);
3) stima del rischio (vedere punto 5.4);

b) valutazione del rischio.

Quando ritenuto necessario, la valutazione del rischio è seguita dalla riduzione del rischio.
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  • Published: 02 February 2023
  • Hits: 11435

Regulation on machinery | Consolidated text 2025

Ed: 2.0 April 2025
Operating Systems: iOS/Android
Publication Date: 09/4/2025
Author: Dr. Eng. Marco Maccarelli
Publisher: Certifico s.r.l.
ISBN: 978-88-98550-11-1

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Regolamento  UE  2023 1230

Regulation (EU) 2023/1230

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Regulation (EU) 2023/1230 of the European parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC.

(OJ n. 165/1 del 29.06.2023)

Enter into force: 19.07.2023

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CEM4   Changelog 2005 2025

CEM4 Changelog 2005 / 2025

What we did from 2005 to December 2020. 

The evolution of CEM4 2005-2025: Everything that has been done from version 2 to 4. 

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Machinery Directive

Machinery Directive 2006/42/EC of the Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)

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ebook Machinery Directive & Harmonised Standards Ed. 8.0 March 2021

Directive 2006/42/EC & HAS Harmonised Standards database 2021

Operating System: iOS/Android
Pubblicate Date: 26/03/2021
Publisher: Certifico s.r.l.
Language: English

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Guida direttiva macchine 2006 42 CE   Ed  2 3   Aprile 2024 EN

Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC

Edition 2.3 - Aprile 2024
(Update of 3d Edition)

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All the Communications of the harmonized standards published since 2014. The application of the harmonized standards is "Presumption of Conformity" to compliance with the RESS of Annex I of the Machinery Directive 2006/42/EC.

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