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Manuale Istruzioni per l'Uso Direttiva macchine 2006 / Regolamento macchine 2023: Tavola raffronto
La tavola di seguito proposta mette a confronto gli elementi che deve contenere il Manuale di Istruzioni per l'uso come previsto dal punto 1.7.4 dell'Allegato I (*) dei Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza della Direttiva 2006/42/CE (IT) colonna (1), con i novelli elementi che deve contenere il Manuale di Istruzioni per l'uso come previsto dal punto 1.7.4 dell'Allegato III dei Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza in colonna (2) (Regolamento macchine desunto dall’Accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali per il nuovo regolamento macchine del 07.02.2023). Inoltre, vengono inseriti nella colonna (3), note relative alle novità dispositive proprie del Regolamento macchine. (**)
(*) In questa revisione, non sono presi in considerazione i contenuti Istruzioni per macchine specifiche RESS p. 2, 3, 4, 5, 6:
2. Talune categorie di macchine
2.1. Macchine alimentari e macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici
2.2. Macchine portatili tenute e/o condotte a mano
2.3. Macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili
2.4. Macchine per l’applicazione di pesticidi
3. Mobilità delle macchine
4. Macchine operazioni di sollevamento
5. Macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori sotterranei
6. Macchine che presentano particolari pericoli dovuti al sollevamento di persone
(**) Seguiranno aggiornamenti al documento sul testo ufficiale
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- Published: 15 April 2023
- Hits: 7927
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Guida marchio UKCA edita dalla I.T.A. (Italian Trade Agency) / ICE - Update Marzo 2023
ID 19296 | 23 Marzo 2023 / In allegato
In allegato le Guide prodotte sul marchio UKCA (GB) in relazione alla marcatura CE (EU)
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Il marchio UKCA è stato introdotto dal Governo Britannico dopo la Brexit, al posto della della marcatura CE (Inghilterra, Scozia e Galles - No Irlanda del Nord).
Il marchio UCKA (UK Conformity Assessed) è in vigore dal 1° gennaio 2021, ed il corrispondente UK alla marcatura CE In EU.
Fino al 31 dicembre 2024 (periodo di transizione) la Gran Bretagna riconoscierà la marcatura CE e la marcatura epsilon invertita per la maggior parte dei prodotti, i fabbricanti potranno utlizzare sia la marcatura CE / epsilon invertita che il marchio UKCA.
Dal 1° gennaio 2025 per l'importazione di prodotti in Gran Bretagna il marchio UKCA diventerà obbligatorio.
In questo periodo di transizione se saranno presenti eventuali divergenze tra i requisiti per la marcatura CE e quelli per la marchio UKCA per un determinato prodotto, non sarà possibile importare tale prodotto in Gran Bretagna se unicamente marcato CE.
Il marchio UKCA non è riconosciuto dall’UE, quindi prodotti provenienti dalla Gran Bretagna devono essere marcati CE.

Fig. 1 - Timeline Marchio UKCA / CE (UE - GB e GB - UE)
Aree di prodotto coperte dal marchio UKCA:
- giocattoli
- pirotecnica
- imbarcazioni da diporto e moto d'acqua
- recipienti a pressione semplici
- compatibilità elettromagnetica
- strumenti per pesare a funzionamento non automatico
- strumenti di misura
- bottiglie contenitore di misurazione
- ascensori
- apparecchiature per atmosfere potenzialmente esplosive (UKEX)
- apparecchiature radiofoniche
- attrezzature a pressione
- dispositivi di protezione individuale (DPI)
- apparecchi a gas
- macchinari
- attrezzature per l'uso all'aperto
- ecodesign
- aerosol
- apparecchiature elettriche a bassa tensione
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IN SINTESI
1. la marcatura CE verrà accettata fino al 31-12-2024;
2. la marcatura CE può convivere con la UKCA sul prodotto;
3. la marcatura UKCA diventa obbligatoria e deve essere eseguita da un “Approved Body UCKA” in tutti i casi in cui la norma britannica lo preveda in modo specifico;
4. nel Regno Unito, successivamente al 31-12-2024, per le nuove Norme BS che differiranno da quelle equivalenti EN verranno definiti dei periodi di convivenza tra Norme BS e Norme EN;
5. a prescindere che si continui ad usare la marcatura CE, che si utilizzi solo il marchio UKCA o si utilizzino entrambi è obbligatorio dal 01/01/2023 che esista un soggetto di riferimento per le autorità britanniche in UK che risieda nel Regno Unito in qualità di Rappresentante Autorizzato in UK o di Importatore;
6. i dettagli del soggetto di riferimento per le autorità di controllo britanniche che risieda nel Regno Unito devono essere riportati sul prodotto (o sul suo imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora l’indicazione sul prodotto non fosse fattibile);
7. l’etichetta di prodotto può essere costituita da una “sticky label” purché riporti i dati precedentemente indicati;
8. il fabbricante di consuetudine definisce con i soggetti di riferimento per le autorità di controllo britanniche che risiedano nel Regno Unito, degli accordi specifici sui quali vengono precisati obblighi e responsabilità di entrambe le parti.
Per i prodotti importati da uno stato dello Spazio Economico Europeo o dalla Svizzera prima delle 23:00 del 31 dicembre 2027, i dettagli dell’importatore possono essere indicati altrove (ad esempio su un documento di accompagnamento o sull’imballaggio) invece di essere apposti sul prodotto stesso.
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QUADRO ATTUALE
DISPOSITIVI MEDICI
PRODOTTI DA COSTRUZIONE
LE DISPOSIZIONI EMANATE LUGLIO 2022
INFORMAZIONI DI DETTAGLIO
CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI
FASCICOLO TECNICO
PERSONA RESPONSIBLE LIBRETTO USO & MANUTENZIONE E DOCUMENTI PUBBLICI DESTINATI AL CONSUMATORE/UTILIZZATORE (ES. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO O INSTALLAZIONE)
IL SOGGETTO DI RIFERIMENTO PER LE AUTORITÀ DI CONTROLLO BRITANNICHE
SOGGETTO DI RIFERIMENTO PER LE AUTORITÀ DI CONTROLLO
IMPORTATORE RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO IN UK
FILIALE O AZIENDA CONSOCIATA IN UK
INDICAZIONE SUL PRODOTTO DI UN SOGGETTO DI RIFERIMENTO PER LE AUTORITÀ DI CONTROLLO
MARCATURA UKCA
IMPIANTO COMPOSTO DA PARTI MARCATE CE E INSTALLATO IN UK
IN SINTESI
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Il 14 novembre 2022 le autorità britanniche competenti hanno pubblicato il provvedimento col quale hanno annunciato che la marcatura CE sarà riconosciuta in Gran Bretagna per ulteriori 2 anni, consentendo alle aziende la scelta tra l’utilizzo del marchio UKCA piuttosto che di quello CE. Le aziende, quindi, godranno di una rilevante flessibilità in merito al contrassegno da applicare.
Dal 31 dicembre 2022 la data ultima è pertanto spostata al 31 dicembre 2024. Regole diverse sussistono per i dispositivi medici, i prodotti da costruzione, le attrezzature a pressione trasportabili, i prodotti ferroviari e le attrezzature marittime.
DISPOSITIVI MEDICI
La Medical Device Regulations 2002 (UK MDR 2002) stabiliva che l'accettazione dei dispositivi marcati CE sul mercato britannico terminasse il 30 giugno 2023. Il governo è intervenuto con le disposizioni transitorie, poche settimane orsono, stabilendo un'estensione del riconoscimento dei dispositivi medici recanti la marcatura CE immessi sul mercato britannico. I produttori i cui dispositivi medici recano una marcatura "CE" potranno, pertanto, continuare a immettere i loro dispositivi sul mercato della Gran Bretagna fino al 30 giugno 2024.
PRODOTTI DA COSTRUZIONE
Il governo britannico ha esteso il riconoscimento dei prodotti da costruzione con marchio CE in Gran Bretagna per ulteriori due anni e mezzo, fino al 30 giugno 2025. Le imprese potranno utilizzare il nuovo marchio UKCA o il marchio CE durante questo periodo.
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Fonte : GOV UK
I.T.A. Italian Trade Agency
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione della impree italiane
- Published: 23 March 2023
- Hits: 6071
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ISO 13849-1:2023 / In pubblicazione Marzo 2023
ISO 13849-1:2023
Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design
Publication date: 2023-03
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Update 12.02.2023
E' prevista per Marzo 2023 la pubblicazioe della ISO 13849-1:2023, data news stato FDIS:

- Published: 12 February 2023
- Hits: 16019
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Direttiva macchine e norme armonizzate consolidato / Gennaio 2023
Update Ed. 21.0 del 10 Gennaio 2023
Nell'Ed. 21.0 il Testo della Direttiva macchine è aggiornato con le norme armonizzate di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2023/69.
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Testo consolidato Direttiva macchine e norme armonizzate 2023 - tutte le modifiche e rettifiche dal 2009 al 2023 e norme tecniche armonizzate in vigore 2023 disponibile EPUB/PDF.
Il testo tiene conto delle seguenti modifiche e rettifiche dal 2006 al 2023:
1. Direttiva macchine (testo nativo)
Direttiva 2006/42/CE del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006)
2. Modifiche:
Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (GU L 188 14 18.7.2009)
"Aggiornamento dell’elenco indicativo dei componenti di sicurezza e alle misure in materia di limitazione dell’immissione sul mercato di macchine potenzialmente pericolose"
Direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (GU L 310 29 25.11.2009)
"Macchine pesticidi"
Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 febbraio 2013 (GU L 60/1 del 2.3.2013)
"Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali"
Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (GU L 96/251 del 29.3.2014)
"Ascensori e componenti di sicurezza per ascensori"
Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (L 198 241 25.7.2019)
Adattamento agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo
3. Rettifiche:
Rettifica, GU L 76 del 16.3.2007, pag. 35 (2006/42/CE)
4. Recepimento
Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17 (GU n. 41 del 19 febbraio 2010)
"Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori"
5. Norme tecniche armonizzate
Elenco Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE ad Aprile 2022
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2006/42/CE sulle macchine sono contenuti nelle:
1. Comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 092 del 9 marzo 2018 (GU C 92/1 del 9 marzo 2018)
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019 (GU L 75 del 19 marzo 2019)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019 (GU L 270/94 del 24 Ottobre 2019)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della Commissione del 6 novembre 2019 (GU L 286/25 07 novembre 2019)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 della Commissione del 1° Aprile 2020 (GU L 102/6 del 02.04.2020)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2021/377 della Commissione del 2 marzo 2021 (GU L 72/12 del 3.3.2021)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 della Commissione del 14 ottobre 2021 (GU L 366/109 del 15.10.2021)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2022/621 della Commissione del 7 aprile 2022 (GU L 115/75 del 13.4.2022)
9. Decisione di esecuzione (UE) 2023/69 della Commissione del 9 gennaio 2023 (GU L 7/27 del 10.1.2023)
Edizione: 21.0
Sistemi Operativi: iOS/Android
Pubblicato: 10/01/2023
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN 978-8-8907-4475-4
Formato PDF: Riservato Abbonati Direttiva macchine/4X/Full/Full Plus
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Vedi la nuova sezione "Norme armonizzate click"
- Published: 10 January 2023
- Hits: 15559
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IEC 60204-1:2016 ed EN 60204-1:2018: Note importanti sulle differenze
Le norme IEC 60204-1 ed EN 60204-1 (CEI EN 60204-1), sono da sempre state sviluppate parallelamente ma una equivalenza completa come CEI IEC EN 60204-1 non è mai avvenuta.
Le attuali norme IEC 60204-1:2016 (VI edizione) ed EN 60204-1:2018 (V edizione) / CEI EN 60204-1:2018 differiscono in alcuni punti.
Infatti, nel tempo le edizioni della IEC 60204-1 sono state oggetto di emendamento, a volte recepiti singolarmente e a volte integrati nelle versioni EN 60204-1 della stessa.
Recentemente è stato pubblicato l'emendamento AMD1:2021 alla IEC 60204-1:2016 per allineare, anche se non completamente, la norma IEC 60204-1:2016 (VI edizione) alla EN 60204-1:2018 (V edizione).

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- Published: 10 January 2023
- Hits: 9437
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Linee Guida per la vigilanza del mercato - Sicurezza prodotti / Update 12.2022
Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Le attività istruttorie afferenti alle direttive o ai regolamenti sui prodotti hanno l'obiettivo di definire procedure finalizzate alla circolazione sul mercato di soli prodotti sicuri.
In tale contesto, al fine di migliorare la qualità delle segnalazioni e delle istanze trasmesse dai soggetti coinvolti, sono state redatte delle Linee Guida che forniscono le indicazioni operative e la modulistica per ottimizzare e semplificare l’iter procedurale.
Le Linee Guida sono state predisposte in relazione a:
- Segnalazioni dalle Camere di commercio
- Macchine
- Ascensori
1. Vigilanza Prodotti segnalati Camere di commercio
Linee Guida per la vigilanza del mercato sui prodotti segnalati dalle Camere di Commercio (pdf)
Allegato I - Modulistica (Docx)
Allegato II - Schema riassuntivo iter procedurale (pdf).
2. Vigilanza Direttiva Macchine
Linee Guida per la Vigilanza del Mercato – direttiva macchine (pdf)
Allegato I – Modulistica (docx)
Allegato II – Schema riassuntivo iter procedurale (pdf)
3. Vigilanza Direttiva Ascensori / in deroga in edifici esistenti
Linee Guida per l’Installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici esistenti (pdf)
Allegato I - Modulistica (docx)
Allegato II - Schema riassuntivo iter procedurale (pdf)
4. Vigilanza Direttiva Ascensori / in deroga in edifici nuovi
Linee Guida per l’Installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici nuovi (pdf)
Allegato I - Modulistica (docx)
Allegato II - Schema riassuntivo iter procedurale (pdf)
- Published: 08 January 2023
- Hits: 7424
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ANSI B11.0 2020 | Allegato M - Istruzioni per l'uso
Documento di approfondimento sul contenuto che un manuale di istruzioni di un prodotto, rientrante nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE, dovrebbe avere secondo quanto previsto dall’allegato M della norma ANSI B11.0 2020.
ANSI B11.0 2020 Safety of Machinery
Approved: 16 December 2019 by the American National Standards Institute
L’allegato M è stato aggiornato con l’edizione 2020 della ANSI B11.0 2020.
Segue traduzione non ufficiale IT della norma ANSI B11.0 2020 - Allegato M.
Allegato M - Istruzioni per l’uso - Schema contenuti manuale
La tabella 21 riporta i capitoli generalmente presenti nei manuali delle macchine. I manuali devono contenere le seguenti o simili intestazioni di sezioni o capitoli, se applicabili. L'ordine delle informazioni mostrato di seguito è consigliato ma non obbligatorio. Il manuale dovrebbe contenere informazioni sui rischi residui.

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- Published: 07 December 2022
- Hits: 6774
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ANSI B11.0-2020 e ISO 12100:2010: Valutazione rischi macchine / Note
ANSI B.11 è lo standard americano per la valutazione dei rischi macchine, corrispondente allo standard internazionale ISO 12100, ma ne differisce specificamente poiché include i requisiti sia per i fornitori che per gli utilizzatori finali dei macchinari, mentre lo standard internazionale ISO 12100 si applica solo ai fornitori dei macchinari.

Fig. 1 - Destinatari standard
Inoltre, per spiegare la relazione tra i due standard, anche come indicato nella Prefazione di ANSI B11.0-2020: “La conformità ai requisiti della ISO 12100 non garantisce la conformità ai requisiti della ANSI B11.0. Al contrario, la conformità con ANSI B11.0 risulterà automaticamente conforme ai requisiti della ISO 12100.”

Fig. 2 - Corrispondenza conformità requisiti
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- Published: 28 November 2022
- Hits: 8767