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Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione del 26 novembre 2019 relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 306/26 del 27.11.2019
Entrata in vigore: 27.11.2019
Nota: EN 60204-1:2018La
EN 60204-1:2018 entra in regime di armonizzazione per la
Direttiva 2014/35/UE "Bassa Tensione" a partire dalla data del
27 Novembre 2019. La norma sostituita, EN 60204-1:2006, è ritirata dal 27 maggio 2021 (cessazione Presunzione di Conformità).
La EN 60204-1:2018 è "informalmente" armonizzata per i requisisti elettrici della Direttiva macchine.
Download Decisione (UE) 2019/1956
Download Elenco consolidato norme armonizzate Direttiva Bassa Tensione
- Published: 30 November 2019
- Hits: 15683
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Direttiva macchine e norme armonizzate consolidato 2019
Update Ed. 15.0 del 07 Novembre 2019
Testo consolidato Direttiva macchine e norme armonizzate 2019 - tutte le modifiche e rettifiche dal 2009 al 2014 e norme tecniche armonizzate in vigore 2019 disponibile EPUB/PDF.
Il testo tiene conto delle seguenti modifiche e rettifiche dal 2006 al 2019:
1. Direttiva macchine (testo nativo)
Direttiva 2006/42/CE del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006)
2. Modifiche:
Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (GU L 188 14 18.7.2009)
"Aggiornamento dell’elenco indicativo dei componenti di sicurezza e alle misure in materia di limitazione dell’immissione sul mercato di macchine potenzialmente pericolose"
Direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (GU L 310 29 25.11.2009)
"Macchine pesticidi"
Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 febbraio 2013 (GU L 60/1 del 2.3.2013)
"Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali"
Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (GU L 96/251 del 29.3.2014)
"Ascensori e componenti di sicurezza per ascensori"
Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (L 198 241 25.7.2019)
Adattamento agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo
3. Rettifiche:
Rettifica, GU L 76 del 16.3.2007, pag. 35 (2006/42/CE)
4. Recepimento
Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17 (GU n. 41 del 19 febbraio 2010)
"Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori"
5. Norme tecniche armonizzate
Elenco Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE a Novembre 2019
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2006/42/CE sulle macchine sono contenuti nelle:
1. comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 092 del 9 marzo 2018 (GU C 92/1 del 9 marzo 2018)
2. decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019 (GU L 75 del 19 marzo 2019)
3. decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019 (GU L 270/94 del 24 Ottobre 2019)
4. decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della Commissione del 6 novembre 2019 (GU L 286/25 07 novembre 2019)
Edizione: 15.0
Sistemi Operativi: iOS/Android
Pubblicato: 14/11/2019
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN 978-8-8907-4475-4
Formato PDF: Riservato Abbonati Direttiva macchine/4X/Full
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Collegati:
Vedi la nuova sezione "Norme armonizzate click"
- Published: 14 November 2019
- Hits: 14120
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Decisione di esecuzione (UE) 2019/1863
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della Commissione del 6 novembre 2019 che modifica e rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda il ritiro dei riferimenti alle norme armonizzate per le macchine dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
GU L 286/25 del 07.11.2019
Entrata in vigore: 27.11.2019
L’articolo 1 si applica dal 19 marzo 2019.
Maggiori info
- Published: 07 November 2019
- Hits: 7927
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Norme armonizzate Direttiva macchine Ottobre 2019: il File CEM
Importa il File CEM in CEM4, e visualizza tutti i titoli delle norme armonizzate per Direttiva macchine aggiornamento Ottobre 2019
Elenco Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE a Ottobre 2019, in formato CEM, dei Titoli delle norme armonizzate per la Direttiva macchine 2006/42/CE aggiornato:
1. comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 092 del 9 marzo 2018 (GU C 92/1 del 09 marzo 2018)
2. decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019 (GU L 75 del 19 marzo 2019).
3. decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019 (GU L 270/94 del 24.10.2019).
Con il file CEM puoi avere sotto controllo in CEM4, nell'Archivio normativa, tutte le Norme armonizzate (n. 785), suddivise per CEN/CENELEC/Tipo A/B/C, consultare, gestire direttamente da CEM4 e commentare le stesse.
Download File CEM Norme armonizzate
Norme armonizzate online
- Published: 24 October 2019
- Hits: 7126
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ISO 13857:2019 Distanze di sicurezza
ISO 13857:2019
Sicurezza del macchinario - distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori
File CEM importabile in CEM4
Download File CEM
- Published: 15 October 2019
- Hits: 6785
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Check norme Direttiva macchine 2006/42/CE
Agg. 9.0 Ottobre 2019
Semplice Check di controllo dei riferimenti norme tecniche nei documenti Direttiva macchine 2006/42/CE
Con la Check che presentiamo, puoi verificare la correttezza delle norme tecniche riportate nei tuoi documenti previsti dalla Direttiva macchine, in particolare:
1. Fascicolo Tecnico;
2. Valutazione dei Rischi;
3. Dichiarazione CE di Conformità.
Le norme riportate in check, sono di tipo A/B e sono quelle che generalmente riscontriamo non correttamente riportate nei Documenti emessi alla data.
La check non ha carattere di esaustività e può non contemplare altre norme specifiche per la macchina in oggetto riportate/da riportare nei Documenti previsti dalla Direttiva macchine.
Vedi Documento
- Published: 09 October 2019
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CEM4: Debugger Documenti - Rel. 4.8.9 Ottobre 2017
Dalla versione Rel. 4.8.9 del 12 Ottobre 2017, è stata aggiunta la funzionalità "Debugger Documenti".
Con il Debugger Documenti, il software CEM4 effettua un controllo "logico" e/o numerico sui campi dei Documenti, in particolare, al momento, sulle schede di Valutazione ed Analisi dei Rischi, segnalando determinate "incongruenze logiche e/o numeriche" afferenti specifici campi dei Report ed ottenendo, in questo modo, dei "Report Debugger"(1).
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Download Dooc. CEM4 Debugger Rev. 00 2017
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- Published: 12 September 2019
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Focus ISO/FDIS 13857:2019 Zone pericolose/Distanze sicurezza
In aggiornamento (basato su FDIS)
Il presente Documento è un estratto della norma ISO/FDIS 13857:2019 Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (Revision of ISO 13857:2008).
Disponibile estratto norma EN e traduzione IT non ufficiale.
In pubblicazione la ISO 13857:2019 (alla data FDIS), "Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori", una delle norme di tipo B armonizzate per la Direttiva macchine 2006/42/CE.
Download Estratto
- Published: 19 August 2019
- Hits: 12783
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Machinery Directive & Harmonised Standards
Ed. 5.0 August 2019
Directive 2006/42/EC (*) of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) with last communication references of harmonized standards (**) which have been generated by the HAS (Harmonised Standards) database. Directive 2006/42/EC is a revised version of the Machinery Directive, the first version of which was adopted in 1989.
The Directive has the dual aim of harmonising the health and safety requirements applicable to machinery on the basis of a high level of protection of health and safety, while ensuring the free circulation of machinery on the EU market.
The machinery sector is an important part of the engineering industry and is one of the industrial mainstays of the Community economy. Machinery can be described as "an assembly, fitted with or intended to be fitted with a drive system other than directly applied human or animal effort, consisting of linked parts or components, at least one of which moves, and which are joined together for a specific application".
European Commission Enterprice and Industry
(*) Amendment: Directive 2009/127/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 amending Directive 2006/42/EC with regard to machinery for pesticide application.
(**) Harmonised standards 19.03.2019
Since 1 December 2018 the references of harmonised standards are published in, and withdrawn from the Official Journal of the European Union by means of 'Commission implementing decisions'.
The references published under Directive 2006/42/EC on Machinery are found in the Commission communication published in OJ C 092 of 9 March 2018 and in the Commission Implementing Decision (EU) 2019/436 of 18 March 2019 (OJ L 75, 19 March 2019) listed below. They need to be read together, taking into account that the decision modifies some references published in the Communication.
- Commission Implementing Decision (EU) 2019/436 of 18 March 2019 on the harmonised standards for machinery drafted in support of Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council C/2019/1932 - OJ L 75, 19 March 2019, p. 108–119
- Commission communication in the framework of the implementation of the Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) - OJ C 092 of 9 March 2018
_______
Ed: 5.0
Date: August 2019
Operating Systems: iOS/Android
Publication Date: 05/08/2019
Author: Dr. Eng. Marco Maccarelli
Publisher: Certifico s.r.l.
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- Published: 05 August 2019
- Hits: 12954
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Piattaforme di lavoro e corridoi di passaggio: EN ISO 14122-2
La norma tratta dei requisiti di progettazione per le piattaforme di lavoro e corridoi di passaggio non motorizzati che fanno parte di una macchina fissa, per le parti regolabili non motorizzate e per le parti mobili dei mezzi di accesso fissi.
La norma è di tipo B come indicato nella EN ISO 12100:2010 ed è armonizzata per la Direttiva 2006/42/CE Macchine.
La norma si applica anche quando gli stessi mezzi di accesso sono richiesti come parte dell’edificio o della costruzione civile (per esempio piattaforme di lavoro, corridoi di passaggio) in cui è installata la macchina, a condizione che la funzione principale di tale parte della costruzione sia di fornire i mezzi di accesso alla macchina.
La norma precisa anche che, dove non esistano regolamentazioni locali o norme, può essere utilizzata per i mezzi di accesso che non rientrano nello scopo e campo di applicazione della norma stessa.
La norma non è applicabile a mezzi di accesso motorizzati, come per esempio ascensori, scale mobili o altri dispositivi appositamente progettati per trasportare persone tra due livelli.
Data entrata in vigore: 29 settembre 2016
Sostituisce: UNI EN ISO 14122-2:2010
I mezzi di accesso permanenti al macchinario, devono essere progettati dal Fabbricante di una macchina in modo tale da prevenire i rischi derivanti dal loro utilizzo da parte degli operatori (scivolamento, inciampo, caduta dall’alto, ecc…). L’analisi dei rischi derivanti dall’uso delle scale permette la conformità al RESS (Requisito Essenziale di Sicurezza e Salute) 1.5.15 “Rischio di scivolamento, inciampo o caduta”, Allegato I, Direttiva 2006/42/CE Macchine.
1.5.15 Rischio di scivolamento, inciampo o caduta
Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo stazionamento delle persone devono essere progettate e costruite in modo da evitare che esse scivolino, inciampino o cadano su tali parti o fuori di esse.
Se opportuno, dette parti devono essere dotate di mezzi di presa fissi rispetto all’utilizzatore che gli consentano di mantenere la stabilità.
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- Published: 02 August 2019
- Hits: 9071
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CEM4 November 2019 Update
27 Novembre 2019
"Power 2020/1"
- Published: 27 November 2019
- Hits: 12900
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Norme armonizzate Direttiva macchine Novembre 2019: il File CEM
Importa il File CEM in CEM4, e visualizza tutti i titoli delle norme armonizzate per Direttiva macchine aggiornamento Novembre 2019
Elenco Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE a Novembre 2019, in formato CEM, dei Titoli delle norme armonizzate per la Direttiva macchine 2006/42/CE aggiornato:
1. comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 092 del 9 marzo 2018 (GU C 92/1 del 09 marzo 2018)
2. decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019 (GU L 75 del 19 marzo 2019)
3. decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019 (GU L 270/94 del 24 ottobre 2019)
4. decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della Commissione del 6 novembre 2019 (GU L 286/25 07 novembre 2019)
Con il file CEM puoi avere sotto controllo in CEM4, nell'Archivio normativa, tutte le Norme armonizzate (n. 785), suddivise per CEN/CENELEC/Tipo A/B/C, consultare, gestire direttamente da CEM4 e commentare le stesse.
Download File CEM Norme armonizzate
Norme armonizzate online
- Published: 08 November 2019
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Guide machinery directive 2006/42/EC - Ed. 2019 EN
Brussels, October 2019
Introduction to the Update of the 2nd Edition
Directive 2006/42/EC is a revised version of the Machinery Directive, the first version of which was adopted in 1989. The new Machinery Directive has been applicable since 29th December 2009. The Directive has the dual aim of harmonising the health and safety requirements applicable to machinery on the basis of a high level of protection of health and safety, while ensuring the free circulation of machinery on the EU market. The revised Machinery Directive does not introduce radical changes compared with the previous versions. It clarifies and consolidates the provisions of the Directive with the aim of improving its practical application.
This Update to the 2nd Edition of the Guide, further named Edition 2.2, contains a number of clarifications and corrections to the concepts of “safety components” and “partly completed machinery”, and some edits to ensure coherence with the LVD Guide. There are two newly added paragraphs about the machinery control units (§417) and safety components which are considered to be logic units (§418).
Add more
- Published: 06 November 2019
- Hits: 8027
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Decisione di esecuzione (UE) 2019/1766
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda la norma armonizzata EN ISO 19085-3:2017 per foratrici e fresatrici a controllo numerico
GU L 270/94 del 24.10.2019
Entrata in vigore: 24.10.2019
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- Published: 24 October 2019
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Orgalim Contribution to the Guide of Interpretation to the Machinery Directive 2006/42/EC
Settembre 2019
L'attuale direttiva macchine 2006/42/CE, allegato I, sezione 1.7.4. non specifica se le istruzioni debbano essere rese disponibili in formato cartaceo o elettronico. Tuttavia, la Guida di interpretazione della direttiva macchine (edizione luglio 2017) afferma che l'operatore economico ha la possibilità di fornirli in un archivio elettronico, ma senza fornire ulteriori chiarimenti.
In questo documento, Orgalim vorrebbe suggerire alcuni chiarimenti alle spiegazioni fornite nella guida all'interpretazione, fornire esempi pratici sui diversi formati in cui le istruzioni possono essere fornite e giustificare i vantaggi di ciascuno dei mezzi alternativi di fornire istruzioni. Infine, vorremmo presentare un nuovo testo da inserire nella prossima revisione della guida.
In linea con l'opinione espressa dalle altre parti interessate nell'ultima riunione del gruppo di lavoro sui macchinari, Orgalim ritiene che gli operatori economici necessitino di un approccio flessibile su questo tema poiché una soluzione unica per tutte non funziona e la possibilità di fornire istruzioni in formato digitale inoltre il modulo cartaceo offre molte opportunità in termini di usabilità per tutte le parti coinvolte.
Quando si immettono macchine sul mercato, le informazioni e in particolare le istruzioni fornite dall'operatore economico sull'uso sicuro delle macchine possono assumere varie forme. In effetti, nella maggior parte dei casi, la macchina viene consegnata a un cliente finale o ad un datore di lavoro che mette in servizio la macchina e la utilizza da sola o, in alternativa, rende la macchina disponibile ai propri dipendenti per svolgere il proprio lavoro.
Un punto importante è che all'operatore economico dovrebbe essere offerta la flessibilità di decidere insieme alla persona successiva nella catena del valore quale forma di istruzioni soddisfa meglio le sue esigenze. Questa flessibilità dovrebbe essere estesa lungo l'intera catena del valore.
... continua in allegato
Fonte: Orgalim
Vedi Documento
- Published: 14 October 2019
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Dispositivo Uomo Presente sedile Carrelli elevatori
Note legislative e normative relative alla necessità o meno del "Dispositivo Uomo Presente" installato (o da installare) nei carrelli elevatori (interruttore/sensore sedile) che abiliti il movimento solo se il conducente è a bordo. (Documento completo allegato)
La Direttiva macchine 2006/42/CE, legislazione di riferimento, prevede all'Allegato I RESS 3.3.2 che "qualsiasi spostamento comandato di una macchina semovente con conducente trasportato deve essere possibile soltanto se il conducente si trova al posto di comando", e non menziona espressamente la soluzione tecnica di "un dispositivo ad uomo presente", quale interruttore/sensore sul sedile.
La soluzione tecnica andrà ricercata nelle norme tecniche armonizzate (Presunzione di conformità) altre norme e guide interpretative UE/INAIL/altro nel concetto di “Buona tecnica/stato dell’arte”.
Il dispositivo, se installato, non deve essere bypassabile ed i circuiti di controllo devono essere conformi almeno alla categoria 1 della EN ISO 13849-1:2008 (Vedi Guida DM e UNI EN 1175-1:2010 Requisiti generali per carrelli alimentati a batteria)
Oltre agli aspetti legislativi (generici DM) e di norme, l'installazione dovrà essere prevista anche in funzione della Valutazione del rischio.
A. Estratto Legislativo
Direttiva Macchine 2006/42/CE
Allegato I
...
3. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi.
...
3.3.2. Avviamento/spostamento
Qualsiasi spostamento comandato di una macchina semovente con conducente trasportato deve essere possibile soltanto se il conducente si trova al posto di comando.
______
B. Guida ufficiale DM
Guide to application of the machinery directive 2006/42/EC
...
§304 Controllo dei movimenti di marcia da parte di un conducente a bordo
Il requisito di cui al primo paragrafo della sezione 3.3.2 deriva dal fatto che è necessario il movimento sicuro di marcia di macchine semoventi con conducente a bordo il conducente deve avere il controllo permanente.
Non deve essere possibile iniziare i movimenti di marcia della macchina se il conducente non è a bordo ai comandi (alla guida) e non deve essere possibile per i macchinari di continuare a muoversi se il conducente lascia la posizione di guida.
Il requisito di cui al primo paragrafo della sezione 3.3.2 può essere considerato come adempiuto se:
1. i dispositivi di controllo sono del tipo a tenuta durante la marcia, e tornano in folle quando rilasciati (arrestano/impediscono i movimenti del macchinario).
2. i dispositivi per il controllo dei movimenti di marcia della macchina non sono facilmente accessibili dall'esterno della cabina di guida.
Se queste due condizioni non sono soddisfatte, devono essere prese altre misure per impedire il movimento se il conducente non è ai comandi.
Tali misure possono includere, ad esempio:
- installazione di un dispositivo di abilitazione come un sensore sul bracciolo a supporto del controllo del dispositivi, un sensore di posizione nel sedile o un interruttore del sedile.
Tali dispositivi devono essere scelti e progettati per evitare che nascano di altri rischi e per evitare l'attivazione da vibrazioni del macchinario o movimenti prevedibili del conducente durante la guida.
I dispositivi e la loro integrazione nel sistema di controllo deve avere un livello di prestazione adeguato RESS 1.2.1 (EN ISO 13849-1)
...
Vedi Documento
- Published: 25 September 2019
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Centraline oleodinamiche | Marcatura CE
ID 9045 | 05.09.2019
La Marcatura CE delle centraline oleodinamiche coinvolge diverse Direttive di prodotto, la cui applicazione crea spesso dubbi sulla corretta procedura da seguire.
Il presente documento si pone lo scopo di chiarire come analizzare il proprio prodotto al fine di applicare correttamente le seguenti Direttive:
- Direttiva 2006/42/CE Macchine
- Direttiva 2014/68/UE PED
- Direttiva 2014/34/UE ATEX
- Direttiva 2000/14/CE OND
- Direttiva 2011/65/CE RoHS
Per raggiungere lo scopo prefissato vengono, dove necessario, riportati i pareri del CETOP (Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques).
Le centraline oleodinamiche hanno moltissime applicazioni e varianti. Le caratteristiche tecnico/progettuali di ogni centralina oleodinamica possono comportare l’applicazione o meno delle Direttive citate nel presente documento.
Utilizzare le indicazioni riportate nel presente documento come linea guida per l’analisi del proprio prodotto.
ATTENZIONE! Analizzare sempre quali Direttive applicare in base alle caratteristiche tecnico/progettuali della propria centralina oleodinamica.
Per la Direttiva 2006/42/CE Macchine (che è sempre applicabile) valutare se "macchina" o "quasi-macchina".
Per la Direttiva 2014/68/UE PED, se applicabile, valutare quale modulo per la certificazione applicare in funzione di PSxV (Vedi anche Nota 1)
....
Vedi Documento
- Published: 09 September 2019
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ISO/FDIS 13857:2019 | Distanze sicurezza macchinario
Agosto 2019
In pubblicazione la ISO 13857:2019 (alla data FDIS), "Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori", una delle norme di tipo B armonizzate per la Direttiva macchine 2006/42/CE, disponibile estratto.
ISO/FDIS 13857:2019
Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs
(Revision of ISO 13857:2008)
Novità:
Rispetto alla norma ISO 13857: 2008-06, sono state apportate le seguenti modifiche:
a) adattamento del concetto di basso rischio per conformarsi alla norma ISO 12100:2010;
b) aggiunto chiarimento relativo al fatto che le aperture di 180 mm nella struttura di protezione consentono l'accesso completo al corpo;
c) integrazione dei requisiti per il dispositivo di protezione in caso di rischio prevedibile;
d) Revisione redazionale.
Disponibile Estratto in Allegato
Fonte: ISO
Download Estratto
Download Focus ISO/FDIS 13857:2019 EN/IT
- Published: 16 August 2019
- Hits: 12778
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Acciai inossidabili Macchine alimentari e MOCA 2019
ID 8878 | 04.08.2019
Elenco degli acciai inossidabili per materiali a contatto con alimenti (elenco completo in allegato) d’interesse per:
Direttiva 2006/42/CE (RESS 2 - macchine alimentari)
Regolamento (CE) n. 1935/2004 (MOCA EU)
D.M. 21 marzo 1973 (MOCA IT)
Acciai secondo UNI EN 10088-1:2014/ AISI / ASTM
Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo la norma UNI EN 10088-1:2014 e/o la classificazione della American Iron and Steel Institute (manuale AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American Society for Testing and Materials (ASTM) e/o le designazioni dell’Unified Numbering System (UNS).
Acciai con l’analisi chimica di colata
Acciai inossidabili individuati con l’analisi chimica di colata, in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali.
Direttiva 2006/42/CE…
Allegato I
…
2.1. MACCHINE ALIMENTARI E MACCHINE PER PRODOTTI COSMETICI O FARMACEUTICI
2.1.1. Considerazioni generali
Le macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti alimentari o per prodotti cosmetici o farmaceutici devono essere progettate e costruite in modo da evitare qualsiasi rischio di infezione, di malattia e di contagio.
Vanno osservati i seguenti requisiti:
a) i materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici devono essere conformi alle direttive in materia. La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che detti materiali possano essere puliti prima di ogni utilizzazione; se questo non è possibile devono essere utilizzati elementi monouso;
b) tutte le superfici a contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici ad eccezione di quelle degli elementi monouso devono:
- essere lisce e prive di rugosità o spazi in cui possono fermarsi materie organiche. Lo stesso requisito va rispettato per i collegamenti fra le superfici,
- essere progettate e costruite in modo da ridurre al minimo le sporgenze, i bordi e gli angoli,
- poter essere pulite e disinfettate facilmente, se del caso, dopo aver asportato le parti facilmente smontabili; gli angoli interni devono essere raccordati con raggi tali da consentire una pulizia completa;
c) i liquidi e i gas aerosol provenienti da prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici e dai prodotti di pulizia, di disinfezione e di risciacquatura devono poter defluire completamente verso l'esterno della macchina (se possibile in una posizione "pulizia");
d) la macchina deve essere progettata e costruita al fine di evitare l'ingresso di sostanze o di esseri vivi, in particolare insetti o accumuli di materie organiche, in zone impossibili da pulire;
e) la macchina deve essere progettata e costruita in modo che i prodotti ausiliari pericolosi per la salute, inclusi i lubrificanti, non possano entrare in contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici. All'occorrenza, la macchina deve essere progettata e costruita per permettere di verificare regolarmente il rispetto di questo requisito.
2.1.2. Istruzioni
Le istruzioni delle macchine alimentari e delle macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti cosmetici o farmaceutici devono indicare i prodotti e i metodi raccomandati per la pulizia, la disinfezione e la risciacquatura non solo delle parti facilmente accessibili ma anche delle parti alle quali è impossibile o sconsigliato accedere.
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- Published: 04 August 2019
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UNI EN ISO 13851:2019
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di comando a due mani - Principi per la progettazione e la scelta
Data entrata in vigore: 04 luglio 2019
La norma specifica i requisiti di sicurezza di un dispositivo di comando a due mani (THCD) e la dipendenza del segnale di uscita dall'azionamento manuale dei dispositivi di azionamento.
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- Published: 07 July 2019
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