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ID 13215 | 29.03.2021 / In calce link al Documento
UNI EN ISO 13854:2020
Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo
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La UNI EN ISO 13854:2020, tratta degli spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo, con la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/377 è entrata in regime di armonizzazione per la Direttiva macchine 2006/42/CE. La norma sostituisce la EN 349:2008 che rimane in vigore fino 3 settembre 2022. Nel Documento sono lasciati i riferimenti dei punti della norma. Nel Documento sono lasciati i riferimenti dei punti della norma.
UNI EN ISO 13854:2017 è applicabile solo al rischio schiacciamento
UNI EN ISO 13854:2017 è applicabile solo ai rischi derivanti da pericoli di schiacciamento e non è applicabile ad altri possibili pericoli, ad es. impatto, cesoiamento, trascinamento.
Il presente documento è pertinente, in particolare, per i seguenti gruppi di portatori di interesse che rappresentano gli attori di mercato in materia di sicurezza del macchinario:
- fabbricanti di macchine (piccole, medie e grandi imprese);
- organismi per la salute e la sicurezza (legislatori organizzazioni per la prevenzione degli incidenti, sorveglianza del mercato, ecc.).
Altri possono essere interessati dal livello di sicurezza del macchinario ottenuto per mezzo del documento dai gruppi di portatori di interesse sopra citati:
- utilizzatori di macchine/datori di lavoro (piccole, medie e grandi imprese);
- utilizzatori di macchine/lavoratori dipendenti (per esempio sindacati, organizzazioni per persone con bisogni particolari);
- fornitori di servizi, per esempio per la manutenzione (piccole, medie e grandi imprese);
- consumatori (nel caso di macchinario destinato all'utilizzo dei consumatori).
...
3.1 zona di schiacciamento:
Zona in cui il corpo umano o parti del corpo umano sono esposte ad un pericolo di schiacciamento.
Nota
Questo pericolo è generato se:
- due parti mobili si muovono l'una verso l'altra, o
- una parte mobile si muove verso una parte fissa.
Vedere anche appendice A.
4 SPAZI MINIMI
4.1 Metodologia per l’utilizzo del presente documento
Il metodo di utilizzo del presente documento deve far parte della strategia iterativa di sicurezza descritta nel punto 4 della ISO 12100:2010.
L'utilizzatore del presente documento deve:
a) identificare i pericoli di schiacciamento;
b) valutare i rischi derivanti da tali pericoli in conformità alla ISO 12100, prestando particolare attenzione agli aspetti seguenti:
- se è prevedibile che il rischio derivante da un pericolo di schiacciamento coinvolga diverse parti del corpo, si deve applicare lo spazio minimo di cui al prospetto 1 in relazione alla più grande di queste parti [vedere anche d)],
- il comportamento imprevedibile dei bambini e le loro dimensioni del corpo se i bambini sono compresi nella popolazione a rischio,
- se parti del corpo possono entrare nella zona di schiacciamento in una configurazione diversa da quelle indicate nel prospetto 1,
- se sono da tenere in considerazione indumenti spessi o ingombranti (per esempio indumenti di protezione per temperature estreme) o utensili,
- se il macchinario è utilizzato da persone che indossano calzature dalla suola spessa (per esempio zoccoli), che aumentano la dimensione effettiva del piede;
c) selezionare nel prospetto 1 lo spazio minimo appropriato relativo alla parte del corpo a rischio (vedere anche appendice A), e
d) se non è possibile ottenere una sicurezza adeguata con gli spazi minimi selezionati nel prospetto 1, si devono utilizzare ulteriori o altre misure e/o mezzi aggiuntivi (vedere per esempio ISO 12100 e ISO 13857).
Se non è possibile ottenere lo spazio minimo per la parte del corpo più grande prevista, l'esempio seguente fornisce un particolare mezzo per limitare l'accesso alle parti del corpo più piccole.
Fig. 0 - Strategia iterativa di sicurezza per l’applicazione della norma

(*) UNI EN ISO 13854:2017 è applicabile solo ai rischi derivanti da pericoli di schiacciamento e non è applicabile ad altri possibili pericoli, ad es. impatto, cesoiamento, trascinamento.
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- Published: 29 March 2021
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Machinery Directive & Harmonised Standards
Ed. 7.0 December 2020
Directive 2006/42/EC (*) of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) with last communication references of harmonized standards (**) which have been generated by the HAS (Harmonised Standards) database. Directive 2006/42/EC is a revised version of the Machinery Directive, the first version of which was adopted in 1989.
The Directive has the dual aim of harmonising the health and safety requirements applicable to machinery on the basis of a high level of protection of health and safety, while ensuring the free circulation of machinery on the EU market.
The machinery sector is an important part of the engineering industry and is one of the industrial mainstays of the Community economy. Machinery can be described as "an assembly, fitted with or intended to be fitted with a drive system other than directly applied human or animal effort, consisting of linked parts or components, at least one of which moves, and which are joined together for a specific application".
European Commission Enterprice and Industry
(*) Amendment: Directive 2009/127/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 amending Directive 2006/42/EC with regard to machinery for pesticide application.
(**) Harmonised standards 21.12.2020
Since 1 December 2018 the references of harmonised standards are published in, and withdrawn from the Official Journal of the European Union by means of 'Commission implementing decisions'.
The references published under Directive 2006/42/EC on Machinery are found in the Commission communication published in OJ C 092 of 9 March 2018 and in the Commission Implementing Decision (EU) 2019/436 of 18 March 2019 (OJ L 75, 19 March 2019), in the Commission implementing Decision (EU) 2019/1766 of 23 October 2019 (OJ L L 270/94 del 24 October 2019) and in the Commission implementing Decision (EU) 2019/1863 of 6 November 2019 (OJ L 286/25 07 November 2019) listed below. They need to be read together, taking into account that the decision modifies some references published in the Communication.
- Commission implementing Decision (EU) 2020/480 of 1 April 2020 amending Implementing Decision (EU) 2019/436 on harmonised standards for machinery drafted in support of Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council (OJ L 102/6 02 April 2020)
- Commission implementing Decision (EU) 2019/1863 of 6 November 2019 amending and correcting Implementing Decision (EU) 2019/436 as regards the withdrawal of references of harmonised standards for machinery from the Official Journal of the European Union (OJ L 286/25 07 November 2019)
- Commission implementing Decision (EU) 2019/1766 of 23 October 2019 amending Implementing Decision (EU) 2019/436 as regards harmonised standard EN ISO 19085- 3:2017 for numerically controlled boring and routing machines (OJ L L 270/94 del 24 October 2019)
- Commission Implementing Decision (EU) 2019/436 of 18 March 2019 on the harmonised standards for machinery drafted in support of Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council C/2019/1932 - OJ L 75, 19 March 2019, p. 108–119
- Commission communication 2018 in the framework of the implementation of the Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) - OJ C 092 of 9 March 2018
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Ed: 7.0
Date: December 2020
Operating Systems: iOS/Android
Publication Date: 21/12/2020
Author: Dr. Eng. Marco Maccarelli
Publisher: Certifico s.r.l.
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- Published: 21 December 2020
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ISO/TR 14121-2: Metodi per l'analisi del rischio
ID 1242 | 26.10.2020 Edizione 3.0 2020 / Documento completo allegato o Acquisto singolo in Store
3a Edizione 2020 del focus sul Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-2:2012 UNI 2013) (Analisi e Stima) che congiuntamente alla norma tecnica armonizzata EN ISO 12100:2010 (UNI 2010) (Valutazione) sono gli standards di riferimento per la Valutazione dei rischi previsti dalla Direttiva macchine 2006/42/CE sui RESS dell'All. I
Il presente Focus interpreta il processo di valutazione dei Rischi sulle macchine in riferimento alle due norme ed in particolare al Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-2.
Il rapporto ISO/TR 14121-2 è una guida pratica per tutte le persone coinvolte nella progettazione, installazione e modifica del macchinario in tutte le sue fasi di vita.
In particolare esso descrive i metodi diversi e gli strumenti da utilizzare al fine di analizzare il rischio in tutte le fasi di processo.
La scelta del metodo o dello strumento dipende dal settore, dall'azienda o dalle preferenze di chi effettua la valutazione del rischio.
Il rapporto ISO/TR14121-2 prende in esame esclusivamente la prima parte di valutazione del rischio, cioè quella di analisi.
L'Edizione 2020 approfondisce quanto previsto dal Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-2.
Uso di matrici di stima del rischio M = (P,D)
E' sconsigliato per la Valutazione del Rischio (Stima) di un determinato rischio l'utilizzo di metodi a matrici del rischio generiche/soggettive non conformi a stardard tecnici, una matrice generica, es M = (3 x 3) con Indici di rischio anche loro stessi quantitativi, potrebbe non essere adeguata a dare un'indicazione corretta e ponderata, in termini numerici, del livello di rischio e sua riduzione. Infatti la costruzione di tali matrici può non essere strutturata ed esaustiva a stimare il rischio pesato con tutti gli elementi descrittori del rischio (es Evitabilità E), in quanto lo stesso è generalmente soggettivo. Attenersi a Metodi di stima riportati nella ISO/TR 14121-2 per la Valutazione dei rischi di macchine.
Excursus
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I metodi per l’identificazione dei pericoli sono molti e di diversa tipologia, di solito i più seguiti sono di due tipi:
- Approccio dall’alto al basso: con l’aiuto delle CHECK-LIST di controllo è possibile partire da un danno che si potrebbe verificare (Es: taglio, schiacciamento ecc.) e procedere fino all’individuazione del pericolo.
- Approccio dal basso all’alto: inizia con l’analisi di tutti i pericoli e la considerazione di tutti i possibili sviluppi negativi di una situazione pericolosa fino alla generazione del danno.

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Probabilità che si verifichi un danno
Nota Vedere punto 5.5.2.3 della ISO 12100:2010.
Tutti gli approcci alla stima del rischio dovrebbero prevedere la stima della probabilità che si verifichi un danno, considerando:
a) l'esposizione della(e) persona(e) al pericolo (vedere punto 5.5.2.3.1 della ISO 12100:201O);
b) la probabilità che si verifichi un evento pericoloso (vedere punto 5.5.2.3.2 della ISO 12100:201O); e
c) le possibilità tecniche e umane per evitare o limitare il danno (vedere punto 5.5.2.3.3 della ISO 12100:2010).
Esiste una situazione pericolosa quando una o più persone sono esposte a un pericolo. Un danno si verifica a seguito di un evento pericoloso come illustrato nella figura 2.
Quando si stima la probabilità di un danno, dovrebbero essere considerati anche gli aspetti pertinenti descritti al punto 5.5.3 della ISO 12100:2010
Figura 2 Condizioni in cui si verifica il danno

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Metodi di stima del rischio
Strumento ibrido
Esistono strumenti ibridi o metodi per la stima del rischio che combinano due degli approcci sopra descritti. Si tratta generalmente di grafici del rischio che contengono al loro interno matrici o sistemi di punteggio per uno degli elementi del rischio. Anche gli approcci qualitativi possono contenere certi elementi di quantificazione, per esempio l'indicazione di gamme di frequenza per le probabilità o le esposizioni. Per esempio qualcosa di "probabile" può essere espresso come a frequenza annuale, mentre un'esposizione "alta" può essere definita come a frequenza oraria.
Un esempio di uno strumento ibrido o di un metodo per la stima del rischio e indicato al punto 6.5.2.
Esempio di uno strumento ibrido o di un metodo per la stima del rischio
Il metodo di stima del rischio quantifica i parametri qualitativi. Si tratta di un metodo ibrido di punteggio numerico e matrice del rischio.
Dovrebbe essere utilizzato il modulo riprodotto a pagina 18 insieme alle seguenti indicazioni.
Pre-stima del rischio
Barrando questa casella, si indica che si tratta della prima stima del rischio. Questa valutazione e eseguita nella fase teorica, quando sono disponibili solo specifiche e disegni di massima. In questa fase non sono disponibili disegni dettagliati. La valutazione serve ad assumere decisioni sui sistemi principali di una macchina, per esempio, la catena cinematica meccanica o i servoazionamenti, la saldatura ad aria calda o a ultrasuoni, un riparo mobile o una barriera luminosa.
Stima intermedia del rischio
La casella della stima intermedia del rischio e barrata per tutte le stime del rischio intermedie eseguite durante lo sviluppo della macchina. In questa fase sono considerate due serie di pericoli. Le misure di protezione/riduzione del rischio indicate nella fase di pre-stima del rischio sono applicate e valutate nuovamente in questa fase. Il progetto della macchina cambia durante lo sviluppo. Le valutazioni del rischio necessitano di accompagnare le revisioni successive del progetto. In questa fase sono trattati nuovi pericoli.
Stima finale del rischio
Questa casella è barrata al momento della stima finale del rischio. La valutazione finale è eseguita sulle misure di protezione/riduzione del rischio attuate. In questa fase non dovrebbe essere rilevato nessun nuovo pericolo. Tuttavia, quando si identifica un nuovo pericolo durante la valutazione delle misure di protezione/riduzione del rischio attuate, anche il nuovo pericolo deve essere stimato è ponderato in questa fase. Se il pericolo richiede l'adozione di una misura di protezione/riduzione del rischio, e necessario che la valutazione finale sia ripetuta per quella misura di protezione/riduzione del rischio.
Numero di riferimento (N° rif.)
Il numero di riferimento, o numero di serie, e utilizzato per assegnare a ogni pericolo identificato un numero a scopo di riferimento.
Numero del tipo di pericolo (N° tipo)
Il numero del tipo, il tipo di pericolo o il numero del gruppo e utilizzato per classificare i pericoli. I numeri fanno riferimento a quelli indicati per il tipo o il gruppo secondo il prospetto B.1 della ISO 12100:2010.
Pericolo
Descrivere il pericolo. Il numero del tipo identifica il tipo o il gruppo del pericolo. Indicare l'origine del tipo o del gruppo del pericolo. Per esempio, se si tratta di un pericolo di schiacciamento, questo e indicato con "1" nella colonna del n. tipo e con "schiacciamento" nella colonna del pericolo.
Lo stesso pericolo può richiedere stime diverse in considerazione delle diverse situazioni e dei diversi eventi pericolosi.
Gravità, Se
"Se" è la gravità del danno possibile, come esito del pericolo identificato. La gravità è valutata come segue:
1 graffi, lividi che possono essere curati con misure di pronto soccorso, o simili;
2 graffi, lividi e tagli più gravi, che richiedono attenzione medica da parte di professionisti;
3 lesioni generalmente irreversibili, con lieve difficoltà a proseguire l'attività lavorativa dopo la ripresa;
4 lesioni irreversibili che rendono molto difficile, o impossibile, la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo la ripresa.
Frequenza, Fr
Fr è l'intervallo medio tra la frequenza di esposizione e la sua durata. La frequenza è valutata come segue:
2 intervallo tra le esposizioni maggiore di un anno;
3 intervallo tra le esposizioni maggiore di due settimane ma minore o uguale a un anno;
4 intervallo tra le esposizioni maggiore di un giorno ma minore o uguale a due settimane;
5 intervallo tra le esposizioni maggiore di un'ora ma minore o uguale a un giorno; quando la durata e minore di 10 min, i valori suddetti possono essere ridotti al livello successivo;
5 intervallo minore o uguale a un'ora - questo valore non è da ridurre in nessun momento.
Probabilità, Pr
Pr è la probabilità che si verifichi un evento pericoloso. Si consideri, per esempio, il comportamento umano, l'affidabilità dei componenti, la casistica degli infortuni e la natura del componente o del sistema (per esempio un coltello e sempre tagliente, un tubo di scarico combusti e sempre caldo, l'elettricità e per sua natura pericolosa), per determinare il livello di probabilità. La probabilità e valutata come segue.
1 Trascurabile: per esempio, quel tipo di componente non e mai soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. Nessuna possibilità di errore umano.
2 Raramente: per esempio, e improbabile che quel tipo di componente sia soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. L'errore umano e improbabile.
3 Possibile: per esempio, quel tipo di componente può essere soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. L'errore umano e possibile.
4 Probabile: per esempio, e probabile che quel tipo di componente sia soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. L'errore umano e probabile.
5 Molto alto: per esempio, quel tipo di componente non e costruito per quell'applicazione. Esso e così soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. Il comportamento umano e tale da rendere molto alta la probabilità di errore.
Evitabilità, Av
Av è la possibilità di evitare o di limitare il danno. Si consideri, per esempio, se la macchina debba essere utilizzata da personale competente o non competente, quanto rapidamente una situazione pericolosa possa generare un danno e la conoscenza del rischio attraverso l'informazione generale, l'osservazione diretta o tramite segnali di avvertimento, per potere determinare il livello di evitabilità. L'evitabilità è valutata come segue:
1 Probabile: per esempio, e probabile che il contatto con parti in movimento dietro un riparo interbloccato sia evitato nella maggior parte dei casi se si verifica un guasto dell'interblocco e il movimento prosegue.
2 Possibile: per esempio, e possibile evitare il pericolo di intrappolamento quando la velocita e bassa e c'è uno spazio sufficiente o altrimenti e facile evitare le parti mobili del macchinario.
5 Impossibile: per esempio, è impossibile evitare l'improvvisa comparsa di un raggio laser potente o nel caso di un'esplosione.
Classe, Cl
Cl è la classe. Fr, Pr e Av sono i fattori che costituiscono la probabilità che si verifichi un danno come descritto nel punto 5.5.2.3 della ISO 12100:2010. Ognuno dei tre fattori dovrebbe essere stimato in modo indipendente. Per ognuno dei fattori dovrebbe essere utilizzato il presupposto peggiore credibile. Fr, Pre Av sono riuniti in Cl. Cl è la somma di Fr, Pr e Av, cioè Cl = Fr + Pr + Av.
Stima del rischio
Per la stima del rischio si utilizza la matrice al centro della parte superiore del modulo riprodotto alla pagina successiva.
Quando la gravità, "Se", incrocia la classe, Cl, nell'area nera, il rischio è alto. Quando la gravità, "Se", incrocia la classe, Cl, nell'area grigia, il rischio è medio. Quando la gravità, "Se", incrocia la classe, Cl, nell'area rimanente, il rischio è ridotto.
Dettagli
Lo scenario di infortunio dovrebbe essere descritto qui. Inserire il numero di riferimento del pericolo del particolare pericolo nella colonna a sinistra e descrive lo scenario di infortunio a destra. Se si utilizzano foto, lo si può indicare qui.

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Fonte: UNI ISO/TR 14121-2:2013
Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2020
©Copia autorizzata Abbonati
Maggiori Info e acquisto Documento
Matrice Revisioni
Rev. |
Data |
Oggetto |
Autore |
3.0 |
26.10.2020 |
Estratto UNI ISO/TR 14121-2:2013 |
Certifico Srl |
1.0 |
2017 |
1. Ampliamento della capitolo relativo alla valutazione del rischio; 2. Differenza tra analisi delle lesioni fisiche e danni alla salute; 3. Dettagli aggiuntivi sui metodi di stima del rischio; 4. Dettagli aggiuntivi sui metodi di riduzione del rischio. |
Certifico Srl |
0.0 |
2015 |
--- |
Certifico Srl |
Collegati
- Published: 12 November 2020
- Hits: 12214
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Revisione della Direttiva macchine: Roadmap EC / Adozione primo trimestre 2021
ID 11648 | Update 30 Settembre 2020
La Roadmap per la revisione della Direttiva macchine 2016/42/CE è stata lanciata dalla Commissione Europea a Gennaio 2019 (primo step), e dovrebbe concludersi con l'adozione da parte della Commissione entro il primo trimestre 2021.
1
Primo step "Roadmap"
- Questo passaggio ha definito l'inizio della Roadmap dal 14/01/2019 al 11/02/2019.
2
Secondo step "consultazione delle pubblicazioni"
Questa fase è stata aperta dal 07.06.2019 al 30.08.2019
3
Terzo step "adozione"
Il terzo passo sarà l'adozione da parte della Commissione prevista per il primo trimestre del 2021
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Gli obiettivi di questa revisione della direttiva macchine
La direttiva macchine deve essere aggiornata per migliorare ulteriormente i livelli di sicurezza e tenere conto delle ultime innovazioni IT. La revisione proposta:
- allinea la direttiva con la legislazione armonizzata dell'UE sulla salute e la sicurezza dei prodotti e
- affronta le sfide che possono derivare dal progresso tecnico nella digitalizzazione
A. Contesto, definizione del problema e controllo della sussidiarietà
L'UE ha un vantaggio competitivo in settori leader a livello mondiale come la produzione e la robotica, producendo più di un quarto dei robot di servizio industriale e professionale del mondo. Con l'emergere di nuove tecnologie digitali come l'Intelligenza Artificiale (AI) e l'Internet of Things (IoT), l'UE deve rimanere competitiva in un mercato globale in trasformazione. Le tecnologie digitali emergenti stanno prendendo sempre più piede non solo nelle applicazioni di consumo ma anche a livello commerciale / industriale, dove possono portare nuovi livelli di efficienza e produttività.
La comunicazione della Commissione sull'intelligenza artificiale per l'Europa (adottata il 25 aprile 2018) mostra come l'UE stia preparando un ambiente in cui le imprese e la società possono fare il miglior uso dell'IA. Si riferisce alla Direttiva macchine 2016/42/CE quale atto legislativo chiave sui robot.
Questa iniziativa dovrebbe essere vista nel contesto del quarto settore politico prioritario nell'ambito dell '"agenda per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico" del presidente Juncker, vale a dire un mercato interno più profondo ed equo con una base industriale rafforzata.
La Direttiva Macchine ha due obiettivi generali:
- garantire un elevato livello di sicurezza e protezione per gli utenti dei macchinari e le altre persone ad esso esposte; e
- garantire la libera circolazione delle macchine nel mercato interno.
I prodotti che copre vanno dai tosaerba alle stampanti 3D, dagli utensili manuali elettrici ai macchinari da costruzione, dai robot alle linee di produzione industriale automatizzate complete. Un ulteriore obiettivo, la tutela dell'ambiente, è limitato ai macchinari utilizzati nelle applicazioni dei pesticidi.
Questa iniziativa affronta le questioni individuate in una valutazione della direttiva, che è stata effettuata nell'ambito del programma di adeguatezza e rendimento della regolamentazione della Commissione (REFIT). La valutazione ha concluso (cfr.SWD (2018) 160) che la direttiva è generalmente pertinente, efficace, efficiente e coerente e ha un valore aggiunto per l'UE, ma che erano necessari miglioramenti e semplificazioni specifici.
Sebbene la valutazione indichi che la direttiva consente sviluppi tecnologici nell'era digitale, dato che è sostenuta dai principi del "nuovo approccio'' che stabilisce requisiti di base obbligatori, lasciando i dettagli tecnici per soddisfare tali requisiti alle norme tecniche, sono necessarie ulteriori analisi per quanto riguarda la sua efficacia e idoneità allo scopo in futuro, rispetto agli sviluppi nella digitalizzazione, come IoT, AI e la nuova generazione di robot autonomi.
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- Published: 30 September 2020
- Hits: 20181