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Allegato V TUS - Norme tecniche: un documento di raccordo
Aggiornamento Rev. 4.0 Aprile 2023
Elaborato un file CEM (e Documento PDF), importabile in CEM4 relativo alla segnalazione delle norme tecniche applicabili ai requisiti dell'Allegato V del Testo Unico Sicurezza D. Lgs. 81/2008.
Ricordiamo che le attrezzature di lavoro di cui all'allegato V devono essere conformi alle "norme di buona tecnica" ed alle "buone prassi" (Art. 71 comma 8).
Il file ed il documento può essere molto utile per adeguamenti di macchine, controllo conformità normativa, ecc, in quanto all'obbligo legislativo del TUS è correlata la pertinente norma tecnica.
La revisione 4.0 aggiorna le norme tecniche citate anche in riferimento a quanto riportato nella Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 relative Direttiva 2006/42/CE Macchine.
Nel file .pdf sono indicate in rosso le modifiche apportate al file CEM.
Il File PDF esportato da CEM4
Matrice revisioni
| Rev. |
Data |
Oggetto |
Autore |
| 4.0 |
2023 |
Agg. Norme |
Certifico Srl |
| 3.0 |
2019 |
Agg. Norme |
Certifico Srl |
| 2.0 |
2016 |
Agg. Norme |
Certifico Srl |
| 1.0 |
2015 |
--- |
Certifico Srl |
_______________________
Testo Unico Sicurezza D. Lgs 81/2008 Art. 71 c 8.
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
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- Pubblicato: 29 Aprile 2023
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Pubblicato in Norme Armonizzate Direttiva macchine

Decisione di esecuzione (UE) 2023/69 / Norme armonizzate Direttiva macchine Gennaio 2023
10.01.2023
Decisione di esecuzione (UE) 2023/69 della Commissione del 9 gennaio 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda la norma armonizzata per i cicli elettrici a pedalata assistita
GU L 7/27 del 10.1.2023
Entrata in vigore: 10.01.2023
_________
Elenco Consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE
Vedi la sezione 2019/2023 "Norme armonizzate click"
...
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) In base all’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità a una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute contemplati da tale norma.
(2) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta («richiesta M/396») di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(3) Sulla base della richiesta M/396, il CEN e il Cenelec hanno redatto la norma armonizzata EN 15194:2017 per i cicli elettrici a pedalata assistita. Il riferimento di tale norma è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione.
(4) Il 23 agosto 2019 i Paesi Bassi hanno avanzato un’obiezione formale conformemente all’articolo 10 della direttiva 2006/42/CE verso la norma armonizzata EN 15194:2017 sostenendo che, contrariamente a quanto affermato, questa non soddisferebbe i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.5.5, 1.5.6 e 1.5.7 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE. I Paesi Bassi hanno sostenuto che la norma armonizzata EN 15194:2017 fornirebbe unicamente informazioni, ai punti 4.2.3.1 e 4.2.3.2, in merito alla disponibilità delle norme europee EN 62133 e EN 50604-1 per le prove sulle batterie, senza affrontare in maniera esauriente la questione dell’integrazione sicura delle batterie nei pacchi batterie e di questi ultimi nel dispositivo finale. I Paesi Bassi hanno sostenuto che ciò non sarebbe sufficiente a permettere di valutare i livelli di sicurezza complessivi del dispositivo finale, vale a dire i cicli elettrici a pedalata assistita, come dimostrerebbero gli incidenti ricorrenti aventi per protagonisti veicoli dotati di celle e/o batterie agli ioni di litio.
(5) Questa obiezione formale è stata discussa nell’ambito del comitato istituito dall’articolo 22 della direttiva 2006/42/CE nelle riunioni del 2 e 3 dicembre 2019 e del 19 e 20 febbraio 2020.
(6) In tali riunioni la Germania ha sollevato un’ulteriore obiezione, asserendo che la norma armonizzata EN 15194:2017 non sarebbe conforme ai punti 1.5.9 e 3.6.3.1 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al ciclista. In base alla norma armonizzata EN 15194:2017, tali punti non sono applicabili ai cicli elettrici a pedalata assistita. Secondo la Germania, tuttavia, tali vibrazioni possono verificarsi quando si utilizzano queste biciclette su un fondo sconnesso.
(7) Le obiezioni formali sollevate dai Paesi Bassi e dalla Germania sono state discusse nell’ambito del comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio il 2 luglio 2021.
(8) Esaminata la norma armonizzata EN 15194:2017 insieme ai rappresentanti del comitato istituito dall’articolo 22 della direttiva 2006/42/CE e ai rappresentanti del comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ha concluso che la norma non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.9 e 3.6.3.1 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE.
(9) La norma armonizzata EN 15194:2017 dovrebbe pertanto restare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con una restrizione.
(10) Il riferimento della norma armonizzata EN 15194:2017 è incluso nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436. Nell’allegato II di tale decisione è riportato l’elenco dei riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con restrizioni. Il riferimento della norma EN 15194:2017 dovrebbe pertanto essere soppresso nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 e inserito con una restrizione nell’allegato II della medesima decisione.
(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/436.
(12) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO
Gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 sono così modificati:
1) nell’allegato I, la riga 16 è soppressa;
2) nell’allegato II è aggiunta la riga seguente:
|
N.
|
Riferimento della norma
|
Tipo
|
|
«4.
|
EN 15194:2017
Cicli - Cicli elettrici a pedalata assistita - Biciclette EPAC
Avvertenza 1: la norma armonizzata EN 15194:2017 non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.5.5, 1.5.6 e 1.5.7 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE, che prevedono che le macchine devono essere progettate e costruite per tenere conto dei rischi associati a temperature estreme, incendi ed esplosioni.
Avvertenza 2: la norma armonizzata EN 15194:2017 non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.5.9 e 3.6.3.1 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE, che prevedono che le macchine devono essere progettate e costruite per tenere conto dei rischi derivanti dalle vibrazioni e che devono fornire i dati della misurazione delle vibrazioni che trasmettono all’operatore.
|
C».
|
...
Elenco Consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE
Vedi la sezione 2019/2023 "Norme armonizzate click"
- Pubblicato: 10 Gennaio 2023
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Pubblicato in Norme Armonizzate Direttiva macchine

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 | Norme armonizzate DM
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 della Commissione del 14 ottobre 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda le norme armonizzate per le attrezzature per servizi aeroportuali di rampa, gli apparecchi di sollevamento, gli utensili estrattivi e altre macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/27 della Commissione
GU L 366/109 del 15.10.2021
Entrata in vigore: 15.10.2021
Il punto 1 dell'allegato I si applica a decorrere dal 15 aprile 2023.
Entrano in regime di armonizzazione, in particolare tra quelle di tipo B, le norme:
- EN 1837:2020 Sicurezza del macchinario - Illuminazione integrata alle macchine
- EN ISO 11553-1:2020 Sicurezza del macchinario - Macchine laser - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza (ISO 11553-1:2020) EN ISO 11553-1:2020/A11:2020
Elenco Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE a Ottobre 2021
________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.
(2) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (la "richiesta").
(3) Sulla base della richiesta il CEN ha redatto le nuove norme armonizzate EN 1459-5:2020 sui requisiti di sicurezza per le interfacce per l'attrezzatura dei carrelli a braccio telescopico, ed EN 16808:2020 sui requisiti di sicurezza degli ascensori manuali nelle industrie del petrolio, petrolchimiche e del gas naturale.
(4) Sulla base della richiesta il CEN e il Cenelec hanno rivisto le norme armonizzate esistenti, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con la comunicazione 2018/C 092/01 della Commissione, al fine di adeguarle al progresso tecnologico. Ciò ha portato all'adozione delle nuove norme armonizzate seguenti: EN 12312-7:2020 con requisiti specifici per le attrezzature per servizi aeroportuali di rampa; EN 13586:2020 sui requisiti di accesso degli apparecchi di sollevamento; EN 15011:2020 sulle gru a ponte e le gru a cavalletto; EN 15571:2020 sui requisiti di sicurezza per le macchine di finitura superficiale della pietra naturale; EN 16564:2020 sui requisiti per le macchine segatrici/fresatrici di tipo a ponte, comprese le versioni a comando numerico; EN 1804-1:2020 sulle unità di supporto e i requisiti generali per le armature di supporto ad azionamento idraulico; EN 1804-2:2020 sulle gambe e i puntelli meccanizzati per le armature di supporto ad azionamento idraulico; EN 1804-3:2020 sui sistemi di comando idraulico ed elettroidraulico per le armature di supporto ad azionamento idraulico; EN 1837:2020 sull'illuminazione integrata alle macchine; EN 1974:2020 sui requisiti di sicurezza e di igiene per le macchine per l'industria alimentare; EN 81-40:2020 sui servoscala e le piattaforme elevatrici che si muovono su di un piano inclinato per persone con mobilità ridotta; EN 1175:2020 sui requisiti elettrici/elettronici dei carrelli industriali; EN 12312-3:2017+A1:2020 sui trasportatori a nastro; EN ISO 16092-2:2020 sui requisiti di sicurezza per le presse meccaniche; EN ISO 16092-4:2020 sui requisiti di sicurezza per le presse pneumatiche; EN 16307-1:2020 con requisiti supplementari per i carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, telescopici, trasportatori di merci; EN 16808:2020 sugli ascensori manuali; EN ISO 19085-10:2019/A11:2020 sulle seghe circolari da cantiere; EN ISO 20430:2020 sulle macchine a iniezione; EN IEC 62841-2-6:2020 sulle prescrizioni particolari per i martelli portatili, modificata dalla norma EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020; nonché EN ISO 11553-1:2020 sui requisiti di sicurezza delle macchine laser, modificata dalla norma EN ISO 11553-1:2020/A11:2020.
(5) Sulla base della richiesta il CEN e il Cenelec hanno inoltre rivisto la norma EN 12999:2011+A2:2018, il cui riferimento è incluso nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, con la norma EN 12999:2020 sulle gru caricatrici, per adeguarla al progresso tecnologico.
(6) Il CEN e il Cenelec hanno inoltre modificato le norme EN 16851:2017 sui sistemi di gru a struttura limitata ed EN 16486:2014 sui compattatori, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2018/C 092/01, rispettivamente con le norme EN 16851:2017+A1:2020 sui sistemi di gru leggere ed EN 16486:2014+A1:2020 sui compattatori.
(7) Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta delle norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec.
(8) Le norme armonizzate redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta soddisfano i requisiti di sicurezza cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, insieme ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative.
(9) Il riferimento della norma EN 474-1:2006+A4:2013 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con una limitazione introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/27 della Commissione, che escludeva la presunzione di conformità prevista dalla norma in relazione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE.
(10) La norma EN 474-1:2006+A4:2013 è stata ritirata il 19 settembre 2020, come previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/436. È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2015/27.
(11) Il CEN ha migliorato la norma con la versione EN 474-1:2006+A5:2018. La nuova versione non ha tuttavia risolto le problematiche relative alla visibilità derivanti dall'interazione della norma EN 474-1:2006+A5:2018 con la parte 5 della serie EN 474 che copre requisiti specifici per gli escavatori idraulici. Pertanto la norma EN 474-1:2006+A5:2018 non soddisfa a pieno i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. La norma armonizzata è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436, con una nuova limitazione relativa alla sua applicazione con la norma EN 474-5:2006+A3:2013 sui requisiti per gli escavatori idraulici.
(12) Il CEN ha continuato a migliorare la norma EN 474-1 e ha presentato una versione modificata della norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019. Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità della norma EN 474-1:2006+A6:2019 ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE e ha concluso che la limitazione legata alle problematiche di visibilità della norma poteva essere revocata.
(13) Tuttavia nel corso dell'esame della norma EN 474-1 sono emerse nuove problematiche sollevate dai rappresentanti del comitato istituito a norma dell'articolo 22 della direttiva 2006/42/CE per quanto riguarda il meccanismo di attacco rapido previsto nell'allegato B.2 della norma che consente di agganciare diversi utensili alle macchine di movimento terra. In particolare negli Stati membri è stato registrato un elevato numero di lesioni gravi e decessi causati dal fissaggio incorretto degli utensili e dall'assenza di un sistema di allarme attivo o di monitoraggio attivo per gli operatori che interagiscono con macchine cui non sono stati correttamente agganciati utensili quali benne, pinze o piastre vibranti. Il numero di incidenti è particolarmente elevato per determinate macchine quali gli escavatori, cui quotidianamente sono agganciate in successione diverse macchine utensili.
(14) Dopo aver esaminato la norma EN 474-1:2006+A6:2019 la Commissione ha concluso che essa non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE, vale a dire il requisito relativo all'integrazione della sicurezza e il requisito secondo cui il conducente deve poter far muovere la macchina e i suoi utensili nelle condizioni di impiego prevedibili, in tutta sicurezza per sé stesso e per le persone esposte. È quindi opportuno pubblicare la norma EN 474-1:2006+A6:2019 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con una limitazione nel caso in cui la norma sia applicata in combinazione con la norma EN 474-4:2006+A2:2012 sui requisiti per le terne e con la norma EN 474-5:2006+A3:2013 sui requisiti per gli escavatori idraulici.
(15) La norma armonizzata EN 62841-4-1:2020 sulle prescrizioni particolari per le seghe a catena tenute a mano ha introdotto modifiche significative alle specifiche di cui alla norma armonizzata EN 60745-2-13:2009. Le seghe a catena tenute a mano, coperte dalle norme EN 62841-4-1:2020 ed EN 60745-2-13:2009, sono macchine di cui all'allegato IV della direttiva 2006/42/CE che, in assenza di una norma armonizzata che copra tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, devono seguire una procedura di certificazione più rigorosa che coinvolga un organismo notificato. Considerato che la progettazione delle seghe a catena coperte dalla norma armonizzata EN 62841-4-1:2020 deve essere modificata in modo significativo e che la norma armonizzata EN 60745-2-13:2009 cesserà di fornire una presunzione di conformità dopo il 3 settembre 2022, diversi fabbricanti potrebbero non essere in grado di rispettare tale scadenza. In via eccezionale è pertanto opportuno rinviare di ulteriori 8 mesi la data di ritiro della norma armonizzata EN 60745-2-13:2009. La voce relativa alla norma armonizzata EN 60745-2-13:2019 nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(16) Il riferimento della norma armonizzata EN ISO 3743-2:2019 sui metodi in camere riverberanti speciali è stato incluso nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 con la decisione di esecuzione (UE) 2021/377 della Commissione. Tuttavia la versione precedente di tale norma, la norma EN ISO 3743-2:2009, è stata pubblicata con la comunicazione 2018/C 092/01 e non è stata ritirata. Considerato che la norma EN ISO 3743-2:2009 non rispecchia più lo stato dell'arte, è opportuno ritirarne il riferimento dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione della norma EN ISO 3743-2:2019 è necessario rinviare il ritiro della norma EN ISO 3743-2:2009.
(17) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE, mentre nell'allegato II della suddetta decisione di esecuzione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità con limitazioni. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436 i riferimenti delle norme sostituite, riviste o modificate dal CEN e dal Cenelec.
(18) Nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a decorrere dalle date stabilite nel medesimo allegato.
(19) A seguito del lavoro svolto dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta, le norme armonizzate seguenti pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono state sostituite, riviste o modificate: EN 12312-7:2005+A1:2009, EN 13155:2003+A2:2009, EN 13586:2004+A1:2008, EN 15011:2011+A1:2014, EN 15571:2014, EN 15746-2:2010+A1:2011, EN 1804-1:2001+A1:2010, EN 1804-2:2001+A1:2010, EN 1804-3:2006+A1:2010, EN 1837:1999+A1:2009, EN 1974:1998+A1:2009, EN 60745-2-6:2010, EN IEC 62841-2-6:2020, EN ISO 11553-1:2008, EN ISO 11553-1:2020, EN 1175-1:1998+A1:2010, EN 1175-2:1998+A1:2010, EN 1175-3:1998+A1:2010, EN 12312-3:2017, EN 13411-1:2002+A1:2008, EN 13411-2:2001+A1:2008, EN 13411-3:2004+A1:2008, EN 13411-4:2011, EN 13411-5:2003+A1:2008, EN 13411-6:2004+A1:2008, EN 13411-7:2006+A1:2008, EN 13411-8:2011, EN 16307-1:2013+A1:2015, EN 16486:2014, EN 201:2009 ed EN 81-40:2008. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea includendoli nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436.
(20) È altresì necessario ritirare il riferimento della norma armonizzata EN 12999:2011+A2:2018, pubblicato con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436, poiché tale norma è stata rivista. È pertanto opportuno sopprimere tale riferimento dall'allegato I della suddetta decisione di esecuzione.
(21) Per concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme nuove, riviste o modificate, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 12999:2011+A2:2018, EN 1175-1:1998+A1:2010, EN 1175-2:1998+A1:2010, EN 1175-3:1998+A1:2010, EN 12312-3:2017, EN 12312-7:2005+A1:2009, EN 13411-1:2002+A1:2008, EN 13411-2:2001+A1:2008, EN 13411-3:2004+A1:2008, EN 13411-4:2011, EN 13411-5:2003+A1:2008, EN 13411-6:2004+A1:2008, EN 13411-7:2006+A1:2008, EN 13411-8:2011, EN 13586:2004+A1:2008, EN 15011:2011+A1:2014, EN 16307-1:2013+A1:2015, EN 16486:2014, EN 16851:2017, EN 1804-1:2001+A1:2010, EN 1804-2:2001+A1:2010, EN 1804-3:2006+A1:2010, EN 1837:1999+A1:2009, EN 1974:1998+A1:2009, EN 201:2009, EN 60745-2-6:2010, EN 81-40:2008, EN ISO 11553-1:2008 ed EN ISO 3743-2:2009.
(22) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/436.
(23) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è così modificata:
1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione;
3) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2015/27 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 1 dell'allegato I si applica a decorrere dal 15 aprile 2023.
...
segue in allegato
Vedi Elenco consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine
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- Pubblicato: 15 Ottobre 2021
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Tutti i Report stampabili/esportabili con CEM4 / Update Novembre 2025 - Regolamento macchine (UE) 2023/1230
Update Novembre 2025 - Nuovi Report ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1230
I Report elaborati con CEM4, coprono tutti gli obblighi della Direttiva 2006/42/CE e del Regolamento (UE) 2023/1230: dalla Valutazione dei Rischi alla Dichiarazione CE di Conformità, dal Fascicolo Tecnico alla Compliance VR/RESS.
Disponibili Report ai sensi Regolamento (UE) 2023/1230 "Nuovo Regolamento macchine che sostituisce la Direttiva 2006/42/CE abrogandola dal 20.01.2027. A questo link tutti i documenti "macchine" disponibili.
91 Modelli di Report elaborati con CEM4 esportati direttamente dal software:
01. Cover FT
02. Indice del Fascicolo Tecnico (Personalizzato)
03. Indice del Fascicolo Tecnico (stile 1)
04. Indice del Fascicolo Tecnico (stile 2)
05. Indice del Fascicolo Tecnico (stile 2 - abbreviato)
06. Separatori di sezione (inseriti dall'utente)
07. Separatori di sezione
08. Dichiarazione CE di Conformità (IT)
09. Déclaration de conformité CE (FR)
10. EC Declaration of conformity (EN)
11. Declaracion de conformidad CE (ES)
12. EG-Konformitatserklarung fur maschinen (DE)
13. Dichiarazione CE di Conformità (multilingua esempio Norvegese)
14. Targa marcatura CE
15. Quadro complessivo stato VR
16. Testo dei requisiti
17. Valutazione Rischi Cover
18. Valutazione dei Rischi (Immagini)
19. Valutazione dei Rischi
20. Valutazione dei Rischi (Report 2)
21. Valutazione dei Requisiti (Report 1 - Valutazione personalizzata)
22. Valutazione dei Requisiti (Report 2 - Valutazione personalizzata)
23. Report Check List
24. Dichiarazione di Incorporazione
25. Dichiarazione CE di Conformità (Linea)
26. Analisi dei Rischi EN ISO 12100 - Cover [2017]
27. Analisi dei Rischi EN ISO 12100 - Report 1 [2017]
28. Conformità RESS EN ISO 12100 - Cover [2017]
29. Conformità RESS EN ISO 12100 - Report 1 [2017]
30. AR2 Report 1 - EN ISO 12100 Riduzione rischio [2017]
31. VR EN ISO 12100 Report immagini in linea [2018]
32. Dati tecnici macchina e metodi [2018]
33. Metodo VR Esteso Report 2021 [2021]
34. Metodo VR Standard Report 2021 [2021]
35. Metodo VR Operative Report 2021 [2021]
36. Extended RA Method Report 2021 EN [2021]
37. Standard RA Method Report 2021 EN [2021]
38. Operative RA Method Report 2021 EN [2021]
39. Report determinazione dei limiti della macchina [2021]
40. Determination of limits of machinery report [2021]
41. Cover Documentazione Tecnica Macchina [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
42. Indice stile 1 [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
43. Indice stile 2 [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
44. Indice stile 2 (abbreviato) [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
45. VR Cover [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
46. AR Report 1 (metodo classico) [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
47. AR Report Immagini 1 [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
48. Quadro complessivo stato VR (metodo classico) [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
49. Testo dei requisiti (metodo classico) [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
50. Dichiarazione di Conformità UE [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
51. Dichiarazione di Conformità (UE) modifiche sostanziali [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
52. Dichiarazione di Conformità (UE) mandatario [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
53. AR Report 1 (metodo VR RESS_Norme) [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
54. Quadro complessivo stato AR1 (metodo VR RESS_Norme) [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
55. Testo dei requisiti (metodo VR RESS_Norme) [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
56. AR2 Report 1 (metodo EN ISO 12100) [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
57. CR2 Report 1 (metodo EN ISO 12100) [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
58. Cover Documentazione Tecnica Quasi Macchina [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
59. Dichiarazione di Incorporazione (UE) quasi macchine [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
60. Dichiarazione di Incorporazione (UE) quasi macchine mandatario [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
61. Dichiarazione di Conformità UE Allegato I [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
62. Dichiarazione di Conformità (UE) insiemi [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
63. Technical Documentation Cover [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
64. RA Cover [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
65. RA1 Report 1 (classic method) [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
66. RA1 Report 1 Pictures [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
67. EU Declaration of Conformity [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
68. EU Declaration of Conformity substantially modified machinery [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
69. EU Declaration of Conformity Authorised Representative [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
70. RA1 Report 1 (EHSR rules method) [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
71. RA2 Report 1 (EN ISO 12100 method) [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
72. RA1 Report 1 (EN ISO 12100 method) [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
73. Technical File Cover Partly Completed Machinery [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
74. Declaration of Incorporation (EU) partly completed machinery [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
75. Declaration of Incorporation (EU) partly completed machinery Authorised Representative [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
76. EU Declaration of Conformity EU Annex I [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
77. EU Declaration of Conformity assembly of machinery [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
78. Technical File Summary Style 1 [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
79. Technical File Summary Style 2 (short) [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
80. Technical File Summary Style 2 [06.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
81. Dati tecnici e metodi [11.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
82. Limiti macchina [11.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
83. Technical data and methods [11.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
84. Limits of machinery [11.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
85. Complete Summary (classic method) [11.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
86. Complete Summary (EHSR rules method) [11.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
87. Requirements text (EHSR rules method) [11.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
88. Requirements text (classic method) [11.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
89. Technical File Summary Style 1 [11.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
90. Technical File Summary Style 2 (short) [11.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
91. Technical File Summary Style 2 [11.2025 - Report Regolamento (UE) 2023/1230]
- Pubblicato: 19 Giugno 2021
- Visite: 37390
Pubblicato in Norme Armonizzate Direttiva macchine

Decisione di esecuzione (UE) 2021/377 | Norme armonizzate DM
Decisione di esecuzione (UE) 2021/377 della Commissione del 2 marzo 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 72/12 del 3.3.2021)
Entrata in vigore: 02.03.2021
I punti 1) e 3) dell'allegato I si applicano a decorrere dal 3 settembre 2022.
Entrano in regime di armonizzazione, in particolare tra quelle di tipo B, le norme:
- EN ISO 13851:2019 Sicurezza del macchinario - Dispositivi di comando a due mani - Principi per la progettazione e la scelta (ISO 13851:2019)
- EN ISO 13854:2019 Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo (ISO 13854:2017)
- EN ISO 13857:2019 Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori (ISO 13857:2019)
- EN ISO 21904-1:2020 Salute e sicurezza in saldatura e nei processi correlati - Attrezzature per la cattura e la separazione dei fumi di saldatura - Parte 1: Requisiti generali (ISO 21904-1:2020)
- EN 62745:2017 Sicurezza del macchinario - Prescrizioni per i sistemi di comando e controllo senza fili del macchinario (IEC 62745:2017) EN 62745:2017/A11:2020
Vedi Elenco consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.
(2) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ((la "richiesta").
(3) Sulla base della richiesta, il CEN ha redatto le nuove norme armonizzate EN ISO 3743-2:2019 sui metodi in camere riverberanti speciali per piccole sorgenti trasportabili in campo riverberante, EN 62841-2-11:2016/A1:2020 riguardante prescrizioni particolari per seghe alternative portatili e EN 62745:2017 sulle prescrizioni per i sistemi di comando e controllo senza fili del macchinario.
Inoltre, sulla base della richiesta, il CEN e il Cenelec hanno rivisto le seguenti norme armonizzate esistenti, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2018/C 092/01 della Commissione, per adeguarle ai progressi tecnologici: EN 574:1996+A1:2008, EN 349:1993+A1:2008, EN ISO 13857:2008, EN 1612-1:1997+A1:2008, EN 12643:2014, EN ISO 7096:2008, EN 12301:2000+A1:2008, EN 12965:2003+A2:2009, EN 13525:2005+A2:2009, EN 1870-19:2013, EN 940:2009+A1:2012, EN 1870-4:2012, EN ISO 19432:2012, EN ISO 15012-4:2016, e EN 60745-2-14:2009/A1:2010. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate seguenti: EN ISO 13851:2019 sui principi per la progettazione e la scelta dei dispositivi di comando a due mani, EN ISO 13854:2019 sugli spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo, EN ISO 13857:2019 sulle distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori, EN 1612:2019 sui requisiti di sicurezza per macchine e impianti per stampaggio a reazione, EN ISO 5010:2019 sui requisiti per la sterzatura per macchine movimento terra a ruote gommate, EN ISO 7096:2020 sulle valutazioni di laboratorio delle vibrazioni trasmesse al sedile dell'operatore di macchine movimento terra, EN 12301:2019 sui requisiti di sicurezza relativi alle calandre delle macchine per materie plastiche e gomma, EN 12965:2019 sugli alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) e loro protezioni per trattrici e macchine agricole e forestali, EN 13525:2020 sui requisiti di sicurezza per sminuzzatrici mobili, EN ISO 19085-9:2020 sulle seghe circolari da banco (con o senza tavola mobile), EN ISO 19085-11:2020 sulle macchine combinate per la lavorazione del legno, EN ISO 19085-13:2020 sulle seghe circolari multilama per il taglio longitudinale con carico e/o scarico manuale, EN ISO 19432-1:2020 sui requisiti di sicurezza per troncatrici per dischi abrasivi rotanti montati al centro, EN ISO 21904-1:2020 sulle attrezzature per la cattura e la separazione dei fumi di saldatura e EN 62841-4-1:2020 sulle prescrizioni particolari per seghe a catena.
(4) Sulla base della richiesta, il CEN e il Cenelec hanno inoltre modificato le norme seguenti, i cui riferimenti sono inclusi nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione: EN ISO 19225:2017 sulle tagliatrici a tamburo e le macchine robotizzate per macchine ad abbattimento continuo, EN ISO 3691-5:2015 sui carrelli industriali con operatore a piedi e EN 62841-3-4:2016 sulle smerigliatrici da banco trasportabili. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate modificative EN ISO 19225:2017/A1:2019, EN ISO 3691-5:2015/A1:2020 e EN 62841-3-4:2016/A12:2020.
(5) Il CEN e il Cenelec hanno inoltre modificato le norme armonizzate seguenti, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2018/C 092/01: EN ISO 11203:2009 sulla determinazione dei livelli di pressione sonora per il rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature, EN ISO 3691-1:2015 sui carrelli telescopici e i carrelli trasportatori per carichi, EN ISO 4254-11:2010 sulle raccoglimballatrici, EN ISO 20361:2015 sulle pompe e i gruppi di pompaggio per liquidi, EN 50636-2-107:2015 sui robot tosaerba elettrici alimentati a batteria e EN 62841-3-9:2015 sulle troncatrici trasportabili. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate modificative seguenti: EN ISO 11203:2009/A1:2020, EN ISO 3691-1:2015/A1:2020, EN ISO 4254-11:2010/A1:2020, EN ISO 20361:2019/A11:2020, EN 62745:2017/A11:2020, EN 50636-2-107:2015/A2:2020 e EN IEC 62841-3-9:2020/A11:2020.
(6) Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta delle norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec.
(7) Le norme armonizzate redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta soddisfano i requisiti di sicurezza cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, insieme ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative.
(8) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE, mentre nell'allegato II della suddetta decisione di esecuzione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità con limitazioni. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere tali riferimenti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436.
(9) Nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a decorrere dalle date stabilite nel medesimo allegato.
(10) A seguito del lavoro svolto dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta, le norme armonizzate seguenti, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2018/C 092/01, sono state sostituite, riviste o modificate: EN 12301:2000+A1:2008, EN 574:1996+A1:2008, EN ISO 15012-4:2016, EN 12643:2014, EN 12965:2003+A2:2009, EN 13525:2005+A2:2009, EN 1612-1:1997+A1:2008, EN 1870-19:2013, EN 1870-4:2012, EN 349:1993+A1:2008, EN 50636-2-107:2015 quale modificata dalla norma EN 50636-2-107:2015/A1:2018, EN 60745-2-13:2009 quale modificata dalla norma EN 60745-2-13:2009/A1:2010, EN 62841-2-11:2016, EN 62841-3-9:2015 quale modificata dalla norma EN 62841-3-9:2015/A11:2017 e rettificata dalla norma EN 62841-3-9:2015/AC:2016-09, EN 940:2009+A1:2012, EN ISO 11203:2009, EN ISO 13857:2008, EN ISO 19432:2012, EN ISO 20361:2015, EN ISO 3691-1:2015 quale rettificata dalla norma EN ISO 3691-1:2015/AC:2016, EN ISO 4254-11:2010 e EN ISO 7096:2008 quale rettificata dalla norma EN ISO 7096:2008/AC:2009. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea includendoli nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436.
(11) È inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 19225:2017 e EN ISO 3691-5:2015 pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436, dato che tali norme sono state modificate o rettificate. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della suddetta decisione di esecuzione.
(12) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle nuove norme, delle norme riviste o delle modifiche apportate alle norme, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.
(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/436.
(14) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I punti 1) e 3) dell'allegato I si applicano a decorrere dal 3 settembre 2022.
________
ALLEGATO I
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è così modificato:
1) la riga 26 è soppressa;
2) è inserita la riga n. 26 bis seguente:
|
«26 bis.
|
EN ISO 19225:2017
Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Macchine ad abbattimento continuo per lunghe fronti - Requisiti di sicurezza per tagliatrici a tamburo e macchine robotizzate (ISO 19225:2017)
EN ISO 19225:2017/A1:2019
|
C»;
|
3) la riga 47 è soppressa;
4) è inserita la riga n. 47 bis seguente:
|
«47 bis.
|
EN ISO 3691-5:2015
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 5: Carrello elevatore con operatore a piedi (ISO 3691-5:2014)
EN ISO 3691-5:2015/A1:2020
|
C»;
|
5) sono aggiunte le seguenti righe:
|
«70.
|
EN ISO 3743-2:2019
Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore utilizzando la pressione sonora - Metodi tecnici progettuali in campo riverberante per piccole sorgenti trasportabili - Parte 2: Metodi in camere riverberanti speciali (ISO 3743-2:2018)
|
B
|
| 71 |
EN ISO 11203:2009
Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni sulla base del livello di potenza sonora (ISO 11203:1995)
EN ISO 11203:2009/A1:2020
|
B
|
| 72 |
EN ISO 13851:2019
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di comando a due mani - Principi per la progettazione e la scelta (ISO 13851:2019)
|
B
|
| 73 |
EN ISO 13854:2019
Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo (ISO 13854:2017)
|
B
|
| 74 |
EN ISO 13857:2019
Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori (ISO 13857:2019)
|
B
|
| 75 |
EN 1612:2019
Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine e impianti per stampaggio a reazione - Requisiti di sicurezza
|
C
|
| 76 |
EN ISO 3691-1:2015
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi (ISO 3691-1:2011, compresa Cor 1:2013)
EN ISO 3691-1:2015/AC:2016
EN ISO 3691-1:2015/A1:2020
|
C
|
| 77 |
EN ISO 4254-11:2010
Macchine agricole - Sicurezza - Parte 11: Raccoglimballatrici (ISO 4254-11:2010)
EN ISO 4254-11:2010/A1:2020
|
C
|
| 78 |
EN ISO 5010:2019
Macchine movimento terra - Macchine a ruote gommate - Requisiti per la sterzatura (ISO 5010:2019)
|
C
|
| 79 |
EN ISO 7096:2020
Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle vibrazioni trasmesse al sedile dell’operatore (ISO 7096:2020)
|
C
|
| 80 |
EN 12301:2019
Macchine per materie plastiche e gomma - Calandre - Requisiti di sicurezza
|
C
|
| 81 |
EN 12965:2019
Trattrici e macchine agricole e forestali - Alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) e loro protezioni - Sicurezza
|
C
|
| 82 |
EN 13525:2020
Macchine forestali - Sminuzzatrici mobili - Sicurezza
|
C
|
| 83 |
EN ISO 19085-9:2020
Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 9: Seghe circolari da banco (con o senza tavola mobile) (ISO 19085-9:2019)
|
C
|
| 84 |
EN ISO 19085-11:2020
Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 11: Macchine combinate (ISO 19085-11:2020)
|
C
|
| 85 |
EN ISO 19085-13:2020
Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 13: Seghe circolari multilama per il taglio longitudinale con carico e/o scarico manuale (ISO 19085-13:2020)
|
C
|
| 86 |
EN ISO 19432-1:2020
Macchinario ed attrezzature per costruzioni edili - Troncatrici per abrasione, portatili, con motore a combustione interna - Parte 1: Requisiti di sicurezza per troncatrici per dischi abrasivi rotanti montati al centro (ISO 19432-1:2020)
|
C
|
| 87 |
EN ISO 20361:2019
Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi - Procedura per prove di rumorosità - Classi di accuratezza 2 e 3 (ISO 20361:2019)
EN ISO 20361:2019/A11:2020
|
C
|
| 88 |
EN ISO 21904-1:2020
Salute e sicurezza in saldatura e nei processi correlati - Attrezzature per la cattura e la separazione dei fumi di saldatura - Parte 1: Requisiti generali (ISO 21904-1:2020)
|
C
|
| 89 |
EN 62745:2017
Sicurezza del macchinario - Prescrizioni per i sistemi di comando e controllo senza fili del macchinario (IEC 62745:2017)
EN 62745:2017/A11:2020
|
B
|
| 90 |
EN 50636-2-107:2015
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Parte 2-107: Prescrizioni particolari per robot tosaerba elettrici alimentati a batteria (IEC 60335-2-107:2012, modificata)
EN 50636-2-107:2015/A1:2018
EN 50636-2-107:2015/A2:2020
|
C
|
| 91 |
EN 62841-2-11:2016
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 2-11: Prescrizioni particolari per seghe alternative portatili (IEC 62841-2-11:2015, modificata)
EN 62841-2-11:2016/A1:2020
|
C
|
| 92 |
EN 62841-3-4:2016
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 3-4: Prescrizioni particolari per smerigliatrici da banco trasportabili (IEC 62841-3-4:2016, modificata)
EN 62841-3-4:2016/A11:2017
EN 62841-3-4:2016/A12:2020
EN 62841-3-4:2016/A1:2020
|
C
|
| 93 |
EN IEC 62841-3-9:2020
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 3-9: Prescrizioni particolari per troncatrici trasportabili (IEC 62841-3-9:2020)
EN IEC 62841-3-9:2020/A11:2020
|
C
|
| 94 |
EN 62841-4-1:2020
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 4-1: Prescrizioni particolari per seghe a catena (IEC 62841-4-1:2017, modificata)
|
C».
|
ALLEGATO II
Nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 sono aggiunte le righe seguenti:
|
«64.
|
EN 12301:2000+A1:2008
Macchine per materie plastiche e gomma - Calandre - Requisiti di sicurezza
|
3 settembre 2022
|
C
|
| 65 |
EN 12643:2014
Macchine movimento terra - Macchine a ruote gommate - Requisiti per la sterzatura (ISO 5010:1992, modificata)
|
3 settembre 2022
|
C
|
| 66 |
EN 12965:2003+A2:2009
Trattrici e macchine agricole e forestali - Alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) e loro protezioni - Sicurezza
|
3 settembre 2022
|
C
|
| 67 |
EN 1612-1:1997+A1:2008
Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per stampaggio a reazione - Parte 1: Requisiti di sicurezza per unità di dosaggio e miscelazione
|
3 settembre 2022
|
C
|
| 68 |
EN 1870-19:2013
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 19: Seghe circolari da banco (con o senza tavola mobile) e seghe da cantiere
|
3 settembre 2022
|
C
|
| 69 |
EN 1870-4:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 4: Seghe circolari multilama per il taglio longitudinale con carico e/o scarico manuale
|
3 settembre 2022
|
C
|
| 70 |
EN 349:1993+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo
|
3 settembre 2022
|
B
|
|
7171
|
EN 574:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di comando a due mani - Aspetti funzionali - Principi per la progettazione
|
3 settembre 2022
|
B
|
| 72 |
EN 50636-2-107:2015
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Parte 2-107: Prescrizioni particolari per robot tosaerba elettrici alimentati a batteria (IEC 60335-2-107:2012, modificata)
EN 50636-2-107:2015/A1:2018
|
3 settembre 2022
|
C
|
| 73 |
EN 60745-2-13:2009
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-13: Norme particolari per le seghe a catena (IEC 60745-2-13:2006, modificata)
EN 60745-2-13:2009/A1:2010
|
3 settembre 2022
|
C
|
| 74 |
EN 62841-2-11:2016
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 2-11: Prescrizioni particolari per seghe alternative portatili (seghetti e seghe universali) (IEC 62841-2-11:2015, modificata)
|
3 settembre 2022
|
C
|
| 75 |
EN 62841-3-4:2016
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-4: Prescrizioni particolari per smerigliatrici da banco trasportabili (IEC 62841-3-4:2016, modificata)
EN 62841-3-4:2016/A11:2017
|
3 settembre 2022
|
C
|
| 76 |
EN 62841-3-9:2015
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 3-9: Prescrizioni particolari per troncatrici trasportabili (IEC 62841-3-9:2014, modificata)
EN 62841-3-9:2015/AC:2016-09
EN 62841-3-9:2015/A11:2017
|
3 settembre 2022
|
C
|
| 77 |
EN 940:2009+A1:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Macchine combinate per la lavorazione del legno
|
3 settembre 2022
|
C
|
| 78 |
EN ISO 11203:2009
Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni sulla base del livello di potenza sonora (ISO 11203:1995)
|
3 settembre 2022
|
B
|
| 79 |
EN ISO 13857:2008
Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori (ISO 13857:2008)
|
3 settembre 2022
|
B
|
| 80 |
EN ISO 19432:2012
Macchine e attrezzature per le costruzioni edili - Troncatrici a disco portatili con motore a scoppio - Requisiti di sicurezza (ISO 19432:2012)
|
3 settembre 2022
|
C
|
| 81 |
EN ISO 20361:2015
Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi - Procedura per prove di rumorosità - Classi di accuratezza 2 e 3 (ISO 20361:2015)
|
3 settembre 2022
|
C
|
| 82 |
EN ISO 3691-1:2015
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifica - Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi (ISO 3691-1:2011, compresa Cor 1:2013)
EN ISO 3691-1:2015/AC:2016
|
3 settembre 2022
|
C
|
| 83 |
EN ISO 4254-11:2010
Macchine agricole - Sicurezza - Parte 11: Raccoglimballatrici (ISO 4254-11:2010)
|
3 settembre 2022
|
C
|
| 84 |
EN ISO 7096:2008
Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle vibrazioni trasmesse al sedile dell’operatore (ISO 7096:2000)
EN ISO 7096:2008/AC:2009
|
3 settembre 2022
|
C
|
| 85 |
EN ISO 15012-4:2016
Salute e sicurezza in saldatura e nelle tecniche affini - Attrezzatura per la captazione e la separazione dei fumi di saldatura - Parte 4: Requisiti generali (ISO 15012-4:2016)
|
3 settembre 2022
|
C».
|
Vedi Elenco consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine
Vedi la nuova sezione "Norme armonizzate click"
- Pubblicato: 03 Marzo 2021
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CEM4 Manuale d'Uso ebook / Ed. VII Luglio 2023
Ed. 2023 VII / Regolamento macchine (UE) 2023/1230
Ed. 2023
Ed. 2021
Ed. 2020
Ed. 2018
Ed. 2016
Ed. 2015
Il presente ebook è il manuale d'uso ufficiale di Certifico Macchine 4 (CEM4): il software per il Regolamento macchine (UE) 2023/1230.
CEM4 è il primo software tecnico/normativo di supporto ai costruttori di macchine e tecnici progettisti per la gestione degli obblighi del processo di marcatura CE in applicazione del nuovo Regolamento macchine (UE) 2023/1230 e della Direttiva macchine 2006/42/CE (abrogata dal 20 gennaio 2027), dal 2023:
Metodi di Valutazione dei Rischi:
1. Metodo classico "VRQ" (nella stessa scheda Valutazione dei Rischi per pericoli EN ISO 12100 e Conformità RESS)
2. Metodo "EN ISO 12100" con 2 nuove schede VR:
2a. Analisi dei Rischi per Pericoli (AR)
2b. Conformità RESS (CR)
Le Procedure di Valutazione dei Rischi sono in accordo con EN ISO 12100 e Stima dei rischi in accordo con il Metodo Ibrido del Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-2:2012 p. 6.5:
All. III Reg. (UE) 2023/1230 / All. I Dir. 2006/42/CE;
EN ISO 12100 - Valutazione dei Rischi;
ISO/TR 14121-2 - Stima dei rischi
EN 60204-1 - Equipaggiamenti elettrici;
EN ISO 4413 - Equipaggiamenti oleoidraulici;
EN ISO 4414 - Equipaggiamenti pneumatici;
EN ISO 13849-1 - Sicurezza funzionale: PL;
EN/IEC 62061 - Sicurezza funzionale: SIL;
Norme/requisiti personalizzati dall'utente.
Attraverso la correlazione tra ogni RESS indicato dalla Direttiva ed i punti delle norme tecniche armonizzate: il tutto in accordo con la EN ISO 12100 - Valutazione dei rischi e ISO/TR 14121-2 - Metodi di applicazione - p. 6.5: Metodo Ibrido.
Archivio Norme / Requisiti / Check list
Fascicolo Tecnico di Costruzione
Valutazione dei Rischi / Conformità di Norme Tecniche / Check list
Gestione processo marcatura CE di linee
Con la funzione "File CEM" e l'editor integrato, puoi gestire e archiviare Norme / Check list, sulle quali effettuare Valutazioni dei Rischi/Conformità personalizzate.
Grazie ad una articolata e collaudata organizzazione sull'analisi della normativa e sullo sviluppo software, ed al significativo impegno di un affidabile team di collaboratori, CEM4 è il prodotto di riferimento italiano sulla normativa macchine.
©Coppyright Certifico Srl
- Pubblicato: 15 Maggio 2020
- Visite: 29145
Pubblicato in Documenti

D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
GU n. 41 del 19-2-2010
Entrata in vigore: 06/03/2010
- Pubblicato: 02 Marzo 2020
- Visite: 4106
Pubblicato in File CEM

ISO 7010 Raccolta dei Segnali di sicurezza previsti dalla norma - Ed. 2020
File CEM importabile in CEM4 (*)
File CEM della raccolta segnaletica ISO 7010:2019 aggiornata alla versione ISO 7010:2019/Amd 1:2020.
ISO 7010:2019 Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs
Corrigenda/Amendments:
ISO 7010:2011/Amd 1:2012
ISO 7010:2011/Amd 2:2012
ISO 7010:2011/Amd 3:2012
ISO 7010:2011/Amd 4:2013
ISO 7010:2011/Amd 5:2014
ISO 7010:2011/Amd 6:2014
ISO 7010:2011/Amd 7:2016
ISO 7010:2011/Amd 8:2017
ISO 7010:2011/Amd 9:2018
ISO 7010:2019/Amd 1:2020
ISO 7010:2019: https://www.iso.org/standard/72424.html
Nuovi Pittogrammi Emendamento A1:2020 Gennaio 2020
P045 - No campfire
P071 - Do not cross barrier
P072 - No jumping down
W068 - Warning; Falling into water when stepping on
W069 - Warning; Jellyfish
W070 - Warning; Step down
Attenzione: l'importazione della raccolta Ed. 2020 aggiorna e sovrascrive la Raccolta segnaletica ISO 7010 ED. 2018 - FILE CEM. Nel caso in cui siano state apportate delle modifiche alla raccolta precedente si suggerisce di aggiungere i nuovi pittogrammi mediante le funzioni del software.
(*) Importare in CEM4 come "Raccolta segnaletica":
CEM4 - File/Importa file di scambio/Raccolte di cartelli
- Pubblicato: 17 Gennaio 2020
- Visite: 7042
Pubblicato in Norme Armonizzate Direttiva macchine

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1863
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della Commissione del 6 novembre 2019 che modifica e rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda il ritiro dei riferimenti alle norme armonizzate per le macchine dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
GU L 286/25 del 07.11.2019
Entrata in vigore: 27.11.2019
L’articolo 1 si applica dal 19 marzo 2019.
...
La Commissione Europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/ CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 10, considerando quanto segue:
(1) In base all’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.
(2) Con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità ai requisiti corrispondenti della direttiva 2006/42/CE.
(3) Con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 la Commissione ha ritirato i riferimenti di diverse norme armonizzate dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a partire dal 19 marzo 2019.
(4) Al fine di concedere più tempo ai fabbricanti per prepararsi all’applicazione delle nuove norme, delle norme rivedute e delle modifiche di norme i cui riferimenti sono stati pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436, è necessario prorogare le date di ritiro dei riferimenti di diverse norme che sono state ritirate con tale decisione.
(5) Il riferimento della norma armonizzata EN 1870-13:2007+A2:2012 relativa alle macchine per la lavorazione del legno è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 5 giugno 2012. Il riferimento di una nuova norma armonizzata EN ISO 19085-2:2017 che riguarda gli stessi prodotti è stato pubblicato il 9 marzo 2018 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la comunicazione 2018/C 092/01 della Commissione. Dato che la nuova norma ha sostituito la norma armonizzata EN 1870-13:2007+A2:2012, quest’ultima è diventata obsoleta. Tuttavia, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non è stata indicata alcuna data di cessazione della presunzione di conformità per la norma armonizzata EN 1870-13:2007+A2:2012. È pertanto opportuno ritirare la norma armonizzata EN 1870-13:2007+A2:2012 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione della norma EN ISO 19085-2:2017 è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma EN 1870-13:2007+A2:2012.
(7) Il considerando 14 della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 stabilisce erroneamente che la norma armonizzata EN ISO 12100:2010 dovrebbe essere ritirata. Per motivi di chiarezza tale errore dovrebbe essere rettificato eliminando il riferimento alla norma armonizzata EN ISO 12100:2010 da tale considerando.
(8) Con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 la Commissione ha ritirato i riferimenti di diverse norme armonizzate dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a partire dal 19 marzo 2019. Dato che la data del ritiro sarà prorogata, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione. È inoltre opportuno prevedere che la modifica che rinvia le date del ritiro fissate nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436 si applichi a decorrere dal 19 marzo 2019,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1 Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/436
L’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2 Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/436
Il considerando 14 della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è sostituito dal seguente: "(14) I riferimenti delle norme armonizzate EN 786:1996+A2:2009, EN 61496-1:2013 ed EN ISO 11200:2014 dovrebbero essere ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea perché non soddisfano più i requisiti a cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE".
Articolo 3 Entrata in vigore e applicazione
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1 si applica dal 19 marzo 2019.
...
ALLEGATO
««Allegato III»
| N. |
Riferimento della norma
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Data di ritiro
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Tipo
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| 1 |
EN 1037:1995+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Prevenzione dell’avviamento inatteso
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19 settembre 2020
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B
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| 2 |
EN 474-1:2006+A4:2013
Macchine movimento terra - Sicurezza - parte 1: Requisiti generali Avvertenza: la presente pubblicazione non riguarda il punto 5.8.1
«Visibilità - Campo visivo dell’operatore» di questa norma, la cui applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE.
|
19 settembre 2020
|
C
|
| 3 |
EN 1853:1999+A1:2009
Macchine agricole - Rimorchi con cassone ribaltabile - Sicurezza
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19 settembre 2020
|
C
|
| 4 |
EN 1870-6:2002+A1:2009
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - parte 6: Seghe circolari per legna da ardere e combinate seghe circolari per legna da ardere/seghe circolari da banco, con carico e/o scarico manuale
|
19 settembre 2020
|
C
|
| 5 |
EN ISO 4254-5:2009
Macchine agricole - Sicurezza - parte 5: Macchine per la lavorazione del terreno con utensili azionati (ISO 4254-5:2008)
|
19 settembre 2020
|
C
|
| 6 |
EN ISO 4254-7:2009
Macchine agricole - Sicurezza - parte 7: Mietitrebbiatrici, falcia-trincia- caricatrici di foraggio e raccoglitrici di cotone (ISO 4254-7:2008)
|
19 settembre 2020
|
C
|
| 7 |
EN 14017:2005+A2:2009
Macchine agricole e forestali - Spandiconcime per concimi solidi - Sicurezza
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19 settembre 2020
|
C
|
| 8 |
EN ISO 5395-1:2013
Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i tosaerba con motore a combustione interna - parte 1: Terminologia e prove comuni (ISO 5395- 1:2013)
|
19 settembre 2020
|
C
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| 9 |
EN ISO 5395-3:2013
Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i tosaerba con motore a combustione interna - parte 3: Tosaerba con conducente a bordo seduto (ISO 5395-3:2013)
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017
|
19 settembre 2020
|
C
|
| 10 |
EN 12013:2000+A1:2008
Macchine per materie plastiche e gomma - Mescolatori interni - Requisiti di sicurezza
|
19 settembre 2020
|
C
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| 11 |
EN 12999:2011+A1:2012
Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici
|
19 settembre 2020
|
C
|
| 12 |
EN 13001-3-1:2012+A1:2013
Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - parte 3-1: Stati limite e verifica della sicurezza delle strutture di acciaio
|
19 settembre 2020
|
C
|
| 13 |
EN 13135:2013
Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Progettazione - Requisiti per l’attrezzatura
|
19 settembre 2020
|
C
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| 14 |
EN 13684:2004+A3:2009
Macchine da giardinaggio - Aeratori e scarificatori condotti a piedi - Sicurezza
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19 settembre 2020
|
C
|
| 15 |
EN 15895:2011
Chiodatrici a sparo - Requisiti di sicurezza - Pistole marcatrici a massa battente
|
19 settembre 2020
|
C
|
| 16 |
EN 692:2005+A1:2009
Macchine utensili - Presse meccaniche - Sicurezza
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19 settembre 2021
|
C
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| 17 |
EN 693:2001+A2:2011
Macchine utensili - Sicurezza - Presse idrauliche
|
19 marzo 2021
|
C
|
| 18 |
EN 13736:2003+A1:2009
Sicurezza delle macchine utensili - Presse pneumatiche
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19 settembre 2021
|
C
|
| 19 |
EN 848-1:2007+A2:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Fresatrici su un solo lato con utensile rotante - parte 1: Fresatrici verticali monoalbero (toupie)
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19 settembre 2020
|
C
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| 20 |
EN 1710:2005+A1:2008
Apparecchi e componenti destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive in miniere sotterranee
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19 settembre 2020
|
C
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| 21 |
EN 50569:2013
Apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Sicurezza - Norme particolari per centrifughe asciugabiancheria per uso commerciale
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12 gennaio 2021
|
C
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| 22 |
EN 50570:2013
Apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Sicurezza - Norme particolari per asciugabiancheria a tamburo per uso commerciale
|
12 gennaio 2021
|
C
|
| 23 |
EN 50571:2013
Apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Sicurezza - Norme particolari per macchine lavabiancheria per uso commerciale
|
12 gennaio 2021
|
C
|
| 24 |
EN 50636-2-107:2015
Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-107: Prescrizioni particolari per robot tosaerba elettrici alimentati a batteria (IEC 60335-2-107:2012 modificata)
|
12 gennaio 2020
|
C
|
| 25 |
EN 60335-1:2012
Apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Sicurezza - parte 1: Norme generali (IEC 60335-1:2010 modificata)
EN 60335-1:2012/A11:2014
|
3 maggio 2020
|
C
|
| 26 |
EN 60745-2-1:2010
Utensili elettrici a motore portatili - Sicurezza - parte 2-1: Prescrizioni particolari per trapani e trapani a percussione (IEC 60745-2-1:2003 modificata + A1:2008)
|
19 gennaio 2022
|
C
|
| 27 |
EN 60745-2-17:2010
Utensili elettrici a motore portatili - Sicurezza - parte 2-17: Prescrizioni particolari per fresatrici verticali e rifilatori (IEC 60745-2-17:2010 modificata)
|
15 dicembre 2021
|
C
|
| 28 |
EN 62841-3-1:2014
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-1: Prescrizioni particolari per seghe da banco trasportabili (IEC 62841- 3-1:2014 modificata)
|
19 ottobre 2019
|
C
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| 29 |
EN 61029-2-4:2011
Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - parte 2-4: Prescrizioni particolari per mole da banco (IEC 61029-2-4:1993 modificata + A1:2001 modificata)
|
24 giugno 2020
|
C
|
| 30 |
EN 62841-3-6:2014
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-6: Prescrizioni particolari per trapani elettrici con corona diamantata e con sistema di raffreddamento a liquidi (IEC 62841-3-6:2014 modificata)
|
19 ottobre 2019
|
C
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| 31 |
EN 62841-3-9:2015
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-9: Prescrizioni particolari per troncatrici trasportabili (IEC 62841-3-9:2014 modificata)
|
15 novembre 2019
|
C
|
| 32 |
EN 62841-3-10:2015
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-10: Prescrizioni particolari per macchine tagliatrici trasportabili (IEC 62841- 3-10:2015 modificata)
|
19 ottobre 2019
|
C
|
| 33 |
EN 13241:2003+A2:2016
Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali
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19 settembre 2020
|
C
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| 34 |
EN 786:1996+A2:2009
Macchine da giardinaggio - Tagliabordi e tagliaerba elettrici portatili e con conducente a piedi - Sicurezza meccanica
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19 settembre 2020
|
C
|
| 35 |
EN 1870-14:2007+A2:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - parte 14: Sezionatrici verticali per pannelli
|
19 settembre 2020
|
C
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| 36 |
EN 61496-1:2013
Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione - parte 1: Prescrizioni generali e prove
|
19 settembre 2020
|
C
|
| 37 |
EN ISO 11200:2014
Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Linee guida per l’uso delle norme di base per la determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni
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19 settembre 2020
|
B
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| 38 |
EN 1870-13:2007+A2:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - parte 13: Sezionatrici orizzontali per pannelli
|
19 settembre 2020
|
C»
|
...
Vedi Elenco consolidato Norme armonizzate DM Novembre 2019
Vedi la nuova sezione 2019 "Norme armonizzate click"
- Pubblicato: 07 Novembre 2019
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Pubblicato in Norme Armonizzate Direttiva macchine

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1766
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda la norma armonizzata EN ISO 19085-3:2017 per foratrici e fresatrici a controllo numerico
GU L 270/94 del 24.10.2019
Entrata in vigore: 24.10.2019
________
La Commissione Europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, in particolare l’articolo 10, considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE le macchine costruite in conformità di una norma
armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.
(2) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha richiesto al CEN e al CENELEC la redazione, la revisione e il completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(3) Sulla base del mandato M/396, del 19 dicembre 2006, il CEN ha redatto la nuova norma armonizzata EN ISO 19085-3:2017.
(4) Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità al mandato M/396, del 19 dicembre 2006, della norma EN ISO 19085-3:2017 redatta dal CEN.
(5) Nel dicembre 2017 la Germania ha sollevato un’obiezione formale, conformemente all’articolo 10 della direttiva 2006/42/CE, per quanto riguarda la norma EN ISO 19085-3:2017 «Macchine per la lavorazione del legno - Requisiti di sicurezza - Parte 3: Foratrici e fresatrici a controllo numerico (NC)».
(6) L’obiezione formale sollevata dalla Germania si basa sulla mancata conformità del punto 6.6.2.2.3.1 della norma EN ISO 19085-3:2017, riguardante la prevenzione dell’accesso agli utensili e ad altri elementi mobili della macchina, ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute di cui all’allegato I, punto 1.4.1, della direttiva 2006/42/CE.
(7) Dopo aver esaminato la norma EN ISO 19085-3:2017 unitamente ai rappresentanti del comitato istituito dall’articolo 22 della direttiva 2006/42/CE e ai rappresentanti del comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione ha concluso che la norma in questione non soddisfa uno dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punto 1.4.1, della direttiva 2006/42/CE, vale a dire il requisito secondo cui i ripari e i dispositivi di protezione non devono essere facilmente elusi. La norma include in particolare specifiche tecniche per l’accesso agli elementi mobili della macchina attraverso l’area tra il telaio della macchina e le barriere laterali della macchina, ma non tratta la progettazione o la protezione del telaio stesso della macchina, che in alcuni casi potrebbe essere sufficientemente basso da essere eluso. È pertanto opportuno pubblicare la norma EN ISO 19085-3:2017 con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(8) I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE sono pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione. Per garantire che tutti i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati nello stesso atto, il riferimento della norma EN ISO 19085-3:2017 dovrebbe essere incluso in un allegato di tale decisione. La decisione di esecuzione (UE) 2019/436 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(9) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
...
ALLEGATO
All’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è aggiunta la riga seguente:
| 3 |
EN ISO 19085-3:2017 Macchine per la lavorazione del legno - Requisiti di sicurezza - Parte 3: Foratrici e fresatrici a controllo numerico (NC) Avvertenza: per quanto riguarda il punto 6.6.2.2.3.1, la norma armonizzata EN ISO 19085-3:2017 non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I, punto 1.4.1, della direttiva 2006/42/CE, a norma del quale i ripari e i dispositivi di protezione non devono essere facilmente elusi. |
C. |
_________
Norme armonizzate online
Vedi la nuova sezione 2019 "Norme armonizzate click"
Collegati:
- Pubblicato: 24 Ottobre 2019
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Pubblicato in Documenti

Regolamento (UE) n. 1025/2012
Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 316/12 del 14.11.2012
Aggiornamento al Regolamento
Pubblicato nella GU L 323/1 del 19.12.2022 il Regolamento (UE) 2022/2480 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 recante modifica del regolamento (UE) n. 1025/2012 per quanto riguarda le decisioni delle organizzazioni europee di normazione relative alle norme europee e ai prodotti della normazione europea. Entrata in vigore: 08.01.2023. Applicazione: 09.07.2023
________
L’importanza del Regolamento dell’Unione Europea n. 1025/2012
A costituire la piattaforma legale della normazione tecnica è il Regolamento dell’Unione Europea n. 1025/2012 del 25 ottobre 2012, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, secondo il quale “le norme europee svolgono un ruolo molto importante nel mercato interno, ad esempio grazie all'uso di norme armonizzate nella presunzione di conformità dei prodotti da immettere sul mercato”.
Una norma armonizzata è adottata sulla base di una richiesta avanzata dalla Commissione europea ai fini dell'applicazione della legislazione dell’Unione sull'armonizzazione del mercato unico.
I riferimenti presenti nel Testo unico per la sicurezza.
Alla “norma tecnica”, ancora, fa riferimento lo stesso Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (dlgs. 81/2008), dove viene definitiva come “specifica tecnica” che deve essere stata “approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione”, ed è qualificata come una fonte “la cui osservanza non sia obbligatoria”.
Sono diversi i livelli di emissione delle norme volontarie:
- quello internazionale: (ISO, International organization for standardization, IEC, l’International electrotechnical commission, per il settore elettrotecnico; Itu, l’International telecommunications union, per il settore delle telecomunicazioni);
- quello europeo (CEN, Comitato europeo di normazione; Cenelec, Comitato europeo di normazione elettrotecnica; ETSI, Istituto europeo per le norme di telecomunicazione);
- quello nazionale (UNI, Ente italiano di normazione; CEI, Comitato elettrotecnico italiano).
- Pubblicato: 10 Gennaio 2023
- Visite: 2835
Pubblicato in Norme Armonizzate Direttiva macchine

Decisione di esecuzione (UE) 2022/621 | Norme armonizzate DM Aprile 2022
Decisione di esecuzione (UE) 2022/622 della Commissione del 7 aprile 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 per quanto riguarda le norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica degli apparati per la misura dell’energia elettrica e degli interruttori per installazioni domestiche e similari
GU L 115/85 del 13.4.2022
Entrata in vigore: 13.04.2022
I punti 1), 4) e 6) dell’allegato I si applicano a decorrere dall’11 ottobre 2023.
Il punto 3) dell’allegato I si applica a decorrere dal 19 marzo 2019.
Entrano in regime di armonizzazione, in particolare tra quelle di tipo B, le norme:
- EN ISO 11202:2010 - Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni applicando correzioni ambientali approssimate (ISO 11202:2010)
EN ISO 11202:2010/A1:2021
- EN IEC 62061:2021 - Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo relativi alla sicurezza IEC 62061:2021
Elenco Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE Aprile 2022
________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.
(2) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (la «richiesta»).
(3) Sulla base della richiesta il CEN ha redatto le nuove norme armonizzate EN 13852-3:2021 sulle gru per l’utilizzo in mare aperto leggere, EN 12385-5:2021 sulle funi a trefoli per ascensori, ed EN 12609:2021 sui requisiti di sicurezza per le autobetoniere.
(4) Sulla base della richiesta il CEN e il Cenelec hanno altresì rivisto le norme armonizzate esistenti, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la comunicazione 2018/C 092/01 della Commissione (4), al fine di adeguarle al progresso tecnologico. Ciò ha portato all’adozione delle nuove norme armonizzate seguenti: EN 12312-5:2021 sui mezzi e le attrezzature per il rifornimento di carburante agli aeromobili; EN 13001-2:2021 sulla sicurezza degli apparecchi di sollevamento; EN 1501-1:2021 sui veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore; EN 1501-2:2021 sui veicoli raccolta rifiuti a caricamento laterale; EN 1501-3:2021 sui veicoli raccolta rifiuti a caricamento frontale; EN 1501-5:2021 sui dispositivi di sollevamento per veicoli raccolta rifiuti; EN 1829-1:2021 sulle macchine a getto d’acqua ad alta pressione; EN ISO 22868:2021 sul metodo tecnico progettuale per la prova del rumore delle macchine portatili manualmente con motore a combustione interna; EN 303-5:2021 sulle caldaie per combustibili solidi; EN ISO 11202:2010/A1:2021 sulla determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni; EN ISO 19085-1:2021 sui requisiti comuni per le macchine per la lavorazione del legno; EN 1756-1:2021 sui requisiti di sicurezza per le sponde caricatrici; e EN IEC 62061:2021 sulla sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo relativi alla sicurezza.
(5) Il CEN e il Cenelec hanno inoltre modificato le norme armonizzate EN 13001-3-6:2018, EN 50636-2-107:2015/A1:2018 ed EN 60335-1:2012/A13:2017, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione.
(6) Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta delle norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec.
(7) Le norme armonizzate redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta soddisfano i requisiti di sicurezza cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative.
(8) Il riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 è stato pubblicato con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea mediante la decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 della Commissione. Esso ha sostituito il riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 senza alcun periodo transitorio. Per concedere ai fabbricanti il tempo per prepararsi all’applicazione della nuova norma, è opportuno ripubblicare, in via eccezionale, il riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per un periodo di tempo limitato. Per motivi di certezza del diritto, la pubblicazione del riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 dovrebbe comprendere anche il periodo precedente l’entrata in vigore della presente decisione.
(9) Il testo della limitazione per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 non è chiaro, in quanto confonde due carenze distinte individuate in relazione alla norma armonizzata.
(10) La prima carenza riguarda l’inadeguato livello di visibilità constatato in relazione alla norma EN 474-1:2006+A6:2019 quando è applicata in combinazione con la norma EN 474-5:2006+A3:2013 sui requisiti per gli escavatori idraulici. Analogamente alla norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018, la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 non garantisce che il conducente possa far muovere la macchina e i suoi utensili nelle condizioni di impiego prevedibili, in tutta sicurezza per sé stesso e per le persone esposte. La limitazione prevista per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 in relazione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE dovrebbe pertanto essere mantenuta per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019.
(11) La seconda carenza riguarda il fatto che il meccanismo di attacco rapido utilizzato per agganciare gli escavatori idraulici e le terne alle macchine di movimento terra non comprende un sistema di allarme attivo o di monitoraggio attivo che indichi agli operatori se macchina ed estensione non sono attaccate correttamente. Di per sé la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per l’integrazione della sicurezza e per la prevenzione dei rischi dovuti alla caduta di oggetti di cui al punto 1.1.2, lettere b) e c), e al punto 1.3.3 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE. Tali punti dovrebbero essere menzionati nella limitazione per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019.
(12) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, le carenze individuate dovrebbero essere espresse mediante due limitazioni distinte per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019.
(13) Il riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012 è stato pubblicato per la prima volta con la comunicazione 2012/C 159/1 della Commissione. Il riferimento di tale norma includeva il riferimento dell’errata corrige EN 60335-1:2012/AC:2014 a partire dalla pubblicazione di tale norma con la comunicazione 2016/C 14/1 della Commissione. Il riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012 è stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436 solo in merito alle modifiche EN 60335-1:2012/A11:2014 ed EN 60335-1:2012/A13:2017. Nella pubblicazione del riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012, nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436, è stato erroneamente omesso il riferimento dell’errata corrige EN 60335-1:2012/AC:2014. È pertanto opportuno sostituire il riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012 insieme ai riferimenti delle modifiche EN 60335-1:2012/A11:2014 ed EN 60335-1:2012/A13:2017 e includere il riferimento dell’errata corrige EN 60335-1:2012/AC:2014. Per motivi di certezza del diritto, il riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012 modificata dalla presente decisione dovrebbe applicarsi retroattivamente.
(14) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE, mentre nell’allegato II della suddetta decisione di esecuzione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità con limitazioni. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436 i riferimenti delle norme sostituite, riviste o modificate dal CEN e dal Cenelec.
(15) Nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a decorrere dalle date stabilite in tale allegato.
(16) A seguito del lavoro svolto dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta, le norme armonizzate seguenti pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono state sostituite, riviste o modificate: EN 12312-5:2005+A1:2009; EN 13001-2:2014; EN 1501-1:2011+A1:2015; EN 1501-2:2005+A1:2009; EN 1501-3:2008; EN 1501-5:2011; EN 1829-1:2010; EN ISO 22868:2011; EN 303-5:2012; EN ISO 11202:2010; EN ISO 19085-1:2017; EN 1756-1:2001+A1:2008 ed EN 62061:2005/A2:2015. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea includendoli nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436.
(17) È inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 13001-3-6:2018, EN 50636-2-107:2015/A2:2020 ed EN 60335-1:2012/A13:2017, pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436, poiché tali norme sono state modificate. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della suddetta decisione di esecuzione.
(18) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme nuove, riviste o modificate, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate seguenti: EN 12312-5:2005+A1:2009; EN 13001-2:2014; EN 1501-1:2011+A1:2015; EN 1501-2:2005+A1:2009; EN 1501-3:2008; EN 1501-5:2011; EN 1829-1:2010; EN ISO 22868:2011; EN 303-5:2012; EN ISO 11202:2010; EN ISO 19085-1:2017; EN 1756-1:2001+A1:2008; EN 62061:2005/A2:2015; EN 13001-3-6:2018, EN 50636-2-107:2015/A2:2020 ed EN 60335-1:2012/A13:2017.
(19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/436.
(20) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è così modificata:
(1) all’articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:
«Il riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 per le macchine movimento terra redatta a sostegno della direttiva 2006/42/CE, elencato nell’allegato II bis della presente decisione, è pubblicato con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il suddetto riferimento si considera pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per il periodo stabilito in tale allegato.»;
(2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;
(3) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione;
(4) è inserito l’allegato II bis di cui all’allegato III della presente decisione;
(5) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato IV della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
I punti 1), 4) e 6) dell’allegato I si applicano a decorrere dall’11 ottobre 2023.
Il punto 3) dell’allegato I si applica a decorrere dal 19 marzo 2019.
...
segue in allegato
Vedi Elenco consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine
Vedi la nuova sezione "Norme armonizzate click"
- Pubblicato: 13 Aprile 2022
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Pubblicato in File CEM

EN ISO 13855 Posizionamento dei mezzi di protezione | File CEM
ID 13831 | File .CEM importabile in CEM4 / Download in allegato
EN ISO 13855:2010
Sicurezza del macchinario - Posizionamento dei mezzi di protezione in funzione delle velocità di avvicinamento di parti del corpo umano
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 13855 (edizione maggio 2010). La norma stabilisce il posizionamento dei mezzi di protezione in funzione delle velocità di avvicinamento di parti del corpo umano.La norma specifica i parametri basati sui valori delle velocità di avvicinamento delle parti del corpo umano e fornisce un metodo per determinare le distanze minime tra una zona pericolosa e la zona di rilevamento o il dispositivo di azionamento dei mezzi di protezione.
________
I File CEM
I file .CEM sono file nativi di CEM4 importabili/esportabili dal Software relativi a norme/check llst/altro o generabili dall'Utente estremamente importanti per avere "un'archivio di riferimento di Sicurezza" che può essere aggiornato nel tempo.
________
La Guida all'utilizzo dei File CEM

I file .CEM sono dei file nativi di CEM4 importabili/esportabili dal Software, e possono essere:
- Norme Tecniche o Requisiti/Estratti di Norme Tecniche (norme .CEM);
- Check list (checklist .CEM);
- Macchine (macchine .CEM);
- Raccolte segnaletica;
- Raccolte pericoli
Mediante l’editor interno al software l’utente potrà arricchire il proprio database di file .CEM creando/aggiungendo nuove categorie.
E' presa in esame, per lo sviluppo e costruzione dei file .CEM rilasciati da Certifico Srl, documentazione di Istituzioni/Enti/Associazioni e Aziende che riteniamo di significativo interesse, "estratti/parti/requisiti" di Norme Tecniche Armonizzate EN/Norme Tecniche/Specifiche Tecniche/Requisiti di Norme Tecniche/altro pubblicate anche sulla GUUE.
Non intendiamo sfruttare commercialmente i file .CEM, ma mettiamo a disposizione degli Utenti una funzione di CEM4 che consente di importare/esportare direttamente tali file.
La funzione di gestione dei file CEM, consente agli Utenti di poter procedere:
a) alla corretta applicazione delle Direttive "Nuovo Approccio" che prevedono la marcatura CE, che rimandano alle Norme Tecniche Armonizzate EN per la "Presunzione di Conformità" ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute "RESS" previsti da tali direttive;
b) alla corretta applicazione della Legislazione nazionale che rimanda direttamente e indirettamente alle norme tecniche.
Indice
Introduzione
Liberatoria file .CEM
Importazione delle macchine
Importazione delle norme e check list
Importazione delle raccolte
Esportazione delle macchine
Esportazione delle raccolte
Gestione/uso delle macchine importate
Gestione/uso delle norme/check-list importate
Download Guida File CEM
Vedi tutti i File CEM
Download CEM4 Trial
Tutta la liberatoria File CEM
- Pubblicato: 22 Giugno 2021
- Visite: 3520
Pubblicato in Documenti

CEM4 Changelog 2005-2025
CEM4: che cosa abbiamo fatto nelle 185 Versioni dal 2005 a Dicembre 2025.
L'evoluzione di Certifico Macchine 4 / CEM4 dal 2005 al 2025: Tutto quello che è stato fatto dalla Versione 2 alla 4.25.X.
Distribuzione soggetta a Copyright Certifico S.r.l.
- Pubblicato: 05 Marzo 2021
- Visite: 28801
Pubblicato in Documenti

Check list EN 60204-1:2018 Testing of the electrical equipment of machines | IFA 2020
2020, IFA
Da IFA una check list sulla norma: EN 60204-1:2018 equipaggiamenti elettrici di macchine (2a - Vedi Ed 2007)
EN 60204-1 (2018), "Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Requisiti generali" è una norma europea armonizzata (Tipo B) ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE e della Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE.
Sulla base di questo standard, l'IFA - Istituto per la sicurezza e la salute sul lavoro del DGUV ha elaborato una checklist con l'ausilio del quale l'apparecchiatura elettrica delle macchine può essere testata in una sequenza adeguata. Poiché ogni fase di test fa riferimento alla sezione pertinente dello standard, la checklist è utile anche per gli utenti che non utilizzano lo standard su base giornaliera.
EN 60204-1:2018 Armonizzazione BT / M
BT - Bassa Tensione
Con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 (GU L 306/26 del 27.11.2019), la EN 60204-1:2018 entra in regime di armonizzazione per la Direttiva 2014/35/UE "Bassa Tensione" a partire dalla data del 27 Novembre 2019. La norma sostituita, EN 60204-1:2006, è ritirata dal 27 maggio 2021 (cessazione Presunzione di Conformità).
M - Macchine
- Con la Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 (GU L 102/6 del 02.04.2020) la EN 60204-1:2018 è entrata in regime di armonizzazione per la Direttiva 2006/42/CE "Macchine" a partire dalla data del 02 aprile 2020. La norma sostituita, EN 60204-1:2006, è ritirata dal 02 ottobre 2021 (cessazione Presunzione di Conformità).
Da IFA un Documento PDF compilabile per l'analisi dell'applicazione della norma.
3. Details of the device under test and the testing procedure
4. Physical ambient and operating conditions
5. Result of testing – testing checklists
6. Information for use and technical documentation
IFA
Istituto per la Sicurezza e Salute sul lavoro - DE
Ed.: 2020
- Pubblicato: 16 Novembre 2020
- Visite: 6545
Pubblicato in Norme Armonizzate Direttiva macchine

Decisione di esecuzione (UE) 2020/480
Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 della Commissione del 1° aprile 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 102/6 del 02.04.2020
Entrata in vigore: 02.04.2020
L’allegato I, punto 1), si applica a decorrere dal 2 ottobre 2021.
Entrano in regime di armonizzazione, in particolare tra quelle di tipo B, le norme:
- EN 60204-1:2018 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - parte 1: Regole generali (B)
- EN ISO 20607:2019 Sicurezza del macchinario - Manuale di istruzioni - Principi generali di redazione (B)
- EN 1127-1:2019 Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione - parte 1: Concetti fondamentali e metodologia (B)
- EN ISO 19353:2019 Sicurezza del macchinario - Prevenzione e protezione contro l’incendio (B)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.
(2) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha richiesto al CEN e al Cenelec la redazione, la revisione e il completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(3) Sulla base del mandato M/396, il CEN ha redatto le nuove norme armonizzate EN ISO 18497:2018 sulla sicurezza delle macchine agricole altamente automatizzate, EN 14033-4:2019 sui requisiti tecnici di circolazione e di lavoro sulla rete ferroviaria urbana delle applicazioni ferroviarie, EN 16770:2018 sui sistemi di estrazione di trucioli e polveri per installazioni in interni di macchine per la lavorazione del legno, EN 16712-4:2018 sui generatori di schiuma ad alta espansione, EN 62841-4-2:2019 sulle prescrizioni particolari di sicurezza per le tagliasiepi, EN 62841-3-12:2019 sulle prescrizioni particolari di sicurezza per le macchine filettatrici trasportabili, EN ISO 20607:2019 sulla preparazione delle parti relative alla sicurezza del manuale di istruzioni per il macchinario e EN 17067:2018 sui requisiti di sicurezza per i sistemi di controllo remoto utilizzati in determinate macchine forestali.
(4) Sulla base del mandato M/396, il CEN e il Cenelec hanno inoltre rivisto e modificato le norme esistenti per adeguarle ai progressi tecnologici, comprese le norme EN ISO 10517:2019, EN ISO 11148-13:2018, EN 12012-1:2018, EN 12733:2018, EN 16985:2018, EN ISO 19296:2018, EN ISO 28927-4:2010 e EN ISO 28927-4:2010/A1:2018, EN 60204-1:2018, EN IEC 60204-11:2019, EN 707:2019, EN 1459-2:2015+A1:2018, EN ISO 3691-5:2015, EN ISO 4254-9:2018, EN 12312-8:2018 e EN ISO 19353:2019.
(5) Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità delle norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec al mandato M/396.
(6) Le norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base del mandato M/396 soddisfano i requisiti a cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(7) A seguito del lavoro svolto dal CEN e dal Cenelec sulla base del mandato M/396, diverse norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono state sostituite, riviste o modificate. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente a prepararsi per l’applicazione delle nuove norme, delle norme riviste e delle modifiche alle norme, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate.
(8) I riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 19085-3:2017 sulle macchine per la lavorazione del legno e EN ISO 28927-2:2009/A1:2017 sulle macchine utensili portatili figurano negli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione. Le versioni precedenti di tali norme, EN 848-3:2012 e EN ISO 28927-2:2009, sono tuttavia pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e non sono state ritirate. Dato che le norme EN 848-3:2012 e EN ISO 28927-2:2009 non rispecchiano più la situazione effettiva, è opportuno ritirare i relativi riferimenti dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente a prepararsi per l’applicazione delle norme EN ISO 19085-3:2017 e EN ISO 28927-2:2009/A1:2017 è necessario rinviare il ritiro delle norme EN 848-3:2012 e EN ISO 28927-2:2009.
(9) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE, mentre nell’allegato II della suddetta decisione di esecuzione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità con limitazioni. Dato che devono essere pubblicati diversi riferimenti delle norme armonizzate e che non occorre aggiungere limitazioni all’atto della pubblicazione di tali norme, è opportuno aggiungere tali riferimenti nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436. È inoltre necessario sostituire il riferimento alla norma EN 62841-2-1:2018 in tale allegato per includere il riferimento all’ultima modifica di tale norma.
(10) Nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate a supporto della direttiva 2006/42/CE ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a decorrere dalle date stabilite in tale allegato. Dato che devono essere ritirati diversi riferimenti delle norme armonizzate pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è opportuno aggiungere tali riferimenti nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436.
(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/436.
(12) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’allegato I, punto 1), si applica a decorrere dal 2 ottobre 2021.
...
ALLEGATO I
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è così modificato:
la riga 35 è sostituita dalla seguente:
|
35
|
EN 62841-2-1:2018
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 2-1: Prescrizioni particolari per trapani e trapani a percussione portatili (IEC 62841-2-1:2017, modificata)
EN 62841-2-1:2018/A11:2019
|
C
|
2) sono aggiunte le righe seguenti:
|
43
|
EN ISO 18497:2018
Trattrici e macchine agricole - Sicurezza delle macchine altamente automatizzate - Principi per la progettazione (ISO 18497:2018)
|
B
|
|
44
|
EN ISO 19353:2019
Sicurezza del macchinario - Prevenzione e protezione contro l’incendio (ISO 19353:2019)
|
B
|
|
45
|
EN 707:2018
Macchine agricole - Spandiliquame - Sicurezza
|
C
|
|
16
|
EN 1459-2:2015+A1:2018
Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - parte 2: Carrelli a braccio telescopico rotante
|
C
|
|
47
|
EN ISO 3691-5:2015
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - parte 5: Carrello elevatore con operatore a piedi (ISO 3691-5:2014)
|
C
|
|
18
|
EN ISO 4254-9:2018
Macchine agricole - Sicurezza - parte 9: Seminatrici (ISO 4254-9:2018)
|
C
|
|
49
|
EN ISO 10517:2019
Tosasiepi portatili a motore - Sicurezza (ISO 10517:2019)
|
C
|
|
50
|
EN ISO 11148-13:2018
Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza - parte 13: Utensili per l’inserimento di elementi di fissaggio (ISO 11148-13:2017)
|
C
|
|
51
|
EN 12012-1:2018
Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per riduzione dimensionale - parte 1: Requisiti di sicurezza per granulatori a lame e per trituratori
|
C
|
|
52
|
EN 12312-8:2018
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - parte 8: Scale e piattaforme di manutenzione o servizio
|
C
|
|
53
|
EN 12733:2018
Macchine agricole e forestali - Motofalciatrici condotte a piedi - Sicurezza
|
C
|
|
54
|
EN 14033-4:2019
Applicazioni ferroviarie - Binario - Macchine per la costruzione e la manutenzione della infrastruttura ferroviaria - parte 4: Requisiti tecnici di circolazione, di viaggio e di lavoro sulla rete ferroviaria
|
C
|
|
55
|
EN 16712-4:2018
Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Apparecchiature schiumogene portatili - parte 4: Generatori PN 16 di schiuma ad alta espansione
|
C
|
|
56
|
EN 16770:2018
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Sistemi di estrazione di trucioli e polveri per installazioni in interni - Requisiti di sicurezza
|
C
|
|
57
|
EN 16985:2018
Cabine di verniciatura per materiali di rivestimento organici - Requisiti di sicurezza
|
C
|
|
58
|
EN 17067:2018
Macchine forestali - Requisiti di sicurezza dei controlli radio remoti
|
C
|
|
59
|
EN ISO 19296:2018
Estrazione mineraria - Macchine mobili sotterranee - Sicurezza delle macchine (ISO 19296:2018)
|
C
|
|
60
|
EN ISO 28927-4:2010
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria - parte 4: Smerigliatrici dritte (ISO 28927-4:2010)
EN ISO 28927-4:2010/A1:2018
|
C
|
|
61
|
EN 60204-1:2018
Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - parte 1: Regole generali (IEC 60204-1:2016, modificata)
|
B
|
|
62
|
EN IEC 60204-11:2019
Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - parte 11: Prescrizioni per l’equipaggiamento AT con tensioni superiori a 1 000 V c.a. o 1 500 V c.c., ma non superiori a 36 kV (IEC 60204-11:2018)
|
B
|
|
63
|
EN 62841-4-2:2019
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 4-2: Prescrizioni particolari per tagliasiepi (IEC 62841-4-2:2017, modificata)
|
C
|
|
64
|
EN 62841-3-12:2019
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-12: Prescrizioni particolari per macchine filettatrici trasportabili (IEC 62841-3-12:2017)
|
C
|
|
65
|
EN 62841-2-21:2019
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 2-21: Prescrizioni particolari per apparecchi portatili per la pulizia interna dei tubi (IEC 62841-2-21:2017, modificata)
|
C
|
|
66
|
EN ISO 20607:2019
Sicurezza del macchinario - Manuale di istruzioni - Principi generali di redazione (ISO 20607:2019)
|
B
|
|
67
|
EN ISO 19085-7:2019
Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - parte 7: Piallatrici a filo, piallatrici a spessore, piallatrici combinate a filo e a spessore (ISO 19085-7:2019)
|
C
|
|
68
|
EN 1114-3:2019
Macchine per materie plastiche e gomma - Estrusori e linee di estrusione - parte 3: Requisiti di sicurezza per traini
|
C
|
|
69
|
EN 1127-1:2019
Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione - parte 1: Concetti fondamentali e metodologia
|
B
|
ALLEGATO II
Nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 sono aggiunte le righe seguenti:
| 39 |
EN ISO 28927-4:2010
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria - parte 4: Smerigliatrici dritte (ISO 28927-4:2010)
|
2 aprile 2020
|
C
|
| 40 |
EN ISO 19353:2016
Sicurezza del macchinario - Prevenzione e protezione contro l’incendio (ISO 19353:2015)
|
2 ottobre 2021
|
B
|
| 41 |
EN 707:1999+A1:2009
Macchine agricole - Spandiliquame - Sicurezza
|
2 ottobre 2021
|
C
|
| 42 |
EN 792-13:2000+A1:2008
Utensili portatili non elettrici - Requisiti di sicurezza - parte 13: Utensili per l’inserimento di elementi di fissaggio
|
2 ottobre 2021
|
C
|
| 43 |
EN 1889-1:2011
Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Macchine mobili sotterranee - Sicurezza - parte 1: Veicoli con pneumatici
|
2 ottobre 2021
|
C
|
| 44 |
EN ISO 3691-5:2014
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - parte 5: Carrelli con operatore a piedi (ISO 3691-5:2014)
EN ISO 3691-5:2014/AC:2014
|
2 ottobre 2021
|
C
|
| 45 |
EN ISO 10517:2009
Tosasiepi portatili a motore - Sicurezza (ISO 10517:2009)
EN ISO 10517:2009/A1:2013
|
2 ottobre 2021
|
C
|
| 46 |
EN 12012-1:2007+A1:2008
Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per riduzione dimensionale - parte 1: Requisiti di sicurezza per granulatori a lame
|
2 ottobre 2021
|
C
|
| 47 |
EN 12012-3:2001+A1:2008
Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per riduzione dimensionale - parte 3: Requisiti di sicurezza per trituratori
|
2 ottobre 2021
|
C
|
| 48 |
EN 12312-8:2005+A1:2009
Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - parte 8: Scale e piattaforme di manutenzione
|
2 ottobre 2021
|
C
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| 49 |
EN 12733:2001+A1:2009
Macchine agricole e forestali - Motofalciatrici condotte a piedi - Sicurezza
|
2 ottobre 2021
|
C
|
| 50 |
EN 12981:2005+A1:2009
Impianti di verniciatura - Cabine per l’applicazione di prodotti vernicianti in polvere - Requisiti di sicurezza
|
2 ottobre 2021
|
C
|
| 51 |
EN 13355:2004+A1:2009
Impianti di verniciatura - Cabine forno - Requisiti di sicurezza
|
2 ottobre 2021
|
C
|
| 52 |
EN 14018:2005+A1:2009
Macchine agricole e forestali - Seminatrici - Sicurezza
|
2 ottobre 2021
|
C
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| 53 |
EN 60204-1:2006
Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - parte 1: Regole generali (IEC 60204-1:2005, modificata)
EN 60204-1:2006/AC:2010
EN 60204-1:2006/A1:2009
|
2 ottobre 2021
|
B
|
| 54 |
EN 60204-11:2000
Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - parte 11: Prescrizioni per l’equipaggiamento AT con tensioni superiori a 1 000 V AC o 1 500 V DC, ma non superiori a 36 kV (IEC 60204-11:2000)
EN 60204-11:2000/AC:2010
|
2 ottobre 2021
|
B
|
| 55 |
EN 848-3:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Fresatrici su un solo lato con utensile rotante - parte 3: Foratrici e fresatrici a controllo numerico
|
2 ottobre 2021
|
C
|
| 56 |
EN ISO 28927-2:2009
Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell’emissione vibratoria - parte 2: Avvitatori, avvitadadi e cacciaviti (ISO 28927-2:2009)
|
2 ottobre 2021
|
C
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| 57 |
EN 60745-2-21:2009
Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - parte 2-21: Prescrizioni particolari per macchine per spurgo (IEC 60745-2-21:2002, modificata)
EN 60745-2-21:2009/A1:2010
|
2 ottobre 2021
|
C
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| 58 |
EN 859:2007+A2:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Piallatrici a filo con avanzamento manuale
|
2 ottobre 2021
|
C
|
| 59 |
EN 860:2007+A2:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Piallatrici a spessore su una sola faccia
|
2 ottobre 2021
|
C
|
| 60 |
EN 861:2007+A2:2012
Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Piallatrici combinate a filo e a spessore
|
2 ottobre 2021
|
C
|
| 61 |
EN 1114-3:2001+A1:2008
Macchine per materie plastiche e gomma - Estrusori e linee di estrusione - parte 3: Requisiti di sicurezza per traini
|
2 ottobre 2021
|
C
|
| 62 |
EN 1127-1:2011
Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione - parte 1: Concetti fondamentali e metodologia
|
2 ottobre 2021
|
B
|
| 63 |
EN 1459-2:2015
Carrelli fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifica - parte 2: Carrelli a braccio telescopico rotante
|
2 ottobre 2021
|
C
|
Vedi Elenco consolidato Norme armonizzate
Vedi la nuova sezione "Norme armonizzate click"
- Pubblicato: 02 Aprile 2020
- Visite: 5132
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Regolamento (UE) 2019/1243
Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo
GU L 198 del 25.7.2019
- Pubblicato: 02 Marzo 2020
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10° Rapporto sull’attività di sorveglianza del mercato ai sensi del d.lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine
Il 10° rapporto si propone come strumento di condivisione del patrimonio informativo che negli anni l’Istituto ha costruito e cercato di organizzare nel settore della sicurezza delle macchine, al fine di offrire spunti per l’avvio di importanti azioni per la sicurezza con particolare attenzione, stante la mission istituzionale, agli ambienti di lavoro.
Si tratta di un elaborato tecnico di pratico e immediato utilizzo per i vari soggetti che partecipano alla sorveglianza del mercato (organi di vigilanza, fabbricati, datori di lavoro/utilizzatori, verificatori, distributori ecc.), costituito da schede riferite alle principali tipologie di macchine (secondo la classificazione dei Comitati tecnici (CEN/CENELEC) che trattano le principali non conformità rilevate evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni ritenute accettabili dall’autorità di sorveglianza del mercato.
L’analisi del processo di sorveglianza del mercato e in particolare dell’attività di accertamento tecnico condotta da Inail, in base al comma 2 dell’art. 6 del D.lgs. 17/2010 (ex comma 2 dell’art. 7 del d.p.r. 459/96), offre ogni due anni spunti per approfondimenti e valutazioni, che possano contribuire a migliorare l’intero processo.
In particolare questo decimo rapporto costituisce un momento di svolta, o più precisamente di evoluzione, nella direzione di una sempre maggiore condivisione del patrimonio informativo che negli anni l’Istituto ha costruito e ha cercato di organizzare, in modo che potesse rappresentare uno strumento per l’avvio di importanti azioni per la sicurezza, con particolare attenzione, stante la mission istituzionale, agli ambienti di lavoro. Nel corso degli anni è emersa sempre più prepotentemente la stretta correlazione tra attività di vigilanza, verifica periodica e sorveglianza del mercato, dimostrando come queste azioni siano complementari e possano reciprocamente aiutarsi per un miglioramento del servizio prestato.
Tutte queste attività (vigilanza, verifica periodica e sorveglianza del mercato), infatti, rappresentano strumenti messi al servizio del lavoratore o più in generale del cittadino, per garantire livelli minimi di sicurezza e contemporaneamente cercare di innalzarne la soglia, promuovendo, con interventi concreti e diretti, la cultura della sicurezza.
Vigilanza e verifica sono da sempre i motori dell’attività di sorveglianza del mercato, in quanto storicamente ASL/ARPA, Ispettorato nazionale del lavoro e organi istituzionali preposti alla verifica periodica hanno dato avvio a oltre il 95% delle segnalazioni di presunta non conformità; allo stesso tempo le conclusioni dell’iter di sorveglianza del mercato hanno offerto utili indicazioni per rendere più puntuale e tecnicamente valido il contributo offerto nell’espletamento di questi servizi, indirizzando i tecnici nell’individuazione di situazioni critiche per la sicurezza dei lavoratori.
Partendo, come nelle passate edizioni, dalla banca dati che Inail ha composto negli anni per gestire l’attività di accertamento, si è inteso in questo decimo rapporto realizzare un documento tecnico di pratico e immediato utilizzo per i vari soggetti che partecipano alla sorveglianza del mercato (organi di vigilanza, fabbricanti, datori di lavoro/utilizzatori, verificatori, distributori, ecc.).
A tal fine sono state realizzate, per le principali tipologie di macchine (secondo la classificazione dei Comitati Tecnici CEN/CENELEC), delle schede che trattano le più significative non conformità rilevate, evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni tecniche ritenute accettabili. Naturalmente i documenti sono stati resi anonimi, recuperando esclusivamente le informazioni utili dal punto di vista tecnico, senza alcun riferimento a dati sensibili (riferiti al fabbricante o alla circostanza in cui la macchina segnalata è stata rinvenuta).
Ciascuna scheda si compone di tre parti:
- una prima parte descrittiva nella quale è individuata la tipologia di macchina, riportandone la denominazione specificata dal fabbricante nella dichiarazione CE di conformità e una sintetica descrizione che chiarisce la destinazione d’uso e le modalità di utilizzo; è inoltre specificato l’anno di fabbricazione della macchina, al fine di definire lo stato dell’arte di riferimento e quindi individuare le soluzioni che potrebbero ritenersi accettabili; l’indicazione di tale data è utile anche in relazione all’eventuale norma tecnica di riferimento disponibile;
- una parte dedicata alle norme tecniche armonizzate di riferimento: questa sezione non è sempre presente, perché ovviamente dipende dalla disponibilità di riferimenti tecnici pertinenti; si è riportata, ove disponibile, la norma armonizzata di tipo C (o eventualmente altre norme di ausilio alla definizione del parere tecnico illustrato nel seguito), indicandone la versione e la data di pubblicazione in gazzetta ufficiale. Quest’ultimo riferimento è particolarmente importante, in quanto la norma tecnica diviene riferimento per la presunzione di conformità solo nel momento in cui viene pubblicata in gazzetta ufficiale, per cui le eventuali contestazione sollevate non possono prescindere dalla data di immissione sul mercato del
prodotto, rispetto alla pubblicazione in gazzetta ufficiale dell’eventuale norma tecnica. Ovviamente l’adozione di una norma armonizzata pubblicata in gazzetta ufficiale, seppure dia presunzione di conformità, è a carattere volontario, ma in ogni caso il riferimento normativo determina un livello di sicurezza che i fabbricanti sono tenuti almeno ad assicurare, anche adottando soluzioni tecniche altre rispetto a quelle indicate nel precetto normativo;
- una parte denominata “accertamento tecnico” che si compone a sua volta di due sotto sezioni:
- una dedicata alla segnalazione di presunta non conformità, nella quale viene descritta la situazione di pericolo ravvisata, evidenziando in modo chiaro e sintetico quanto riscontrato sull’esemplare oggetto di segnalazione, con riferimento alla parte della macchina coinvolta e alla situazione di utilizzo considerata. Ovviamente le condizioni dalle quali scaturisce la segnalazione di presunta non conformità devono essere correlate a un problema di tipo costruttivo, ovvero il soggetto segnalante deve escludere, nei limiti del possibile, che la carenza rilevata sia da imputare a manomissioni e/o usi scorretti della macchina. In questi casi, infatti, le responsabilità non sono da riferire al fabbricante e quindi non prevedono l’attivazione di un iter di sorveglianza del mercato, che, rivolgendosi al responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto, contempla esclusivamente deficienze imputabili a chi ha progettato e costruito la macchina. Per rendere maggiormente intellegibile la situazione riscontrata, ove disponibili, sono stati inseriti foto e/o schemi. Sempre in questa parte si è collegata la situazione pericolosa alla carenza rispetto al requisito essenziale di sicurezza prescritto dalla direttiva, cercando di correlare la problematica al mancato rispetto delle prescrizioni dell’allegato I, indicando il requisito essenziale di sicurezza (RES) ritenuto non rispettato;
- un’altra incentrata sul parere tecnico, nella quale, limitatamente alle carenze segnalate e quindi ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) ritenuti presumibilmente non conformi, si è illustrato l’esito dell’accertamento tecnico condotto da Inail, sulla base della documentazione fornita dai fabbricanti, di pareri già espressi dall’autorità di sorveglianza del mercato, di posizioni assunte nei consessi comunitari, nonché dello stato dell’arte di riferimento.
Si tratta ovviamente di un primo esercizio in questa nuova direzione rispetto alle potenzialità che le conoscenze maturate nell’ambito dell’accertamento tecnico offrono, ma costituisce in ogni caso un importante passo anche per comprendere le esigenze di chi ci si aspetta possa adottare questo materiale. Come detto questo Rapporto è stato pensato per tutti coloro che a vario titolo approcciano la conformità dei prodotti alla direttiva macchine e proprio per ottenere un documento di più ampia applicabilità i criteri con i quali le schede sono state selezionate hanno contemplato innanzitutto la diffusione della tipologia di macchina, in seconda battuta si è cercato di individuare situazioni più frequenti, almeno sulla base dei dati disponibili dalla sorveglianza del mercato, e in ultimo si sono privilegiate le situazioni di più immediata individuazione.
In questo modo il lavoro prodotto, almeno in questo primo esemplare, vorrebbe trasversalmente offrire spunti per:
- fabbricanti e distributori, evidenziando le carenze più ricorrenti e le norme tecniche di riferimento, che si è rilevato non sempre costituiscono il back ground di chi approccia la progettazione e fabbricazione di una macchina;
- organi di vigilanza territoriale, riportando esempi di situazioni pericolose che potrebbero ripresentarsi nei luoghi di lavoro e soprattutto indicando, in un percorso di ottimizzazione del processo di sorveglianza del mercato, modalità di analisi della conformità e di segnalazione alle autorità competenti che possano migliorare l’azione di controllo. È indubbio, infatti, che segnalazioni più puntuali e pertinenti rendono gli interventi dell’autorità di sorveglianza più rapidi e soprattutto facilitano il confronto con il fabbricante, agevolando la rilevazione della problematica e quindi l’interlocuzione, anche per l’eventuale implementazione di interventi correttivi;
- datori di lavoro e utilizzatori, presentando una rassegna di possibili carenze palesi che potrebbero indirizzare nella scelta in fase di acquisto dei prodotti.
Questo decimo rapporto, in conclusione, fornendo analisi e informazioni di supporto alla valutazione di conformità dei prodotti alla direttiva macchine (per fabbricanti, utilizzatori, distributori, verificatori, soggetti istituzionali e non, ecc.), si propone anche di offrire spunti di indirizzo, per sviluppare nuove linee di ricerca e prodotti di supporto all’individuazione delle soluzioni adeguate per la totalità dell’utenza di settore.
____
Introduzione
CEN TC 98 - Piattaforme elevabili
CEN TC 142 - Macchine per il legno
CEN TC 143 - Macchine utensili
CEN TC 144 - Macchine agricole e forestali
CEN TC 147 - Gru
CEN TC 150 - Carrelli industriali
CEN TC 151 - Macchine per cantiere e costruzione
CEN TC 153 - Macchine per l’industria alimentare
CEN TC 183 - Macchine per la gestione dei rifiuti
Attrezzature intercambiabili
Fonte: INAIL 2019
- Pubblicato: 11 Dicembre 2019
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Guide machinery directive 2006/42/EC - Ed. 2019 EN
Brussels, October 2019
Introduction to the Update of the 2nd Edition
Directive 2006/42/EC is a revised version of the Machinery Directive, the first version of which was adopted in 1989. The new Machinery Directive has been applicable since 29th December 2009. The Directive has the dual aim of harmonising the health and safety requirements applicable to machinery on the basis of a high level of protection of health and safety, while ensuring the free circulation of machinery on the EU market. The revised Machinery Directive does not introduce radical changes compared with the previous versions. It clarifies and consolidates the provisions of the Directive with the aim of improving its practical application.
While the revised Machinery Directive was being discussed by the Council and the European Parliament, the Commission agreed to prepare a new Guide to its application.
The purpose of the Guide is to provide explanations of the concepts and requirements of Directive 2006/42/EC in order to ensure uniform interpretation and application throughout the EU. The Guide also provides information about other related EU legislation. It is addressed to all of the parties involved in applying the Machinery Directive, including machinery manufacturers, importers and distributors, Notified Bodies, standardisers, occupational health and safety and consumer protection agencies and officials of the relevant national administrations and market surveillance authorities. It may also be of interest to lawyers and to students of EU law in the fields of the internal market, occupational health and safety and consumer protection.
It should be stressed that only the Machinery Directive and the texts implementing its provisions into national law are legally binding.
The 2nd Edition of the Guide was endorsed by the Machinery Committee on 2 June 2010. In comparison with the 1st Edition, it was completed with comments on Annexes III to XI of the Machinery Directive. Some errors noticed by readers have been corrected. Legal references and terms have been updated in line with the Lisbon Treaty - in particular, where the Directive refers to 'the Community', the Guide now refers to 'the EU'.
Following discussion with the industry, the comments relating to chains, ropes and webbing for lifting purposes in §44, §330, § 340, §341, and §357 have been revised in order to clarify the practical application of the requirements relating to these products.
The 2nd Edition also includes a thematic index to facilitate consultation of the Guide. The numbering of the sections of the Guide is unchanged.
The Guide takes account of the amendment to Directive 2006/42/EC introduced by Regulation (EC) No 569/2009 relating to the regulatory procedure with scrutiny for the Machinery Committee. It also takes account of the provisions of Regulation (EC) No 765/2008 relating to market surveillance, which apply in a complementary way.
The 1st Update to the 2nd Edition of the Guide, further named Edition 2.1, has been completed to include the amendments made to the Machinery Directive by the Directive 2009/127/EC on Pesticide Equipment and the Regulation (EU) No 167/2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles (Tractors). In addition, guidance on “partly completed machinery” and “assemblies” has been added, as well as inserting clarifications and corrections to the concepts of "safety components'', "new and used machinery", "marking of machinery". A number of key guidance decisions of the Machinery Working Group have been incorporated into this text.
This Update to the 2nd Edition of the Guide, further named Edition 2.2, contains a number of clarifications and corrections to the concepts of “safety components” and “partly completed machinery”, and some edits to ensure coherence with the LVD Guide. There are two newly added paragraphs about the machinery control units (§417) and safety components which are considered to be logic units (§418).
The Guide is published on the Commission’s Website EUROPA in English. This updated Edition 2.2 is intended to be a living document, edited and updated with new guidance once approved by the Machinery Working Group. It might be made available in other EU languages, but only the English version will be checked by the Commission.
Therefore, in case of doubt, the English version should be taken as the reference.
The Guide can be downloaded and is presented in a printable format. The text of the Directive is presented in boxed red italic type - the comments follow in black type. The Guide has been prepared with the help of an Editorial Group2. The previous Update of the 2nd Edition has been carried out by an external consultant3 and the Commission, assisted by some of the members of the Editorial Group. This Update has been carried out by the Commission services based on the input from the Editorial Group. The Commission4 wishes to warmly thank the members of the Editorial Group both for the huge amount of work they have carried out as well as for the efficient, constructive and cooperative spirit in which the drafts have been prepared. In parallel to the work of the Editorial Group, a Machinery Core Group established by Orgalime, including representatives of the main sectors of machinery manufacturing, has provided invaluable input from the industry. The drafts prepared by the Editorial Group have been submitted to the Member States and stakeholders for comments. The Commission would also like to thank all those who have made comments. We have tried to take them into account as far as possible.
Of course, the Commission takes full responsibility for the content of the Guide. Readers are invited to communicate any corrections or comments so that they can be taken into account in preparing future updates or a revised 3rd Edition.
Directive 2006/42/EC
- Pubblicato: 06 Novembre 2019
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Pubblicato in File CEM

ISO 13857:2019 Distanze di sicurezza
ISO 13857:2019
Sicurezza del macchinario - distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori
File CEM importabile in CEM4
Questo documento stabilisce i valori delle distanze di sicurezza in ambienti sia industriali che non industriali per impedire il raggiungimento di zone pericolose del macchinario. Le distanze di sicurezza sono appropriate per le strutture di protezione.
Fornisce inoltre informazioni sulle distanze per impedire il libero accesso degli arti inferiori (vedi allegato B).
Questo documento riguarda le persone di età pari o superiore a 14 anni (la statura del 5° percentile dei 14enni è di circa 1 400 mm). Inoltre, solo per gli arti superiori, fornisce informazioni ai bambini di età superiore ai 3 anni (la statura del 5° percentile dei bambini di 3 anni è di circa 900 mm) in cui è necessario affrontare il raggiungimento attraverso le aperture.
I dati per prevenire l'accesso agli arti inferiori per i bambini non sono considerati.
Le distanze si applicano quando una riduzione del rischio sufficiente può essere raggiunta solo dalla distanza. Poiché le distanze di sicurezza dipendono dalle dimensioni, alcune persone di dimensioni estreme saranno comunque in grado di raggiungere le zone pericolose anche quando sono soddisfatti i requisiti di questo documento.
La conformità ai requisiti di questo documento impedisce l'accesso alla zona pericolosa. Tuttavia l'utente del presente documento è informato che non fornisce la riduzione del rischio richiesta per ogni pericolo (ad es. Pericoli relativi alle emissioni della macchina come radiazioni ionizzanti, fonti di calore, rumore, polvere).
Le clausole relative agli arti inferiori si applicano da sole solo quando l'accesso da parte degli arti superiori alla stessa zona di rischio non è prevedibile in base alla valutazione del rischio.
Le distanze di sicurezza hanno lo scopo di proteggere le persone che cercano di raggiungere le zone pericolose nelle condizioni specificate (vedere 4.1.1).
https://www.iso.org/standard/69569.html
Elaborato Certifico Srl - Liberatoria
Vedi Focus ISO 13857:2019
- Pubblicato: 15 Ottobre 2019
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