9° Rapporto INAIL Direttiva macchine - Edizione 2017
9° Rapporto 2017 sull'attività di sorveglianza del mercato ai sensi del d.lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine
Il documento fornisce analisi e informazioni di supporto al monitoraggio e all'ottimizzazione dell’azione di Sorveglianza del Mercato, oltre a contenuti di indirizzo, per sviluppare nuove linee di ricerca e prodotti di supporto all'individuazione delle soluzioni adeguate per la totalità dell’utenza di settore.
L'Inail, in base a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. 17/2010 (ex comma 2 dell’art. 7 del d.p.r. 459/96), conduce attività di accertamento tecnico in supporto all'autorità italiana preposta alla sorveglianza del mercato (Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). In particolare, all'intero del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici di Inail è istituita la sezione tecnico scientifica accertamenti tecnici, che coordina a livello nazionale le attività di valutazione della conformità di macchine, impianti, apparecchi e prodotti ai requisiti di sicurezza prescritti dalle disposizioni legislative di recepimento delle direttive di prodotto applicabili.
La banca dati che Inail ha negli anni composto per gestire le informazioni relative a detta attività di accertamento tecnico rappresenta una sintesi di tutte le informazioni su cui si fonda il processo di sorveglianza del mercato e costituisce, pertanto, un insostituibile strumento di analisi e monitoraggio, offrendo indirizzi e supporto a tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella filiera (organi preposti alla vigilanza nei luoghi di lavoro, fabbricanti, datori di lavoro, ecc.).
Il 9° Rapporto, previsto dall'art. 3 del decreto direttoriale prot. 11972 del 15 dicembre 2004, costituisce la sintesi organizzata dei dati contenuti nell'archivio informatico di Inail: partendo dalle segnalazioni di presunta non conformità di organi di vigilanza, Inail, magistratura, altri stati membri, ecc., viene ricostruito il meccanismo che, attivando un percorso di confronto tra le autorità e i fabbricanti, punta a garantire, nel rispetto delle prescrizioni della Direttiva Macchine, livelli minimi di sicurezza per i lavoratori. A valle di questo contraddittorio tra i soggetti preposti all'attività di sorveglianza e i fabbricanti, infatti, sono stati realizzati, condividendo strategie e soluzioni a breve e lungo termine, interventi migliorativi sia sul parco macchine già immesso sul mercato, sia sulle nuove produzioni, a dimostrazione della possibilità di superare la logica controllato/controllore/sanzione per giungere alla più efficace collaborazione tra le diverse parti interessate, nell'ottica di un incremento continuo dei livelli di sicurezza per gli operatori delle macchine e, più in generale, dei lavoratori.
Il documento prevede:
- un primo capitolo in cui viene offerta una panoramica dell’attività di sorveglianza, che parte dai dati riguardanti le segnalazioni di presunta non conformità (soggetti segnalanti e motivi di segnalazione), per passare poi all'analisi delle risultanze finora definite dall'autorità e a un esame più specifico in base al paese di origine del fabbricante e alla procedura di valutazione della conformità adottata;
- un secondo capitolo che ripropone l’intero percorso di sorveglianza, trattato per ciascuna regione, analizzando il numero delle segnalazioni pervenute con l’esplicitazione della tipologia di macchina e del motivo da cui origina la segnalazione e le corrispondenti risultanze ad oggi definite;
- un terzo capitolo dedicato alle singole tipologie di macchina, che analizza le risultanze definite per ciascuna tipologia e approfondisce l’esame dei requisiti di sicurezza risultati non conformi o resi conformi.
Il Rapporto si inserisce nell'ambito dell’attività di ricerca sul “knowledge management delle tecnologie di sicurezza” come elemento di avvio di un processo che, partendo dalla rilevazione delle criticità emerse sulle macchine in uso, possa arrivare alla definizione di linee di indirizzo per le attività di valutazione della conformità e verifica e all'identificazione di soluzioni tecniche innovative, in grado di assicurare livelli di sicurezza crescenti degli ambienti di lavoro. L’interpretazione dei dati emersi nel Rapporto, infatti, può costituire, se adeguatamente indirizzata, uno strumento di supporto sia all'attività di verifica e controllo condotta dall'Inail, dagli organi di vigilanza territoriale e dai soggetti abilitati, sia al processo di continuo miglioramento che vede impegnati i fabbricanti.
Il 9° Rapporto Inail, in conclusione, con obiettivi e finalità immutate, fornisce analisi e informazioni per il monitoraggio e l’ottimizzazione dell’azione di sorveglianza del mercato al servizio dei soggetti che a vario titolo (costruttori, utilizzatori, distributori, soggetti istituzionali e non) sono in essa coinvolti, oltre a contenuti di indirizzo, per sviluppare nuove linee di ricerca e prodotti di supporto all'individuazione delle soluzioni adeguate per il complesso dell’utenza di settore.
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Introduzione
1° Capitolo Quadro generale delle segnalazioni di presunta non conformità e risultanze degli accertamenti tecnici 1.1 Segnalazioni di presunta non conformità 1.2 Motivo delle segnalazioni di presunta non conformità 1.3 Risultanze degli accertamenti tecnici 1.3.1 I dati complessivi 1.3.2 I dati per gruppi di requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RES) 1.4 Costruttori per area di provenienza 1.5 Sorveglianza del Mercato per le macchine in allegato IV 1.6 Classificazione dei RES in gruppi
2° Capitolo Analisi delle segnalazioni di presunta non conformità e delle risultanze degli accertamenti tecnici per Regione 2.1 Panoramica dell’attività di sorveglianza per regione 2.2 Analisi dettagliata per singola regione
3° Capitolo Analisi delle risultanze degli accertamenti tecnici per tipologia di macchina 3.1 Panoramica dell’attività di sorveglianza per tipologia di macchina 3.2 Analisi dettagliata per tipologia di macchina
Allegato, inoltre l'esportazione dei Commenti formato PDF.
Update Settembre 2017
A seguito della pubblicazione dell'edizione 2.1 - Luglio 2017 (Update of 2nd Edition) della Guida all'applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE, in lingua inglese, sono stati pubblicati commenti alla Parte 2.4 - pericoli specifici per ler macchine per l'applicazione dei pesticidi. Questo aggiornamento alla seconda edizione della Guida, Edition 2.1, è stato, in parte, completato per includere le modifiche apportate alla Direttiva Macchine dalla Direttiva 2009/127/CE macchine per l’applicazione di pesticidi e il regolamento (UE) n 167/2013 sull'approvazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (trattori).
Il file formato CEM/PDF RESS All. I Direttiva macchine è stato aggiornato inserendo i commenti ufficali (EN) alla parte 2.4. Inoltre sono stati inserite modifiche all'Allegato I, così come stabilito dalla Direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 "macchine per l’applicazione di pesticidi".
La Guida intende agevolare la comprensione dei concetti e delle prescrizioni della direttiva 2006/42/CE al fine di garantirne l’uniforme interpretazione e applicazione in tutta l’UE.
Essa è rivolta a tutti i soggetti interessati all’applicazione della direttiva macchine, ivi inclusi i fabbricanti, gli importatori e i distributori di macchine, gli organismi notificati, gli organismi di normalizzazione, le autorità preposte alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e alla protezione dei consumatori, nonché i funzionari delle competenti amministrazioni nazionali e delle autorità di vigilanza del mercato. Essa può essere di interesse anche per gli avvocati e gli studiosi del diritto dell’UE in materia di mercato interno, di salute e sicurezza sul lavoro e di protezione dei consumatori. La guida è stata approvata dal comitato “macchine” nel luglio 2017. Si precisa che solo la direttiva macchine e le relative normative nazionali di recepimento sono giuridicamente vincolanti
RESS Allegato I
Il principio generale 4 illustra la struttura dell’allegato I. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nella parte 1 dell’allegato I devono essere considerati dai fabbricanti di tutte le categorie di macchine. Fatta eccezione per i punti 1.1.2, 1.7.3 e 1.7.4, che sono sempre applicabili, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute definiti in altri punti della parte 1 sono applicabili quando la valutazione dei rischi del fabbricante evidenzia la presenza di un dato pericolo. Le parti da 2 a 6 dell’allegato I sono relative ai seguenti pericoli specifici: Parte 2 pericoli specifici per talune categorie di macchine: - macchine alimentari; - macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici; - macchine portatili tenute e/o condotte a mano; - apparecchi portatili per il fissaggio e altre macchine ad impatto; - macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili; - macchine per l'applicazione dei pesticidi Parte 3 pericoli dovuti alla mobilità delle macchine; Parte 4 pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento; Parte 5 pericoli specifici delle macchine destinate ai lavori sotterranei; Parte 6 pericoli dovuti al sollevamento di persone. La pertinenza dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute definiti in ciascuna di queste parti dipende dal fatto che un dato modello di macchina faccia parte o meno di una o più delle categorie di macchine indicate nelle parti 2 o 5 o dall’eventuale presenza di uno o più dei pericoli specifici indicati nelle parti 3, 4 e 6 emersa a seguito della valutazione dei rischi effettuata dal fabbricante - cfr. §160: commenti sul principio generale 2. Ad esempio, una piattaforma di lavoro mobile elevabile è soggetta ai requisiti indicati nelle parti 1, 3, 4, e 6. Una sega circolare tenuta a mano per la lavorazione del legno è soggetta ai requisiti indicati nelle parti 1 e 2. In taluni casi, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nelle parti da 2 a 6 sono accessori ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute definiti in altre parti dell’allegato I che prendono in considerazione lo stesso tipo di pericolo, come indicato nei commenti sui punti corrispondenti.
Possibile segnalazione a norme tecniche abrogate, valutare sulle nuove.
CEM4: il Report Quadro complessivo Stato Valutazione dei Rischi
Update news 09.2021
Report "Quadro complessivo Stato VR" / "RA Complete Summary"
Metodo di Valutazione dei Rischi: Classico / Classic Tool / EN ISO 12100
Dalla Rel. 4.5.3 di CEM4, per facilitare la comprensione immediata della Valutazione dei Rischi, è stato predisposto un nuovo Report “Quadro complessivo stato VR”, con il quale, oltre alla già presente visualizzazione a video dello stato dell’analisi in corso, Applicabilità/Conformità, con i valori impostati ed i controlli in anteprima di CEM4, è possibile stampare/esportare lo stato complessivo della VR in poche pagine, ed avere un quadro sintetico dell’andamento/stato della Valutazione dei Rischi, senza procedere forzatamente a tutta la stampa/esportazione.
Il Valore “PASS SCHEDA VR”, è il valore che indica, secondo la Valutazione effettuata, se la Scheda VR è PASS di Conformità e il Requisito in valutazione è “normativamente conforme” (Compliance).
ISO 7010 Raccolta dei Segnali di sicurezza previsti dalla norma - Ed. 2017
File CEM importabile in CEM4
Aggiornata la raccolta segnaletica ISO:2011 (UNI 2012) alla versione ISO 2016 (UNI 2017 emendamento ISO 7:2017), quindi da 7 emendamenti che introducono altri 100 cartelli.
ISO 7010:2011 Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs
ISO 7010:2011/Amd 1:2012 ISO 7010:2011/Amd 2:2012 ISO 7010:2011/Amd 3:2012 ISO 7010:2011/Amd 4:2013 ISO 7010:2011/Amd 5:2014 ISO 7010:2011/Amd 6:2014 ISO 7010:2011/Amd 7:2016
La norma prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l’informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza. La forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3. La norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere poste.Comunque, non è applicabile ai segnali utilizzati nel traffico ferroviario, stradale, fluviale, marittimo e aereo e, in generale, in quei settori soggetti a una regolamentazione che può differire in alcuni punti della presente norma e della serie ISO 3864. La norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione.
Attenzione: Importare in CEM4 come Raccolta segnaletica:
Da CEM4: File/Importa file di scambio/Raccolte di cartelli
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Prime pubblicazioni in evidenza:
EN ISO 10326-1:2016 Vibrazioni meccaniche — Metodo di laboratorio per la valutazione delle vibrazioni sui sedili dei veicoli - Parte 1: Requisiti di base (ISO 10326- 1:2016, Corrected version 2017-02)
EN 378-2:2016 Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza ed ambientali - Parte 2: Progettazione, costruzione, prove, marcatura e documentazione
EN 609-1:2017 Macchine agricole e forestali — Sicurezza degli spaccalegna - Parte 1: Spaccalegna a cuneo
EN 1570-2:2016 Requisiti di sicurezza per piattaforme elevabili — Parte 2: Piattaforme elevabili a servizio di un numero di piani fissi di sbarco di un edificio maggiore di due, per il trasporto di cose, con velocità verticale non maggiore di 0,15 m/s
EN ISO 5395-2:2013/A1:2016
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017
EN ISO 11111-1:2016 Macchinario tessile — Requisiti di sicurezza — Parte 1: Requisiti comuni (ISO 11111-1:2016)
EN ISO 11111-2:2005/A2:2016
EN ISO 11111-3:2005/A2:2016
EN ISO 11111-4:2005/A2:2016
EN ISO 11111-5:2005/A2:2016
EN ISO 11111-6:2005/A2:2016
EN ISO 11111-7:2005/A2:2016
EN 12312-3:2017 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa — Requisiti specifici — Parte 3: Trasportatori a nastro
EN 12312-6:2017 Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa — Requisiti specifici — Parte 6: Attrezzature antighiaccio e di sbrinamento per aeromobili
EN 13001-3-5:2016 Apparecchi di sollevamento — Criteri generali per il progetto — Parte 3-5: Stati limite e verifica dell’idoneità di ganci di sollevamento fucinati
EN 13204:2016 Attrezzature idrauliche a doppia azione per servizi antincendio e di soccorso — Requisiti di sicurezza e di prestazione
EN 13241:2003+A2:2016 Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali
EN ISO 15012-4:2016 Salute e sicurezza in saldatura e nelle tecniche affini — Attrezzatura per la captazione e la separazione dei fumi di saldatura — Parte 4: Requisiti generali (ISO 15012-4:2016)
EN 16851:2017 Apparecchi di sollevamento — Sistemi di gru a struttura limitata
EN 60947-5-5:1997/A2:2017 IEC 60947-5-5:1997/A2:2016
EN 62841-2-8:2016 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi per il giardinaggio — Sicurezza — Parte 2: Prescrizioni particolari per cesoie e roditrici portatili IEC 62841-2-8:2016 (Modificata)
First and foremost always check the applicability of the machine to other Directives of the "New Approach" which provide for CE marking:
- Dir 2006/95/EC "Low Voltage" (including) - Dir 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility" (almost always) - Other eg ATEX , PED , etc., and import the relevant requirements (see Administration standards), proceed to the Risk Assessment (see Risk Assessment customized ) and bring in the EC Declaration of Conformity.
For each machine, you must specify the following information, in order:
1. Master Data Company (Manufacturer); 2. Data of the Project to which the machine (defined for example as a series of models, machine families, orders, etc.); 3. Technical specifications of the machine.
Through the tree structure of the archive in the main window, the user can work on documents needed to administer the requirements of the Machinery Directive: make a Risk Assessment on RESS of the Machinery Directive Risk Assessment on Technical Regulations/Requirements, draft the EC declaration of conformity, organize the Technical Construction File, locate the data plate bearing the CE marking, etc.
Steps 1 and 2 describe the procedure to insert a New Company and a New Project.
Step 3 illustrates the procedure to insert a New Machine.
Each company can have multiple projects and each project can contain multiple machines in turn.
Each machine has its ownCEM4 Homesummary and a tree structure that represents theTechnical File.
In this section you will be treated just inserting New Machines. For more information on other management functions (move, copy , delete, etc..) Refer to the "Advanced" or the user manual of the product
After starting the software, the main screen isCEM4 Home, composed of the elements shown in the screenshot below.
- On the left side, the module archive and standards, with tree structures for navigation within the database.
- To the right of the work area, in which are shown the information home, newer machines, Legislation, Administration, News, external links.
Check list controlli Apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile [N. 01]
Check list controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile e relativi accessori di sollevamento” [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.] (Fonte INAIL)
Apparecchio di sollevamento tipo trasferibile:gru a torre, argani a cavalletto in edilizia, argani a bandiera installabili su ponteggio, ecc.
Formato CEM importabile CEM4 / PDF
La presente Checklist si propone di offrire utili indicazioni a carattere volontario al datore di lavoro per garantire gli interventi di controllo, non straordinari (cfr. art. 71 comma 8 lett. b) punto 2), da condurre, secondo frequenze prestabilite, ad opera di personale formato, competente ed informato, per assicurare la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza e garantire un uso ininterrotto dell’attrezzatura, ove la documentazione del fabbricante a corredo dell’apparecchio di sollevamento ovvero dell’accessorio di sollevamento utilizzato risulti non disponibile (perché trattasi di macchina immessa sul mercato o messa in servizio prima del 21 settembre 1996, data di entrata in vigore in Italia della direttiva Macchine, o perché il manuale risulta smarrito ed il fabbricante dell’attrezzatura non è in grado di fornirne copia). Laddove, infatti, il manuale del fabbricante risulti disponibile o comunque reperibile, le indicazioni in esso contenute costituiscono il riferimento per il datore di lavoro. Si precisa che per quanto riguarda gli adempimenti di cui all’art. 71 comma 8 lett. a) per gli apparecchi di sollevamento di tipo fisso questi debbano ritenersi comunque già soddisfatti trattandosi di macchine già in servizio. Il documento riporta anche indicazioni sui controlli da effettuarsi sugli accessori di sollevamento, come di seguito definiti.
Si riporta di seguito una schematica presentazione delle principali figure coinvolte nelle attività di controllo, manutenzione ed ispezione degli apparecchi di sollevamento, un elenco delle diverse tipologie di intervento che possono essere condotte sugli apparecchi di cui trattasi, prevalentemente in base alla frequenza degli stessi e la descrizione dei principali metodi di intervento. Le figure sotto descritte non devono necessariamente essere distinte tra loro: più controlli, infatti, possono essere eseguiti dalla stessa persona, purché in possesso di tutte le competenze specifiche per eseguirli, come previsto dall’art. 71 comma 8 lett. c). Si precisa inoltre che dette figure non devono essere appositamente reclutate dal datore di lavoro, ma possono coincidere, previo possesso dei requisiti necessari all’espletamento dei compiti previsti, con il personale in forza presso il datore di lavoro. Questo anche in considerazione di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 69 e 71 comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che prevede che il datore di lavoro assicuri una qualificazione del personale commisurata agli specifici rischi che le attrezzature di lavoro in uso presentano. Le definizioni sotto riportate sono riprese dalle norme tecniche di riferimento.
Definizioni delle figure coinvolte nelle attività di controllo, manutenzione ed ispezione degli apparecchi di sollevamento EN 12480-1 e ISO 9927.
CONDUTTORE DI GRU: (identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) persona che fa funzionare la gru al fine di posizionare dei carichi. È responsabile della manovra corretta dell’attrezzatura. Deve essere adeguatamente addestrato per la specifica tipologia di gru ed avere una sufficiente conoscenza della gru, dei suoi comandi e dei suoi dispositivi di sicurezza. [EN 12480-1].
IMBRACATORE: (identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) responsabile dell’attacco e dello sgancio del carico al e dall’organo di presa della gru, così pure dell’utilizzo della corretta attrezzatura di sollevamento in conformità con la pianificazione della manovra per il buon posizionamento dei carichi. [EN 12480-1].
PERSONALE DI MANUTENZIONE: [identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se specificatamente qualificato secondo quanto previsto all’art. 71 comma 7 lett. b)] personale responsabile della manutenzione della gru e del suo sicuro e soddisfacente funzionamento. È tenuto ad effettuare ogni manutenzione necessaria. Deve avere piena familiarità con l’attrezzatura ed i rischi che essa presenta e con le procedure di intervento previste. [EN 12480-1].
TECNICO ESPERTO: [identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se in possesso delle competenze necessarie come previsto all’art. 71 comma 8 lett. c)] persona che, per la sua preparazione ed esperienza, possiede capacità e conoscenze nel campo delle gru e sufficiente familiarità con le principali regolamentazioni per poter determinare eventuali scostamenti dalle condizioni previste. [ISO 9927].
Registro di controllo
Tutti i controlli condotti sull’attrezzatura devono essere riportati su apposito registro (di cui si riporta un fac simile nell’appendice B), ad eccezione di quelli giornalieri, per i quali è sufficiente la registrazione solo in caso in cui dovessero evidenziare eventuali difetti, al fine anche di ottemperare a quanto previsto dall’art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che prevede la registrazione dei risultati dei controlli condotti e la loro conservazione per almeno tre anni.
Alcuni esempi di apparecchi di sollevamento di tipo mobile (apparecchi destinati a sollevare e movimentare. nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa, in grado di muoversi senza vie di corsa o binari) sono:
Definizione di apparecchio di sollevamento tratta dalla ISO 4306:
"Apparecchio di sollevamento: apparecchio a funzionamento discontinuo, destinato a sollevare e movimentare nello spazio carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa".
Alcuni esempi di apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile (apparecchi destinati a sollevare e movimentare nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa, trasferibili in più installazioni) sono:
Apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile: Gru a torre Gru derrick Paranco
Accessori di sollevamento: Braca di nastro tessuto piatto Brache a fune di acciaio per usi generali nel sollevamento Brache di catena Golfari Occhielli di corda Gancio a C Pinza Trave di sollevamento Forche di sollevamento Morse per piastre Magnete di sollevamento Ventosa Orecchio di sollevamento Occhielli di sollevamento Dinamometro per il sollevamento (dinamometro)
Accessori di sollevamento integrati con il carico: Ancora di sollevamento Blocchi d’angolo Occhielli per contenitore
Le polveri, come definite nella presente Norma, sono pericolose perché quando sono disperse in aria, con qualunque mezzo, possono formare atmosfere potenzialmente esplosive. Inoltre, strati di polvere possono accendersi e comportarsi come sorgenti di accensione per un’atmosfera esplosiva.
Questa parte delle IEC 60079 fornisce una guida per l’identificazione e la classificazione dei luoghi dove possono manifestarsi detti pericoli derivanti dalla polvere. Essa stabilisce i criteri essenziali nei confronti dei quali i pericoli di accensione possono essere valutati e fornisce una guida sui parametri di progetto e di controllo che possono essere utilizzati per ridurre detto pericolo.
Per il processo di identificazione e di classificazione dei luoghi pericolosi, sono forniti criteri generali e particolari.
Questa Norma contiene un Allegato A, informativo, che fornisce esempi per la classificazione dei luoghi.
CEI Edizione 2016: EN 60079-10-2:2016 Atmosfere esplosive Parte 10-2: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili
Allegato, inoltre l'esportazione dei Commenti formato PDF.
La Guida intende agevolare la comprensione dei concetti e delle prescrizioni della direttiva 2006/42/CE al fine di garantirne l’uniforme interpretazione e applicazione in tutta l’UE.
Essa è rivolta a tutti i soggetti interessati all’applicazione della direttiva macchine, ivi inclusi i fabbricanti, gli importatori e i distributori di macchine, gli organismi notificati, gli organismi di normalizzazione, le autorità preposte alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e alla protezione dei consumatori, nonché i funzionari delle competenti amministrazioni nazionali e delle autorità di vigilanza del mercato. Essa può essere di interesse anche per gli avvocati e gli studiosi del diritto dell’UE in materia di mercato interno, di salute e sicurezza sul lavoro e di protezione dei consumatori. La guida è stata approvata dal comitato “macchine” il 2 giugno 2010. Si precisa che solo la direttiva macchine e le relative normative nazionali di recepimento sono giuridicamente vincolanti
RESS Allegato I I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nella parte 1 dell’allegato I devono essere considerati dai fabbricanti di tutte le categorie di macchine. Fatta eccezione per i punti 1.1.2, 1.7.3 e 1.7.4, che sono sempre applicabili, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute definiti in altri punti della parte 1 sono applicabili quando la valutazione dei rischi del fabbricante evidenzia la presenza di un dato pericolo. Le parti da 2 a 6 dell’allegato I sono relative ai seguenti pericoli specifici: Parte 2 pericoli specifici per talune categorie di macchine: - macchine alimentari; - macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici; - macchine portatili tenute e/o condotte a mano; - apparecchi portatili per il fissaggio e altre macchine ad impatto; - macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili; Parte 3 pericoli dovuti alla mobilità delle macchine; Parte 4 pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento; Parte 5 pericoli specifici delle macchine destinate ai lavori sotterranei; Parte 6 pericoli dovuti al sollevamento di persone. La pertinenza dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute definiti in ciascuna di queste parti dipende dal fatto che un dato modello di macchina faccia parte o meno di una o più delle categorie di macchine indicate nelle parti 2 o 5 o dall’eventuale presenza di uno o più dei pericoli specifici indicati nelle parti 3, 4 e 6 emersa a seguito della valutazione dei rischi effettuata dal fabbricante
Possibile segnalazione a norme tecniche abrogate, valutare sulle nuove.
Guida all'applicazione della Direttiva "macchine" 2006/42/CE
2a edizione giugno 2010
La direttiva 2006/42/CE è la versione rivista della direttiva “macchine”, la cui prima versione è stata adottata nel 1989.
La nuova direttiva macchine, che si applica dal 29 dicembre 2009, ha un duplice scopo: armonizzare i requisiti di sicurezza e di tutela della salute applicabili alle macchine sulla base di un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza, garantendo al contempo la libera circolazione delle macchine nel mercato dell’UE.
La direttiva macchine rivista non introduce modifiche radicali rispetto alle versioni precedenti: chiarisce e consolida le prescrizioni della direttiva, allo scopo di migliorarne l’applicazione pratica.
Mentre era all’esame del Consiglio e del Parlamento europeo il testo riveduto della direttiva macchine, la Commissione ha convenuto di predisporre una nuova guida alla sua applicazione.
La presente guida intende agevolare la comprensione dei concetti e delle prescrizioni della direttiva 2006/42/CE al fine di garantirne l’uniforme interpretazione e applicazione in tutta l’UE.
La guida fornisce inoltre informazioni su altri strumenti normativi pertinenti dell’UE.
Essa è rivolta a tutti i soggetti interessati all’applicazione della direttiva macchine, ivi inclusi i fabbricanti, gli importatori e i distributori di macchine, gli organismi notificati, gli organismi di normalizzazione, le autorità preposte alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e alla protezione dei consumatori, nonché i funzionari delle competenti amministrazioni nazionali e delle autorità di vigilanza del mercato.
Essa può essere di interesse anche per gli avvocati e gli studiosi del diritto dell’UE in materia di mercato interno, di salute e sicurezza sul lavoro e di protezione dei consumatori.
La guida è stata approvata dal comitato “macchine” il 2 giugno 2010.
Si precisa che solo la direttiva macchine e le relative normative nazionali di recepimento sono giuridicamente vincolanti
CEM4: Debugger Documenti - Rel. 4.8.9 Ottobre 2017
Dalla versione Rel. 4.8.9 del 12 Ottobre 2017, è stata aggiunta la funzionalità "Debugger Documenti".
Con il Debugger Documenti, il software CEM4 effettua un controllo "logico" e/o numerico sui campi dei Documenti, in particolare, al momento, sulle schede di Valutazione ed Analisi dei Rischi, segnalando determinate "incongruenze logiche e/o numeriche" afferenti specifici campi dei Report ed ottenendo, in questo modo, dei "Report Debugger"(1).
(1) Il Debugger Documenti è comunque una funzione di controllo "passante" e non bloccante sull'attività che si sta svolgendo
Negli esempi seguenti sono mostrati due possibili incongruenze logica e logico/numerica.
1. Incongruenza logica:
Nella Scheda di Valutazione dei Rischi EN ISO 12100 (VR), se è stata segnalata la presenza di un Pericolo, il valore dello stato di uscita/finale della VR dovrà essere "Conforme" o "Non Conforme", lo stato "Non esaminato", è incongruente e non dovrà essere presente nel Report (segnalazione del Debugger).
Es:
Scheda VR
Campo "Pericolo presente"
Campo "Conformità"
Debugger
Note
SI
Non esaminato
Interviene
Se è stato selezionato un pericolo il campo “Conformità” deve assume gli stati:
1. Conforme 2. Non Conforme
2. Incongruenza logico/numerico:
Nella Scheda di Valutazione dei Rischi EN ISO 12100 (VR), se è stata individuata la gravità nella stima del rischio iniziale (SE=2), il valore della gravità nella stima del rischio finale non potrà essere maggiore di quella iniziale (SE=3), e tale situazione, salvo valutazioni soggettive, è incongruente e non dovrà essere presente nel Report (segnalazione del Debugger)..
Es:
Scheda VR
Stima del rischio iniziale
Stima del rischio finale
Debugger
Note
SI (Se=2)
SI (Se=3)
Interviene
Nella stima del rischio è da controllare un aumento della Gravità (SE) dalla stima del rischio iniziale a quella finale:
Stima del rischio iniziale: (Se=2) Stima del rischio finale: (Se=3)
Il Debugger documenti, sarà potenziato per il controllo di diversi aspetti logici e/o numerici sui Documenti.
_____________________
Esempio delle schermate del Debugger Documenti nell'esempio 1
1.1 Avviso Degugger
All'Anteprima di stampa, si attiva l'avviso del Debugger sulla Scheda VR (click zoom):
1.2. Visualizzazione Debugger
Viene/vengono mostrata/e la/e l'incongruenza/e dove intervenire (click zoom):
Dalla Versione CEM4 4.8.9 di Ottobre 2017 è modificato il Report di Valutazione del rischio RESS/Pericoli per l’inserimento del valore numerico/grafico della riduzione del rischio in riferimento alle matrici di stima del metodo ibrido ISO/TR 14121-2:2012 p. 6.5 (Fig. 1) confrontato tra la stima del rischio iniziale e finale/residuo (Fig. 2).
Fig. 1 - Finestra matrici di calcolo
Fig. 2 - Valore numerico/grafico della riduzione del rischio
Tale valore inserito alla fine del report, darà un’evidenza immediata della riduzione effettuata (Fig. 3).
Fig. 3 - Valore visualizzato in calce al Report VR
Alert di controllo
Prima della stampa/anteprima/esportazione del report di analisi è inserito un alert a seguito dei seguenti controlli:
1. il valore numerico della stima finale non deve essere superiore a quello iniziale; 2. a parità di valore numerico la gravità selezionata nella stima finale non deve essere superiore a quella iniziale.
Vedi Fig. 4
Fig. 4 - Possibili alert
Gli avvisi, saranno, comunque, ignorabili dall'utente che potrà decidere se proseguire ugualmente.
Nella finestra degli avvisi o in un'altra finestra collegata saranno inseriti i RESS/pericoli coinvolti e le schede si analisi coinvolte.
Gli avvisi non compaiono nei seguenti casi:
a. non sono verificati i punti 1, 2; b. le due valutazioni danno lo stesso risultato ed hanno la stessa gravità; c. una delle due valutazioni (iniziale o finale) non è stata valorizzata.
Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC
Edition 2.1 - July 2017 (Update of 2nd Edition)
Directive 2006/42/EC is a revised version of the Machinery Directive, the first version of which was adopted in 1989. The new Machinery Directive has been applicable since 29th December 2009. The Directive has the dual aim of harmonising the health and safety requirements applicable to machinery on the basis of a high level of protection of health and safety, while ensuring the free circulation of machinery on the EU market. The revised Machinery Directive does not introduce radical changes compared with the previous versions. It clarifies and consolidates the provisions of the Directive with the aim of improving its practical application.
While the revised Machinery Directive was being discussed by the Council and the European Parliament, the Commission agreed to prepare a new Guide to its application. The purpose of the Guide is to provide explanations of the concepts and requirements of Directive 2006/42/EC in order to ensure uniform interpretation and application throughout the EU. The Guide also provides information about other related EU legislation. It is addressed to all of the parties involved in applying the Machinery Directive, including machinery manufacturers, importers and distributors, Notified Bodies, standardisers, occupational health and safety and consumer protection agencies and officials of the relevant national administrations and market surveillance authorities. It may also be of interest to lawyers and to students of EU law in the fields of the internal market, occupational health and safety and consumer protection. It should be stressed that only the Machinery Directive and the texts implementing its provisions into national law are legally binding.
The Guide is published on the Commission’s Website EUROPA in English. This updated Edition 2.1 is intended to be a living document, edited and updated with new guidance once approved by the Machinery Working Group. It will be made available in other EU languages, but only the English version will be checked by the Commission. Therefore, in case of doubt, the English version should be taken as the reference. The Guide can be downloaded and is presented in a printable format. The text of the Directive is presented in boxed red italic type - the comments follow in black type.
The Guide has been prepared with the help of an Editorial Group2 and this Update of the 2nd Edition has been carried out by an external consultant and the Commission, assisted by some of the members of the Editorial Group. The Commission4 wishes to warmly thank the members of the Editorial Group both for the huge amount of work they have carried out as well as for the efficient, constructive and cooperative spirit in which the drafts have been prepared. In parallel to the work of the Editorial Group, a Machinery Core Group established by Orgalime, including representatives of the main sectors of machinery manufacturing, has provided invaluable input from the industry. The drafts prepared by the Editorial Group have been submitted to the Member States and stakeholders for comments. The Commission would also like to thank all those who have made comments. We have tried to take them into account as far as possible.
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC)).
I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2006/42/CE sulle macchine sono contenuti nelle:
e devono essere letti insieme, tenendo conto che l'ultima decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione e nelle decisioni precedenti pubblicate.
Con il file CEM è possibile tenere sotto controllo in CEM4, nell'Archivio normativa, tutte le Norme armonizzate (n. 943), suddivise per CEN/CENELEC/Tipo A/B/C, consultare, gestire direttamente da CEM4 e commentare le stesse.
CEN
Norme di tipo A
Norme di tipo B
Norme di tipo C
1
101
733
CENELEC
---
11
97
Il file CEM allegato è importabile in CEM4 da File/Importa da File di scambio/norme, il file PDF allegato è la stampa/esportazione da CEM4:
cem4: video tutorial importazione file .CEM
La presente è Rev. 19.0 del File che sarà aggiornato alla pubblicazione di nuove Decisioni (pdf disponibile CEM4-export)
EN ISO 12100 e ISO/TR 14121-2: Esempio applicazione Valutazione del rischio
Il Documento illustra, con un esempio pratico, il “metodo di procedere” alla VR Direttiva macchine in accordo con l'Appendice A dell'ISO/TR 14121-2 e la EN ISO 12100.
Il presente Documento, estratto da EN ISO 12100 e ISO/TR 14121-2 mette in evidenza l'applicazione congiunta delle due norme, l'esempio riportato nell'Appendice A dell’ISO/TR 14121-2 è analizzato anche in CEM4 con l’elaborazione del Report parallelo all'esempio della norma.
Con il Documento "ISO/TR 14121-2 Metodi per la Valutazione del Rischio", si è trattato il contesto del Rapporto Tecnico ISO, nel documento allegato si tratta l'applicazione pratica (Appendice A), con sviluppo parallelo del Report VR di CEM4.
Sono allegati:
01. Un Guida pratica di applicazione congiunta delle 2 norme 02. Modulo Identificazione pericoli 03. Modulo Valutazione del Rischio 04. Esempio della ISO/TR 14121-1 applicato in CEM4 05. File CEM esempio
I Documenti dovrebbero essere letti nello stesso contesto.
La appendice fornisce, in prospetti separati, esempi di pericoli, situazioni pericolose ed eventi pericolosi per chiarire questi concetti e per aiutare le persone che svolgono la valutazione del rischio nel processo di identificazione dei pericoli.
Gli elenchi dei pericoli, delle situazioni pericolose e degli eventi pericolosi riportati nella presente appendice non sono esaustivi e non sono presentati in ordine di priorità.
Pertanto, il progettista dovrebbe anche identificare e documentare tutti gli altri pericoli, situazioni pericolose o eventi pericolosi esistenti nella macchina.
Riportiamo, l'elenco estrapolato dalla norma tecnica UNI EN ISO 12100: 2010, pericoli modificabili, aggiornabili e stampabili in CEM4.
Estratto EN 14122-1 Mezzi di accesso permanenti al macchinario
File CEM importabile in CEM4 / Tabella doc di scelta
NB. Verificare su norma ufficiale UNI/ISO
EN 14122-1:2010 Sicurezza del macchinario Mezzi di accesso permanenti al macchinario Parte 1: Scelta di un mezzo di accesso fisso tra due livelli
La norma fornisce i requisiti generali per l'accesso alle macchine fisse e una guida relativa alla scelta corretta dei mezzi di accesso quando non è possibile accedere alle macchine fisse direttamente dal livello del terreno o da un piano.
La norma si applica ai mezzi di accesso permanenti che fanno parte di una macchina fissa, alle parti regolabili non motorizzate e alle parti mobili dei mezzi di accesso fissi
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Update Edizione 2016 della norma
EN ISO 14122-1:2016 Safety of machinery Permanent means of access to machinery Part 1: Choice of fixed means and general requirements of access
Dalla Versione 4.8.0 di CEM4 (18 Novembre 2016), oltre al metodo classico di Valutazione dei Rischi "VRQ" implementato sin dalla Versione 3 di CEM4 (2004), è presente il nuovo metodo "EN ISO 12100" (2017) con 2 nuovi Report VR (allegati):
1. Analisi dei Rischi (AR) 2. Conformità RESS (CR)
Il metodo di Valutazione dei Rischi preferito da utilizzare e' a libera scelta dell’Utente, il metodo classico di valutazione dei Rischi "VRQ" non ha subito nessuna variazione ed è quello che consigliano al momento.
EN 61439 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali - Verifiche cap. 10-11.
File CEM importabile CEM4
La verifica di progetto è prevista per verificare la conformità del progetto di un QUADRO o di un sistema di QUADRI con le prescrizioni di questa serie di Norme. Le prove devono essere effettuate su un campione rappresentativo di un QUADRO in condizioni nuove e pulite. Se le prove sul QUADRO sono state effettuate in accordo con la serie IEC 60439, prima della pubblicazione della relativa Norma di prodotto della serie 61439, e i risultati di prova soddisfano le prescrizioni della relativa parte della IEC 61439, la verifica di tali prescrizioni non richiede di essere ripetuta. Non è richiesta la ripetizione delle verifiche secondo le Norme di prodotto dei dispositivi di manovra o dei componenti incorporati nel QUADRO che sono stati scelti in accordo con 8.5.3 e installati secondo le istruzioni del costruttore. Le prove sui dispositivi individuali secondo le loro rispettive Norme di prodotto non sono in alternativa alle verifiche di progetto della presente Norma dei QUADRI. La verifica di progetto deve essere soddisfatta applicando uno o più dei seguenti metodi che sono equivalenti ed alternativi per quanto appropriato: prove, calcoli, misure fisiche o convalida delle regole di progetto. Vedi Allegato D. La prestazione del QUADRO può essere compromessa dalle prove di verifica (es. prova di cortocircuito). Queste prove non dovrebbero essere eseguite su un QUADRO che è destinato ad essere messo in servizio. Un QUADRO che è stato verificato in accordo con la presente Norma dal costruttore originale (vedi 3.10.1) ed è stato realizzato o assemblato da un altro costruttore non richiede la ripetizione delle verifiche originarie di progetto se tutte le prescrizioni e le istruzioni specificate e fornite dal costruttore originale sono state pienamente soddisfatte. Se il costruttore del QUADRO installa delle proprie disposizioni che non sono comprese nelle verifiche fatte dal costruttore originale, il costruttore del QUADRO con queste disposizioni diventa il costruttore originale. Le verifiche individuali devono essere eseguite su ogni QUADRO finito secondo l’art. 11.
Verifica di progetto
La verifica di progetto deve comprendere quanto segue: 1) Costruzione: 10.2 Robustezza dei materiali e delle parti del QUADRO; 10.3 Grado di protezione degli involucri; 10.4 Distanze d’isolamento in aria e superficiali; 10.5 Protezione contro la scossa elettrica ed integrità dei circuiti di protezione; 10.6 Installazione degli apparecchi di manovra e dei componenti; 10.7 Circuiti elettrici interni e collegamenti; 10.8 Terminali per conduttori esterni. 2) Prestazione: 10.9 Proprietà dielettriche; 10.10 Sovratemperatura; 10.11 Capacità di tenuta al cortocircuito; 10.12 Compatibilità elettromagnetica; 10.13 Funzionamento meccanico. Il numero dei QUADRI o delle sue parti utilizzato per la verifica e l’ordine in cui si effettua la verifica è a discrezione del costruttore originale. I dati usati, i calcoli effettuati ed il confronto per la verifica dei QUADRI devono essere registrati in un rapporto di verifica.
Verifiche Individuali
La verifica ha lo scopo di individuare i difetti nei materiali e nella fabbricazione e di accertare il corretto funzionamento del QUADRO assemblato. Essa è eseguita su ogni QUADRO. Il costruttore del QUADRO deve stabilire se la verifica individuale è effettuata durante e/o dopo l’assemblaggio. Se del caso, la verifica individuale deve confermare che la verifica di progetto sia documentata. Non è richiesto eseguire la verifica individuale sugli apparecchi e sui componenti individuali installati nel QUADRO quando questi sono stati scelti in accordo con 8.5.3 e installati in accordo con le istruzioni del costruttore dell’apparecchio.
La verifica individuale deve comprendere le seguenti categorie: 1) Costruzione (si veda da 11.2 a 11.8): a) grado di protezione dell’involucro; b) distanze di isolamento in aria e superficiali; c) protezione contro la scossa elettrica ed integrità dei circuiti di protezione; d) installazione degli apparecchi di manovra e dei componenti; e) circuiti elettrici interni e collegamenti; f) terminali per conduttori esterni; g) funzionamento meccanico. 2) Prestazione (si veda da 11.9 a 11.10): a) poprietà dielettriche; b) cablaggio, prestazioni in condizioni operative e funzionalità.
EN 61439 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali
Robot e attrezzature per robot - Requisiti di sicurezza per robot industriali - Parte 2: Sistemi ed integrazione di robot
File CEM importabile CEM4
La norma specifica requisiti di sicurezza per l'integrazione di robot industriali e sistemi di robot industriali come definito nella UNI EN ISO 10218-1, e celle di robot industriali.
La norma descrive i pericoli di base e le situazioni pericolose identificate con questi sistemi, e fornisce i requisiti per eliminare o ridurre adeguatamente i rischi associati a questi pericoli. La norma specifica inoltre requisiti per un sistema industriale robotizzato come parte di un sistema di produzione integrato.
Formato: pdf Pagine: +144 Ed.: 3.0 2024 Pubblicato: 09/11/2024 Autore: Ing. Marco Maccarelli Editore: Certifico s.r.l. Lingue: Italiano ISBN: 9788898550135
Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.
(GU n. 165/1 del 29.06.2023)
Entrata in vigore: 19.07.2023
Applicazione dal 14.01.2027 [43 mesi firma del Regolamento]. Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti: