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certifico machinery directive

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File CEM

EN ISO 12100 Valutazione del rischio | File CEM

EN ISO 12100 Valutazione del rischio

La norma importabile in CEM4 

EN ISO 12100:2010
Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 12100 (edizione novembre 2010). La norma specifica la terminologia di base, i principi e una metodologia per il raggiungimento della sicurezza nella progettazione del macchinario.
 
Essa specifica i principi per la valutazione del rischio e la riduzione del rischio per aiutare i progettisti nel raggiungere questo obiettivo. Questi principi si basano sulla conoscenza e l'esperienza della progettazione, dell'utilizzo, degli incidenti, degli infortuni e dei rischi associati al macchinario. Le procedure sono descritte per identificare i pericoli e stimare e valutare i rischi durante le fasi pertinenti del ciclo di vita della macchina, e per eliminare i pericoli o arrivare a ridurre sufficientemente i rischi.
 
Sono fornite linee di orientamento sulla documentazione e la verifica del processo di valutazione del rischio e di riduzione del rischio.La norma è inoltre destinata a essere utilizzata come base per la preparazione delle norme di sicurezza di tipo B o di tipo C. Essa non si occupa di rischi e/o danni agli animali domestici, ai beni o all'ambiente.

 
Allegati:
Scarica questo file (EN ISO 12100 2010.zip)EN ISO 12100 2010[Certifico S.r.l. Rev. 00 2019][EN]1395 kB205 Downloads
  • Pubblicato: 14 Gennaio 2019
  • Visite: 5803

EN ISO 13850:2015 Funzione di arresto di emergenza - File CEM

EN ISO 13850

EN ISO 13850:2015 Funzione di arresto di emergenza - File CEM

File CEM importabile in CEM4

EN ISO 13850:2015
Sicurezza del macchinario - Funzione di arresto di emergenza - Principi di progettazione

Norma tecnica di tipo B armonizzata direttiva macchine 2006/42/CE

La norma specifica i requisiti di funzionamento e i principi di progettazione per la funzione di arresto di emergenza sul macchinario, indipendentemente dal tipo di energia utilizzata.

...

ISO 13850:2015 Standard specifies functional requirements and design principles for the emergency stop function on machinery, independent of the type of energy used.

It does not deal with functions such as reversal or limitation of motion, deflection of emissions (e.g. radiation, fluids), shielding, braking or disconnecting, which can be part of the emergency stop function.

The requirements for this International Standard apply to all machines, with exception to:

- machines where an emergency stop would not reduce the risk;
- hand-held or hand-operated machines.

NOTE The requirements for the realization of the emergency stop function based on electrical/electronic technology are described in IEC 60204‑1.

Testo dei requisiti

Elaborato Certifico S.r.l. 2018

La norma completa in EN è acquistabile al sito di UNI:

http://store.uni.com/catalogo/index.php/en-iso-13850-2015.html

La norma completa in IT è acquistabile al sito di UNI:

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-iso-13850-2015.html?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com

Allegati:
Scarica questo file (EN_ISO_13850_2015.zip)EN_ISO_13850_2015.zip[ ][IT]126 kB194 Downloads
  • Pubblicato: 26 Giugno 2018
  • Visite: 4735

EN 1672-1 Food processing machinery: Safety requirements | File CEM

EN 1672 1

EN 1672-1 Food processing machinery: Safety requirements File CEM

La norma tratta i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi relativi alle macchine per l'industria alimentare e commerciale, quando utilizzate conformemente allo scopo e nelle condizioni previste dal fabbricante, compreso l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.

File CEM importabile in CEM4

La norma, di tipo C, non armonizzata Direttiva macchine 2006/42/CE, tratta i requisiti di sicurezza delle macchine alimentari, essa va applicata insieme alla EN 1672-2:2009 che tratta i requisiti d'igiene delle macchine alimentari.

Macchine alimentari:

EN 1672-1:2014 | requisiti di sicurezza
EN 1672-2:2009 | requisiti d'igiene
 

...

This European Standard deals with the significant hazards, hazardous situations and events relevant to commercial and industrial food processing machines as defined in Clause 3 when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4).

This European Standard deals with the significant hazards, hazardous situations and events that occur during transport, assembly and installation, commissioning, setting, teaching, programming , process changeover, operation, cleaning, fault finding and maintenance.

This European Standard deals with those risks which occur commonly in food processing machines and for which common technical requirements can be set which can be applied at all (or most) machines which have that particular hazard.

Exclusions:

This European Standard is not applicable to the following machines:
- food processing machines intended for domestic use;
- food processing machines covered by the machine-specific standards listed in Annex C; 
- packaging machines;
- machines used in the agricultural and animal rearing sectors.

This European Standard does not deal with the hygiene risks to the consumer of the food product handled in the food processing machine. These risks are dealt with in EN 1672-2:2009.

This European Standard is not applicable to food processing machines that were manufactured before the date of its publication as a European Standard.

______

Elaborato Certifico S.r.l. 2018 

Testo requisiti PDF

https://www.cem4.eu/liberatoria

La norma completa in EN è acquistabile al sito di UNI:

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-1672-1-2014.html

Allegati:
Scarica questo file (EN 1672-1.zip)EN 1672-1 Food processing machinery: Safety requirements[File CEM - Rev. 0.0 2018][EN]857 kB72 Downloads
  • Pubblicato: 18 Maggio 2018
  • Visite: 4763

EN 547-X Aperture accesso corpo macchine - File CEM

EN 547 1 small

EN 547-X Accessi alle postazioni di lavoro delle macchine

File CEM importabile CEM4 (EN 547-1 e 3)

Le norme della serie EN 547-X sono norme di ergonomia riguardanti la sicurezza del macchinario. La EN 614-1 "Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Terminologia e principi generali" descrive i principi che i progettisti dovrebbero adottare per tenere conto dei fattori ergonomici.

Le norme della serie EN 547-X indicano in qual modo detti principi dovrebbero essere applicati nella progettazione delle aperture destinate a permettere l'accesso completo di un corpo umano.

Le norme (tipo B) della serie EN 547-X armonizzate per la Direttiva macchine 2006/42/CE sono:

EN 547-1:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 1: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture per l'accesso di tutto il corpo nel macchinario

EN 547-2:1996+A1:2008 
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 2: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture di accesso

EN 547-3:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 3: Dati antropometrici

La EN 547-1:1996+A1:2008 specifica le dimensioni delle aperture per l’accesso dell'intero corpo da applicarsi al macchinario come è definito nella EN ISO 12100. Essa indica le dimensioni alle quali sono applicabili i valori riportati nella EN 547-3. I valori per i requisiti degli spazi supplementari sono contenuti nell'appendice A. La presente norma europea è stata prioritariamente prevista per il macchinario fisso; per il macchinario mobile possono essere previsti requisiti specifici supplementari.

Le dimensioni delle aperture dei passaggi sono basate sui valori al 95° e al 99° percentile della popolazione interessata quale potenziale utilizzatrice. I valori al 99° percentile sono utilizzati per le uscite di emergenza.

I dati antropometrici riportati nella EN 547-3 traggono origine da misure statiche di persone nude e non tengono conto dei movimenti del corpo, nè degli indumenti, degli equipaggiamenti, delle condizioni di funzionamento del macchinario e delle condizioni ambientali.

La presente norma europea indica come integrare i dati antropometrici con gli spazi supplementari, che servono a tenere conto di questi fattori.

Un'apertura di passaggio è un'apertura che permette il movimento o l'entrata di tutto il corpo di una persona, dando la possibilità di effettuare operazioni quali l’azionamento di dispositivi di comando, la sorveglianza di processi e l'osservazione dei risultati del lavoro.

La presente norma europea specifica le dimensioni minime, non quelle ottimali, per le aperture. Ovunque sia possibile dal punto di vista della sicurezza le dimensioni dovrebbero essere aumentate.

Inoltre le aperture di passaggio dovrebbero essere sufficientemente ampie da permettere una fuga rapida in caso di pericolo.

Gli spazi supplementari x e y di cui da 4.1 a 4.5 sono riportati nell'appendice A. 
I valori a1, h1, ecc. sono riportati nella EN 547-3.

1. Apertura per un movimento orizzontale in avanti in postura eretta:

EN 547 1 caso 1

A = h1 (P95 o P99) + Y 
B = a1 (P95 o P99) + X
A Altezza dell’apertura
B Larghezza dell’apertura 
h1 Statura
a1 Distanza tra i gomiti
Y Spazio supplementare in altezza
X Spazio supplementare in larghezza 
X=a1-1 + a1-2

P95: 95° percentile della popolazione di utilizzatori prevista 
P99: 99° percentile della popolazione di utilizzatori prevista

dove i valori di h1 e a1 sono estratti da EN 547-3:

h1 statura P95 1 881
h1 statura P99 1 944
a1 distanza tra i gomiti P95 545
a1 distanza tra i gomiti P99 576

con le seguenti misure per gli spazi supplementari X e Y (EN 547-1 A2.1)

Spazio supplementare in altezza X per:
- spazio libero per i movimenti del corpo: 50 mm
- marcia rapida, corsa, uso frequente o di lunga durata: 100 mm
- indumenti da lavoro: 20 mm
- indumenti che possono essere danneggiati dal contatto con le pareti del passaggio: 100 mm
- indumenti pesanti invernali o indumenti di protezione individuale: 100 mm
- trasporto di persone infortunate: 200 mm

Spazio supplementare in larghezza Y per:
- spazio libero per i movimenti del corpo: 50 mm
- marcia rapida, corsa, uso frequente o di lunga durata: 100 mm
- scarpe o calzature pesanti: 40 mm
- dispositivi di protezione individuale che innalzano la statura, per esempio elmetti: 60 mm

Appendice ZB (Informativa)

Relazione tra questo standard europeo ed i Requisiti Essenziali della Direttiva macchine 2006/42/CE.

L’applicazione della norma è Presunzione di Conformità ai RESS:

ZB B1

Tabella ZB.B.1- Corrispondenza tra la presente norma europea e la direttiva 2006/42/CE

1.1.6 - Ergonomia
1.6.1 - Manutenzione della macchina
1.6.2 - Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento utilizzati per la manutenzione
1.6.5 - Pulitura delle parti interne
3.2.1 - 3.2.1. Posto di guida
3.4.5 - Mezzi di accesso

____________

Le norme (tipo B) della serie EN 547-X armonizzate per la Direttiva macchine 2006/42/CE:

EN 547-1:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 1: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture per l'accesso di tutto il corpo nel macchinario
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-547-1-2009.html

EN 547-2:1996+A1:2008 
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 2: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture di accesso
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-547-2-2009.html

EN 547-3:1996+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 3: Dati antropometrici
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-547-3-2009.html

Altre ergonomia:

EN 614-1:2006+A1:2009
Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Parte 1: Terminologia e principi generali
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-614-1-2009.html

EN 614-2:2000+A1:2008
Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Parte 2: Interazioni tra la progettazione del macchinario e i compiti lavorativi
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-614-2-2009.html

Allegati:
Scarica questo file (EN 547-X Accessi postazioni macchinario.zip)EN 547-X Accessi postazioni macchinario[Certifico Srl - Rev. 0.0 2018][IT]469 kB135 Downloads
  • Pubblicato: 23 Marzo 2018
  • Visite: 4584

EN ISO 3691-1:2015 Sicurezza Carrelli Industriali | CEM

EN ISO 3691-1:2015 Carrelli Industriali | Sicurezza e verifiche

File CEM importabile in CEM4 della norma per la sicurezza dei carrelli industriali; disponibile il file PDF al Documento "Vademecum Sicurezza carrelli elevatori".

La EN ISO 3691-1 è la norma di riferimento per la sicurezza carrelli Industriali. La norma, di tipo C, è armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE (vedi le norme armonizzate online)

Oltre a poter essere utilizzata in "Presunzione di Conformità" per la marcatura CE di carrelli industriali nuovi, dovrebbe essere utilizzata per adeguamenti, manutenzioni di carrelli già immessi sul mercato secondo il concetto di "Buona Tecnica / Regola dell'arte", infatti il D.Lgs. 81/2008, conferisce alle norme tecniche, il ruolo primario di  "strumenti sicurezza in progress" (Vedi Art. 18. comma z).

D.Lgs. 81/2008 Riferimenti "Buona Tecnica" Art. 18, 71, 81

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
...
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

...
Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.

Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

Art. 81. Requisiti di sicurezza
..."1.Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte".
-...2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche"...


EN ISO 3691-1:2015
Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier trucks (ISO 3691-1:2011, including Cor 1 :2013)UNI EN ISO 3691-1:2015

UNI EN ISO 3691-1:2015
Carrelli Industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi

29 ottobre 2015

La presente parte della UNI EN ISO 3691 fornisce requisiti di sicurezza e i mezzi per la verifica dei seguenti tipi di carrelli industriali motorizzati come definito nella UNI ISO 5053:
- carrelli industriali elevatori controbilanciati con forche a sbalzo;
- carrelli con sollevatore retrattile o con piastra porta forche retrattile;
- carrelli elevatori con forche fra i longheroni;
- carrelli elevatori a forche ricoprenti;
- carrelli elevatori a pianale ad alto sollevamento;
- carrelli con posto di guida elevabile fino a 1 200 mm;
- carrelli elevatori a presa unilaterale;
- carrelli elevatori a presa bilaterale ed a presa frontale e laterale;
- carrelli per pallet (transpallets);
- carrelli elevatori bidirezionali e multi direzionali;
- carrelli trattori con forza di traino fino a 20.000 N, compresi;
- carrelli elevatori fuoristrada;
- carrelli industriali alimentati a batteria, a gasolio, benzina o GPL (gas di petrolio liquefatto).

UNI Edizione 2015: http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-iso-3691-1-2015.html

Elaborato Certifico S.r.l. 2017 - Controllare su norma in vigore

Leggi la liberatioria dei file CEM:

https://www.cem4.eu/liberatoria

Allegati:
Scarica questo file (EN ISO 3691-1 2015.zip)EN ISO 3691-1:2015 | CEM[Sicurezza e verifiche carrelli industriali][IT]700 kB114 Downloads
  • Pubblicato: 19 Novembre 2017
  • Visite: 5463

Raccolta segnaletica ISO 7010 Ed. 2017 - File CEM

ISO 7010 Raccolta dei Segnali di sicurezza previsti dalla norma - Ed. 2017

File CEM importabile in CEM4

Aggiornata la raccolta segnaletica ISO:2011 (UNI 2012) alla versione ISO 2016 (UNI 2017 emendamento ISO 7:2017), quindi da 7 emendamenti che introducono altri 100 cartelli.

ISO 7010:2011
Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs

ISO 7010:2011/Amd 1:2012
ISO 7010:2011/Amd 2:2012
ISO 7010:2011/Amd 3:2012
ISO 7010:2011/Amd 4:2013
ISO 7010:2011/Amd 5:2014
ISO 7010:2011/Amd 6:2014
ISO 7010:2011/Amd 7:2016

La norma prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l’informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza.
La forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3.
La norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere poste.Comunque, non è applicabile ai segnali utilizzati nel traffico ferroviario, stradale, fluviale, marittimo e aereo e, in generale, in quei settori soggetti a una regolamentazione che può differire in alcuni punti della presente norma e della serie ISO 3864.
La norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione.

Attenzione: Importare in CEM4 come Raccolta segnaletica:

Da CEM4: File/Importa file di scambio/Raccolte di cartelli

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-iso-7010-2017.html

Allegati:
Scarica questo file (ISO 7010 (EN).zip)ISO 7010 - Raccolta 2017[Localizzazione CEM4 EN][EN]5485 kB49 Downloads
Scarica questo file (ISO 7010 (IT).zip)ISO 7010 - Raccolta 2017[Localizzazione CEM4 IT][EN]5486 kB117 Downloads
  • Pubblicato: 21 Luglio 2017
  • Visite: 5846

EN ISO 12100:2010: Pericolo | Situazione pericolosa | Evento pericoloso

EN ISO 12100:2010: Pericolo | Situazione pericolosa | Evento pericoloso

EN ISO 12100 nell'Appendice B distingue chiaramente:

1. Pericoli 
2. Situazioni pericolose
3. Eventi pericolosi

La appendice fornisce, in prospetti separati, esempi di pericoli, situazioni pericolose ed eventi pericolosi per chiarire questi concetti e per aiutare le persone che svolgono la valutazione del rischio nel processo di identificazione dei pericoli.

Gli elenchi dei pericoli, delle situazioni pericolose e degli eventi pericolosi riportati nella presente appendice non sono esaustivi e non sono presentati in ordine di priorità.

Pertanto, il progettista dovrebbe anche identificare e documentare tutti gli altri pericoli, situazioni pericolose o eventi pericolosi esistenti nella macchina.

Riportiamo, l'elenco estrapolato dalla norma tecnica UNI EN ISO 12100: 2010, pericoli modificabili, aggiornabili e stampabili in CEM4.

- Pericoli
- Situazioni pericolose
- Eventi pericolosi

Rev. 2017

  • Pubblicato: 27 Marzo 2017
  • Visite: 5241

EN ISO 14122-1 Mezzi di accesso permanenti al macchinario - file CEM

Estratto EN 14122-1 Mezzi di accesso permanenti al macchinario

File CEM importabile in CEM4 / Tabella doc di scelta

NB. Verificare su norma ufficiale UNI/ISO

EN 14122-1:2010
Sicurezza del macchinario
Mezzi di accesso permanenti al macchinario
Parte 1: Scelta di un mezzo di accesso fisso tra due livelli

La norma fornisce i requisiti generali per l'accesso alle macchine fisse e una guida relativa alla scelta corretta dei mezzi di accesso quando non è possibile accedere alle macchine fisse direttamente dal livello del terreno o da un piano.
La norma si applica ai mezzi di accesso permanenti che fanno parte di una macchina fissa, alle parti regolabili non motorizzate e alle parti mobili dei mezzi di accesso fissi

_______

Update Edizione 2016 della norma

EN ISO 14122-1:2016
Safety of machinery
Permanent means of access to machinery
Part 1: Choice of fixed means and general requirements of access

 

Vedi la Tabella di scelta doc

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=61279

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/UNI-EN-ISO-14122-1-2016.html

https://www.evs.ee/products/evs-en-iso-14122-1-2016

Allegati:
Scarica questo file (EN ISO 14122-1 Ed. 2016.zip)EN ISO 14122-1:2016 mezzi accesso macchinari - Estratto[File CEM - Ed. 2017][EN]200 kB109 Downloads
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  • Pubblicato: 02 Febbraio 2017
  • Visite: 20857

RESS All. I Direttiva macchine: i Commenti ufficiali File CEM



RESS All. I Direttiva macchine: Commenti ufficiali in formato CEM/PDF

Disponibile il File CEM dei Commenti ai RESS Fonte Guida Direttiva macchine UE, importabili in CEM4.

Allegato, inoltre l'esportazione dei Commenti formato PDF.

La Guida intende agevolare la comprensione dei concetti e delle prescrizioni della direttiva 2006/42/CE al fine di garantirne l’uniforme interpretazione e applicazione in tutta l’UE. 

Essa è rivolta a tutti i soggetti interessati all’applicazione della direttiva macchine, ivi inclusi i fabbricanti, gli importatori e i distributori di macchine, gli organismi notificati, gli organismi di normalizzazione, le autorità preposte alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e alla protezione dei consumatori, nonché i funzionari delle competenti amministrazioni nazionali e delle autorità di vigilanza del mercato. 
Essa può essere di interesse anche per gli avvocati e gli studiosi del diritto dell’UE in materia di mercato interno, di salute e sicurezza sul lavoro e di protezione dei consumatori.
La guida è stata approvata dal comitato “macchine” il 2 giugno 2010. 
Si precisa che solo la direttiva macchine e le relative normative nazionali di recepimento sono giuridicamente vincolanti

RESS Allegato I
I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nella parte 1 dell’allegato I devono essere considerati dai fabbricanti di tutte le categorie di macchine.
Fatta eccezione per i punti 1.1.2, 1.7.3 e 1.7.4, che sono sempre applicabili, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute definiti in altri punti della parte 1 sono applicabili quando la valutazione dei rischi del fabbricante evidenzia la presenza di un dato pericolo.
Le parti da 2 a 6 dell’allegato I sono relative ai seguenti pericoli specifici:
Parte 2 pericoli specifici per talune categorie di macchine:
- macchine alimentari;
- macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici;
- macchine portatili tenute e/o condotte a mano;
- apparecchi portatili per il fissaggio e altre macchine ad impatto;
- macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili;
Parte 3 pericoli dovuti alla mobilità delle macchine;
Parte 4 pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento;
Parte 5 pericoli specifici delle macchine destinate ai lavori sotterranei;
Parte 6 pericoli dovuti al sollevamento di persone.
La pertinenza dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute definiti in ciascuna di queste parti dipende dal fatto che un dato modello di macchina faccia parte o meno di una o più delle categorie di macchine indicate nelle parti 2 o 5 o dall’eventuale presenza di uno o più dei pericoli specifici indicati nelle parti 3, 4 e 6 emersa a seguito della valutazione dei rischi effettuata dal fabbricante

Possibile segnalazione a norme tecniche abrogate, valutare sulle nuove.

Elaborato Certifico Srl - IT Rev. 00 2016

Allegati:
Scarica questo file (RESS Allegato I Direttiva macchine - Commenti.pdf)RESS Allegato I Direttiva macchine - Commenti[Certifico Srl - Rev. 0.0 2016][IT]1195 kB2761 Downloads
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  • Pubblicato: 12 Dicembre 2016
  • Visite: 5860

EN 10218:2011 Isole robotizzate - File CEM

EN ISO 10218-2:2011

Robot e attrezzature per robot - Requisiti di sicurezza per robot industriali - Parte 2: Sistemi ed integrazione di robot
 
File CEM importabile CEM4

La norma specifica requisiti di sicurezza per l'integrazione di robot industriali e sistemi di robot industriali come definito nella UNI EN ISO 10218-1, e celle di robot industriali.

La norma descrive i pericoli di base e le situazioni pericolose identificate con questi sistemi, e fornisce i requisiti per eliminare o ridurre adeguatamente i rischi associati a questi pericoli. La norma specifica inoltre requisiti per un sistema industriale robotizzato come parte di un sistema di produzione integrato.

Elaborata su Fonte ISO

Allegati:
Scarica questo file (EN ISO 10218-2 2011.zip)EN ISO 10218-2:2011[Isole robotizzate][EN]4773 kB199 Downloads
  • Pubblicato: 21 Ottobre 2016
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IEC 60204-1:2016 Equipaggiamento elettrico macchine | File cem

IEC 60204 2016

IEC 60204-1:2016 Equipaggiamento elettrico macchine - File cem

La Norma IEC 60204-1:2016 (EN 60204-1:2018) “Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: Regole generali è la VI Edizione, è armonizzata per la Direttiva 2014/35/UE "Bassa Tensione", a breve sarà armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE.

Disponibile il file CEM importabile in cem4 riservato Clienti CEM4 con Licenza aggiornata

EN 60204-1:2018 Armonizzazione BT

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 (GU L 306/26 del 27.11.2019), la EN 60204-1:2018 entra in regime di armonizzazione per la Direttiva 2014/35/UE "Bassa Tensione" a partire dalla data del 27 Novembre 2019. La norma sostituita, EN 60204-1:2006, è ritirata dal 27 maggio 2021 (cessazione Presunzione di Conformità).

La EN 60204-1:2018 è "informalmente" armonizzata per i requisiti elettrici della Direttiva macchine 2006/42/CE.

La Norma CEI EN 60204-1 ad oggi in vigore è la IV edizione del 2006, nell’ottobre 2016 è stata pubblicata dall’IEC la nuova edizione VI, in via di pubblicazione a livello CENELEC come Norma EN 60204-1 ed a seguire dal CEI come Norma CEI EN 60204-1; le versioni EN e CEI della norma saranno una edizione meno della versione IEC (ossia V edizione) perché in ambito europeo e nazionale queste sono state pubblicate a partire dalla seconda edizione IEC.

La norma riveste un ruolo fondamentale nel settore delle macchine in quanto si applica a tutte le macchine come definite nella Direttiva 2006/42/CE, infatti è praticamente richiamata in tutte le norme di tipo B/C del macchinario per il rispetto dei requisiti della loro parte elettrica le quali, al più, aggiungono qualche requisito specifico senza modificare sostanzialmente i requisiti in essa riportati.

La nuova edizione del norma ha introdotto numerosi cambiamenti e novità senza cambiare il suo campo di applicazione o stravolgere la sua struttura che ormai da anni è consolidata.

Elaborato Certifico Srl - Liberatoria

Allegati:
Scarica questo file (IEC 60204-1 2016.zip)IEC 60204-1:2016[Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2019][IT]2541 kB132 Downloads
  • Pubblicato: 28 Novembre 2018
  • Visite: 6087

EN 12547:2014 Centrifughe - Requisiti comuni di sicurezza File CEM

 EN 12547 2014

EN 12547:2014 Centrifughe - Requisiti comuni di sicurezza File CEM

La EN 12547:2014 è armonizzata per la Direttiva Macchine 2006/42/CE.

La norma si applica a centrifughe per la separazione o il cambiamento di concentrazione di miscele di liquidi e solidi. Essa fornisce i requisiti per ridurre al minimo i pericoli significativi collegati al funzionamento delle centrifughe.

File CEM importabile in CEM4

...

1.1 This European Standard applies to centrifuges for the separation or change in concentration of mixtures of liquids and solids.

It gives requirements to minimize the risks caused by the significant hazards arising during the operation of centrifuges as specified in 1.2.

1.2 This European Standard gives requirements for minimizing the risks caused by the following hazards:

- mechanical hazards common to all types of centrifuges, except those specified in 1.3;
- ergonomical hazards;
- thermal hazards;
- electrical hazards;
- noise.

1.3 Types of centrifuges and hazards excluded

1.3.1 Types of centrifuges excluded:

- centrifuges with a kinetic energy of rotation less than 200 J;
- centrifuges for household use;
- centrifuges for laboratory use according to EN 61010 2 020;
- centrifuges for forming, i.e. centrifugal hot metal casting machines.

1.3.2 Hazards excluded

This European Standard does not deal explicitly with the hazards listed below.

NOTE 1 In cases, where such hazards might occur and could become relevant for the construction of the centrifuge, use specific standards for this hazard or make a risk analysis.

- hazards caused by overpressure or negative pressure inside the centrifuge housing;
- hazards specific to processing radioactive products;
- hazards specific to microbiological processing - including viral and parasitic hazards;
- hazards from processing corrosive and/or erosive materials;
- hazards from processes involving flammable or explosive substances;
- hazards caused by leakage of hazardous substances;
- hazards caused by unsuitable hygienic design for applications involving food products;
- inherent chemical hazards of process materials and/or service media and their biological effects on exposed persons;

NOTE 2 Inherently hazardous substances include toxic, carcinogenic and flammable substances for example. Other substances may be hazardous because of their condition in the centrifuge, i.e. temperature, velocity and vapour pressure.

- hazards due to construction materials;

Materials used in the construction of centrifuges should not be hazardous in the condition in which they are used.

- centrifuges subject to application specific standards (e.g. EN 12505).

NOTE 3 The design of centrifuges covered by EN 12547 varies to the extent that additional hazards may exist that are not covered by the requirements of this standard and is not excluded above. The manufacturer is responsible for providing suitable measures to deal with these hazards as part of a general risk assessment for the machine. Such measures are outside the scope of this standard and the direct responsibility of the manufacturer.

1.3.3 This European Standard gives guidance on the selection of performance levels according to EN ISO 13849 1:2008, but does not identify performance levels for specific applications.

1.4 This European Standard is not applicable to centrifuges which are manufactured before the date of its publication as EN.

______

Elaborato Certifico S.r.l. 2018

Testo requisiti PDF

http://www.certifico.com/it/liberatoria-file-cem

La norma completa in EN è acquistabile al sito di UNI:

http://store.uni.com/catalogo/index.php/en-12547-2014.html

La norma completa in IT è acquistabile al sito di UNI:

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-12547-2014.html

Allegati:
Scarica questo file (EN 12547 2014.zip)EN 12547 2014.zip[File CEM - Rev. 0.0 2018][IT]244 kB62 Downloads
  • Pubblicato: 02 Giugno 2018
  • Visite: 3791

EN 1299 Isolamento Vibrazionale dei macchinari - File CEM

File CEM EN 1299

EN 1299 Isolamento Vibrazionale dei macchinari - File CEM

File CEM importabile in CEM4

EN 1299:1997+A1:2008
Vibrazioni meccaniche e urti - Isolamento vibrazionale dei macchinari - Informazioni per la messa in opera dell'isolamento della fonte

Norma tecnica di tipo B armonizzata direttiva macchine 2006/42/CE

La presente norma europea fornisce linee guida per garantire che i produttori di macchine forniscano informazioni adeguate sull'applicazione dell'isolamento delle vibrazioni per ridurre i rischi derivanti dalle vibrazioni generate dalle loro macchine. Vengono inoltre fornite linee guida per garantire che gli utenti forniscano informazioni sufficienti in merito alle loro applicazioni ai fornitori di macchine o, se del caso, al fornitore del sistema di isolamento, per consentire la selezione ottimale e la progettazione dell'isolamento delle vibrazioni.

Questo standard europeo è limitato all'isolamento della sorgente. Sebbene questo standard sia principalmente inteso per l'uso di nuove macchine, può essere applicato anche all'installazione di macchine usate.

La presente norma europea è rivolta ai produttori e agli installatori di una macchina, come guida per definire i parametri rilevanti per la scelta e l'installazione di un sistema di isolamento dalle vibrazioni da utilizzare con la macchina.

NOTA 
Questa norma europea può essere applicata anche dagli utenti di macchine già installate, che utilizzano o desiderano utilizzare l'isolamento delle vibrazioni per risolvere un problema di vibrazione causato dalla macchina. La presente norma europea non deve essere considerata un manuale per la progettazione o l'installazione di un sistema di isolamento. Esempi di elementi di isolamento delle vibrazioni sono riportati nell'allegato A solo per informazione.

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-1299-2009.html

Come riportato nella norma stessa è importante che il costruttore della macchina effettui la verifica relativamente al rischio vibrazioni, ma deve fornire all'utilizzatore il massimo delle informazioni previste dalla norma al fine di consentire la corretta installazione della macchina. Quando è necessario, egli dovrebbe ricorrere all'assistenza del fornitore del sistema d'isolamento vibrazionale.

Allegati:
Scarica questo file (UNI EN 1299_2009.zip)EN 1299 Isolamento Vibrazionale dei macchinari [Certifico Srl - Rev. 0.0 2018][IT]338 kB1555 Downloads
  • Pubblicato: 02 Maggio 2018
  • Visite: 5479

Raccolta segnaletica ISO 7010 Ed. 2018 - File CEM

2018 ISO 7010

ISO 7010 Raccolta dei Segnali di sicurezza previsti dalla norma - Ed. 2018

File CEM importabile in CEM4

Aggiornata la raccolta segnaletica ISO:2011 (UNI 2012) alla versione ISO 2017 (sarà UNI 2018), con altri segnali pubblicati con l'emendamento 8 di Dicembre 2017, in allegato:

ISO 7010:2011/Amd. 8:2017
Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs

Nuovi segnali:

- E021 - Protection shelter
- F007 - Fire protection door
- M050 - Alighting from toboggan to the left
- M051 - Alighting from toboggan to the right
- M052 - Keep distance between toboggans
- P043 - Not for the people in the state of intoxication
- P044 - Use of smart glasses prohibited
- P046 - Do not stretch out to toboggan
- P047 - Do not ram into toboggan
- W042 - Waring; Arc flash

La norma prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l’informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza.
La forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3.
La norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere poste.Comunque, non è applicabile ai segnali utilizzati nel traffico ferroviario, stradale, fluviale, marittimo e aereo e, in generale, in quei settori soggetti a una regolamentazione che può differire in alcuni punti della presente norma e della serie ISO 3864.
La norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione.

Attenzione: Importare in CEM4 come Raccolta segnaletica:

Da CEM4: File/Importa file di scambio/Raccolte di cartelli

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-iso-7010-2017-268267.html 

Allegati:
Scarica questo file (ISO 7010 (EN).zip)ISO 7010 - Raccolta 2018 [Localizzazione CEM4 EN][EN]5777 kB1894 Downloads
Scarica questo file (ISO 7010 (IT).zip)ISO 7010 - Raccolta 2018 [Localizzazione CEM4 IT][EN]5675 kB1851 Downloads
  • Pubblicato: 12 Marzo 2018
  • Visite: 6530

RESS All. I Direttiva macchine: Commenti ufficiali CEM/PDF Update 09.2017

RESS All. I Direttiva macchine: Commenti ufficiali in formato CEM/PDF Update 09.2017

Disponibile il File CEM dei Commenti ai RESS Fonte Guida Direttiva macchine UE, importabili in CEM4.

Allegato, inoltre l'esportazione dei Commenti formato PDF.

Update Settembre 2017

A seguito della pubblicazione dell'edizione 2.1 - Luglio 2017 (Update of 2nd Edition) della Guida all'applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE, in lingua inglese, sono stati pubblicati commenti alla Parte 2.4 - pericoli specifici per ler macchine per l'applicazione dei pesticidi.  Questo aggiornamento alla seconda edizione della Guida, Edition 2.1, è stato, in parte, completato per includere le modifiche apportate alla Direttiva Macchine dalla Direttiva 2009/127/CE macchine per l’applicazione di pesticidi e il regolamento (UE) n 167/2013 sull'approvazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (trattori).

Il file formato CEM/PDF RESS All. I Direttiva macchine è stato aggiornato inserendo i commenti ufficali (EN) alla parte 2.4. Inoltre sono stati inserite modifiche all'Allegato I, così come stabilito dalla Direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 "macchine per l’applicazione di pesticidi".

La Guida intende agevolare la comprensione dei concetti e delle prescrizioni della direttiva 2006/42/CE al fine di garantirne l’uniforme interpretazione e applicazione in tutta l’UE. 

Essa è rivolta a tutti i soggetti interessati all’applicazione della direttiva macchine, ivi inclusi i fabbricanti, gli importatori e i distributori di macchine, gli organismi notificati, gli organismi di normalizzazione, le autorità preposte alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e alla protezione dei consumatori, nonché i funzionari delle competenti amministrazioni nazionali e delle autorità di vigilanza del mercato. 
Essa può essere di interesse anche per gli avvocati e gli studiosi del diritto dell’UE in materia di mercato interno, di salute e sicurezza sul lavoro e di protezione dei consumatori.
La guida è stata approvata dal comitato “macchine” nel luglio 2017. 
Si precisa che solo la direttiva macchine e le relative normative nazionali di recepimento sono giuridicamente vincolanti

RESS Allegato I

Il principio generale 4 illustra la struttura dell’allegato I. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nella parte 1 dell’allegato I devono essere considerati dai fabbricanti di tutte le categorie di macchine. Fatta eccezione per i punti 1.1.2, 1.7.3 e 1.7.4, che sono sempre applicabili, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute definiti in altri punti della parte 1 sono applicabili quando la valutazione dei rischi del fabbricante evidenzia la presenza di un dato pericolo.
Le parti da 2 a 6 dell’allegato I sono relative ai seguenti pericoli specifici:
Parte 2 pericoli specifici per talune categorie di macchine:
- macchine alimentari;
- macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici;
- macchine portatili tenute e/o condotte a mano;
- apparecchi portatili per il fissaggio e altre macchine ad impatto;
- macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili;
- macchine per l'applicazione dei pesticidi
Parte 3 pericoli dovuti alla mobilità delle macchine;
Parte 4 pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento;
Parte 5 pericoli specifici delle macchine destinate ai lavori sotterranei;
Parte 6 pericoli dovuti al sollevamento di persone.
La pertinenza dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute definiti in ciascuna di queste parti dipende dal fatto che un dato modello di macchina faccia parte o meno di una o più delle categorie di macchine indicate nelle parti 2 o 5 o dall’eventuale presenza di uno o più dei pericoli specifici indicati nelle parti 3, 4 e 6 emersa a seguito della valutazione dei rischi effettuata dal fabbricante - cfr. §160: commenti sul principio generale 2. Ad esempio, una piattaforma di lavoro mobile elevabile è soggetta ai requisiti indicati nelle parti 1, 3, 4, e 6. Una sega circolare tenuta a mano per la lavorazione del legno è soggetta ai requisiti indicati nelle parti 1 e 2.
In taluni casi, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nelle parti da 2 a 6 sono accessori ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute definiti in altre parti dell’allegato I che prendono in considerazione lo stesso tipo di pericolo, come indicato nei commenti sui punti corrispondenti.

Possibile segnalazione a norme tecniche abrogate, valutare sulle nuove.

Elaborato Certifico Srl - IT Rev. 1.0 2017

Allegati:
Scarica questo file (Commenti RESS Allegato I DM - Settembre 2017.zip)Commenti RESS Allegato I DM - Settembre 2017[Certifico Srl - Rev. 1.0 2017][IT]351 kB1823 Downloads
Scarica questo file (Commenti RESS Allegato I DM - Settembre 2017.PDF)Commenti RESS Allegato I DM - Settembre 2017[Certifico Srl - Rev. 1.0 2017][IT]476 kB90 Downloads
  • Pubblicato: 10 Settembre 2017
  • Visite: 4454

Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE: il file CEM



Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE: il file CEM

Elenco Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE Agosto 2023

Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).

I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2006/42/CE sulle macchine sono contenuti nelle:

1. Comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 092 del 9 marzo 2018 (GU C 92/1 del 09 marzo 2018) abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019 (GU L 75 del 19 marzo 2019) abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
3. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019 (GU L 270/94 del 24 ottobre 2019)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della Commissione del 6 novembre 2019 (GU L 286/25 07 novembre 2019)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 della Commissione del 1° Aprile 2020 (GU L 102/6 del 02.04.2020)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2021/377 della Commissione del 2 marzo 2021 (GU L 72/12 del 3.3.2021)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 della Commissione del 14 ottobre 2021 (GU L 366/109 del 15.10.2021)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2022/621 della Commissione del 7 aprile 2022 (GU L 115/75 del 13.4.2022)
9. Decisione di esecuzione (UE) 2023/69 della Commissione del 9 gennaio 2023 (GU L 7/27 del 10.1.2023)
10. Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione del 26 luglio 2023 (GU L 194/45 del 02.08.2023). La Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 abroga: la Comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 092 del 9 marzo 2018 e la Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione del 18 marzo 2019.

e devono essere letti insieme, tenendo conto che l'ultima decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione e nelle decisioni precedenti pubblicate.

Con il file CEM è possibile tenere sotto controllo in CEM4, nell'Archivio normativa, tutte le Norme armonizzate (n. 898), suddivise per CEN/CENELEC/Tipo A/B/C, consultare, gestire direttamente da CEM4 e commentare le stesse.

CEN Norme di tipo A Norme di tipo B Norme di tipo C
  2 100 687
CENELEC --- 11 98

Il file CEM allegato è importabile in CEM4 da File/Importa da File di scambio/norme, il file PDF allegato è la stampa/esportazione da CEM4:

cem4: video tutorial importazione file .CEM

La presente è Rev. 13.0 del File che sarà aggiornato alla pubblicazione di nuove Decisioni (pdf disponibile CEM4-export)

Cosa sono i file CEM

Download CEM4 Trial completa gratuita 30 giorni

Matrice Revisioni:

Rev. Data Comunicazione NTA Autore
13.0 Agosto 2023 Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 Certifico Srl
12.0 Gennaio 2023 Decisione di esecuzione (UE) 2023/69 Certifico Srl
11.0 Aprile 2022 Decisione di esecuzione (UE) 2022/621 Certifico Srl
10.0 Ottobre 2021 Decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 Certifico Srl
9.0 Marzo 2021 Decisione di esecuzione (UE) 2021/377 Certifico Srl
8.0 Aprile 2020 Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 Certifico Srl
7.0 Novembre 2019 Decisione di esecuzione (UE) 2019/1863  Certifico Srl
6.0 Ottobre 2019 Decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 Certifico Srl
5.0 Aprile 2019 Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 Certifico Srl
4.0 Marzo 2018 2018/C 092/01 Certifico Srl
3.0 Giugno 2017 2017/C 182/02 Certifico Srl
2.0 Settembre 2016 2016/C 332/01 Certifico Srl
1.0 Maggio 2016 2016/C 173/01 Certifico Srl
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Allegati:
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  • Pubblicato: 09 Giugno 2017
  • Visite: 22397

Check list controlli Apparecchi di sollevamento trasferibili

Check list controlli Apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile [N. 01]

Check list controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile e relativi accessori di sollevamento” [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.] (Fonte INAIL)

Apparecchio di sollevamento tipo trasferibile: gru a torre, argani a cavalletto in edilizia, argani a bandiera installabili su ponteggio, ecc.

Formato CEM importabile CEM4 / PDF

La presente Checklist si propone di offrire utili indicazioni a carattere volontario al datore di lavoro per garantire gli interventi di controllo, non straordinari (cfr. art. 71 comma 8 lett. b) punto 2), da condurre, secondo frequenze prestabilite, ad opera di personale formato, competente ed informato, per assicurare la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza e garantire un uso ininterrotto dell’attrezzatura, ove la documentazione del fabbricante a corredo dell’apparecchio di sollevamento ovvero dell’accessorio di sollevamento utilizzato risulti non disponibile (perché trattasi di macchina immessa sul mercato o messa in servizio prima del 21 settembre 1996, data di entrata in vigore in Italia della direttiva Macchine, o perché il manuale risulta smarrito ed il fabbricante dell’attrezzatura non è in grado di fornirne copia). Laddove, infatti, il manuale del fabbricante risulti disponibile o comunque reperibile, le indicazioni in esso contenute costituiscono il riferimento per il datore di lavoro. Si precisa che per quanto riguarda gli adempimenti di cui all’art. 71 comma 8 lett. a) per gli apparecchi di sollevamento di tipo fisso questi debbano ritenersi comunque già soddisfatti trattandosi di macchine già in servizio. Il documento riporta anche indicazioni sui controlli da effettuarsi sugli accessori di sollevamento, come di seguito definiti.

Si riporta di seguito una schematica presentazione delle principali figure coinvolte nelle attività di controllo, manutenzione ed ispezione degli apparecchi di sollevamento, un elenco delle diverse tipologie di intervento che possono essere condotte sugli apparecchi di cui trattasi, prevalentemente in base alla frequenza degli stessi e la descrizione dei principali metodi di intervento. Le figure sotto descritte non devono necessariamente essere distinte tra loro: più controlli, infatti, possono essere eseguiti dalla stessa persona, purché in possesso di tutte le competenze specifiche per eseguirli, come previsto dall’art. 71 comma 8 lett. c). Si precisa inoltre che dette figure non devono essere appositamente reclutate dal datore di lavoro, ma possono coincidere, previo possesso dei requisiti necessari all’espletamento dei compiti previsti, con il personale in forza presso il datore di lavoro. Questo anche in considerazione di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 69 e 71 comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che prevede che il datore di lavoro assicuri una qualificazione del personale commisurata agli specifici rischi che le attrezzature di lavoro in uso presentano. Le definizioni sotto riportate sono riprese dalle norme tecniche di riferimento.

Definizioni delle figure coinvolte nelle attività di controllo, manutenzione ed ispezione degli apparecchi di sollevamento EN 12480-1 e ISO 9927.

CONDUTTORE DI GRU:
(identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) persona che fa funzionare la gru al fine di posizionare dei carichi. È responsabile della manovra corretta dell’attrezzatura. Deve essere adeguatamente addestrato per la specifica tipologia di gru ed avere una sufficiente conoscenza della gru, dei suoi comandi e dei suoi dispositivi di sicurezza. [EN 12480-1].

IMBRACATORE:
(identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) responsabile dell’attacco e dello sgancio del carico al e dall’organo di presa della gru, così pure dell’utilizzo della corretta attrezzatura di sollevamento in conformità con la pianificazione della manovra per il buon posizionamento dei carichi. [EN 12480-1].

PERSONALE DI MANUTENZIONE:
[identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se specificatamente qualificato secondo quanto previsto all’art. 71 comma 7 lett. b)] personale responsabile della manutenzione della gru e del suo sicuro e soddisfacente funzionamento. È tenuto ad effettuare ogni manutenzione necessaria. Deve avere piena familiarità con l’attrezzatura ed i rischi che essa presenta e con le procedure di intervento previste. [EN 12480-1].

TECNICO ESPERTO:
[identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se in possesso delle competenze necessarie come previsto all’art. 71 comma 8 lett. c)] persona che, per la sua preparazione ed esperienza, possiede capacità e conoscenze nel campo delle gru e sufficiente familiarità con le principali regolamentazioni per poter determinare eventuali scostamenti dalle condizioni previste. [ISO 9927].

Registro di controllo

Tutti i controlli condotti sull’attrezzatura devono essere riportati su apposito registro (di cui si riporta un fac simile nell’appendice B), ad eccezione di quelli giornalieri, per i quali è sufficiente la registrazione solo in caso in cui dovessero evidenziare eventuali difetti, al fine anche di ottemperare a quanto previsto dall’art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che prevede la registrazione dei risultati dei controlli condotti e la loro conservazione per almeno tre anni.

Alcuni esempi di apparecchi di sollevamento di tipo mobile (apparecchi destinati a sollevare e movimentare. nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa, in grado di muoversi senza vie di corsa o binari) sono:

Definizione di apparecchio di sollevamento tratta dalla ISO 4306:

"Apparecchio di sollevamento: apparecchio a funzionamento discontinuo, destinato a sollevare e movimentare nello spazio carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa".

Alcuni esempi di apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile (apparecchi destinati a sollevare e movimentare nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa, trasferibili in più installazioni) sono:

Apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile:
Gru a torre
Gru derrick
Paranco

Accessori di sollevamento:
Braca di nastro tessuto piatto
Brache a fune di acciaio per usi generali nel sollevamento
Brache di catena
Golfari
Occhielli di corda
Gancio a C
Pinza
Trave di sollevamento
Forche di sollevamento
Morse per piastre
Magnete di sollevamento
Ventosa
Orecchio di sollevamento
Occhielli di sollevamento
Dinamometro per il sollevamento (dinamometro)

Accessori di sollevamento integrati con il carico:
Ancora di sollevamento
Blocchi d’angolo
Occhielli per contenitore

Fonte: INAIL

Allegati:
Scarica questo file (Check list manutenzione Apparecchi di sollevamento trasferibili.zip)Check list manutenzione Apparecchi di sollevamento trasferibili[Certifico Srl. - Rev. 00 2017][IT]25 kB48 Downloads
  • Pubblicato: 20 Marzo 2017
  • Visite: 4923

EN 60079-10-2 Classificazione Luoghi ATEX Polveri - File CEM

EN 60079-10-2 Luoghi ATEX Polveri

File CEM importabile CEM4

Le polveri, come definite nella presente Norma, sono pericolose perché quando sono disperse in aria, con qualunque mezzo, possono formare atmosfere potenzialmente esplosive. Inoltre, strati di polvere possono accendersi e comportarsi come sorgenti di accensione per un’atmosfera esplosiva.

Questa parte delle IEC 60079 fornisce una guida per l’identificazione e la classificazione dei luoghi dove possono manifestarsi detti pericoli derivanti dalla polvere. Essa stabilisce i criteri essenziali nei confronti dei quali i pericoli di accensione possono essere valutati e fornisce una guida sui parametri di progetto e di controllo che possono essere utilizzati per ridurre detto pericolo.

Per il processo di identificazione e di classificazione dei luoghi pericolosi, sono forniti criteri generali e particolari.

Questa Norma contiene un Allegato A, informativo, che fornisce esempi per la classificazione dei luoghi.

CEI Edizione 2016:
EN 60079-10-2:2016
Atmosfere esplosive Parte 10-2: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili

http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14651&PR=NO

Elaborato Certifico S.r.l. 2016 - Controllare su norma in vigore

Leggi la liberatioria dei file CEM:

https://www.cem4.eu/liberatoria

Allegati:
Scarica questo file (CEI EN 60079-10-2.zip)CEI EN 60079-10-2:2016 ATEX Polveri[Certifico Srl - File CEM 2017][IT]299 kB124 Downloads
  • Pubblicato: 22 Gennaio 2017
  • Visite: 7293

EN 61439-1: Verifiche di Progetto e Individuali - File CEM

EN 61349-1: Verifiche di Progetto e Individuali

EN 61439 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali - Verifiche cap. 10-11.

File CEM importabile CEM4

La verifica di progetto è prevista per verificare la conformità del progetto di un QUADRO o di un sistema di QUADRI con le prescrizioni di questa serie di Norme. Le prove devono essere effettuate su un campione rappresentativo di un QUADRO in condizioni nuove e pulite. Se le prove sul QUADRO sono state effettuate in accordo con la serie IEC 60439, prima della pubblicazione della relativa Norma di prodotto della serie 61439, e i risultati di prova soddisfano le prescrizioni della relativa parte della IEC 61439, la verifica di tali prescrizioni non richiede di essere ripetuta.
Non è richiesta la ripetizione delle verifiche secondo le Norme di prodotto dei dispositivi di manovra o dei componenti incorporati nel QUADRO che sono stati scelti in accordo con 8.5.3 e installati secondo le istruzioni del costruttore. Le prove sui dispositivi individuali secondo le loro rispettive Norme di prodotto non sono in alternativa alle verifiche di progetto della presente Norma dei QUADRI. La verifica di progetto deve essere soddisfatta applicando uno o più dei seguenti metodi che sono equivalenti ed alternativi per quanto appropriato: prove, calcoli, misure fisiche o convalida delle regole di progetto. Vedi Allegato D. La prestazione del QUADRO può essere compromessa dalle prove di verifica (es. prova di cortocircuito). Queste prove non dovrebbero essere eseguite su un QUADRO che è destinato ad essere messo in servizio.
Un QUADRO che è stato verificato in accordo con la presente Norma dal costruttore originale (vedi 3.10.1) ed è stato realizzato o assemblato da un altro costruttore non richiede la ripetizione delle verifiche originarie di progetto se tutte le prescrizioni e le istruzioni specificate e fornite dal costruttore originale sono state pienamente soddisfatte. Se il costruttore del QUADRO installa delle proprie disposizioni che non sono comprese nelle verifiche fatte dal costruttore originale, il costruttore del QUADRO con queste disposizioni diventa il costruttore originale.
Le verifiche individuali devono essere eseguite su ogni QUADRO finito secondo l’art. 11.

Verifica di progetto

La verifica di progetto deve comprendere quanto segue:
1) Costruzione:
10.2 Robustezza dei materiali e delle parti del QUADRO;
10.3 Grado di protezione degli involucri;
10.4 Distanze d’isolamento in aria e superficiali;
10.5 Protezione contro la scossa elettrica ed integrità dei circuiti di protezione;
10.6 Installazione degli apparecchi di manovra e dei componenti;
10.7 Circuiti elettrici interni e collegamenti;
10.8 Terminali per conduttori esterni.
2) Prestazione:
10.9 Proprietà dielettriche;
10.10 Sovratemperatura;
10.11 Capacità di tenuta al cortocircuito;
10.12 Compatibilità elettromagnetica;
10.13 Funzionamento meccanico.
Il numero dei QUADRI o delle sue parti utilizzato per la verifica e l’ordine in cui si effettua la verifica è a discrezione del costruttore originale.
I dati usati, i calcoli effettuati ed il confronto per la verifica dei QUADRI devono essere registrati in un rapporto di verifica.

Verifiche Individuali

La verifica ha lo scopo di individuare i difetti nei materiali e nella fabbricazione e di accertare il corretto funzionamento del QUADRO assemblato. Essa è eseguita su ogni QUADRO. Il costruttore del QUADRO deve stabilire se la verifica individuale è effettuata durante e/o dopo l’assemblaggio. Se del caso, la verifica individuale deve confermare che la verifica di progetto sia documentata.
Non è richiesto eseguire la verifica individuale sugli apparecchi e sui componenti individuali installati nel QUADRO quando questi sono stati scelti in accordo con 8.5.3 e installati in accordo con le istruzioni del costruttore dell’apparecchio.

La verifica individuale deve comprendere le seguenti categorie:
1) Costruzione (si veda da 11.2 a 11.8):
a) grado di protezione dell’involucro;
b) distanze di isolamento in aria e superficiali;
c) protezione contro la scossa elettrica ed integrità dei circuiti di protezione;
d) installazione degli apparecchi di manovra e dei componenti;
e) circuiti elettrici interni e collegamenti;
f) terminali per conduttori esterni;
g) funzionamento meccanico.
2) Prestazione (si veda da 11.9 a 11.10):
a) poprietà dielettriche;
b) cablaggio, prestazioni in condizioni operative e funzionalità.

EN 61439
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 1: Regole generali

http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=12055&PR=NO

Allegati:
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  • Pubblicato: 01 Dicembre 2016
  • Visite: 7329

Check list Sicurezza Isole robotizzate

Check list Sicurezza Isole robotizzate

Check list in formato file CEM importabile in CEM4

Una utile Check list sulle isole robotizzate in riferimento al TUS D. Lgs. 81/2008, Direttiva macchine 2006/42/CE e norma tecnica EN ISO 10218-1.

Attenzione, la Check list potrebbe non essere esaustiva, integrare di caso in caso.

File compatibile CEM4 Rel. 4.7.3

Allegati:
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  • Pubblicato: 13 Luglio 2016
  • Visite: 8732

Regolamento e norme / Consolidato 2023

Formato: pdf
Pagine: +144
Ed.: 2.0 2023
Pubblicato: 04/07/2023
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 9788898550135

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Regolamento  UE  2023 1230

Regolamento (UE) 2023/1230 / Regolamento macchine

Download Testo Regolamento macchine IT / Download Regolamento macchine EN

Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.

(GU n. 165/1 del 29.06.2023)

Entrata in vigore: 19.07.2023

Applicazione dal 14.01.2027 [43 mesi firma del Regolamento]. Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti:

Vedi tutto il testo

Changelog 2005-2022

L'evoluzione di
Certifico Macchine
dal 2005 al 2022: V 2 / V 4.

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Direttiva macchine   NTA

ebook Direttiva macchine e norme armonizzate consolidato 2023

Sistemi Operativi: iOS/Android/PDF
Edizione: 22.0
Pubblicato: 25.08.2023
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano

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Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC

Edition 2.2 - October 2019
(Update of 2nd Edition)

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Norme armonizzate Direttiva macchine

Archivio Norme armonizzate Direttiva macchine

Tutte le Comunicazioni delle norme armonizzate pubblicate dal 2014.

L'applicazione delle norme armonizzate è "Presunzione di Conformità" al rispetto dei RESS dell'Allegato I della Direttiva macchine 2006/42/CE.

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Direttiva 2006/42/CE: Direttiva del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/ce (rifusione)

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