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EN ISO 12100:2010 / Pericoli, Situazioni pericolose ed Eventi pericolosi

EN ISO 12100 Appendice B Pericoli

EN ISO 12100:2010 / Pericoli, Situazioni pericolose ed Eventi pericolosi 

Documento sull'Appendice B della EN ISO 12100 dove sono riportati esempi di pericoli, eventi pericolosi e situazioni pericolose, relativi alla sicurezza di macchine. I pericoli della EN ISO 12100 possono essere di supporto per la valutazione dei rischi di attrezzature di lavoro di cui all'Allegato V del D.Lgs. 81/2008. I pericoli, eventi pericolosi e situazioni pericolose sono anche utilizzati nella valutazione dei rischi di CEM4 per macchine rientranti in Direttiva 2006/42/CE "Direttiva macchine" o Regolamento (UE) 2023/1230 "Regolamento macchine". Nel Documento 2024 sono aggiunte, inoltre, le definizioni d'interesse estratte dalla EN ISO 12100.

EN ISO 12100 Appendice B

1. ESEMPI DI PERICOLI
2. SITUAZIONI PERICOLOSE
3. EVENTI PERICOLOSI

L'appendice B della EN ISO 1210 fornisce, in prospetti separati, esempi di pericoli, situazioni pericolose ed eventi pericolosi per chiarire questi concetti e per aiutare le persone che svolgono la valutazione del rischio nel processo di identificazione dei pericoli.

Gli elenchi dei pericoli, delle situazioni pericolose e degli eventi pericolosi riportati nella presente appendice non sono esaustivi e non sono presentati in ordine di priorità.

Pertanto, il progettista dovrebbe anche identificare e documentare tutti gli altri pericoli, situazioni pericolose o eventi pericolosi esistenti nella macchina.

In allegato si riporta:

1. Estratto relativo all'Appendice Informativa B con definizioni della norma e differenza tra:

- Pericoli
- Situazioni pericolose
- Eventi pericolosi

2. Elenco estrapolato dalla norma tecnica UNI EN ISO 12100:2010, pericoli modificabili, aggiornabili e stampabili in CEM4.

Definizioni d'interesse - Estratto EN ISO 12100

3.5 danno: Lesione fisica o danno alla salute.

3.6 pericolo: Potenziale sorgente di danno.

Nota 1 Il termine “pericolo” può essere qualificato al fine di definire la sua origine (per esempio, pericolo di natura meccanica, elettrica) o la natura del danno potenziale (per esempio, pericolo di elettrocuzione, pericolo di taglio, pericolo tossico, pericolo di incendio).

Nota 2 Il pericolo trattato nella presente definizione:

- è permanentemente presente durante l’uso previsto della macchina (per esempio, movimento di elementi mobili pericolosi, arco elettrico durante una fase di saldatura, postura insalubre, emissione di rumore, alta temperatura), oppure
- può comparire inaspettatamente (per esempio, esplosione, schiacciamento come conseguenza di un avviamento accidentale/inatteso, eiezione come conseguenza di una rottura, caduta come conseguenza di accelerazione/decelerazione).

Nota 3 Il termine francese “phénomène dangereux” non dovrebbe essere confuso con il termine “risque”, che è stato invece utilizzato a volte in passato.

3.7 pericolo specifico: Pericolo che è identificato come presente nella macchina o associato alla stessa.

Nota 1 Un pericolo specifico è identificato come il risultato di una fase del processo descritto nel punto 5.

Nota 2 Questo termine è incluso come terminologia di base per norme di tipo B e C.

3.8 pericolo significativo: Pericolo che è identificato come specifico e che richiede un’azione specifica da parte del progettista per eliminare o ridurre il rischio secondo la valutazione del rischio.

Nota Questo termine è incluso come terminologia di base per norme di tipo B e C.

3.9 evento pericoloso: Evento che può causare danno.

Nota Un evento pericoloso può verificarsi per un breve o per un lungo periodo di tempo.

3.10 situazione pericolosa: Circostanza in cui una persona è esposta almeno a un pericolo.

Nota L'esposizione può determinare un danno immediatamente o dopo un periodo di tempo.

3.11 zona di pericolo; zona pericolosa: Tutti gli spazi, all'interno e/o attorno al macchinario, in cui una persona può essere esposta a un pericolo.

3.12 rischio: Combinazione della probabilità di accadimento di un danno e della gravità di quel danno.

3.13 rischio residuo: Rischio che rimane dopo aver preso le misure di protezione.

Nota 1 La presente norma internazionale distingue:

- il rischio residuo dopo che il progettista ha implementato le misure di protezione;
- il rischio residuo dopo che sono state implementate tutte le misure di protezione.

Nota 2 Vedere anche figura 2.

3.14 stima del rischio: Definizione della probabile gravità del danno e della probabilità del suo

3.15 analisi del rischio: Combinazione della determinazione dei limiti della macchina, dell'identificazione dei pericoli e della stima del rischio.

3.16 ponderazione del rischio: Giudizio destinato a stabilire, sulla base dell’analisi del rischio, se gli obiettivi di riduzione del rischio sono raggiunti.

3.17 valutazione del rischio: Processo complessivo che comprende un'analisi del rischio e una ponderazione del rischio.

3.18 adeguata riduzione del rischio: Riduzione del rischio almeno in conformità ai requisiti legali, prendendo in considerazione l’attuale stato dell’arte.

Nota: criteri per determinare quando è stata raggiunta un’adeguata riduzione del rischio sono forniti nel punto 5.6.2.

3.19 misura di protezione: Misura prevista per raggiungere la riduzione del rischio, implementata:

- dal progettista (progettazione intrinsecamente sicura, protezioni e misure di protezione complementari, informazioni per l'uso); e/o
- dall'utilizzatore (organizzazione: procedure di lavoro sicuro, sorveglianza, permessi di lavoro; disposizione e uso di mezzi di protezione supplementari; utilizzo di dispositivi di protezione individuale; formazione).

Nota Vedere figura 2.

3.20 misura di protezione integrata nella progettazione: Misura di protezione che elimina i pericoli o riduce i rischi associati ai pericoli modificando le caratteristiche di progettazione o di funzionamento della macchina senza l’uso di ripari o dispositivi di protezione.

Nota Vedere il punto 6.2.

3.21 protezione: Misura di protezione che utilizza mezzi di protezione per proteggere le persone dai pericoli che non possono essere ragionevolmente eliminati o dai rischi che non possono essere sufficientemente ridotti mediante misure di protezione integrate nella

Nota Vedere il punto 6.3.

3.22 informazioni per l'uso: Misura di protezione che consiste in mezzi di comunicazione (per esempio testo, parole, segni, segnali, simboli, diagrammi) utilizzati separatamente o in combinazione per trasmettere informazioni all’utilizzatore.

Nota Vedere il punto 6.4.

3.23 uso previsto: Uso di una macchina in conformità alle informazioni per l'uso fornite nelle istruzioni.

3.24 uso scorretto ragionevolmente prevedibile: Uso di una macchina in un modo non previsto dal progettista, ma che può derivare da un comportamento umano facilmente prevedibile.

3.25 mansione: Attività specifica svolta da una o più persone sulla macchina o nelle vicinanze della stessa durante il suo ciclo di vita.

Tutto il Documento

  • Pubblicato: 17 Novembre 2024
  • Visite: 3959

Regolamento e norme / Consolidato 2024

Formato: pdf
Pagine: +144
Ed.: 3.0 2024
Pubblicato: 09/11/2024
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 9788898550135

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Regolamento  UE  2023 1230

Regolamento (UE) 2023/1230 / Regolamento macchine

Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.

(GU n. 165/1 del 29.06.2023)

Entrata in vigore: 19.07.2023

Applicazione dal 14.01.2027 [43 mesi firma del Regolamento]. Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti:

Vedi tutto il testo

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Direttiva 2006/42/CE: Direttiva del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/ce (rifusione)

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Sistemi Operativi: iOS/Android/PDF
Edizione: 25.0
Pubblicato: 16.09.2024
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