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EN ISO 14119:2025 Dispositivi di interblocco associati ai ripari / Rev. 2.0 Giugno 2025
Documento di approfondimento basato sulla norma EN ISO 14119:2025. La norma specifica i principi per la progettazione e la scelta, indipendentemente dalla natura della fonte di energia, dei dispositivi di interblocco associati ai ripari.
Allegato foglio di calcolo per la valutazione della possibile elusione dei dispositivi di interblocco di cui all'allegato G.
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L’edizione 2025 sostituisce la EN ISO 14119:2013. Le principali novità della nuova edizione riguardano:
- integrazione dei dispositivi di interblocco a chiave intrappolata coperti della norma ISO/TS 19837:2018 “Sicurezza del macchinario - Dispositivo di interblocco a chiave intrappolata - Principi di progettazione e selezione”. Le chiavi intrappolate sono classificate come “dispositivi di interblocco di Tipo 5". La ISO/TS 19837:2018 è stata ritirata a Dicembre 2024;
- inclusione dei criteri di Fault Masking, fino ad ora coperti dalla norma ISO/TR 24119:2015 “Safety of machinery - Evaluation of the serial link for masking faults of interlocking devices associated with protections with potential free contacts”;
- test e procedure sono descritte nel nuovo allegato I;
- indicazioni specifiche per la Tabella 5: “Misure aggiuntive contro la disattivazione dei dispositivi di interblocco a seconda del tipo” (Tabella 6 del presente documento).
Foglio di calcolo .xlsx
La norma EN ISO 14119:2025 con l'allegato G, e la tabella di riferimento G.1, propone un metodo valutativo per l'analisi e l'identificazione di possibili incentivi per l'elusione dei dispositivi di interblocco.
Nel file .xlsx allegato, il metodo della norma è stato integrato con una proposta per un'analisi quantitativa del problema andando ad individuare 3 livelli per l'analisi dei motivi che possano portare all'elusione dei dispositivi di interblocco: basso, medio, alto. Il file è completamente modificabile dall'utente in modo da poterlo adeguare al proprio metodo di lavoro.
EN ISO 14119:2025 Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e di scelta
Data entrata in vigore: 12 marzo 2025
Sostituisce: EN ISO 14119:2013
Recepita in Italia con UNI EN ISO 14119:2025 (Entrata in vigore: 05 giugno 2025)
Alla data di pubblicazione del presente documento la nuova edizione non è ancora armonizzata per la Direttiva 2006/42/CE Macchine.
I requisiti per i ripari che proteggono le persone dai pericoli di natura meccanica sono trattati dalla ISO 14120:2015 mentre l’elaborazione del segnale dal dispositivo di interblocco per l’arresto e l’immobilizzazione della macchina è trattato dalla EN ISO 13849-1:2023 o EN 62061:2005.
La norma è di tipo B2.

Tabella ZA.1 EN ISO 14119:2025 – Corrispondenza tra la norma e l’allegato I della Direttiva 2006/42/CE
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Classificazione
Un dispositivo di interblocco è costituito da 3 elementi:
- attuatore,
- sistema di azionamento,
- sistema di uscita.

Tabella 1 – Panoramica dispositivi di interblocco
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- Pubblicato: 19 Giugno 2025
- Visite: 16394
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Macchine alimentari: Regolamento macchine & MOCA / Rev. 0.0 Giugno 2025
Il presente documento illustra le disposizioni in merito alle macchine e prodotti correlati alimentari contenute nel Regolamento (UE) 2023/1230 e la disciplina MOCA.
Regolamento (UE) 2023/1230
del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio, in GU n. 165/1 del 29.06.2023 ed in vigore dal 19.07.2023.
Articolo 51 Abrogazioni
1. La direttiva 73/361/CEE è abrogata.
I riferimenti alla direttiva 73/361/CEE abrogata si intendono fatti al presente regolamento.
2. La direttiva 2006/42/CE è abrogata a decorrere dal 20 gennaio 2027.
I riferimenti alla direttiva 2006/42/CE abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII.
Articolo 52 Disposizioni transitorie
1. Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di prodotti immessi sul mercato in conformità della direttiva 2006/42/CE prima del 20 gennaio 2027. Tuttavia, il capo VI del presente regolamento si applica a decorrere dal 19 luglio 2023 mutatis mutandis a tali prodotti in sostituzione dell'articolo 11 di tale direttiva, compresi i prodotti per i quali è già stata avviata una procedura ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/42/CE.
2. I certificati di esame CE del tipo e le decisioni di approvazione rilasciate in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2006/42/CE rimangono validi fino alla loro scadenza.
Articolo 54 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a partire dal 20 gennaio 2027.
Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti:
a) gli articoli da 26 a 42 si applicano a decorrere dal 20 gennaio 2024;
b) l'articolo 50, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 20 ottobre 2026;
c) l'articolo 6, paragrafo 7, e gli articoli 48 e 52 si applicano a decorrere dal 19 luglio 2023;
d) l'articolo 6, paragrafi da 2 a 6, paragrafo 8 e paragrafo 11, l'articolo 47 e l'articolo 53, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 20 luglio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[...]
In base al Regolamento (UE) 2023/1230 le macchine e i prodotti correlati alimentari devono soddisfare tutti i RESS (Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute) di cui all'Allegato III p. 1 e 2.1 prima dell’immissione sul mercato e/o della messa in servizio:

Figura 1 - Allegato III Reg. macchine
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- Pubblicato: 12 Giugno 2025
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UNI EN ISO 3164:2025 / Macchine movimento terra - DLV strutture di protezione - Note
Pubblicata la norma UNI EN ISO 3164:2025 “Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle strutture di protezione - Specifiche per il volume limite di deformazione”, in vigore dal 20 marzo 2025.
In base a quanto stabilito dalla Direttiva macchine 2006/42/CE (Direttiva macchine) e dal Regolamento (UE) 2023/1230 (Regolamento macchine) quando, per una macchina semovente con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati esiste il rischio di ribaltamento essa deve essere progettata e munita di una struttura di protezione contro tale rischio (ROPS / roll-over protective structure) mentre, quando esistono rischi dovuti alla caduta di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita in modo essa deve essere progettata e costruita, se le sue dimensioni lo consentono, di una struttura di protezione contro tale rischio (FOPS / Falling Object Protective Structure).
Tali strutture (ROPS/FOPS) devono garantire alla persona o alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione (DLV).
Al fine di verificare che la struttura soddisfi i requisiti di legge, anche per questo dispositivo, il fabbricante o il deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.
La ROPS/FOPS deve:
- resistere a forze;
- assorbire energia;
- deformarsi al limite del DLV.
Le prove a cui devono essere sottoposte le ROPS/FOPS in accordo con le norme di riferimento devono essere effettuate per ciascun tipo di ROPS/FOPS (prove di tipo).
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- Pubblicato: 24 Aprile 2025
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EN ISO 14119:2025 / Dispositivi di interblocco associati ai ripari
EN ISO 14119:2025
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e selezione (ISO 14119:2024)
Recepisce: ISO 14119:2024; EN ISO 14119:2025
Data entrata in vigore: 15.04.2025
Il presente documento specifica i principi per la progettazione e la selezione (indipendentemente dalla natura della fonte di energia) dei dispositivi di interblocco associati ai ripari e fornisce indicazioni sulle misure per ridurre al minimo la possibilità di manomissione dei dispositivi di interblocco in modo ragionevolmente prevedibile.
Il presente documento tratta i principi per la progettazione, la selezione e l'applicazione di quanto segue:
- parti dei ripari che azionano i dispositivi di interblocco;
- dispositivi e sistemi di interblocco a chiave bloccata per applicazioni su macchinari.
NOTA
La norma ISO 14120 specifica i requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari destinati principalmente a proteggere le persone dai rischi meccanici.
L'elaborazione del segnale proveniente dal dispositivo di interblocco per arrestare la macchina e impedirne l'avvio inaspettato è trattata nelle norme ISO 14118, ISO 13849-1 e IEC 62061.
Questa terza edizione annulla e sostituisce la seconda edizione (ISO 14119:2013), che è stata sottoposta a revisione tecnica.
Le principali modifiche sono le seguenti:
- la norma ISO/TS 19837 è stata integrata come nuovo Allegato K con requisiti specifici per i dispositivi di interblocco di Tipo 5 - "dispositivi di interblocco a chiave bloccata" (vedere definizione 3.18.1);
- sono stati definiti i sistemi di interblocco a chiave bloccata e i dispositivi di interblocco di Tipo 5;
- la Tabella 5 è stata migliorata e rinominata;
- le procedure di prova sono descritte nel nuovo Allegato I;
- la norma ISO/TR 24119 è stata integrata nel nuovo Allegato J.
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- Pubblicato: 17 Aprile 2025
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Nota INL - Conferenza delle Regioni e PA / Conformità macchine ante direttiva
Circolare n. 2668 del 18 marzo 2025 - OGGETTO: Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea - Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti.
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 febbraio 2025 / Circolare n. 2668 del 18 marzo 2025
Al fine di fornire riscontro alle numerose questioni di carattere operativo e interpretativo concernenti le tematiche in oggetto pervenute alla Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in coerenza con quanto disposto dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano n. 142 del 27 luglio 2022 e a seguito del confronto tecnico avvenuto tra INL e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, si forniscono, di seguito, alcuni chiarimenti condivisi.
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2. Macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE: chiarimenti in merito alla conformità delle macchine all’allegato V
La Direttiva Macchine 89/392/CEE, recepita con il d.p.r. n. 459/1996, ha previsto che le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 devono obbligatoriamente essere dotate di marcatura CE, che sancisce il presunto rispetto dei requisiti di sicurezza per l’uso cui sono destinate. Successivamente, l’Unione Europea ha emanato la Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 17 del 27/01/2010, che ha sostituito integralmente la precedente Direttiva 89/392/CEE. Pertanto, per le macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996, la normativa di riferimento resta il d.lgs. n. 81/2008 che, all’art. 70 comma 2 stabilisce che “le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V”.
L'art. 71 prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo 70, pertanto, il Datore di Lavoro deve assicurare la conformità delle attrezzature di lavoro ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
Di conseguenza il datore di lavoro dovrà valutare i requisiti di sicurezza posseduti dall’attrezzatura di lavoro in base all’allegato V, nell’ambito del processo di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17 comma 1 lettera a) e secondo le modalità indicate dall’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008. Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà evidenziare la valutazione del rischio specifico in coerenza con le indicazioni di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.
Nell’ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro ritiene talvolta opportuno affidarsi, per la verifica di tale conformità, ad un tecnico abilitato, il quale attesta la rispondenza dell’attrezzatura di lavoro ai requisiti previsti all’allegato V del d.lgs. n. 81/2008.
A riguardo, si evidenzia che il Legislatore non ha previsto, in capo al datore di lavoro, alcun obbligo in tal senso; di conseguenza, la mancanza dell’attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature “ante direttiva” non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del citato decreto.
Pertanto, in sede di ispezione, si dovrà verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
3. Macchine ante d.p.r. n. 459/1996: libretto d’uso e manutenzione
Le macchine ed attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.r. n. 459/1996 non sono soggette alla redazione da parte del costruttore del libretto di uso e manutenzione, obbligo introdotto dalla richiamata normativa e ribadito dal successivo d.lgs. n. 17 del 27/01/2010.
Ciò premesso, si ritiene non obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, d.lgs. n. 81/2008).
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- Pubblicato: 06 Aprile 2025
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EN 60204-1:2018+A1:2025 / General requirements electrical equipment of machines / June 2025
EN 60204-1:2018+A1:2025
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2016, modified + IEC 60204-1:2016/AMD1:2021)
Valid from 16.06.2025
Base Documents
EN 60204-1:2018; EN 60204-1:2018/A1:2025; IEC 60204-1:2016; IEC 60204-1:2016/AMD1:2021
IEC 60204-1 provides requirements and recommendations relating to the electrical equipment of machines. It promotes:
- the safety of persons and property,
- consistency of control response,
- ease of operation and maintenance.
IEC 60204-1 applies to the electrical equipment or parts of the electrical equipment that operate with nominal supply voltages not exceeding 1 000 V for alternating current (AC) and not exceeding 1 500 V for direct current (DC), and with nominal supply frequencies not exceeding 200 Hz.
It does not cover all the requirements (for example guarding, interlocking, or control) that are needed or required by other standards or regulations to protect persons from hazards other than electrical hazards. Each type of machine has unique requirements to be accommodated to provide adequate safety.
This consolidated version consists of the main text and the amendment, which can also be found separately in the standards history.
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Fonte: EVS
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- Pubblicato: 18 Giugno 2025
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UNI EN ISO 14119:2025 - Dispositivi di interblocco associati ai ripari / 3a Edizione
ID 24075 | 05.06.2025 / In allegato Preview
UNI EN ISO 14119:2025
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e di scelta
La norma specifica i principi per la progettazione e la scelta, indipendentemente dalla natura della fonte di energia, dei dispositivi di interblocco associati ai ripari.
Essa tratta le parti dei ripari che azionano i dispositivi di interblocco.
Data entrata in vigore: 05 giugno 2025
Sostituisce: UNI EN ISO 14119:2013
Recepisce: EN ISO 14119:2025
Adotta: ISO 14119:2024
Questa terza edizione annulla e sostituisce la seconda edizione (ISO 14119:2013), che è stata sottoposta a revisione tecnica.
Le principali modifiche sono le seguenti:
- la norma ISO/TS 19837 è stata integrata come nuovo Allegato K con requisiti specifici per i dispositivi di interblocco di Tipo 5 - "dispositivi di interblocco a chiave bloccata" (vedere definizione 3.18.1);
- sono stati definiti i sistemi di interblocco a chiave bloccata e i dispositivi di interblocco di Tipo 5;
- la Tabella 5 è stata migliorata e rinominata;
- le procedure di prova sono descritte nel nuovo Allegato I;
- la norma ISO/TR 24119 è stata integrata nel nuovo Allegato J.
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Fonte: ISO / UNI
- Pubblicato: 06 Giugno 2025
- Visite: 16548
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SISTEMA EN ISO 13849-1 Versione 3.0.2 Build 1
Safety Integrity Software Tool for the Evaluation of Machine Applications
Rilasciata da IFA la Versione stabile di SISTEMA (3.0.2 Build 1) ad Aprile 2025 aggiornato ad EN ISO 13849-1:2023
Il software SISTEMA fornisce a chi sviluppa e verifica sistemi di controllo relativi alla sicurezza per le macchine un supporto completo per la valutazione della sicurezza nel contesto della norma EN ISO 13849-1.
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- Pubblicato: 23 Aprile 2025
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Regulation on machinery | Regulation (EU) 2023/1230 - Consolidated text 2025
Update Ed. 2.0 del 09 April 2025 / Pdf - epub Format
Regulation (EU) 2023/1230 the European Parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC. (OJ L 165/1 of 29.06.2023). In force: 19.07.2023
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Ed. 2.0 April 2025 - Consolidated text April 2025:
- Regulation (EU) 2024/2748 of the European and the Council of 9 October 2024 amending Regulations (EU) No 305/2011, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2023/988 and (EU) 2023/1230 as regards emergency procedures for the conformity assessment, presumption of conformity, adoption of common specifications and market surveillance due to an internal market emergency () OJ L, 2024/2748, 8.11.2024. In force from 28.11.2024. It shall apply from 29 May 2026.
Changes made:
Article 3. Added note (N1)
Article 25a. Added note (N1)
Article 25b. Added note (N1)
Article 25c. Added note (N1)
Article 25d. Added note (N1)
Article 25e. Added note (N1)
Ed. 1.0 July 2023 - Consolidated text July 2023:
- Regulation (EU) 2023/1230 the European Parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC. (OJ L 165/1 of 29.06.2023)
- Corrigendum to Regulation (EU) 2023/1230 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC (OJ 169/35 of 04.07.2023)
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- Pubblicato: 09 Aprile 2025
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EN ISO 10218-1/2:2025 Requisiti sicurezza robot industriali
Pubblicate le nuove edizioni delle norme EN ISO 10218-1:2025 ed EN ISO 10218-2:2025 relativa ai requisiti di sicurezza dei robot industriali, in sintesi:
EN ISO 10218-1:2025 / Requisiti di sicurezza - Robot industriali
EN ISO 10218-1:2025
Robotica - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Robot industriali (ISO 10218-1:2025)
In vigore: 01.04.2025 (3a edizione)
Sostituisce: EN ISO 10218-1:2011
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EN ISO 10218-2:2025 / Requisiti di sicurezza - Applicazioni di robot industriali e celle robotiche
EN ISO 10218-2:2025
Robotica - Requisiti di sicurezza - Parte 2: Applicazioni di robot industriali e celle robotiche (ISO 10218-2:2025)
In vigore: 01.04.2025 (2a edizioine)
Sostituisce: EN ISO 10218-2:2011
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- Pubblicato: 02 Aprile 2025
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