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cem4: novità 2020
Certifico Machinery Directive
Anniversary 20° Maggio 2020, è la versione di cem4 (certifico macchine 4) per il ventennale della distribuzione. Progettato nel 1998/1999, nel 2000 è stato pubblicato e distribuito per la vendita.
cem4 ha seguito nel suo sviluppo, l'implementazione delle Direttive:
Direttiva 98/23/CE (GU L 207 del 23.7.1998)
Direttiva 2006/42/CE (GU L 157/24 del 9.6.2006)
e delle norme tecniche di tipo A:
EN 292-1 e 2
EN ISO 12100-1 e 2
EN ISO 12100
Negli anni sono state sviluppate numerose funzionalità e ottimizzazioni in linea con i migliori strumenti di sviluppo e di database.
Download cem4 Trial


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- Pubblicato: 22 Maggio 2020
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UNI EN ISO 20607:2019
Sicurezza del macchinario - Manuale di istruzioni - Principi generali di redazione
Data entrata in vigore: 24 ottobre 2019
EN ISO 20607:2019 Armonizzazione MDCon la
Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 (GU L 102/6 del 02.04.2020), la EN ISO 20607:2019 entra in regime di armonizzazione per la
Direttiva 2006/42/CE "macchine" a partire dalla data del 02 Aprile 2020.
La norma EN ISO 20607:2019 diventa il riferimento per la redazione del Manuale di Istruzioni per l'Uso e Manutenzione di macchine in Presunzione di Conformità alla Direttiva 2006/42/CE Macchine.
La norma specifica i requisiti per il fabbricante della macchina per la preparazione delle parti relative alla sicurezza del manuale di istruzioni per il macchinario e stabilisce i principi indispensabili per fornire informazioni sui rischi residui.
Recepisce: EN ISO 20607:2019
Adotta: ISO 20607:2019
Fonte: UNI/ISO
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Vedi SO 20607:2019 Instruction handbook
Vedi ISO 20607:2019 Manuale di istruzioni
- Pubblicato: 08 Aprile 2020
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Decisione di esecuzione (UE) 2020/480
Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 della Commissione del 1° aprile 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 102/6 del 02.04.2020
Entrata in vigore: 02.04.2020
L’allegato I, punto 1), si applica a decorrere dal 2 ottobre 2021.
Entrano in regime di armonizzazione, in particolare tra quelle di tipo B, le norme:
- EN 60204-1:2018 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - parte 1: Regole generali (B)
- EN ISO 20607:2019 Sicurezza del macchinario - Manuale di istruzioni - Principi generali di redazione (B)
- EN 1127-1:2019 Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione - parte 1: Concetti fondamentali e metodologia (B)
- EN ISO 19353:2019 Sicurezza del macchinario - Prevenzione e protezione contro l’incendio (B)
Maggiori info
- Pubblicato: 02 Aprile 2020
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Direttiva macchine: Testo Modificato "Atti delegati" 2020 (nuovo regime atti delegati e di esecuzione)
Modifiche al testo della Direttiva macchine 2006/42/CE 2020: introdotta la possibilità di atti delegati della Commissione per variare l'elenco componenti di sicurezza All. V e categorie di macchine pericolose All. IV
Con il Regolamento (UE) 2019/1243 la Commissione ha il potere di adottare Atti delegati per modificare l’elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all’allegato V della direttiva 2006/42/CE e categorie di macchine potenzialmente pericolose.
Adattamento agli articoli 290 e 291 del TFUE di una serie di atti giuridici (tra cui la direttiva 2006/42/CE) che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (PRCC), con il nuovo regime degli atti delegati e degli atti di esecuzione.
Procedura di regolamentazione con controllo (PRCC)Questa procedura consente al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE di impedire alla Commissione di adottare le misure che propone se queste:
- vanno al di là dei poteri di esecuzione che le sono stati conferiti
- non sono compatibili con l'obiettivo o il contenuto dell'atto giuridico o
- eccedono i limiti delle competenze e dei poteri dell'Unione europea
In pratica, sia il Parlamento che il Consiglio dispongono di un diritto di veto, esercitabile normalmente fino a 3 mesi dopo che il comitato ha espresso parere positivo sulle misure proposte dalla Commissione.
Se il comitato non ha espresso un parere positivo, il Consiglio può intervenire per bloccare le misure proposte oppure adottarle al posto della Commissione, purché il Parlamento non vi si opponga.
Il Regolamento (UE) 2019/1243 prevede l’adattamento di vari atti giuridici agli articoli 290 e 291 del TFUE, quindi il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (PRCC), con il nuovo regime degli atti delegati e degli atti di esecuzione.
Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo.
(GU L 198 del 25.7.2019)
...
4. Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.
Al fine di tener conto dei nuovi sviluppi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all’allegato V della direttiva 2006/42/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le necessarie misure riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2006/42/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
...
segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 00 2020
©Copia autorizzata Abbonati
Vedi le novita' della modifica "Atti delegati" DM 2020
Vedi il testo della Direttiva macchine 2020
- Pubblicato: 02 Marzo 2020
- Visite: 22567
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Funi di sicurezza: note applicative
Il documento allegato analizza i casi in cui sia necessario l’uso dei dispositivi sensibili alla pressione, nello specifico le funi di sicurezza.
In ragione della grande diversità delle tecnologie su cui è basata la loro funzione di rilevamento, non tutti i tipi di dispositivi di protezione sensibili sono egualmente idonei per le applicazioni di sicurezza. L’analisi riportata nei capitoli seguenti, in riferimento alle norme tecniche applicabili, si sofferma sull’uso delle funi di sicurezza e sui criteri che portano alla loro scelta come dispositivo di sicurezza.
Indice
0. Premessa
1. Scelta dei dispositivi di protezione sensibili | EN ISO 12100:2010
2. Uso della fune di sicurezza come attuatore dell’arresto di emergenza | EN ISO 13850:2015
3. Principi generali di progettazione e prova di paraurti, piastre, fili e analoghi dispositivi sensibili alla pressione | EN ISO 13856-3:2013
3.1 Definizioni
3.2 Requisiti specifici per le funi sensibili alla pressione
3.3 Prescrizioni aggiuntive per gli interruttori a sgancio con cavo | EN 60947-5-5:1998-09
4. Tipologie di interruttori a fune
5. Componenti interruttori a fune e connettori
6. Esempi uso interruttore a fune
Norme tecniche di riferimento:
- EN ISO 12100:2010
- ISO 13856-3:2013
- EN 60947-5-5:1997
- EN ISO 13850:2015
- EN ISO 13855:2010
Tutte le norme citate sono armonizzate secondo la Direttiva 2006/42/CE Macchine.
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- Pubblicato: 06 Febbraio 2020
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