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Contribution Guide Machinery Directive 2006/42/EC: Orgalim e 2019

Orgalim Contribution to the Guide of Interpretation to the Machinery Directive 2006/42/EC

Settembre 2019

L'attuale direttiva macchine 2006/42/CE, allegato I, sezione 1.7.4. non specifica se le istruzioni debbano essere rese disponibili in formato cartaceo o elettronico. Tuttavia, la Guida di interpretazione della direttiva macchine (edizione luglio 2017) afferma che l'operatore economico ha la possibilità di fornirli in un archivio elettronico, ma senza fornire ulteriori chiarimenti.

In questo documento, Orgalim vorrebbe suggerire alcuni chiarimenti alle spiegazioni fornite nella guida all'interpretazione, fornire esempi pratici sui diversi formati in cui le istruzioni possono essere fornite e giustificare i vantaggi di ciascuno dei mezzi alternativi di fornire istruzioni. Infine, vorremmo presentare un nuovo testo da inserire nella prossima revisione della guida.

In linea con l'opinione espressa dalle altre parti interessate nell'ultima riunione del gruppo di lavoro sui macchinari, Orgalim ritiene che gli operatori economici necessitino di un approccio flessibile su questo tema poiché una soluzione unica per tutte non funziona e la possibilità di fornire istruzioni in formato digitale inoltre il modulo cartaceo offre molte opportunità in termini di usabilità per tutte le parti coinvolte.

Quando si immettono macchine sul mercato, le informazioni e in particolare le istruzioni fornite dall'operatore economico sull'uso sicuro delle macchine possono assumere varie forme. In effetti, nella maggior parte dei casi, la macchina viene consegnata a un cliente finale o ad un datore di lavoro che mette in servizio la macchina e la utilizza da sola o, in alternativa, rende la macchina disponibile ai propri dipendenti per svolgere il proprio lavoro.

Un punto importante è che all'operatore economico dovrebbe essere offerta la flessibilità di decidere insieme alla persona successiva nella catena del valore quale forma di istruzioni soddisfa meglio le sue esigenze. Questa flessibilità dovrebbe essere estesa lungo l'intera catena del valore.

... continua in allegato

Fonte: Orgalim

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  • Pubblicato: 14 Ottobre 2019
  • Visite: 6954

Dispositivo Uomo Presente sedile Carrelli elevatori

Dispositivo Uomo Presente sedile Carrelli elevatori

Note legislative e normative relative alla necessità o meno del "Dispositivo Uomo Presente" installato (o da installare) nei carrelli elevatori (interruttore/sensore sedile) che abiliti il movimento solo se il conducente è a bordo. (Documento completo allegato)

La Direttiva macchine 2006/42/CE, legislazione di riferimento, prevede all'Allegato I RESS 3.3.2 che "qualsiasi spostamento comandato di una macchina semovente con conducente trasportato deve essere possibile soltanto se il conducente si trova al posto di comando", e non menziona espressamente la soluzione tecnica di "un dispositivo ad uomo presente", quale interruttore/sensore sul sedile.

La soluzione tecnica andrà ricercata nelle norme tecniche armonizzate (Presunzione di conformità) altre norme e guide interpretative UE/INAIL/altro nel concetto di “Buona tecnica/stato dell’arte”.

Il dispositivo, se installato, non deve essere bypassabile ed i circuiti di controllo devono essere conformi almeno alla categoria 1 della EN ISO 13849-1:2008 (Vedi Guida DM e UNI EN 1175-1:2010 Requisiti generali per carrelli alimentati a batteria) 

Oltre agli aspetti legislativi (generici DM) e di norme, l'installazione dovrà essere prevista anche in funzione della Valutazione del rischio.

A. Estratto Legislativo

Direttiva Macchine 2006/42/CE

Allegato I
...

3. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi.
...
3.3.2. Avviamento/spostamento

Qualsiasi spostamento comandato di una macchina semovente con conducente trasportato deve essere possibile soltanto se il conducente si trova al posto di comando.
______

B. Guida ufficiale DM

Guide to application of the machinery directive 2006/42/EC
...
§304 Controllo dei movimenti di marcia da parte di un conducente a bordo

Il requisito di cui al primo paragrafo della sezione 3.3.2 deriva dal fatto che è necessario il movimento sicuro di marcia di macchine semoventi con conducente a bordo il conducente deve avere il controllo permanente. 

Non deve essere possibile iniziare i movimenti di marcia della macchina se il conducente non è a bordo ai comandi (alla guida) e non deve essere possibile per i macchinari di continuare a muoversi se il conducente lascia la posizione di guida. 

Il requisito di cui al primo paragrafo della sezione 3.3.2 può essere considerato come adempiuto se:

1. i dispositivi di controllo sono del tipo a tenuta durante la marcia, e tornano in folle quando rilasciati (arrestano/impediscono i movimenti del macchinario).

2. i dispositivi per il controllo dei movimenti di marcia della macchina non sono facilmente accessibili dall'esterno della cabina di guida.

Se queste due condizioni non sono soddisfatte, devono essere prese altre misure per impedire il movimento se il conducente non è ai comandi.

Tali misure possono includere, ad esempio:

- installazione di un dispositivo di abilitazione come un sensore sul bracciolo a supporto del controllo del dispositivi, un sensore di posizione nel sedile o un interruttore del sedile. 

Tali dispositivi devono essere scelti e progettati per evitare che nascano di altri rischi e per evitare l'attivazione da vibrazioni del macchinario o movimenti prevedibili del conducente durante la guida.

I dispositivi e la loro integrazione nel sistema di controllo deve avere un livello di prestazione adeguato RESS 1.2.1 (EN ISO 13849-1)

...

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  • Pubblicato: 25 Settembre 2019
  • Visite: 7605

Centraline oleodinamiche | Marcatura CE

Centraline oleodinamiche | Marcatura CE

ID 9045 | 05.09.2019 

La Marcatura CE delle centraline oleodinamiche coinvolge diverse Direttive di prodotto, la cui applicazione crea spesso dubbi sulla corretta procedura da seguire.

Il presente documento si pone lo scopo di chiarire come analizzare il proprio prodotto al fine di applicare correttamente le seguenti Direttive:

- Direttiva 2006/42/CE Macchine
- Direttiva 2014/68/UE PED
- Direttiva 2014/34/UE ATEX
- Direttiva 2000/14/CE OND
- Direttiva 2011/65/CE RoHS

Per raggiungere lo scopo prefissato vengono, dove necessario, riportati i pareri del CETOP (Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques).

Le centraline oleodinamiche hanno moltissime applicazioni e varianti. Le caratteristiche tecnico/progettuali di ogni centralina oleodinamica possono comportare l’applicazione o meno delle Direttive citate nel presente documento.

Utilizzare le indicazioni riportate nel presente documento come linea guida per l’analisi del proprio prodotto.

ATTENZIONE! Analizzare sempre quali Direttive applicare in base alle caratteristiche tecnico/progettuali della propria centralina oleodinamica.

Per la Direttiva 2006/42/CE Macchine (che è sempre applicabile) valutare se "macchina" o "quasi-macchina".

Per la Direttiva 2014/68/UE PED, se applicabile, valutare quale modulo per la certificazione applicare in funzione di PSxV (Vedi anche Nota 1)


....

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  • Pubblicato: 09 Settembre 2019
  • Visite: 12172

ISO/FDIS 13857:2019

ISO/FDIS 13857:2019 | Distanze sicurezza macchinario

Agosto 2019

In pubblicazione la ISO 13857:2019 (alla data FDIS), "Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori", una delle norme di tipo B armonizzate per la Direttiva macchine 2006/42/CEdisponibile estratto.

ISO/FDIS 13857:2019

Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs

(Revision of ISO 13857:2008)

Novità:

Rispetto alla norma ISO 13857: 2008-06, sono state apportate le seguenti modifiche:

a) adattamento del concetto di basso rischio per conformarsi alla norma ISO 12100:2010;
b) aggiunto chiarimento relativo al fatto che le aperture di 180 mm nella struttura di protezione consentono l'accesso completo al corpo; 
c) integrazione dei requisiti per il dispositivo di protezione in caso di rischio prevedibile; 
d) Revisione redazionale.

Disponibile Estratto in Allegato

Fonte: ISO

Download Estratto

Download Focus ISO/FDIS 13857:2019 EN/IT

  • Pubblicato: 16 Agosto 2019
  • Visite: 13547

Acciai inossidabili Macchine alimentari e MOCA

Acciai inossidabili Macchine alimentari e MOCA 2019

ID 8878 | 04.08.2019

Elenco degli acciai inossidabili per materiali a contatto con alimenti (elenco completo in allegato) d’interesse per:

Direttiva 2006/42/CE (RESS 2 - macchine alimentari)
Regolamento (CE) n. 1935/2004 (MOCA EU)
D.M. 21 marzo 1973 (MOCA IT)

Acciai secondo UNI EN 10088-1:2014/ AISI / ASTM
Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo la norma UNI EN 10088-1:2014 e/o la classificazione della American Iron and Steel Institute (manuale AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American Society for Testing and Materials (ASTM) e/o le designazioni dell’Unified Numbering System (UNS).

Acciai con l’analisi chimica di colata
Acciai inossidabili individuati con l’analisi chimica di colata, in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali.

Direttiva 2006/42/CE

Allegato I

2.1. MACCHINE ALIMENTARI E MACCHINE PER PRODOTTI COSMETICI O FARMACEUTICI

2.1.1. Considerazioni generali

Le macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti alimentari o per prodotti cosmetici o farmaceutici devono essere progettate e costruite in modo da evitare qualsiasi rischio di infezione, di malattia e di contagio.

Vanno osservati i seguenti requisiti:

a) i materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici devono essere conformi alle direttive in materia. La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che detti materiali possano essere puliti prima di ogni utilizzazione; se questo non è possibile devono essere utilizzati elementi monouso;

b) tutte le superfici a contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici ad eccezione di quelle degli elementi monouso devono:

- essere lisce e prive di rugosità o spazi in cui possono fermarsi materie organiche. Lo stesso requisito va rispettato per i collegamenti fra le superfici,

- essere progettate e costruite in modo da ridurre al minimo le sporgenze, i bordi e gli angoli,

- poter essere pulite e disinfettate facilmente, se del caso, dopo aver asportato le parti facilmente smontabili; gli angoli interni devono essere raccordati con raggi tali da consentire una pulizia completa;

c) i liquidi e i gas aerosol provenienti da prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici e dai prodotti di pulizia, di disinfezione e di risciacquatura devono poter defluire completamente verso l'esterno della macchina (se possibile in una posizione "pulizia");

d) la macchina deve essere progettata e costruita al fine di evitare l'ingresso di sostanze o di esseri vivi, in particolare insetti o accumuli di materie organiche, in zone impossibili da pulire;

e) la macchina deve essere progettata e costruita in modo che i prodotti ausiliari pericolosi per la salute, inclusi i lubrificanti, non possano entrare in contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici. All'occorrenza, la macchina deve essere progettata e costruita per permettere di verificare regolarmente il rispetto di questo requisito.

2.1.2. Istruzioni

Le istruzioni delle macchine alimentari e delle macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti cosmetici o farmaceutici devono indicare i prodotti e i metodi raccomandati per la pulizia, la disinfezione e la risciacquatura non solo delle parti facilmente accessibili ma anche delle parti alle quali è impossibile o sconsigliato accedere.

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  • Pubblicato: 04 Agosto 2019
  • Visite: 11335

Check norme Direttiva macchine 2006/42/CE

Check norme Direttiva macchine 2006/42/CE

Agg. 9.0 Ottobre 2019

Semplice Check di controllo dei riferimenti norme tecniche nei documenti Direttiva macchine 2006/42/CE 

Con la Check che presentiamo, puoi verificare la correttezza delle norme tecniche riportate nei tuoi documenti previsti dalla Direttiva macchine, in particolare:

1. Fascicolo Tecnico;
2. Valutazione dei Rischi; 
3. Dichiarazione CE di Conformità.

Le norme riportate in check, sono di tipo A/B e sono quelle che generalmente riscontriamo non correttamente riportate nei Documenti emessi alla data.

La check non ha carattere di esaustività e può non contemplare altre norme specifiche per la macchina in oggetto riportate/da riportare nei Documenti previsti dalla Direttiva macchine.

Vedi Documento

  • Pubblicato: 09 Ottobre 2019
  • Visite: 7279

CEM4: Debugger Documenti - Rel. 4.8.9 Ottobre 2017

CEM4: Debugger Documenti - Rel. 4.8.9 Ottobre 2017

Dalla versione Rel. 4.8.9 del 12 Ottobre 2017, è stata aggiunta la funzionalità "Debugger Documenti".

Con il Debugger Documenti, il software CEM4 effettua un controllo "logico" e/o numerico sui campi dei Documenti, in particolare, al momento, sulle schede di Valutazione ed Analisi dei Rischi, segnalando determinate "incongruenze logiche e/o numeriche" afferenti specifici campi dei Report ed ottenendo, in questo modo, dei "Report Debugger"(1).


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Download Dooc. CEM4 Debugger Rev. 00 2017

Leggi tutto

  • Pubblicato: 12 Settembre 2019
  • Visite: 13071

Focus ISO/FDIS 13857:2019 Zone pericolose/Distanze sicurezza

Focus ISO/FDIS 13857:2019 Zone pericolose/Distanze sicurezza 

In aggiornamento (basato su FDIS)

Il presente Documento è un estratto della norma ISO/FDIS 13857:2019 Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (Revision of ISO 13857:2008).

Disponibile estratto norma EN e traduzione IT non ufficiale.

In pubblicazione la ISO 13857:2019 (alla data FDIS), "Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori", una delle norme di tipo B armonizzate per la Direttiva macchine 2006/42/CE.

Download Estratto

  • Pubblicato: 19 Agosto 2019
  • Visite: 13548

Machinery Directive & Harmonised Standards Ed. 5.0 2019

Machinery Directive & Harmonised Standards

Ed. 5.0 August 2019

Directive 2006/42/EC (*) of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) with last communication references of harmonized standards (**) which have been generated by the HAS (Harmonised Standards) database. Directive 2006/42/EC is a revised version of the Machinery Directive, the first version of which was adopted in 1989. 

The Directive has the dual aim of harmonising the health and safety requirements applicable to machinery on the basis of a high level of protection of health and safety, while ensuring the free circulation of machinery on the EU market. 

The machinery sector is an important part of the engineering industry and is one of the industrial mainstays of the Community economy. Machinery can be described as "an assembly, fitted with or intended to be fitted with a drive system other than directly applied human or animal effort, consisting of linked parts or components, at least one of which moves, and which are joined together for a specific application". 

European Commission Enterprice and Industry 

(*) Amendment: Directive 2009/127/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 amending Directive 2006/42/EC with regard to machinery for pesticide application. 

(**) Harmonised standards 19.03.2019

Since 1 December 2018 the references of harmonised standards are published in, and withdrawn from the Official Journal of the European Union by means of 'Commission implementing decisions'.
The references published under Directive 2006/42/EC on Machinery are found in the Commission communication published in OJ C 092 of 9 March 2018 and in the Commission Implementing Decision (EU) 2019/436 of 18 March 2019 (OJ L 75, 19 March 2019) listed below. They need to be read together, taking into account that the decision modifies some references published in the Communication.
- Commission Implementing Decision (EU) 2019/436 of 18 March 2019 on the harmonised standards for machinery drafted in support of Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council C/2019/1932 - OJ L 75, 19 March 2019, p. 108–119
- Commission communication in the framework of the implementation of the Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) - OJ C 092 of 9 March 2018

_______

Ed: 5.0
Date: August 2019
Operating Systems: iOS/Android 
Publication Date: 05/08/2019
Author: Dr. Eng. Marco Maccarelli 
Publisher: Certifico s.r.l.

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  • Pubblicato: 05 Agosto 2019
  • Visite: 13759

Piattaforme di lavoro e corridoi di passaggio: EN ISO 14122-2

Piattaforme di lavoro e corridoi di passaggio: EN ISO 14122-2

La norma tratta dei requisiti di progettazione per le piattaforme di lavoro e corridoi di passaggio non motorizzati che fanno parte di una macchina fissa, per le parti regolabili non motorizzate e per le parti mobili dei mezzi di accesso fissi.

La norma è di tipo B come indicato nella EN ISO 12100:2010 ed è armonizzata per la Direttiva 2006/42/CE Macchine.

La norma si applica anche quando gli stessi mezzi di accesso sono richiesti come parte dell’edificio o della costruzione civile (per esempio piattaforme di lavoro, corridoi di passaggio) in cui è installata la macchina, a condizione che la funzione principale di tale parte della costruzione sia di fornire i mezzi di accesso alla macchina.

La norma precisa anche che, dove non esistano regolamentazioni locali o norme, può essere utilizzata per i mezzi di accesso che non rientrano nello scopo e campo di applicazione della norma stessa.

La norma non è applicabile a mezzi di accesso motorizzati, come per esempio ascensori, scale mobili o altri dispositivi appositamente progettati per trasportare persone tra due livelli.

Data entrata in vigore: 29 settembre 2016

Sostituisce: UNI EN ISO 14122-2:2010

I mezzi di accesso permanenti al macchinario, devono essere progettati dal Fabbricante di una macchina in modo tale da prevenire i rischi derivanti dal loro utilizzo da parte degli operatori (scivolamento, inciampo, caduta dall’alto, ecc…). L’analisi dei rischi derivanti dall’uso delle scale permette la conformità al RESS (Requisito Essenziale di Sicurezza e Salute) 1.5.15 “Rischio di scivolamento, inciampo o caduta”, Allegato I, Direttiva 2006/42/CE Macchine.

1.5.15 Rischio di scivolamento, inciampo o caduta

Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo stazionamento delle persone devono essere progettate e costruite in modo da evitare che esse scivolino, inciampino o cadano su tali parti o fuori di esse.

Se opportuno, dette parti devono essere dotate di mezzi di presa fissi rispetto all’utilizzatore che gli consentano di mantenere la stabilità.

Maggiori info

  • Pubblicato: 02 Agosto 2019
  • Visite: 10083

Regolamento e norme / Consolidato 2024

Formato: pdf
Pagine: +144
Ed.: 3.0 2024
Pubblicato: 09/11/2024
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 9788898550135

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Regolamento  UE  2023 1230

Regolamento (UE) 2023/1230 / Regolamento macchine

Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.

(GU n. 165/1 del 29.06.2023)

Entrata in vigore: 19.07.2023

Applicazione dal 14.01.2027 [43 mesi firma del Regolamento]. Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti:

Vedi tutto il testo

Changelog 2005-2022

L'evoluzione di
Certifico Macchine
dal 2005 al 2022: V 2 / V 4.

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Direttiva macchine

Direttiva 2006/42/CE: Direttiva del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/ce (rifusione)

Vedi

Direttiva macchine   NTA

ebook Direttiva macchine e norme armonizzate consolidato 2025

Sistemi Operativi: iOS/Android/PDF
Edizione: 27.0
Pubblicato: 14.08.2025
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano

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Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC

Edition 2.2 - October 2019
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Norme armonizzate Direttiva macchine

Archivio Norme armonizzate Direttiva macchine

Tutte le Comunicazioni delle norme armonizzate pubblicate dal 2014.

L'applicazione delle norme armonizzate è "Presunzione di Conformità" al rispetto dei RESS dell'Allegato I della Direttiva macchine 2006/42/CE.

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